N. 747 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2007
Ordinanza emessa il 21 marzo 2007 dal tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Jesi nel procedimento penale a carico di Felicetti Italo ed altri Edilizia ed urbanistica - Reato edilizio sanzionato dall'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 - Rimessione in pristino prima della condanna - Mancata previsione dell'applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42/2004 - Disparita' di trattamento - Irragionevolezza. - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 44. - Costituzione, art. 3.(GU n.44 del 14-11-2007 )
IL TRIBUNALE Recepita la questione di legittimita' costituzionale come da memoria ora prodotta da considerarsi parte integrante del presente provvedimento; rilevato che la questione appare non manifestamente infondata e rilevante solleva la questione di legittimita' costituzionale come proposta.
P. Q. M. Manda la cancelleria per le comunicazioni ai Presidenti dei due rami del Parlamento e per la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa sospensione del processo. Verbale chiuso ad ore 10,25. Il giudice: Giombetti TRIBUNALE PENALE MONOCRATICO DI JESI Proc. n. 1565/06 R.G.PM (M) imputati: Felicetti Italo +3 Memoria ex art. 121 c.p.p. degli imputati Felicetti Italo e Alessandro La norma di cui si contesta la costituzionalita'. Con la presente memoria si pone una eccezione di incostituzionalita' dell'art. 44, decreto del d.P.R. n. 380/2001. La norma costituzionale violata. L'art. 44, d.P.R. n. 380/2001 viola l'art. 3 della Costituzione sia ove impone la parita' di trattamento in casi uguali e dunque sanziona come illegittima la disparita' di trattamento, sia ove chiede al legislatore di legiferare con ragionevolezza. Il tertium comparationis fonte della disparita' e i motivi di irragionevolezza. La disparita' di trattamento la si rinviene tracciando un profilo comparativo tra l'art. 44, d.P.R. n. 380/2001 (che nasce tra l'altro dagli artt. 19 e 20, legge n. 47/1985) e l'art. 181 del d.lgs. n. 42/2004 (che sostituisce l'art. 163, d.lgs. n. 490/1999). Entrambe le norme sanzionano l'abuso edilizio e in particolare (per rimanere attinenti al caso di specie) la realizzazione di un manufatto in assenza dei necessari permessi. Un primo aspetto differenziale riguarda il fatto che l'art. 44 sanziona solo agli interventi edilizi, mentre l'art. 181 pone le proprie sanzioni anche nei confronti di una serie piu' vasta di comportamenti (la norma sanziona anche quelli che interventi edilizi non sono; e' il caso ad esempio della movimentazione del terreno). Detta differenza non ha pero' alcuna rilevanza nel caso di specie, il quale riguarda un intervento edilizio abusivo. Un secondo elemento differenziante lo si rinviene nell'interesse protetto. L'art. 44 intende evitare gli abusi edilizi, mentre l'art. 181 intende evitare gli abusi edilizi quando la violazione viene effettuata a danno di un bene culturale o di un bene paesaggistico. Anche detta seconda differenza pero' risulta irrilevante nel caso di specie. Il principio di ragionevolezza ci induce a pensare che l'abuso in una zona o su un bene vincolato sia un abuso piu' grave. Questo elemento differenziante ha pero' rilevanza (al fine di consentire una disparita' di trattamento) e giustifica il legislatore solo nel momento in cui pone sanzioni piu' pesanti a carico di chi danneggia i beni culturali e paesaggistici. Nel caso di specie si e' invece di fronte (ed entriamo dunque nel cuore del problema) ad un trattamento piu' tenue del legislatore nei confronti di chi ha commesso un abuso. Il punto cruciale della questione e' che la norma piu' recente (l'art. 181), quella che sanziona il comportamento piu' grave, prevede una causa di estinzione del reato che la norma piu' datata (l'art. 44), quella della cui applicazione si discute nel caso di specie, non contempla. Al legislatore e' concesso (visto l'ambito di discrezionalita' intangibile anche ad opera dei giudizi costituzionali) allorche' interviene nuovamente in una materia e decide di sanzionare un comportamento, introdurre una causa di estinzione del reato che in casi uguali o meno gravi in passato non aveva invece inteso concedere. Ma chi si trova a dover applicare la disciplina piu' antica (l'art. 44) che non gode, per un comportamento oggettivamente meno grave, della causa di estinzione del reato che il legislatore ha inteso concedere per i casi piu' gravi (quelli dell'art. 181), ben puo' lamentare la disparita' di trattamento e l'irragionevolezza del legislatore e dunque l'incostituzionalita' della norma sotto tale duplice profilo. La rilevanza nel caso di specie. Gli imputati, in ossequio alla diffida a demolire (all'ingiunzione proposta dal comune ex art. 31, comma secondo, d.P.R. n. 380/2001) e dunque ben prima che venisse disposta la demolizione d'ufficio (con l'ordinanza di cui all'art. 31, comma quinto, d.P.R. n. 380/2001 [mai adottata nel caso di specie]), hanno demolito il fabbricato abusivo, ripristinando lo status ex quo ante. Si e' dunque verificata quella causa di estinzione del reato prevista dall'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42/2004 di cui avrebbero beneficiato ove avessero commesso l'abuso in una zona vincolata. Allo stato attuale gli imputati pero', non avendo costruito in zona vincolata, non possono godere di tale disposizione di legge. Ove pero' la Corte (eventualmente adita) decidesse di adottare quella che il Martines chiama «sentenza additiva» e dunque decidesse per l'incostituzionalita' dell'art. 44 in esame nella parte in cui non prevede la causa di estinzione del reato sancita dal citato art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42/2004, sarebbe evidente che il giudice a quo, a seguito di detto pronunciamento dovrebbe assolvere, anziche' condannare, gli autori del reato. Di qui la rilevanza. La novita' della questione. Non risulta che la questione sia mai stata portata all'attenzione della corte. La necessita' dell'intervento della Corte costituzionale. Il magistrato non puo', nemmeno attraverso una interpretazione costituzionale della norma, eliminare i profili di incostituzionalita' riscontrati. L'assenza di conflitti giurisprudenziali sul punto. L'applicazione dell'art. 44, d.P.R. n. 380/2001, cosi' come oggi lamentata, e' pacifica. Ancona/Jesi, addi' 21 marzo 2007 Avv. Settimio Honorati 07C1287