N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 novembre - 11 dicembre 2007

  Ricorso  per  conflitto  tra  enti  depositato  in cancelleria l'11
dicembre 2007 (della Regione Molise)

  Porti  e  aeroporti  -  Porti  turistici  -  Concessione  demaniale
  marittima  rilasciata  dalla  Capitaneria  di Porto di Termoli alla
  Ditta  Marinucci  Yachting  Club  per  la  realizzazione  del porto
  turistico  nell'ambito  del  porto  di  Termoli  -  Richiesta della
  Regione  Molise  di  riconoscimento  della  propria  competenza  in
  materia  -  Nota  Ministero trasporti n. 9194 del 17 settembre 2007
  confermativa della competenza statale in materia di porti turistici
  inseriti  nel  d.P.C.m. 21 dicembre 1995 - Ricorso per conflitto di
  attribuzione  della  Regione  Molise  -  Denunciata  lesione  delle
  attribuzioni amministrative della Regione nella materia concorrente
  dei porti e aeroporti civili e nella materia residuale del turismo,
  violazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  lesione dei
  principi  in  materia  di  atti  amministrativi,  eccesso di potere
  dell'atto  impugnato  per  mancanza  di motivazione, incompetenza e
  illogicita' manifesta - Richiesta di dichiarazione di non spettanza
  allo  Stato  del  potere  di  adottare  provvedimenti relativi alla
  concessione,  costruzione e gestione del Porto Turistico di Termoli
  e   conseguente  annullamento  dell'atto  statale  n. 9194  del  17
  settembre 2007 ed ogni atto inerente, consequenziale e presupposto.
  -  Nota  del  Ministero  dei  trasporti - Direzione generale per le
  infrastrutture  della  navigazione  marittima  ed interna, Div. 6ª,
  prot. n. M TRA/DINFR/9194 Class. A.2.47/G.695 - (07.05.04) - del 17
  settembre 2007.
  -  Costituzione,  artt.  114,  117  e  118;  d.P.R. 24 luglio 1977,
  n. 616,  art.  59; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105; legge 16
  marzo 2001, n. 88, art. 9; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
(GU n.5 del 30-1-2008 )
La Regione Molise, in persona del Presidente in carica on.le dott. A.
Michele Iorio, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine ed in
virtu'  della  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 1365 del 20
novembre   2007  dall'avv.  prof.  Giovanni  Di  Giandomenico  e  con
quest'ultimo  elettivamente  domiciliata  in  Roma alla via Germanico
n. 146 nello studio dell'avv. Ernesto Mocci; Contro la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri, in Persona del Presidente in carica, per la
dichiarazione  che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei
trasporti,   adottare   provvedimenti   relativi   alla  concessione,
costruzione  e  gestione  del  Porto turistico di Termoli, cosi' come
sostenuto nella nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale
per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Div 6ª,
prot. n. M TRA/DINFR/9194 Class. A.2.47/G.695 - (7 maggio 2004) - del
17  settembre  2007,  pervenuta alla Direzione generale VI - Servizio
opere  idrauliche  e  marittime  della Regione Molise il 24 settembre
2007, nonche' per l'annullamento della nota medesima.
                             F- a t t o
Con nota del n. 3234 del 2 aprile 2007 il Servizio opere idrauliche e
marittime  della Regione Molise chiedeva al Ministero dei trasporti -
Direzione  generale  delle infrastrutture della navigazione marittima
ed   interna  di  riconoscere,  in  virtu'  del  principio  di  leale
collaborazione,  l'attribuzione della competenza regionale in materia
di porti turistici inseriti nel d.P.C.m. 1995 (All. 2).
Il  Ministero  dei trasporti con la nota del 17 settembre 2007 meglio
indicata  in epigrafe, rispondeva, invece, di considerare ascritta la
competenza  statale (e per essa alla Capitaneria di porto di Termoli)
relativamente  a  tutti  i  porti  inseriti nel d.P.C.m. del 1995 con
inclusione quindi anche dei porti turistici. (All. 1).
Diversamente,  la  competenza  afferente  i  porti  turistici  e'  da
ascrivere  alle regioni secondo la normativa vigente (d.lgs. 31 marzo
1998,   n. 112,   legge   16   marzo   2001,  n. 88,  art.  9,  legge
costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3) e la recente giurisprudenza di
codesta Corte.
Orbene,  sulla base di tale argomentazione, lo stesso Ministero delle
infrastrutture S.I.I.T. - Campania e Molise - Ufficio opere marittime
di  Napoli,  con la nota n. 593 in data 21 febbraio 2007 (all. 3), in
riferimento  alla  nota dalla Capitaneria di porto di Termoli n. 1472
in  data  16  febbraio  2007 (all. 4) con la quale veniva indetta una
riunione - sopralluogo in data 28 febbraio 2007 per la consegna delle
aree  demaniali  -  alla  Ditta Marinucci Yachting Club s.r.l. per la
realizzazione  del  porto  turistico  di cui all'oggetto, ha posto la
problematica  delle  competenze  istituzionali  in  materia  di porti
turistici,  ascrivibili,  a  parere  dello stesso S.I.I.T. Campania e
Molise, alle regioni.
A   tale  nota  del  S.I.I.T.  Campania  e  Molise  e'  succeduta  la
n. 3864/752  in  data 19 marzo 2007 (all. 5) che poneva nuovamente la
problematica  delle  competenze  istituzionali  in  capo alla Regione
Molise  anche  per quanto attiene alla composizione della Commissione
di collaudo prevista dall'art. 8, comma 2 del d.P.R. n. 509/1997 che,
fatta  alla  luce della normativa vigente, prevederebbe la nomina del
funzionario   della   Regione   Mouse  surrogativa  alla  nomina  del
componente dell'ex Ufficio Genio civile delle OO.MM.
Pertanto, la Regione Molise a seguito di tale sollecitazioni da parte
del  S.I.I.T.  Campania e Molise ha investito della problematica, con
nota  n. 3234  in  data  2  aprile 2007, il Ministero dei trasporti -
Direz.  gen.  per  le  infrastrutture  della navigazione marittima ed
interna.
Pur  tuttavia  lo stesso Ministero dei trasporti con nota n. 9194 del
17  settembre  2007,  in  merito a quanto rappresentato dalla Regione
Molise  nella  citata  nota  n. 3234 del 2 aprile 2007, non ha tenuto
conto  ne'  del d.P.R. 24 luglio 1997, n. 616 che del d.lgs. 31 marzo
1998,  n. 112  successivamente  modificato dalla legge 16 marzo 2001,
n. 88  art. 9, e cio' in violazione quindi degli artt. 114, 117 e 118
della  Costituzione,  nonche'  del  principio di leale collaborazione
anche  alla  luce  delle recenti pronunzie della Corte costituzionale
che,  pur  se hanno effetti limitati alle parti ed al caso deciso, in
virtu' del principio della leale collaborazione, possono essere presa
ad  esempio  quale caso analogo al fine di evitare il ricorso dinanzi
alla   Corte   costituzionale;  finendo  cosi'  per  disconoscere  le
attribuzioni  della  Regione  Molise  in  relazione  alla concessione
demaniale  marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Termoli
alla  ditta  Marinucci  Yachting  Club per la realizzazione del porto
turistico nell'ambito del porto di Termoli.
Va  aggiunto, poi, che il Servizio opere idrauliche e marittime della
Regione  Molise  ha  assunto la responsabilita' della programmazione,
della  realizzazione degli interventi in ambito portuale, comprensiva
altresi', della competenza in materia di piano regolatore portuale.
Non  solo,  ma  con  delibera  di Giunta regionale n. 1123 in data 31
dicembre  2001  (all.  6)  e'  stata attribuita alla Regione Molise -
Servizio   opere   idrauliche  e  marittime,  in  virtu'  del  d.lgs.
n. 112/1998,   la   competenza  per  la  gestione  delle  concessioni
demaniali  marittime  in ambito portuale, in aggiunta alle precedenti
competenze  relative  alla  progettazione,  esecuzione  e gestione di
opere  portuali ed alla espressione di pareri tecnici sulle richieste
di  concessioni  demaniali marittime in ambito portuale da privati ed
Enti.
Successivamente  la  Capitaneria  di  porto  di  Termoli con processo
verbale  in  data  8  maggio 2002 (all. 7) ha consegnato alla Regione
Molise -  Servizio opere idrauliche e marittime, le pratiche inerenti
le  concessioni demaniali marittime in ambito portuale e da tale data
sino  ad  oggi  il  Servizio opere idrauliche e marittime - Direzione
generale VI della Regione Molise ha assunto la gestione effettiva del
porto di Termoli.
Senonche',  la  Capitaneria  di  porto  con  nota  n. 5152 in data 18
settembre  2003  (all.  8)  comunicava  alla  Regione  Molise  che il
Ministero  dei  trasporti con nota n. DEM2A- 3330/02 del 4 marzo 2003
(all.   9)   nel   riscontrare  un  quesito  formulato  dalla  stessa
Capitaneria concernente il porto turistico di Termoli, evidenziava la
competenza  statale  in merito alla gestione amministrativa (rilascio
di  concessioni)  di  tutti  i  porti  inseriti  nel  d.P.C.m, del 21
dicembre  1995,  con  sospensione  in  capo  alla  Regione  di  tutti
procedimenti  amministrativi  tesi  al  rilascio/rinnovo  di tutte le
concessioni demaniali marittime in ambito portuale.
In riscontro a tale nota della Capitaneria di porto la Regione Molise
con  nota  n. 3/2003  in data 24 ottobre 2003 (all. 10) rappresentava
che,  non  essendo  intervenute variazioni alla normativa vigente, la
delibera  di G.R. n. 1123 in data 31 dicembre 2001 e' ancora efficace
a  tutti  gli  effetti  per  cui  la  Regione  avrebbe  continuato ad
espletare  le  funzioni  amministrative riguardanti le concessioni in
ambito portuale.
Successivamente  in data 21 dicembre 2004, a seguito di vari incontri
tra   il   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  i
rappresentanti  di varie regioni, si e' giunti alla sottoscrizione di
un  «Protocollo  d'intesa» tra lo stesso Ministero e la Regione Mouse
(all.  11)  in  ordine  alla revisione del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  21  dicembre  1995  attraverso  il quale si
considera  il  porto  di  Termoli di rilevanza economica regionale ai
fini  del  riparto  delle  competenze  sia in materia di gestione del
demanio   marittimo   che  delle  opere  pubbliche  dei  porti.  Alla
competenza  statale  sarebbe  riservata  quindi,  come  individuato a
titolo  descrittivo nelle planimetrie allegate al protocollo d'intesa
per  la  revisione  del d.P.C.m. del 1995, solo la gestione del faro.
Cio' e' confermato da ultimo nella nota del Servizio opere idrauliche
e  marittime  n. 9612  in  data 9 ottobre 2007 (all. 12) in riscontro
alla missiva della Sezione del Genio militare per la Marina di Ancona
n. 5823 in data 25 settembre 2007 (all. 13).
L'attribuzione  delle  funzioni  amministrative  regionali  in ambito
portuale  e'  altresi'  suffragata  dalla  stipula  di un «Accordo di
programma   per  lo  sviluppo  del  sistema  del  porto  di  Termoli»
sottoscritto  in data 23 marzo 2005 tra la Regione Molise e vari enti
pubblici,  approvato  con  decreto n. 132 del Presidente della Giunta
regionale  in data 27 maggio 2005 (all. 14), e che ha visto altresi',
la  partecipazione  fattiva  della  Capitaneria  di porto di Termoli.
L'ambito  territoriale  cui si riferisce tale accordo va dalla radice
del  molo  nord  del  porto  di  Termoli  fino  all'area  in sinistra
idrografica   del   fiume   Biferno.   Le  competenze  amministrative
riguardanti la realizzazione di opere marittime in ambito portuale si
collocano  nell'ambito del citato «Protocollo di Intesa» sottoscritto
in  data 21 dicembre 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  e  la  Regione  Molise riguardante la perimetrazione delle
aree  del Demanio marittimo soggette alla competenza gestionale della
regione.
La  richiamata  nota  n. 9194 del 17 settembre 2007 del Ministero dei
trasporti va annullata, per le seguenti considerazioni di
                            D i r i t t o
1)  Violazione  degli  artt.  114,  117  e 118 della Costituzione, in
relazione al riparto di competenze amministrative delineato dall'art.
59,  d.P.R.  n. 616/1977,  dall'art.  105  del decreto legislativo 31
marzo  1998, n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo i
della  legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 9 della
legge   9  marzo  2001,  n. 88  (nuove  disposizioni  in  materia  di
investimenti nelle imprese marittime), nonche' del principio di leale
collaborazione.
Dalle  esposizione  in  fatto  emerge  che  la  nota  n. 9194  del 17
settembre  2007  si  e'  avuta  una chiara manifestazione dello Stato
diretta  a  riaffermare  la  propria  competenza  nel  settore  della
concessione,  costruzione  e gestione dei porti turistici ed a negare
quella  regionale,  con  la  conseguenza  che al presente giudizio va
riconosciuto   tono   costituzionale,  in  quanto  involge  questioni
afferenti  al  riparto  delle attribuzioni tra Stato e Regioni, quale
risulta dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione.
Infatti,  l'intervento  del  legislatore  statale,  a  seguito  delle
modifiche  del  Titolo  V  della  parte  II  della Costituzione ed al
conseguente  inserimento della materia dei «porti e aeroporti civili»
nell'ambito  della  competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo
comma,   Cost.,   deve   limitarsi   alla   fissazione  dei  principi
fondamentali,  che non possono comprendere anche l'attribuzione delle
competenze amministrative.
In  ragione di cio', e' chiara l'erronea impostazione della impugnata
nota  ministeriale  che,  intervenendo in relazione alla concessione,
costruzione  e  gestione  del  porto  turistico di Termoli, reputa di
poter  incidere  su  materie  di  competenza  regionale,  utilizzando
un'interpretazione   restrittiva   della  normativa  precedente  alla
riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione  contraria a tale ultima
modifica  che, introducendo un nuovo e diverso modello costituzionale
delle  autonomie, impone, anche per la disciplina gia' esistente, una
lettura coerente con il nuovo assetto.
La questione e' stata gia' affrontata da codesta Corte costituzionale
in  diverse pronunzie (n. 89 dep. il 10 marzo 2006 pubbl. in Gazzetta
Ufficiale   15   marzo   2006 -   Regione   Toscana  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio;
n. 90  dep.  il  10  marzo 2006 pubbl. in Gazzetta Ufficiale 15 marzo
2006   - Regione  Campania/  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  Direz.  gen.  per  le  infrastrutture  della  navigazione
marittima ed interna; n. 255 dep. il 6 luglio 2007 pubbl. in Gazzetta
Ufficiale   11   luglio   2007 -   Regione   Emilia-Romagna/Ministero
infrastrutture  e  trasporti - Direz. gen. infrastrutture navigazione
marittima  ed  interna;  n. 344 dep. il 19 ottobre 2007 pubblicata in
Gazzetta   Ufficiale  24  ottobre  2007 -  Regione  Toscana/Ministero
infrastrutture  e  trasporti - Direz. gen. infrastrutture navigazione
marittima ed interna).
Tutti  tali  giudizi,  che  si sono conclusi con l'annullamento degli
atti ministeriali, hanno ampiamente chiarito i termini della vicenda,
per cui si limita a riportarne sinteticamente le argomentazioni.
Le  richiamate sentenze partono dalla stessa lettura della evoluzione
legislativa che ha riguardato la materia dei proti turistici.
Infatti,  la  Costituzione,  nell'originario testo dell'art. 117, non
dettava  alcuna  norma  attinente  al  regime  dei porti e delle aree
portuali,  ma conteneva solo una disposizione (art. 117, primo comma,
Cost.)  che  attribuiva  alle  regioni  la  competenza legislativa in
materia di «turismo ed industria alberghiera», la quale doveva essere
esercitata nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato.
