N. 427 ORDINANZA 10 - 12 dicembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia -
  Inquadramento  nel ruolo unico regionale del personale gia' assunto
  con  contratto  di  lavoro a tempo determinato, purche' in servizio
  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  - Procedimento e
  modalita'  -  Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso,
  accettata dalla Regione - Estinzione del processo.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2006, n. 12,
  art.  7  commi  15 e 16, nonche' i collegati commi da 17 a 20 dello
  stesso art. 7.
- Costituzione,  artt.  3,  51  e 97; norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 25.
(GU n.49 del 19-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 15 e
16  e  dei  collegati commi da 17 a 20 dello stesso articolo 7, della
legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  21  luglio 2006, n. 12
(Assestamento  del  bilancio  2006 e del bilancio pluriennale per gli
anni  2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile
1999,  n. 7),  promosso, con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri  notificato  il 21 settembre 2006, depositato in cancelleria
il 29 settembre 2006 ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2006.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  novembre  2007  il giudice
relatore Sabino Cassese;
   Uditi  l'avvocato  dello  Stato Enrico Arena per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Giandomenico  Falcon  per la
Regione Friuli-Venezia Giulia.
   Ritenuto   che   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
promosso   (r.  ric.  n. 102  del  2006)  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  7, commi 15 e 16, e dei collegati commi da
17   a  20  dello  stesso  articolo  7,  della  legge  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2006, n.12 (Assestamento del bilancio
2006  e  del  bilancio  pluriannuale  per gli anni 2006-2008 ai sensi
dell'art.  18  della  legge  regionale  16  aprile  1999,  n. 7),  in
riferimento agli artt. 3, 97 e 51 della Costituzione;
     che  il  comma 15 della norma impugnata prevede che il personale
assunto ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1998,
n. 17  (Disposizioni  in materia di cooperazione transfrontaliera, di
cooperazione   allo  sviluppo  e  di  programmi  comunitari,  nonche'
modifica  della  legge  regionale 1°  marzo  1988,  n. 7), nonche' il
personale  assunto  ai  sensi  dell'art.  14 della legge regionale 24
maggio  2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore
degli   affari  istituzionali),  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato,  puo' essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella
categoria  e posizione economica di appartenenza, purche' in servizio
alla data di entrata in vigore della legge n. 12 del 2006 e alla data
di inquadramento;
     che  il  comma  16  dell'art.  7 della legge regionale censurata
prevede,  inoltre, che «L'inquadramento del personale di cui al comma
15  si  consegue previo superamento di una prova selettiva articolata
in  una  prova  scritta  e  una  prova orale, su materie attinenti lo
specifico  ambito  di  attivita'  lavorativa»;  il  comma  17 detta i
termini per la presentazione della domanda di inquadramento; il comma
18  proroga  la  scadenza  dei  contratti  del  personale  che  abbia
presentato  domanda;  il comma 19 determina i criteri di attribuzione
del  trattamento  economico  e il comma 20 fissa gli oneri finanziari
derivanti dall'attuazione della norma;
     che,  secondo  la  difesa  erariale, i commi 15 e 16 dell'art. 7
della  legge  regionale  denunciata,  senza prevedere alcuna forma di
concorso  pubblico  e  destinando  la  totalita'  dei  posti  a  tale
personale,   determinerebbero   «una   grave   lesione   ai  principi
costituzionali  di  parita'  dei  cittadini  (art. 3), di uguaglianza
nell'accesso  ai  pubblici  uffici  (art.  51)  e di accesso mediante
concorso,  salvo  i  casi  stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni (art. 97)»;
     che  nel  giudizio  si  e'  costituita la Regione Friuli-Venezia
Giulia,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato inammissibile o
infondato;
     che,  in  prossimita' della data fissata per l'udienza pubblica,
la   Regione   Friuli-Venezia   Giulia   ha  depositato  una  memoria
illustrativa  con  cui  ha  chiesto  che  fosse dichiarata cessata la
materia  del  contendere  atteso  che  le norme denunciate sono state
abrogate  dall'art.  38,  comma  2,  della legge regionale 26 ottobre
2006,  n. 19  (Disposizioni  in  materia  di  salute  umana e sanita'
veterinaria  e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale,
nonche' in materia di personale) e non hanno ricevuto applicazione;
     che  il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto
di rinuncia al ricorso;
     che  a  tale  rinuncia  ha  fatto  seguito  l'accettazione della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia, manifestata all'udienza pubblica del
20 novembre 2007.
   Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per
i  giudizi  dinanzi  a  questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione   della   controparte,  comporta  l'estinzione  del
processo (tra le tante e da ultimo, ordinanza n. 346 del 2007).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara estinto il processo.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola