N. 796 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 giugno 2007
Ordinanza del 15 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Jesi - nel procedimento penale a carico di Gigli Giangiacomo Edilizia ed urbanistica - Reato edilizio sanzionato dall'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 - Rimessione in pristino prima della condanna - Mancata previsione dell'applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42/2004 - Irragionevolezza. - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 44. - Costituzione, art. 3.(GU n.49 del 19-12-2007 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Omissis.
P. Q. M. «... Il giudice, ritenuto che la questione cosi' come proposta dai difensori e integralmente recepita appare rilevante e non manifestamente infondata. Solleva la questione di legittimita' costituzionale come proposta. Manda la cancelleria per le comunicazioni ai Presidenti dei due Rami dei Parlamento e per la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale previa sospensione del processo. Verbale chiuso ore 12.31» Il giudice: Giombetti E' estratto conforme all'originale del verbale di udienza del 15 giugno 2007. Jesi, addi' 12 settembre 2007 TRIBUNALE PENALE MONOCRATICO DI JESI Procedimento penale n. 7453/05 - 4 R.G.N.R. a carico di Gigli Giangiacomo nato a Jesi 30 agosto 1972. Con riferimento al capo d'imputazione di cui al capo a), si vuole sollevare eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'art. 3 della Costituzione e all'art. 181, decreto legislativo n. 42/2004. L'art. 44, d.P.R. n. 380/2001 sanziona con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro gli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del permesso. L'art. 181 del d.lgs. n. 42/2004 sanziona gli abusi edilizi quando la violazione viene effettuata a danno di un bene culturale o di un bene paesaggistico. Si tratta, evidentemente, di condotte diverse che portano anche a sanzioni diverse: il principio di ragionevolezza induce e ritenere che l'abuso in una zona o su un bene tutelato sia un abuso piu' grave. Pertanto, il trattamento sanzionatorio complessivo dovrebbe risultare piu' favorevole in relazione all'art. 44 piuttosto che in relazione all'art. 181. Cosi' non e', nella realta'. In effetti, la norma piu' recente (l'art. 181) che sanziona il comportamento piu' grave, prevede al comma 1-quinquies una causa di estinzione del reato, consistente nella demolizione dell'opera, che la norma piu' datata (l'art. 44) al contrario non contempla: ci si trova, pertanto, nella situazione illogica in cui il contravventore all'art. 181 (reato piu' grave) gode di una causa di estinzione del reato non prevista, invece, per il contravventore all'art. 44 (fattispecie meno grave). Questo in patente violazione dell'art. 3 della Costituzione. Da tale considerazione deriva l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata con il presente atto. Quanto alla rilevanza dell'eccezione nel caso di specie, occorre rilevare come dall'istruttoria dibattimentale sia emersa la demolizione del manufatto «baracca prefabbricata in ferro con copertura in lamiera, infissi in alluminio». Pertanto, se fosse accolta la questione di legittimita' costituzionale qui avanzata, dalla demolizione del manufatto dianzi' descritto discenderebbe l'estinzione del reato. Jesi', addi' 15 giugno 2007 Con osservanza: Avv. Alessandro Sorana - Avv. Massimo Mariani