N. 748 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2006

Ordinanza  emessa  il 16 novembre 2006 dal tribunale di Reggio Emilia
nel  procedimento  civile  promosso da Comune di Reggio Emilia contro
Tedone Michele ed altra

Procedimento  civile  -  Impugnazioni - Appellabilita' delle sentenze
  rese  nei  giudizi  di  opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui
  agli  artt. 22  e  ss.  della  legge  n. 689  del 1981 - Previsione
  introdotta  dal  decreto  legislativo  n. 40 del 2006 - Estraneita'
  all'oggetto   della  delega  conferita  al  Governo  per  apportare
  modifiche al codice di procedura civile e concernente la disciplina
  del processo di cassazione e dell'arbitrato - Eccesso di delega.
- Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26.
- Costituzione, artt. 76 (in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della
  legge delega 14 maggio 2005, n. 80) e 77, primo comma.
(GU n.44 del 14-11-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Della causa n. 3483/2006 R.G. promossa da Comune di Reggio Emilia
nei  confronti  di  Tedone  Michele  e  Desiderio  Isabella avente ad
oggetto  appello  avverso  la  sentenza del Giudice di pace di Reggio
Emilia   n. 652/2006  del  15 marzo  2006,  esaminati  gli  atti  del
fascicolo,  sciogliendo  la  riserva  formulata  all'udienza  del  16
novembre 2006:
        rilevato  che  il  comune  di  Reggio  Emilia ha adito questo
tribunale  con  atto  di citazione in appello per ottenere la riforma
della  sentenza  emessa  dal  Giudice  di  pace  di Reggio Emilia nel
procedimento  di  opposizione  ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e
ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689; .
        rilevato  che la possibilita' di proporre appello nei giudizi
di   opposizione   ad   ordinanza  ingiunzione  e'  stata  introdotta
dall'art. 26   del   decreto   legislativo   2 febbraio  2006,  n. 40
(applicabile - ex art. 27, quinto comma - «alle ordinanze pronunciate
ed  alle  sentenze  pubblicate  a  decorrere dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto»), il quale ha abrogato l'ultimo comma
dell'art. 23  della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che statuiva: «La
sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione»);
        rilevato  che l'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio
2006,  n. 40  («Modifiche al codice di procedura civile in materia di
processo  di  cassazione  in funzione nomofilattica e di arbitrato, a
norma  dell'art. 1,  comma  2, della legge 14 maggio 2005, n. 80») e'
stata  delegata dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 e, segnatamente,
dall'art. 1, commi 2, 3 e 4;
        ritenuto  che  l'abrogazione  dell'ultimo  comma dell'art. 23
della  legge  24  novembre  1981,  n. 689,  non  formi  oggetto della
delegazione,  atteso  che la stessa era stata conferita per apportare
modificazioni  al  codice  di  procedura civile e per disciplinare il
processo  di  cassazione (art. 1, comma 2 della legge 14 maggio 2005,
n. 80);
        ritenuto  che  la  predetta  abrogazione non rientri, nemmeno
implicitamente,  nei  principi  e  nei  criteri  direttivi forniti al
legislatore delegato, il quale - come recita l'art. 1 comma 3 lettera
a)  della  legge  14 maggio 2005, n. 80 - era investito del potere di
modificare esclusivamente il processo nel grado di legittimita' e, al
piu', «la non ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono di
questioni insorte senza definire il giudizio» (fattispecie estranea e
non assimilabile all'inappellabilita' delle pronunce nei procedimenti
di opposizione ad ordinanzaingiunzione);
        ritenuto  che,  per  quanto  esposto,  la  vigente disciplina
introdotta  a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del decreto
legislativo  2 febbraio  2006,  n.   40 - nella parte in cui e' stata
abrogata     l'inappellabilita'     delle     sentenze    -    appaia
costituzionalmente  illegittima per violazione del combinato disposto
degli  artt. 76  e  77,  primo  comma  della Costituzione (cosiddetto
«eccesso di delega»);
        ritenuto  che  la questione non sia manifestamente infondata,
che sia rilevante nel presente giudizio (dato che investe la potestas
iudicandi  del  giudice adito e la stessa ammissibilita' dell'appello
proposto),  che debba essere sollevata ex officio e rimessa al vaglio
della Corte costituzionale;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 26  del  decreto  legislativo
2 febbraio  2006  n. 40,  in  relazione  al  combinato disposto degli
artt. 76  e 77 primo comma della Costituzione e per eccesso di delega
rispetto all'art. 1, commi 2 e 3 della legge di delegazione 14 maggio
2005  n. 80,  nella  parte  in  cui  e'  stata disposta l'abrogazione
dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    Sospende la presente controversia;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei
deputati.
        Reggio Emilia, 16 novembre 2006
                        Il giudice: Fanticini
07C1288