N. 796 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 giugno 2007

Ordinanza del 15 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Ancona - Sezione
distaccata  di  Jesi  -  nel  procedimento  penale  a carico di Gigli
Giangiacomo

Edilizia  ed urbanistica - Reato edilizio sanzionato dall'art. 44 del
  d.P.R.  n. 380/2001 - Rimessione in pristino prima della condanna -
  Mancata  previsione dell'applicazione della causa di estinzione del
  reato di cui all'art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42/2004
  - Irragionevolezza.
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art.
  44.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.49 del 19-12-2007 )
                            IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Omissis.
                              P. Q. M.
«...  Il  giudice,  ritenuto che la questione cosi' come proposta dai
difensori   e   integralmente   recepita   appare   rilevante  e  non
manifestamente   infondata.  Solleva  la  questione  di  legittimita'
costituzionale   come   proposta.   Manda   la   cancelleria  per  le
comunicazioni  ai  Presidenti  dei  due  Rami dei Parlamento e per la
notifica  al  Presidente del Consiglio dei ministri e la trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale previa sospensione del processo.
Verbale chiuso ore 12.31»
                        Il giudice: Giombetti
   E'  estratto  conforme all'originale del verbale di udienza del 15
giugno 2007.
     Jesi, addi' 12 settembre 2007
                TRIBUNALE PENALE MONOCRATICO DI JESI
   Procedimento  penale n.  7453/05 -  4  R.G.N.R.  a carico di Gigli
Giangiacomo nato a Jesi 30 agosto 1972.
   Con  riferimento al capo d'imputazione di cui al capo a), si vuole
sollevare  eccezione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 44,
d.P.R.  n. 380/2001  in  relazione  all'art.  3  della Costituzione e
all'art. 181, decreto legislativo n. 42/2004.
   L'art.  44,  d.P.R.  n. 380/2001 sanziona con l'arresto fino a due
anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro gli interventi edilizi nelle
zone   sottoposte   a   vincolo   storico,  artistico,  archeologico,
paesistico,   ambientale,   in   variazione   essenziale,  in  totale
difformita' o in assenza del permesso.
   L'art. 181 del d.lgs. n. 42/2004 sanziona gli abusi edilizi quando
la  violazione  viene effettuata a danno di un bene culturale o di un
bene paesaggistico.
   Si  tratta, evidentemente, di condotte diverse che portano anche a
sanzioni  diverse:  il  principio di ragionevolezza induce e ritenere
che  l'abuso  in  una  zona  o  su un bene tutelato sia un abuso piu'
grave.
   Pertanto,   il   trattamento  sanzionatorio  complessivo  dovrebbe
risultare  piu'  favorevole in relazione all'art. 44 piuttosto che in
relazione all'art. 181.
   Cosi' non e', nella realta'.
   In  effetti,  la  norma  piu' recente (l'art. 181) che sanziona il
comportamento  piu'  grave, prevede al comma 1-quinquies una causa di
estinzione  del  reato, consistente nella demolizione dell'opera, che
la  norma  piu'  datata (l'art. 44) al contrario non contempla: ci si
trova,  pertanto,  nella situazione illogica in cui il contravventore
all'art.  181  (reato piu' grave) gode di una causa di estinzione del
reato  non  prevista,  invece,  per  il  contravventore  all'art.  44
(fattispecie meno grave).
   Questo in patente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
   Da   tale   considerazione   deriva  l'eccezione  di  legittimita'
costituzionale sollevata con il presente atto.
   Quanto  alla  rilevanza dell'eccezione nel caso di specie, occorre
rilevare   come   dall'istruttoria   dibattimentale   sia  emersa  la
demolizione   del  manufatto  «baracca  prefabbricata  in  ferro  con
copertura in lamiera, infissi in alluminio».
   Pertanto,   se   fosse   accolta   la  questione  di  legittimita'
costituzionale  qui avanzata, dalla demolizione del manufatto dianzi'
descritto discenderebbe l'estinzione del reato.
     Jesi', addi' 15 giugno 2007
   Con osservanza: Avv. Alessandro Sorana - Avv. Massimo Mariani