N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 novembre - 11 dicembre 2007
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11 dicembre 2007 (della Regione Molise) Porti e aeroporti - Porti turistici - Concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Termoli alla Ditta Marinucci Yachting Club per la realizzazione del porto turistico nell'ambito del porto di Termoli - Richiesta della Regione Molise di riconoscimento della propria competenza in materia - Nota Ministero trasporti n. 9194 del 17 settembre 2007 confermativa della competenza statale in materia di porti turistici inseriti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Molise - Denunciata lesione delle attribuzioni amministrative della Regione nella materia concorrente dei porti e aeroporti civili e nella materia residuale del turismo, violazione del principio di leale collaborazione, lesione dei principi in materia di atti amministrativi, eccesso di potere dell'atto impugnato per mancanza di motivazione, incompetenza e illogicita' manifesta - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di adottare provvedimenti relativi alla concessione, costruzione e gestione del Porto Turistico di Termoli e conseguente annullamento dell'atto statale n. 9194 del 17 settembre 2007 ed ogni atto inerente, consequenziale e presupposto. - Nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Div. 6ª, prot. n. M TRA/DINFR/9194 Class. A.2.47/G.695 - (07.05.04) - del 17 settembre 2007. - Costituzione, artt. 114, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 59; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105; legge 16 marzo 2001, n. 88, art. 9; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.(GU n.5 del 30-1-2008 )
La Regione Molise, in persona del Presidente in carica on.le dott. A. Michele Iorio, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine ed in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 1365 del 20 novembre 2007 dall'avv. prof. Giovanni Di Giandomenico e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n. 146 nello studio dell'avv. Ernesto Mocci; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in Persona del Presidente in carica, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti, adottare provvedimenti relativi alla concessione, costruzione e gestione del Porto turistico di Termoli, cosi' come sostenuto nella nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Div 6ª, prot. n. M TRA/DINFR/9194 Class. A.2.47/G.695 - (7 maggio 2004) - del 17 settembre 2007, pervenuta alla Direzione generale VI - Servizio opere idrauliche e marittime della Regione Molise il 24 settembre 2007, nonche' per l'annullamento della nota medesima. F- a t t o Con nota del n. 3234 del 2 aprile 2007 il Servizio opere idrauliche e marittime della Regione Molise chiedeva al Ministero dei trasporti - Direzione generale delle infrastrutture della navigazione marittima ed interna di riconoscere, in virtu' del principio di leale collaborazione, l'attribuzione della competenza regionale in materia di porti turistici inseriti nel d.P.C.m. 1995 (All. 2). Il Ministero dei trasporti con la nota del 17 settembre 2007 meglio indicata in epigrafe, rispondeva, invece, di considerare ascritta la competenza statale (e per essa alla Capitaneria di porto di Termoli) relativamente a tutti i porti inseriti nel d.P.C.m. del 1995 con inclusione quindi anche dei porti turistici. (All. 1). Diversamente, la competenza afferente i porti turistici e' da ascrivere alle regioni secondo la normativa vigente (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, legge 16 marzo 2001, n. 88, art. 9, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e la recente giurisprudenza di codesta Corte. Orbene, sulla base di tale argomentazione, lo stesso Ministero delle infrastrutture S.I.I.T. - Campania e Molise - Ufficio opere marittime di Napoli, con la nota n. 593 in data 21 febbraio 2007 (all. 3), in riferimento alla nota dalla Capitaneria di porto di Termoli n. 1472 in data 16 febbraio 2007 (all. 4) con la quale veniva indetta una riunione - sopralluogo in data 28 febbraio 2007 per la consegna delle aree demaniali - alla Ditta Marinucci Yachting Club s.r.l. per la realizzazione del porto turistico di cui all'oggetto, ha posto la problematica delle competenze istituzionali in materia di porti turistici, ascrivibili, a parere dello stesso S.I.I.T. Campania e Molise, alle regioni. A tale nota del S.I.I.T. Campania e Molise e' succeduta la n. 3864/752 in data 19 marzo 2007 (all. 5) che poneva nuovamente la problematica delle competenze istituzionali in capo alla Regione Molise anche per quanto attiene alla composizione della Commissione di collaudo prevista dall'art. 8, comma 2 del d.P.R. n. 509/1997 che, fatta alla luce della normativa vigente, prevederebbe la nomina del funzionario della Regione Mouse surrogativa alla nomina del componente dell'ex Ufficio Genio civile delle OO.MM. Pertanto, la Regione Molise a seguito di tale sollecitazioni da parte del S.I.I.T. Campania e Molise ha investito della problematica, con nota n. 3234 in data 2 aprile 2007, il Ministero dei trasporti - Direz. gen. per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna. Pur tuttavia lo stesso Ministero dei trasporti con nota n. 9194 del 17 settembre 2007, in merito a quanto rappresentato dalla Regione Molise nella citata nota n. 3234 del 2 aprile 2007, non ha tenuto conto ne' del d.P.R. 24 luglio 1997, n. 616 che del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 successivamente modificato dalla legge 16 marzo 2001, n. 88 art. 9, e cio' in violazione quindi degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione anche alla luce delle recenti pronunzie della Corte costituzionale che, pur se hanno effetti limitati alle parti ed al caso deciso, in virtu' del principio della leale collaborazione, possono essere presa ad esempio quale caso analogo al fine di evitare il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale; finendo cosi' per disconoscere le attribuzioni della Regione Molise in relazione alla concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Termoli alla ditta Marinucci Yachting Club per la realizzazione del porto turistico nell'ambito del porto di Termoli. Va aggiunto, poi, che il Servizio opere idrauliche e marittime della Regione Molise ha assunto la responsabilita' della programmazione, della realizzazione degli interventi in ambito portuale, comprensiva altresi', della competenza in materia di piano regolatore portuale. Non solo, ma con delibera di Giunta regionale n. 1123 in data 31 dicembre 2001 (all. 6) e' stata attribuita alla Regione Molise - Servizio opere idrauliche e marittime, in virtu' del d.lgs. n. 112/1998, la competenza per la gestione delle concessioni demaniali marittime in ambito portuale, in aggiunta alle precedenti competenze relative alla progettazione, esecuzione e gestione di opere portuali ed alla espressione di pareri tecnici sulle richieste di concessioni demaniali marittime in ambito portuale da privati ed Enti. Successivamente la Capitaneria di porto di Termoli con processo verbale in data 8 maggio 2002 (all. 7) ha consegnato alla Regione Molise - Servizio opere idrauliche e marittime, le pratiche inerenti le concessioni demaniali marittime in ambito portuale e da tale data sino ad oggi il Servizio opere idrauliche e marittime - Direzione generale VI della Regione Molise ha assunto la gestione effettiva del porto di Termoli. Senonche', la Capitaneria di porto con nota n. 5152 in data 18 settembre 2003 (all. 8) comunicava alla Regione Molise che il Ministero dei trasporti con nota n. DEM2A- 3330/02 del 4 marzo 2003 (all. 9) nel riscontrare un quesito formulato dalla stessa Capitaneria concernente il porto turistico di Termoli, evidenziava la competenza statale in merito alla gestione amministrativa (rilascio di concessioni) di tutti i porti inseriti nel d.P.C.m, del 21 dicembre 1995, con sospensione in capo alla Regione di tutti procedimenti amministrativi tesi al rilascio/rinnovo di tutte le concessioni demaniali marittime in ambito portuale. In riscontro a tale nota della Capitaneria di porto la Regione Molise con nota n. 3/2003 in data 24 ottobre 2003 (all. 10) rappresentava che, non essendo intervenute variazioni alla normativa vigente, la delibera di G.R. n. 1123 in data 31 dicembre 2001 e' ancora efficace a tutti gli effetti per cui la Regione avrebbe continuato ad espletare le funzioni amministrative riguardanti le concessioni in ambito portuale. Successivamente in data 21 dicembre 2004, a seguito di vari incontri tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i rappresentanti di varie regioni, si e' giunti alla sottoscrizione di un «Protocollo d'intesa» tra lo stesso Ministero e la Regione Mouse (all. 11) in ordine alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 attraverso il quale si considera il porto di Termoli di rilevanza economica regionale ai fini del riparto delle competenze sia in materia di gestione del demanio marittimo che delle opere pubbliche dei porti. Alla competenza statale sarebbe riservata quindi, come individuato a titolo descrittivo nelle planimetrie allegate al protocollo d'intesa per la revisione del d.P.C.m. del 1995, solo la gestione del faro. Cio' e' confermato da ultimo nella nota del Servizio opere idrauliche e marittime n. 9612 in data 9 ottobre 2007 (all. 12) in riscontro alla missiva della Sezione del Genio militare per la Marina di Ancona n. 5823 in data 25 settembre 2007 (all. 13). L'attribuzione delle funzioni amministrative regionali in ambito portuale e' altresi' suffragata dalla stipula di un «Accordo di programma per lo sviluppo del sistema del porto di Termoli» sottoscritto in data 23 marzo 2005 tra la Regione Molise e vari enti pubblici, approvato con decreto n. 132 del Presidente della Giunta regionale in data 27 maggio 2005 (all. 14), e che ha visto altresi', la partecipazione fattiva della Capitaneria di porto di Termoli. L'ambito territoriale cui si riferisce tale accordo va dalla radice del molo nord del porto di Termoli fino all'area in sinistra idrografica del fiume Biferno. Le competenze amministrative riguardanti la realizzazione di opere marittime in ambito portuale si collocano nell'ambito del citato «Protocollo di Intesa» sottoscritto in data 21 dicembre 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Molise riguardante la perimetrazione delle aree del Demanio marittimo soggette alla competenza gestionale della regione. La richiamata nota n. 9194 del 17 settembre 2007 del Ministero dei trasporti va annullata, per le seguenti considerazioni di D i r i t t o 1) Violazione degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, in relazione al riparto di competenze amministrative delineato dall'art. 59, d.P.R. n. 616/1977, dall'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo i della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 9 della legge 9 marzo 2001, n. 88 (nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), nonche' del principio di leale collaborazione. Dalle esposizione in fatto emerge che la nota n. 9194 del 17 settembre 2007 si e' avuta una chiara manifestazione dello Stato diretta a riaffermare la propria competenza nel settore della concessione, costruzione e gestione dei porti turistici ed a negare quella regionale, con la conseguenza che al presente giudizio va riconosciuto tono costituzionale, in quanto involge questioni afferenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, quale risulta dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Infatti, l'intervento del legislatore statale, a seguito delle modifiche del Titolo V della parte II della Costituzione ed al conseguente inserimento della materia dei «porti e aeroporti civili» nell'ambito della competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., deve limitarsi alla fissazione dei principi fondamentali, che non possono comprendere anche l'attribuzione delle competenze amministrative. In ragione di cio', e' chiara l'erronea impostazione della impugnata nota ministeriale che, intervenendo in relazione alla concessione, costruzione e gestione del porto turistico di Termoli, reputa di poter incidere su materie di competenza regionale, utilizzando un'interpretazione restrittiva della normativa precedente alla riforma del Titolo V della Costituzione contraria a tale ultima modifica che, introducendo un nuovo e diverso modello costituzionale delle autonomie, impone, anche per la disciplina gia' esistente, una lettura coerente con il nuovo assetto. La questione e' stata gia' affrontata da codesta Corte costituzionale in diverse pronunzie (n. 89 dep. il 10 marzo 2006 pubbl. in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2006 - Regione Toscana Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio; n. 90 dep. il 10 marzo 2006 pubbl. in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2006 - Regione Campania/ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direz. gen. per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna; n. 255 dep. il 6 luglio 2007 pubbl. in Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2007 - Regione Emilia-Romagna/Ministero infrastrutture e trasporti - Direz. gen. infrastrutture navigazione marittima ed interna; n. 344 dep. il 19 ottobre 2007 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2007 - Regione Toscana/Ministero infrastrutture e trasporti - Direz. gen. infrastrutture navigazione marittima ed interna). Tutti tali giudizi, che si sono conclusi con l'annullamento degli atti ministeriali, hanno ampiamente chiarito i termini della vicenda, per cui si limita a riportarne sinteticamente le argomentazioni. Le richiamate sentenze partono dalla stessa lettura della evoluzione legislativa che ha riguardato la materia dei proti turistici. Infatti, la Costituzione, nell'originario testo dell'art. 117, non dettava alcuna norma attinente al regime dei porti e delle aree portuali, ma conteneva solo una disposizione (art. 117, primo comma, Cost.) che attribuiva alle regioni la competenza legislativa in materia di «turismo ed industria alberghiera», la quale doveva essere esercitata nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Una prima classificazione dei porti si rinveniva, in origine, nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, recante «Testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici», il cui art. 1 suddivideva i porti in due categorie: alla prima appartenevano i porti e le spiagge che interessavano la sicurezza della navigazione generale e servivano unicamente o precipuamente a rifugio, o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato; nella seconda erano inseriti i porti e gli approdi - suddivisi in quattro classi - che servivano precipuamente al commercio. Il primo intervento legislativo, rilevante sul piano dell'attribuzione delle funzioni amministrative statali alle Regioni in materia di «demanio marittimo», anche con riguardo all'ambito portuale, si e' avuto con l'emanazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, il quale ha specificamente delegato alle regioni le funzioni «sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicenti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la ulitilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative», con la precisazione della non applicazione di detta delega «ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interssi della sicureza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima». Per la identificazione delle predette aree, il citato art. 59 rinviava poi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi sentite le «regioni interessate». Gia', dunque, in questa fase, la legislazione statale ha previsto un coinvolgimento delle Regioni nella materia «porti», ed e' significativo che la suddetta norma sia contenuta nel Capo relativo a «turismo ed industria alberghiera». In attuazione di quanto stabilito dal richiamato art. 59, secondo comma, e' stato emanato il d.P.C.m. 21 dicembre 1995, con il quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dal conferimento delle funzioni amministrative alle regioni «in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima». Un'organica disciplina dell'ordinamento e delle attivita' portuali e' stata introdotta, successivamente, dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), la quale ha anche previsto, in quanto incompatibili con le proprie disposizioni, l'abrogazione delle norme del regio decreto n. 3095 del 1885. Tale legge ha operato, tra l'altro, all'art. 4, una riclassificazione dei porti, distinguendoli in due categorie: la prima (categoria 1), comprendente porti o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; la seconda, porti o specifiche aree portuali di rilevanza economica internazionale (categoria II, classe I), di rilevanza economica nazionale (categoria II, classe II), e, infine, di rilevanza economica regionale e interregionale (categoria II, classe III). Il concreto inserimento nell'una o nell'altra delle suddette categorie (essendo stabilito solo che i porti sede di autorita' portuale abbiano comunque carattere internazionale o nazionale) e' stato demandato a decreti che avrebbero dovuto essere adottati, rispettivamente, dal «Ministro della difesa» e dal «Ministro dei trasporti e della navigazione» e che, in realta', non sono stati mai emanati. Proseguendo nella ricostruzione del quadro normativo rilevante, un ulteriore e ampio trasferimento di funzioni amministrative alle regioni, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo, anche qualora siano collocati in ambito portuale, si e' avuto con il d.lgs. n. 112 del 1998. L'art. 105, comma 2, lettera l), del suddetto decreto legislativo, nel testo originario, stabiliva che venissero conferite alle regioni le funzioni relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia»; precisandosi, altresi', che «tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995». L'art. 9 della legge n. 88 del 2001 ha, poi, modificato l'ultima parte del richiamato art. 105, comma 2, lettera l), stabilendo che il conferimento delle funzioni amministrative alle regioni «non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonche' nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995». E la norma prosegue disponendo che «nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002». E', infine, intervenuta la modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la