N. 813 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2007

  Ordinanza del 27 aprile 2006 emessa dalla Corte d'appello - Sezione
minorile di Bari nel procedimento penale a carico di Rafaila' Felix

  Processo  penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per
  l'imputato    di   proporre   appello   contro   le   sentenze   di
  proscioglimento  - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art.
  603,  comma  2,  cod.  proc.  pen.  se la nuova prova e' decisiva -
  Inammissibilita'  dell'appello  proposto  dall'imputato  contro  le
  sentenze  di  proscioglimento  prima  dell'entrata  in vigore della
  novella   -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte  costituzionale
  n. 26/2007  -  Disparita'  di  trattamento  tra imputato e pubblico
  ministero - Violazione del diritto di difesa.
  - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1
  della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46,
  art. 10, comma 2.
  - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.
(GU n.1 del 2-1-2008 )
                         LA CORTE DI APPELLO
Alla  pubblica udienza del 27 aprile 2007 ha pronunziato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza.
Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.593  c.p.p.,  come  modificato
dall'art.  1,  legge n. 46/2006, l'appello proposto da Rafaila' Felix
avverso   la   sentenza   di   concessione  del  perdono  giudiziale,
pronunciata   da   Tribunale  minorile  Bari  22  novembre  2005,  e'
inammissibile;
     che  pertanto e' rilevante nel presente giudizio la questione di
costituzionalita' degli artt. 1 e 10, legge n. 46/2006;
Rilevato   che,   a   seguito  della  sentenza  Corte  costituzionale
n. 26/2007, sussiste disparita' di trattamento tra il p.m.;
     che   puo'   appellare   senza   limite   alcuno   le   sentenze
dibattimentali di proscioglimento, e l'imputato,
     che non puo' di regola appellarle;
     che a tale violazione degli artt. 3 e 111 cpv. Cost. si aggiunge
la  violazione  del  diritto  di  difesa  ex  art.  24 Cost., potendo
l'imputato prosciolto con formula non soddisfacente far valere le sue
ragioni in condizioni nettamente deteriori rispetto al p.m.
                              P. Q. M.
Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, solleva, su eccezione della difesa,
perche'   non  manifestamente  infondata  e  rilevante  nel  presente
giudizio,  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1
della  legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo
l'art.  593 del c.p.p., esclude che l'imputato possa appellare contro
le  sentenze  di  proscioglimento,  se  non  nelle  ipotesi  previste
dall'art.  603,  comma secondo del medesimo codice, se la nuova prova
e'  decisiva;  nonche'  dell'art. 10, comma 2 della legge 20 febbraio
2006,  n. 46,  nella  parte  in  cui  prevede  che l'appello proposto
dall'imputato  contro le sentenze di proscioglimento prima della data
di   entrata   in   vigore   della   medesima  legge  sia  dichiarato
inammissibile, per contrasto di entrambe le norme con gli artt. 3, 24
e  111,  secondo  comma  della  Costituzione. Sospende il giudizio in
corso, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
La  presente ordinanza, letta in udienza, va comunicata ai Presidenti
dei due rami del Parlamento, e notificata, con urgenza, al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' all'imputato, contumace.
     Bari, addi' 27 aprile 2007
                     Il Presidente: Attimonelli