N. 812 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 2007

  Ordinanza  del  30  ottobre  2007  emessa  dalla Corte d'appello di
Cagliari  nel  procedimento  di verifica dei risultati del referendum
sulla legge statuaria per la Regione Sardegna approvata dal Consiglio
regionale in data 7 marzo 2007

  Referendum  -  Regione Sardegna - Norme in materia di referendum su
  leggi  statutarie regionali - Rinvio agli artt. 9, 10, 12, 13, 14 e
  15  della  legge  regionale  17  maggio  1957,  n. 20  e successive
  modificazioni  -  Attribuzione  alla Corte d'appello presieduta dal
  Presidente  e  costituita  da quattro consiglieri della funzione di
  verificare  i  risultati,  di  accertare  il numero dei votanti, la
  somma   dei   voti   favorevoli  e  contrari,  di  provvedere  alla
  proclamazione  dei  risultati  e  di dichiarare la non validita' in
  caso  di mancata partecipazione di almeno un terzo degli elettori -
  Denunciata  attribuzione  con  legge regionale alla Corte d'appello
  (in  composizione  diversa  da  quella  stabilita  dall'ordinamento
  vigente)  di  funzione  diversa da quella prevista dall'ordinamento
  giudiziario e dalle altre leggi dello Stato.
  - Legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, art. 15.
  -  Costituzione, art. 108. Referendum - Regione Sardegna - Norme in
  materia  di  referendum  su leggi statutarie regionali - Previsione
  della   non   validita'   del   referendum   in   caso  di  mancata
  partecipazione  al  voto  di  almeno  un  terzo  degli  elettori  -
  Denunciata   introduzione   con   legge   ordinaria  di  un  quorum
  strutturale non previsto dalla norma statutaria.
  -  Legge  della  Regione  Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, art. 14,
  comma 2.
  - Statuto della Regione Sardegna, art. 15, comma quarto.
(GU n.1 del 2-1-2008 )
                         LA CORTE DI APPELLO
Rilevato  che la legge regionale Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, nel
disciplinare  l'istituto  del referendum sulle leggi statutarie della
Regione  Sardegna, all'art. 15 opera un rinvio ricettizio, per quanto
concerne  il suo svolgimento, agli artt. 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della
legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 e successive modificazioni;
Considerato,  in  particolare,  che  l'art.  14 della legge 17 maggio
1957,  n. 20  assegna  alla  Corte d'appello, in sede di verifica dei
risultati  del  referendum  regionale,  la  funzione  di accertare il
numero  dei  votanti,  la  somma  dei voti favorevoli e contrari e di
provvedere   alla   conseguente   proclamazione   dei  risultati  del
referendum  nonche'  di dichiarare non valido il referendum stesso se
non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori;
Ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell'art. 15 della legge regionale 28 ottobre 2002,
n. 21, nella parte in cui rinvia al disposto dell'art. 14 della legge
17  maggio  1957,  n. 20, per contrasto con il disposto dell'art. 108
Costituzione, avendo la predetta legge regionale assegnato alla Corte
d'appello (peraltro con una composizione che non trova corrispondenza
nel  vigente  ordinamento)  una  funzione  diversa da quelle previste
dall'ordinamento  giudiziario  e  da quelle altre stabilite con legge
dello Stato;
Rilevato  che  tali  principi  sono  stati gia' affermati dalla Corte
costituzionale,   con   sentenza   n. 43  del  22  gennaio  1982,  in
riferimento  all'art. 6 della stessa legge, e poi di seguito ribaditi
con sentenza n. 285 del 14 luglio 1999;
Considerato, altresi', che l'art. 15 della legge regionale 28 ottobre
2002,  n. 21, nel disciplinare l'istituto del referendum se non vi ha
partecipato  almeno  un  terzo  degli elettori (art. 14, comma 2), ha
introdotto,  con  legge ordinaria, un quorum non previsto dalla norma
statutaria di rango costituzionale di cui all'art. 15, comma 4, della
legge 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale della Regione Sardegna)
come  modificato  dall'art.  3  della legge costituzionale 31 gennaio
2001, n. 2;
     che, pertanto, la norma predetta, nella parte in cui non esclude
espressamente  l'applicabiita'  al  referendum sulla legge statutaria
del  comma 2 dello stesso art. 14, pone problemi di costituzionalita'
per  contrasto  con  il  disposto  della richiamata legge statutaria,
sicche'  la  relativa  questione  appare  anche  sotto  tale  profilo
rilevante e non manifestamente infondata;
                              P. Q. M.
Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  15  della legge regionale 28
ottobre  2002, n. 21, nella parte in cui rinvia al disposto dell'art.
14  della  legge 17 maggio 1957, n. 20, per contrasto con il disposto
dell'art.  108  Costituzione,  nonche'  dell'art.  14, comma 2, della
stessa  legge  per contrasto con l'art. 15, quarto comma, della legge
26  febbraio  1948,  n. 3  (Statuto speciale della Regione Sardegna),
come  modificato  dall'art.  3  della legge costituzionale 31 gennaio
2001  n. 2, e, sospendendo ogni ulteriore decisione, rimette gli atti
alla  Corte  costituzionale  per  competenza. Dispone che la presente
ordinanza venga notificata al presidente della giunta regionale ed ai
promotori  della  richiesta di referendum e, nel contempo, comunicata
al   presidente   del  consiglio  della  Regione  Sarda.  Manda  alla
cancelleria per gli adempimenti di rito.
     Cagliari, addi' 30 ottobre 2007
                 Il Presidente della corte: Oliveri