quale ha previsto, da un lato, l'attribuzione alla regione della competenza legislativa concorrente in materia di «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione» (art. 117, terzo comma, della Costituzione; sentenza n. 378 del 2005), dal che consegue la competenza legislativa residuale pure in materia di «turismo» (art. 117, quarto comma, della Costituzione); dall'altro, ha attribuito la generalita' delle funzioni amministrative ai comuni, salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, le stesse siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo comma, Costituzione). Dal ricostruito il quadro normativo di riferimento, quale si e' sviluppato nel corso del tempo, emerge l'illegittimita' degli atti impugnati, atteso che il presente conflitto di attribuzione deve essere risolto, secondo il costante orientamento di codesta Corte (v., tra le altre, sentenze n. 324 del 2005, n. 364, n. 302 e n. 13 del 2003), sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti in ordine ai quali e' stato proposto il ricorso, e dunque, avendo riguardo alle norme costituzionali successive alla modifica del Titolo V. Infatti, il Ministero dei trasporti, con l'atto impugnato, non ha tenuto conto del nuovo riparto delle funzioni legislative e amministrative delineato dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, essendosi limitato a disporre l'attrazione nella competenza statale dei «porti turistici» solo perche' inseriti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995. Le pronunzie sopra riferite a tal proposito hanno in modo univoco chiarito che il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al suddetto d.P.C.m. non comporta affatto il conferimento a tale atto di «efficacia legislativa», ne' vale a «sanare i vizi di legittimita' che lo inficiano, o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia». «In altri termini» - ha precisato codesta Corte - «il richiamo dell'atto amministrativo vale semplicemente a definire per relationem la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista». E' da escludere, dunque, che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali, che sono state richiamate nell'atto impugnato, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali, di interesse regionale o interregionale, al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle regioni in vista del loro «preminente interesse nazionale». Il nuovo assetto delle competenze, recato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei «porti turistici» nel d.P.C.m. del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative. E cio' per l'assorbente considerazione che la materia «turismo» e' attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione. Ne' e' possibile sostenere che, nelle more della formale classificazione ex lege n. 84 del 1994, sia possibile utilizzare lo strumento del d.P.C.m. 21 dicembre 1995. Infatti, il termine del 1° gennaio 2002, di decorrenza per il conferimento alle regioni delle funzioni relative ai porti «di rilevanza economica regionale ed interregionale», non puo' essere considerato meramente ordinatorio, e, dall'altro, che la individuazione dei «porti turistici» (di sicura competenza regionale) puo' essere effettuata prescindendo da ogni attivita' di classificazione o catalogazione dei porti. 2) Violazione di legge, art. 3, legge 241/1990 ed eccesso di potere per mancanza di motivazione, incompetenza, illogicita' manifesta. L'impugnata nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna si limita a respingere la richiesta della Regione Molise solo con alcune sintetiche righe dirette a riaffermare allo Stato ogni potere conferito dalla legge in materia di porti turistici. Si perviene a tale conclusione sulla base del fatto che detta direzione ha sempre rigettato richieste di tal tipo fatto dalle regioni e sulla base della considerazione secondo cui la sentenza n. 90/2006 della Corte costituzionale non potrebbe essere estesa oltre le parti che hanno partecipato a tale giudizio (Ministero e Regioni Campania). Anche per tali ragioni la nota impugnata risulta essere gravemente viziata. Innanzitutto non si spiega perche' anche la richiesta della Regione Molise debba essere rigettata, non essendo evidentemente un motivo sufficiente il fatto che istanze di tal tipo sono state in passato sempre rigettate. Tale principio contrasta, oltre che con i piu' elementari principi in materia di atti amministrativi stabiliti dalla legge n. 241/1990 anche con il principio piu' volte affermato da codesta Corte e gia' sopra richiamato in base al quale il conflitto di attribuzione