Una  prima  classificazione  dei  porti si rinveniva, in origine, nel
regio  decreto  2  aprile  1885,  n. 3095, recante «Testo unico della
legge  16  luglio  1884,  n. 2518, con le disposizioni del titolo IV,
porti,  spiagge  e  fari  della preesistente legge 20 marzo 1865, sui
lavori pubblici», il cui art. 1 suddivideva i porti in due categorie:
alla  prima  appartenevano  i porti e le spiagge che interessavano la
sicurezza   della  navigazione  generale  e  servivano  unicamente  o
precipuamente  a  rifugio,  o  alla difesa militare ed alla sicurezza
dello  Stato;  nella  seconda  erano inseriti i porti e gli approdi -
suddivisi   in  quattro  classi  -  che  servivano  precipuamente  al
commercio.
Il    primo    intervento    legislativo,    rilevante    sul   piano
dell'attribuzione  delle funzioni amministrative statali alle Regioni
in  materia  di  «demanio  marittimo»,  anche con riguardo all'ambito
portuale, si e' avuto con l'emanazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 616
del  1977,  il  quale  ha  specificamente  delegato  alle  regioni le
funzioni «sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente
prospicenti,  sulle  aree  del demanio lacuale e fluviale,  quando la
ulitilizzazione  prevista  abbia  finalita' turistiche e ricreative»,
con  la precisazione della non applicazione di detta delega «ai porti
e  alle  aree  di  preminente  interesse  nazionale in relazione agli
interssi della sicureza dello Stato e alle esigenze della navigazione
marittima».  Per  la  identificazione  delle predette aree, il citato
art.  59  rinviava poi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi sentite le «regioni interessate».
Gia',  dunque, in questa fase, la legislazione statale ha previsto un
coinvolgimento   delle   Regioni   nella   materia   «porti»,  ed  e'
significativo che la suddetta norma sia contenuta nel Capo relativo a
«turismo ed industria alberghiera».
In  attuazione  di  quanto  stabilito dal richiamato art. 59, secondo
comma,  e'  stato  emanato il d.P.C.m. 21 dicembre 1995, con il quale
sono  state  identificate  le  aree  demaniali  marittime escluse dal
conferimento  delle  funzioni  amministrative alle regioni «in quanto
riconosciute  di  preminente  interesse  nazionale  in relazione agli
interessi   della   sicurezza  dello  Stato  e  alle  esigenze  della
navigazione marittima».
Un'organica disciplina dell'ordinamento e delle attivita' portuali e'
stata introdotta, successivamente, dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino  della legislazione in materia portuale), la quale ha anche
previsto,  in  quanto  incompatibili  con  le  proprie  disposizioni,
l'abrogazione delle norme del regio decreto n. 3095 del 1885.
Tale legge ha operato, tra l'altro, all'art. 4, una riclassificazione
dei  porti,  distinguendoli in due categorie: la prima (categoria 1),
comprendente  porti  o  specifiche  aree  portuali,  finalizzati alla
difesa  militare  e  alla  sicurezza dello Stato; la seconda, porti o
specifiche   aree  portuali  di  rilevanza  economica  internazionale
(categoria II, classe I), di rilevanza economica nazionale (categoria
II,  classe  II),  e,  infine,  di  rilevanza  economica  regionale e
interregionale  (categoria  II,  classe III). Il concreto inserimento
nell'una  o  nell'altra  delle  suddette categorie (essendo stabilito
solo  che  i  porti  sede  di  autorita'  portuale  abbiano  comunque
carattere  internazionale  o  nazionale) e' stato demandato a decreti
che  avrebbero dovuto essere adottati, rispettivamente, dal «Ministro
della  difesa»  e  dal «Ministro dei trasporti e della navigazione» e
che, in realta', non sono stati mai emanati.
Proseguendo  nella  ricostruzione  del quadro normativo rilevante, un
ulteriore  e  ampio  trasferimento  di  funzioni  amministrative alle
regioni,  in  materia  di  concessioni di beni del demanio marittimo,
anche  qualora siano collocati in ambito portuale, si e' avuto con il
d.lgs. n. 112 del 1998. L'art. 105, comma 2, lettera l), del suddetto
decreto  legislativo,  nel  testo originario, stabiliva che venissero
conferite   alle   regioni  le  funzioni  relative  «al  rilascio  di
concessioni  di  beni  del  demanio  della  navigazione  interna, del
demanio  marittimo  e  di  zone  del  mare territoriale per finalita'
diverse  da  quelle  di  approvvigionamento  di  fonti  di  energia»;
precisandosi,  altresi', che «tale conferimento non opera nei porti e
nelle  aree  di  interesse  nazionale  individuate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995».
L'art.  9  della  legge  n. 88  del 2001 ha, poi, modificato l'ultima
parte del richiamato art. 105, comma 2, lettera l), stabilendo che il
conferimento  delle  funzioni  amministrative alle regioni «non opera
nei  porti  finalizzati  alla difesa militare ed alla sicurezza dello
Stato,  nei  porti di rilevanza economica internazionale e nazionale,
nonche'  nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con
il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 21 dicembre
1995».  E  la  norma  prosegue disponendo che «nei porti di rilevanza
economica  regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1°
gennaio 2002».
E',  infine, intervenuta la modifica del Titolo V della Parte seconda
della  Costituzione, la quale ha previsto, da un lato, l'attribuzione
alla  regione  della competenza legislativa concorrente in materia di
«porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione»
(art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione;  sentenza n. 378 del
2005),  dal  che consegue la competenza legislativa residuale pure in
materia  di  «turismo»  (art. 117, quarto comma, della Costituzione);
dall'altro,    ha    attribuito   la   generalita'   delle   funzioni
amministrative  ai  comuni,  salvo  che,  per  assicurare l'esercizio
unitario, le stesse siano conferite a province, citta' metropolitane,
regioni   e   Stato,  sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta',
differenziazione    ed    adeguatezza   (art.   118,   primo   comma,
Costituzione).
Dal  ricostruito  il  quadro  normativo  di  riferimento, quale si e'
sviluppato  nel  corso  del tempo, emerge l'illegittimita' degli atti
impugnati,  atteso  che  il  presente  conflitto di attribuzione deve
essere  risolto,  secondo  il  costante orientamento di codesta Corte
(v.,  tra  le altre, sentenze n. 324 del 2005, n. 364, n. 302 e n. 13
del 2003), sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento
dell'adozione  degli  atti  in  ordine  ai quali e' stato proposto il
ricorso,   e   dunque,  avendo  riguardo  alle  norme  costituzionali
successive alla modifica del Titolo V.
Infatti,  il  Ministero  dei  trasporti, con l'atto impugnato, non ha
tenuto   conto   del  nuovo  riparto  delle  funzioni  legislative  e
amministrative  delineato  dalla  riforma  del  Titolo  V della Parte
seconda   della   Costituzione,   essendosi   limitato   a   disporre
l'attrazione  nella  competenza  statale  dei  «porti turistici» solo
perche' inseriti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995.
Le  pronunzie  sopra  riferite  a tal proposito hanno in modo univoco
chiarito  che  il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112
del  1998 al suddetto d.P.C.m. non comporta affatto il conferimento a
tale  atto  di  «efficacia legislativa», ne' vale a «sanare i vizi di
legittimita'  che  lo  inficiano,  o  comunque attribuire ad esso, in
quanto  tale, una nuova o diversa efficacia». «In altri termini» - ha
precisato  codesta Corte - «il richiamo dell'atto amministrativo vale
semplicemente  a  definire  per  relationem  la  portata  del  limite
introdotto  dal  decreto  legislativo al conferimento di funzioni, ma
con  riferimento  al  contenuto  dell'atto  richiamato  quale  esiste
attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso
propria tuttora sussista».
E'  da  escludere,  dunque,  che  il riferimento al suddetto d.P.C.m.
nelle  norme  statali, che sono state richiamate nell'atto impugnato,
possa  cristallizzare  nel  tempo l'appartenenza di aree portuali, di
interesse regionale o interregionale, al novero di quelle escluse dal
conferimento  di  funzioni alle regioni in vista del loro «preminente
interesse nazionale».
Il  nuovo assetto delle competenze, recato dalla legge costituzionale
n. 3  del  2001,  impedisce  che  possa  attribuirsi  attuale valenza
all'inserimento  dei  «porti turistici» nel d.P.C.m. del 1995 ai fini
del  riparto  delle  funzioni amministrative. E cio' per l'assorbente
considerazione  che la materia «turismo» e' attualmente di competenza
legislativa   residuale,   e   dunque   piena,   delle  regioni,  con
attribuzione  delle  funzioni  amministrative  agli enti territoriali
minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione.
Ne'   e'   possibile   sostenere   che,   nelle  more  della  formale
classificazione  ex  lege n. 84 del 1994, sia possibile utilizzare lo
strumento  del  d.P.C.m. 21 dicembre 1995. Infatti, il termine del 1°
gennaio  2002,  di  decorrenza per il conferimento alle regioni delle
funzioni  relative  ai  porti  «di  rilevanza  economica regionale ed
interregionale»,  non  puo' essere considerato meramente ordinatorio,
e, dall'altro, che la individuazione dei «porti turistici» (di sicura
competenza  regionale)  puo'  essere  effettuata prescindendo da ogni
attivita' di classificazione o catalogazione dei porti.
2)  Violazione  di legge, art. 3, legge 241/1990 ed eccesso di potere
per mancanza di motivazione, incompetenza, illogicita' manifesta.
L'impugnata nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per
le  infrastrutture della navigazione marittima ed interna si limita a
respingere   la  richiesta  della  Regione  Molise  solo  con  alcune
sintetiche  righe  dirette  a  riaffermare  allo  Stato  ogni  potere
conferito dalla legge in materia di porti turistici.
Si  perviene  a  tale  conclusione  sulla  base  del  fatto che detta
direzione  ha  sempre  rigettato  richieste  di  tal tipo fatto dalle
regioni  e  sulla  base  della considerazione secondo cui la sentenza
n. 90/2006  della  Corte  costituzionale  non  potrebbe essere estesa
oltre  le  parti  che  hanno partecipato a tale giudizio (Ministero e
Regioni Campania).
Anche  per  tali  ragioni la nota impugnata risulta essere gravemente
viziata.
Innanzitutto  non  si spiega perche' anche la richiesta della Regione
Molise  debba  essere  rigettata, non essendo evidentemente un motivo
sufficiente  il  fatto  che istanze di tal tipo sono state in passato
sempre rigettate.
Tale principio contrasta, oltre che con i piu' elementari principi in
materia  di  atti  amministrativi  stabiliti  dalla legge n. 241/1990
anche  con  il principio piu' volte affermato da codesta Corte e gia'
sopra  richiamato  in base al quale il conflitto di attribuzione deve
essere  risolto  sulla  base  dei parametri costituzionali vigenti al
momento  dell'adozione  degli  atti,  e  dunque, avendo riguardo alle
norme  costituzionali  successive  alla  modifica  del  Titolo V (v.,
sentenze n. 324 del 2005, n. 364, n. 302 e n. 13 del 2003).
Nemmeno  puo'  essere  addotta  a  giustificazione dell'irragionevole
comportamento  del  Ministero  il  fatto  che la sentenza della Corte
costituzionale  n. 90/2006  resa  in  un  caso analogo al nostro, non
possa  direttamente estendere la sua efficacia su soggetti diversi da
quelli che sono stati parti in tali giudizio.
Infatti,   una   cosa  e'  l'estensione  diretta  degli  effetti  del
giudicato,  altra cosa sono i principi che regolano il buon andamento
della  p.a.  che  impongono a quest'ultima di spiegare perche' non si
possono  applicare  i  principi  affermati  da tale sentenza anche al
nuovo  caso  sottoposto  al  suo esame, con l'effetto che, qualora la
nuova   fattispecie  sia  analoga,  se  non  eguale,  a  quella  gia'
sottoposta  al  giudizio  della Corte non si vede perche' la p.a. non
debba uniformarsi ai principi gia' espressi dal Giudice delle leggi.
Ragionare  diversamente,  porterebbe  all'assurda  situazione secondo
cui,  sebbene la Corte abbia affermato i criteri generali con i quali
stabilire  il  riparto di attribuzioni fra Stato e Regioni in materia
di  porti  turistici, lo Stato sarebbe legittimato a tenere in nessun
cale  tali  principi  opponendosi  ad  ogni  nuovo  atto  di gestione
rientrante  nella competenza delle regioni, costringendo quest'ultime
a defatiganti continui ricorsi.
