N. 424 ORDINANZA 10 - 12 dicembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

 Societa'  -  Controversie  in  materia  di  diritto  societario e di
  intermediazione  finanziaria  - Procedimenti di primo grado dinanzi
  al  tribunale  in  composizione  collegiale - Contumacia di uno dei
  convenuti,  chiamati  a  rispondere  in  solido  -  Valore  di  non
  contestazione  dei  fatti  affermati dall'attore (ficta confessio),
  ove quest'ultimo depositi istanza di fissazione dell'udienza, anche
  nei  confronti  del  soggetto  convenuto costituitosi in giudizio -
  Denunciata  violazione  dei  principi  di  eguaglianza e del giusto
  processo  nonche' del diritto di difesa - Sopravvenuta declaratoria
  di   incostituzionalita'  del  comma  2  della  norma  censurata  -
  Necessita' di una nuova valutazione sulla rilevanza della questione
  - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.49 del 19-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto
legislativo  17  gennaio  2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in
materia  di  diritto  societario  e  di  intermediazione finanziaria,
nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo
12  della  legge  3  ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di
Bolzano  nel  procedimento  civile  vertente  tra A. Z. ed altro e la
Cassa  di  risparmio di Bolzano s.p.a. ed altra, con ordinanza del 14
aprile  2006  iscritta  al  n. 381  del  registro  ordinanze  2007  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente dl Consiglio dei ministri;
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  7  novembre 2007 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto  che,  nel  corso di un giudizio promosso da due privati nei
confronti  della  Cassa  di  risparmio  di  Bolzano  s.p.a.  e di una
dipendente  dell'istituto  bancario  stesso  al  fine  di ottenere il
risarcimento  del  danno  derivato  da una operazione di investimento
finanziario,  il  Tribunale  di  Bolzano, con ordinanza del 14 aprile
2006,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 13
del  decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n. 5  (Definizione dei
procedimenti  in  materia  di diritto societario e di intermediazione
finanziaria,  nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);
     che il giudice remittente chiarisce come, nel caso di specie, la
dipendente  della  cui  condotta  l'istituto  bancario  e' chiamato a
rispondere  in  solido  e'  rimasta  contumace,  mentre  la  Cassa di
risparmio  di Bolzano si e' regolarmente costituita proponendo difese
atte a contestare le deduzioni degli attori;
     che  il giudice a quo - dopo aver ricordato come la disposizione
censurata  stabilisca  che,  in  caso  di contumacia del convenuto, i
fatti   affermati  dall'attore  si  intendono  non  contestati  e  il
tribunale  decide sulla domanda in base alla concludenza di questa --
rileva,  quanto al merito della questione, che, non avendo l'istituto
bancario  convenuto  contestato  di  dover  rispondere della condotta
della  propria  dipendente  come  dedotta in causa, per effetto della
disposizione  censurata  i fatti costitutivi della domanda dovrebbero
ritenersi  provati nei confronti della contumace e non ancora provati
nei confronti dell'altra convenuta;
     che,   in   tale   situazione,   ad   avviso   del   remittente,
all'interprete  si  porrebbero  tre  diverse  alternative:  quella di
considerare  comunque  prevalente  la  prova  dei  fatti  costitutivi
maturatasi   nei  confronti  della  convenuta  contumace,  quella  di
considerare   prevalenti   le   risultanze   processuali  conseguenti
all'attivita'   istruttoria  richiesta  dalla  convenuta  costituita,
ovvero  quella  di considerare i fatti provati soltanto nei confronti
della convenuta contumace e non ancora provati, e quindi suscettibili
di verifica istruttoria, nei confronti dell'altra convenuta;
     che,  secondo il giudice a quo, la prima soluzione comporterebbe
la  violazione  dell'art. 24 Cost., in quanto la convenuta costituita
non  potrebbe esercitare il proprio diritto di difesa, la seconda via
sarebbe  impraticabile  risolvendosi  in  una  palese disapplicazione
della  legge,  mentre  la  terza  soluzione  potrebbe  dare  luogo  a
risultati  del  tutto  contraddittori e contrastanti con il principio
del  giusto  processo  qualora  l'attivita'  istruttoria  portasse ad
escludere la fondatezza dei fatti costitutivi della domanda;
     che,   per   tali  ragioni,  il  Tribunale  di  Bolzano  ritiene
censurabile   la   disposizione   di  cui  si  tratta,  con  riguardo
all'ipotesi  in  cui  uno  dei  convenuti  della  cui  condotta siano
chiamati   a   rispondere  in  solido  altri  convenuti  sia  rimasto
contumace;
     che,  quanto  alla rilevanza, il remittente afferma che essa «e'
in re ipsa»;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  o  l'infondatezza della
questione.
Considerato  che  il Tribunale di Bolzano dubita, in riferimento agli
artt.   3,   24   e   111   della  Costituzione,  della  legittimita'
costituzionale  dell'art. 13 del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e
di   intermediazione  finanziaria,  nonche'  in  materia  bancaria  e
creditizia,  in  attuazione  dell'articolo  12  della legge 3 ottobre
2001, n. 366);
     che, ad avviso del remittente, qualora la disposizione censurata
fosse  letta  nel  senso di considerare prevalente la prova dei fatti
costitutivi  maturatasi nei confronti del convenuto contumace sarebbe
leso  il  diritto di difesa del convenuto costituito in giudizio; se,
invece,   si   considerasse  prevalente  la  necessita'  di  verifica
istruttoria    richiesta   da   quest'ultimo   verrebbe   palesemente
disapplicata  la  legge; se, infine, si considerassero i fatti stessi
provati  nei  confronti  della  parte  contumace  e  da accertare nei
confronti  del  convenuto  costituito potrebbe pervenirsi a risultati
contraddittori  e  lesivi  del  principio del giusto processo qualora
l'attivita'  istruttoria  porti  ad escludere la fondatezza dei fatti
stessi;
     che  il  giudice  a quo non fa propria alcuna delle suddette tre
interpretazioni della norma stessa;
     che,  comunque, questa Corte, investita medio tempore di analoga
questione  avente  ad  oggetto  il  comma  2 dell'art. 13 attualmente
censurato,  ha concluso nel senso dell'illegittimita' costituzionale,
per violazione dell'art. 76 Cost., di tale ultima disposizione «nella
parte in cui stabilisce: ‘‘in quest'ultimo caso i fatti affermati
dall'attore,  anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato
la  comparsa  di  costituzione,  si  intendono  non  contestati  e il
tribunale  decide sulla domanda in base alla concludenza di questa''»
(sentenza n. 340 del 2007);
     che,  dunque,  alla  stregua di tale decisione sopravvenuta, gli
atti vanno restituiti al giudice remittente per una nuova valutazione
della questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bolzano.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola