N. 747 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2007

Ordinanza  emessa  il 21 marzo 2007 dal tribunale di Ancona - Sezione
distaccata  di  Jesi  nel  procedimento  penale a carico di Felicetti
Italo ed altri

Edilizia  ed urbanistica - Reato edilizio sanzionato dall'art. 44 del
  d.P.R.  n. 380/2001 - Rimessione in pristino prima della condanna -
  Mancata  previsione dell'applicazione della causa di estinzione del
  reato di cui all'art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42/2004
  - Disparita' di trattamento - Irragionevolezza.
- Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380,
  art. 44.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.44 del 14-11-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Recepita  la  questione  di  legittimita'  costituzionale come da
memoria  ora  prodotta  da considerarsi parte integrante del presente
provvedimento;  rilevato  che  la questione appare non manifestamente
infondata   e   rilevante   solleva   la  questione  di  legittimita'
costituzionale come proposta.
                              P. Q. M.
    Manda  la  cancelleria per le comunicazioni ai Presidenti dei due
rami del Parlamento e per la notifica al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale
previa sospensione del processo. Verbale chiuso ad ore 10,25.
                        Il giudice: Giombetti

                TRIBUNALE PENALE MONOCRATICO DI JESI
      Proc. n. 1565/06 R.G.PM (M) imputati: Felicetti Italo +3

Memoria   ex  art.  121  c.p.p.  degli  imputati  Felicetti  Italo  e
                             Alessandro

          La norma di cui si contesta la costituzionalita'.
    Con    la   presente   memoria   si   pone   una   eccezione   di
incostituzionalita' dell'art. 44, decreto del d.P.R. n. 380/2001.

                  La norma costituzionale violata.
    L'art. 44,  d.P.R.  n. 380/2001 viola l'art. 3 della Costituzione
sia  ove  impone  la  parita'  di trattamento in casi uguali e dunque
sanziona  come  illegittima  la  disparita'  di  trattamento, sia ove
chiede al legislatore di legiferare con ragionevolezza.

Il  tertium  comparationis  fonte  della  disparita'  e  i  motivi di
                          irragionevolezza.
    La disparita' di trattamento la si rinviene tracciando un profilo
comparativo  tra l'art. 44, d.P.R. n. 380/2001 (che nasce tra l'altro
dagli  artt. 19  e  20,  legge  n. 47/1985)  e  l'art. 181 del d.lgs.
n. 42/2004 (che sostituisce l'art. 163, d.lgs. n. 490/1999).
    Entrambe  le  norme  sanzionano l'abuso edilizio e in particolare
(per  rimanere  attinenti  al  caso di specie) la realizzazione di un
manufatto in assenza dei necessari permessi.
    Un  primo  aspetto  differenziale riguarda il fatto che l'art. 44
sanziona  solo  agli  interventi  edilizi,  mentre l'art. 181 pone le
proprie  sanzioni  anche  nei  confronti  di  una serie piu' vasta di
comportamenti  (la norma sanziona anche quelli che interventi edilizi
non  sono;  e'  il caso ad esempio della movimentazione del terreno).
Detta differenza non ha pero' alcuna rilevanza nel caso di specie, il
quale riguarda un intervento edilizio abusivo.
    Un  secondo elemento differenziante lo si rinviene nell'interesse
protetto.
    L'art. 44  intende  evitare  gli abusi edilizi, mentre l'art. 181
intende   evitare  gli  abusi  edilizi  quando  la  violazione  viene
effettuata  a  danno di un bene culturale o di un bene paesaggistico.
Anche  detta seconda differenza pero' risulta irrilevante nel caso di
specie.  Il  principio  di  ragionevolezza  ci  induce  a pensare che
l'abuso  in  una zona o su un bene vincolato sia un abuso piu' grave.
Questo  elemento  differenziante  ha  pero'  rilevanza  (al  fine  di
consentire una disparita' di trattamento) e giustifica il legislatore
solo  nel  momento  in cui pone sanzioni piu' pesanti a carico di chi
danneggia  i beni culturali e paesaggistici. Nel caso di specie si e'
invece  di  fronte  (ed entriamo dunque nel cuore del problema) ad un
trattamento  piu'  tenue  del  legislatore  nei  confronti  di chi ha
commesso un abuso.
    Il  punto  cruciale  della questione e' che la norma piu' recente
(l'art. 181),  quella  che  sanziona  il  comportamento  piu'  grave,
prevede  una  causa  di estinzione del reato che la norma piu' datata
(l'art. 44),  quella  della  cui  applicazione si discute nel caso di
specie, non contempla.
    Al  legislatore  e'  concesso (visto l'ambito di discrezionalita'
intangibile  anche  ad  opera  dei  giudizi costituzionali) allorche'
interviene  nuovamente  in  una  materia  e  decide  di sanzionare un
comportamento,  introdurre  una  causa di estinzione del reato che in
casi  uguali  o  meno  gravi  in  passato  non  aveva  invece  inteso
concedere.
    Ma  chi  si  trova  a  dover  applicare la disciplina piu' antica
(l'art. 44)  che  non  gode, per un comportamento oggettivamente meno
grave,  della  causa  di  estinzione  del reato che il legislatore ha
inteso  concedere  per  i casi piu' gravi (quelli dell'art. 181), ben
puo'  lamentare la disparita' di trattamento e l'irragionevolezza del
legislatore  e  dunque  l'incostituzionalita'  della norma sotto tale
duplice profilo.

                  La rilevanza nel caso di specie.
    Gli    imputati,    in   ossequio   alla   diffida   a   demolire
(all'ingiunzione  proposta  dal  comune  ex  art. 31,  comma secondo,
d.P.R.  n. 380/2001)  e  dunque  ben  prima  che  venisse disposta la
demolizione  d'ufficio  (con  l'ordinanza  di  cui all'art. 31, comma
quinto,  d.P.R. n. 380/2001 [mai adottata nel caso di specie]), hanno
demolito il fabbricato abusivo, ripristinando lo status ex quo ante.
    Si  e'  dunque  verificata  quella  causa di estinzione del reato
prevista  dall'art. 181,  comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42/2004 di cui
avrebbero  beneficiato  ove  avessero  commesso  l'abuso  in una zona
vincolata.
    Allo  stato  attuale  gli imputati pero', non avendo costruito in
zona vincolata, non possono godere di tale disposizione di legge.
    Ove  pero'  la  Corte (eventualmente adita) decidesse di adottare
quella  che il Martines chiama «sentenza additiva» e dunque decidesse
per  l'incostituzionalita'  dell'art. 44  in esame nella parte in cui
non  prevede  la  causa  di  estinzione  del reato sancita dal citato
art. 181,  comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42/2004, sarebbe evidente che
il  giudice  a  quo,  a  seguito  di  detto  pronunciamento  dovrebbe
assolvere, anziche' condannare, gli autori del reato.
    Di qui la rilevanza.

                     La novita' della questione.
    Non risulta che la questione sia mai stata portata all'attenzione
della corte.

      La necessita' dell'intervento della Corte costituzionale.
    Il  magistrato  non  puo', nemmeno attraverso una interpretazione
costituzionale     della    norma,    eliminare    i    profili    di
incostituzionalita' riscontrati.

         L'assenza di conflitti giurisprudenziali sul punto.
    L'applicazione  dell'art. 44, d.P.R. n. 380/2001, cosi' come oggi
lamentata, e' pacifica.
        Ancona/Jesi, addi' 21 marzo 2007
                       Avv. Settimio Honorati
07C1287