Si  tratta,  com'e'  evidente,  di  un  comportamento  che ha il solo
effetto  di  paralizzare  nei  fatti la portata dei principi espressi
dalla Consulta.
Tale  atteggiamento dello Stato appare ancor piu' grave ed immotivato
atteso  che  oramai  l'orientamento  in  materia  di  porti turistici
contrario  alle  tesi  sostenute  dal  Ministero  e' stato piu' volte
ribadito da numerose sentenze del Giudice delle leggi.
Va,  infine,  considerato che, come piu' ampiamente esposto in fatto,
la  nota  impugnata  contrasta  con numerosi provvedimenti di diversi
uffici  periferici  del  Ministero  i  quali,  sottolineando  come la
competenza  fosse da ritenersi intestata alla Regione Molise, avevano
essi  stessi  sollecitato  la  regione  ad  interpellare la Direzione
generale del Ministero.
Anche  per  la  presenza  degli  esposti  gravi  vizi deve procedersi
all'annullamento dell'atto impugnato.
                              P. Q. M.
Si  conclude  perche' la Corte costituzionale dichiari che non spetta
allo  Stato,  e  per esso al Ministero dei trasporti, ma alla Regione
Molise l'adozione di tutti i provvedimenti relativi alla concessione,
costruzione  e  gestione  del  porto  Turistico  di  Termoli  e,  per
l'effetto,  annulli  la  nota del Ministero dei trasporti - Direzione
generale   per  le  infrastrutture  della  navigazione  marittima  ed
interna,  Div  6ª, prot. n. M TRA/DINFR/9194 Class. A.2.47/G.695 - (7
maggio  2004)  -  del  17  settembre  2007,  pervenuta alla Direzione
generale  VI -  Servizio  opere  idrauliche e marittime della Regione
Molise  il  24 settembre 2007 ed ogni atto inerente, consequenziale e
presupposto.   Allegati:   1)  nota  del  Ministero  dei  trasporti -
Direzione  generale per le infrastrutture della navigazione marittima
ed  interna  n. 9194  del  17  settembre  2997; 2) nota n. 3234 del 2
aprile  2007  del Servizio opere idrauliche e marittime della regione
Molise;  3)  nota del Ministero delle infrastrutture - Provveditorato
interregionale  per  le  opere  pubbliche Campania - Molise - Ufficio
opere  marittime di Napoli n. 593 del 21 febbraio 2007; 4) nota dalla
Capitaneria di porto di Termoli n. 1472 del 16 febbraio 2007; 5) nota
3864/752  del  19  marzo  2007  del  Ministero  delle  infrastrutture
S.I.I.T.  Campania  e  Molise - Ufficio opere marittime di Napoli; 6)
delibera  di  Giunta  regionale  n. 1123 in data 31 dicembre 2001; 7)
processo  verbale  dell'8  maggio  2002 della Capitaneria di porto di
consegna  alla  Regione Molise delle pratiche inerenti le concessioni
demaniali  marittime in ambito portuale; 8) nota della Capitaneria di
porto  n. 5152  del  19  settembre  2003;  9)  nota del Ministero dei
trasporti  n. DEM2A-3330/02  del 4 marzo 2003; 10) nota della Regione
Molise  n. 3/2003  del 24 ottobre 2003; 11) «Protocollo d'Intesa» tra
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Molise
in  ordine  alla revisione del decreto del decreto del Presidente del
Consiglio  dei ministri 21 dicembre 1995; 12) nota del Servizio opere
idrauliche  e  marittime  n. 9612  del 9 ottobre 2007; 13) nota della
Sezione  del  Genio  militare  per la Marina di Ancona n. 5823 del 25
settembre  2007;  14)  Decreto  n. 132  del  Presidente  della Giunta
regionale del Molise del 27 maggio 2005 di approvazione dell'«Accordo
di  programma  per  lo  sviluppo  del  sistema  del porto di Termoli»
sottoscritto  il  23  marzo  2005  tra  la Regione Molise e vari enti
pubblici.
     Campobasso, addi' 20 novembre 2007
                 Avv. prof. Giovanni Di Giandomenico