N. 813 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2007
Ordinanza del 27 aprile 2006 emessa dalla Corte d'appello - Sezione minorile di Bari nel procedimento penale a carico di Rafaila' Felix Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova e' decisiva - Inammissibilita' dell'appello proposto dall'imputato contro le sentenze di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 26/2007 - Disparita' di trattamento tra imputato e pubblico ministero - Violazione del diritto di difesa. - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.(GU n.1 del 2-1-2008 )
LA CORTE DI APPELLO Alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza. Considerato che, ai sensi dell'art.593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, l'appello proposto da Rafaila' Felix avverso la sentenza di concessione del perdono giudiziale, pronunciata da Tribunale minorile Bari 22 novembre 2005, e' inammissibile; che pertanto e' rilevante nel presente giudizio la questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 10, legge n. 46/2006; Rilevato che, a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 26/2007, sussiste disparita' di trattamento tra il p.m.; che puo' appellare senza limite alcuno le sentenze dibattimentali di proscioglimento, e l'imputato, che non puo' di regola appellarle; che a tale violazione degli artt. 3 e 111 cpv. Cost. si aggiunge la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., potendo l'imputato prosciolto con formula non soddisfacente far valere le sue ragioni in condizioni nettamente deteriori rispetto al p.m.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, solleva, su eccezione della difesa, perche' non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del c.p.p., esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, se non nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma secondo del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva; nonche' dell'art. 10, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dall'imputato contro le sentenze di proscioglimento prima della data di entrata in vigore della medesima legge sia dichiarato inammissibile, per contrasto di entrambe le norme con gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma della Costituzione. Sospende il giudizio in corso, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La presente ordinanza, letta in udienza, va comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e notificata, con urgenza, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' all'imputato, contumace. Bari, addi' 27 aprile 2007 Il Presidente: Attimonelli