deve essere risolto sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti, e dunque, avendo riguardo alle norme costituzionali successive alla modifica del Titolo V (v., sentenze n. 324 del 2005, n. 364, n. 302 e n. 13 del 2003). Nemmeno puo' essere addotta a giustificazione dell'irragionevole comportamento del Ministero il fatto che la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2006 resa in un caso analogo al nostro, non possa direttamente estendere la sua efficacia su soggetti diversi da quelli che sono stati parti in tali giudizio. Infatti, una cosa e' l'estensione diretta degli effetti del giudicato, altra cosa sono i principi che regolano il buon andamento della p.a. che impongono a quest'ultima di spiegare perche' non si possono applicare i principi affermati da tale sentenza anche al nuovo caso sottoposto al suo esame, con l'effetto che, qualora la nuova fattispecie sia analoga, se non eguale, a quella gia' sottoposta al giudizio della Corte non si vede perche' la p.a. non debba uniformarsi ai principi gia' espressi dal Giudice delle leggi. Ragionare diversamente, porterebbe all'assurda situazione secondo cui, sebbene la Corte abbia affermato i criteri generali con i quali stabilire il riparto di attribuzioni fra Stato e Regioni in materia di porti turistici, lo Stato sarebbe legittimato a tenere in nessun cale tali principi opponendosi ad ogni nuovo atto di gestione rientrante nella competenza delle regioni, costringendo quest'ultime a defatiganti continui ricorsi. Si tratta, com'e' evidente, di un comportamento che ha il solo effetto di paralizzare nei fatti la portata dei principi espressi dalla Consulta. Tale atteggiamento dello Stato appare ancor piu' grave ed immotivato atteso che oramai l'orientamento in materia di porti turistici contrario alle tesi sostenute dal Ministero e' stato piu' volte ribadito da numerose sentenze del Giudice delle leggi. Va, infine, considerato che, come piu' ampiamente esposto in fatto, la nota impugnata contrasta con numerosi provvedimenti di diversi uffici periferici del Ministero i quali, sottolineando come la competenza fosse da ritenersi intestata alla Regione Molise, avevano essi stessi sollecitato la regione ad interpellare la Direzione generale del Ministero. Anche per la presenza degli esposti gravi vizi deve procedersi all'annullamento dell'atto impugnato.
P. Q. M. Si conclude perche' la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti, ma alla Regione Molise l'adozione di tutti i provvedimenti relativi alla concessione, costruzione e gestione del porto Turistico di Termoli e, per l'effetto, annulli la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Div 6ª, prot. n. M TRA/DINFR/9194 Class. A.2.47/G.695 - (7 maggio 2004) - del 17 settembre 2007, pervenuta alla Direzione generale VI - Servizio opere idrauliche e marittime della Regione Molise il 24 settembre 2007 ed ogni atto inerente, consequenziale e presupposto. Allegati: 1) nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna n. 9194 del 17 settembre 2997; 2) nota n. 3234 del 2 aprile 2007 del Servizio opere idrauliche e marittime della regione Molise; 3) nota del Ministero delle infrastrutture - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Ufficio opere marittime di Napoli n. 593 del 21 febbraio 2007; 4) nota dalla Capitaneria di porto di Termoli n. 1472 del 16 febbraio 2007; 5) nota 3864/752 del 19 marzo 2007 del Ministero delle infrastrutture S.I.I.T. Campania e Molise - Ufficio opere marittime di Napoli; 6) delibera di Giunta regionale n. 1123 in data 31 dicembre 2001; 7) processo verbale dell'8 maggio 2002 della Capitaneria di porto di consegna alla Regione Molise delle pratiche inerenti le concessioni demaniali marittime in ambito portuale; 8) nota della Capitaneria di porto n. 5152 del 19 settembre 2003; 9) nota del Ministero dei trasporti n. DEM2A-3330/02 del 4 marzo 2003; 10) nota della Regione Molise n. 3/2003 del 24 ottobre 2003; 11) «Protocollo d'Intesa» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Molise in ordine alla revisione del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995; 12) nota del Servizio opere idrauliche e marittime n. 9612 del 9 ottobre 2007; 13) nota della Sezione del Genio militare per la Marina di Ancona n. 5823 del 25 settembre 2007; 14) Decreto n. 132 del Presidente della Giunta regionale del Molise del 27 maggio 2005 di approvazione dell'«Accordo di programma per lo sviluppo del sistema del porto di Termoli» sottoscritto il 23 marzo 2005 tra la Regione Molise e vari enti pubblici. Campobasso, addi' 20 novembre 2007 Avv. prof. Giovanni Di Giandomenico