N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 dicembre 2007

  Ricorso  per  conflitto  tra  enti  depositato in cancelleria il 14
settembre 2007 (della Provincia autonoma di Bolzano)

  Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici - Decreto del Questore della
  Provincia  autonoma di Bolzano n. 11 - A/A.S./2007 del 28 settembre
  2007  recante  sospensione  immediata per 5 giorni della licenza di
  esercizio  relativa  alla  sala  da  ballo - night club «Riva», per
  motivi  di  ordine  pubblico  e sicurezza - Asserita spettanza alla
  Provincia  in  materia  di  esercizi  pubblici  delle  attribuzioni
  spettanti  all'autorita' di pubblica sicurezza previste dalle leggi
  vigenti  -  Ricorso  per  conflitto di attribuzione della Provincia
  autonoma  di  Bolzano  -  Denunciata  illegittima  invasione  delle
  competenze legislative ed amministrative della Provincia in materia
  di   «esercizi  pubblici»  -  Richiesta  di  dichiarazione  di  non
  spettanza  allo  Stato,  e  per  esso  al  Questore della Provincia
  autonoma  di  Bolzano,  del  potere  di adottare il decreto n. 11 -
  A/A.S./2007 del 28/9/2007 e conseguente annullamento dello stesso.
  -   Decreto  del  Questore  della  Provincia  di  Bolzano  n. 11  -
  A/A.S./2007 del 28 settembre 2007.
  -  Statuto  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto Adige, artt. 9,
  comma  1,  n. 7), 16 e 20; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, art. 3;
  d.P.R.  19  novembre  1987,  n. 526,  art.  3, comma 3; legge della
  Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1988, n. 58, art. 59.
(GU n.5 del 30-1-2008 )
Ricorso   della   Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
Presidente  pro  tempore  della  provincia,  dott.  Luis  Durnwalder,
rappresentata  e  difesa,  in  virtu'  di  procura  speciale  dd.  16
settembre 2007 rep. n. 21992 (all. 1), rogata dal segretario generale
della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonche'
in  virtu'  di  deliberazione  di  G.P.  di autorizzazione a stare in
giudizio  n. 3730  del  12  novembre 2007 (all. 2), dagli avv. proff.
Giuseppe  Franco  Ferrari  e  Roland  Riz, e con questi elettivamente
domiciliata  presso  lo  studio  del  primo  in  Roma, via di Ripetta
n. 142;  Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e
per  l'effetto  del  decreto  del Questore della Provincia di Bolzano
n. 11 -  A/A.S./2007,  del 28 settembre 2007, recante sospensione per
cinque  giorni, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione
del     decreto     medesimo,     della    licenza    di    esercizio
n. 1.4/73.09684/07BA/f,  rilasciata  in  data  12  aprile  2007 dalla
Provincia autonoma di Bolzano alla sig.ra Ida Rosa Karlegger, nata il
22  febbraio  1932  a San Leonardo in Passiria, legale rappresentante
della «Riva GmbH/Srl» (all. 3).
Con  decreto  n. 11  -  A/A.S./2007,  il  Questore della Provincia di
Bolzano,  sulla  base  dell'art.  100  TULPS  (r.d.  n. 773/1931), ha
disposto  la  sospensione  per cinque giorni, con effetto immediato a
decorrere  dalla notificazione del decreto medesimo, della licenza di
esercizio  n. 1.4/73.09684/07/BA/f, rilasciata in data 12 aprile 2007
dalla  Provincia  autonoma di Bolzano alla sig.ra Ida Rosa Karlegger,
legale  rappresentante  della  «Riva GmbH/Srl», per la gestione della
sala  da  ballo  - night club «Riva», situata in Merano, via Mainardo
n. 9/a.
Il decreto e' stato adottato, come e' dato leggersi nelle premesse al
medesimo,  con  lo  specifico scopo di intervenire tempestivamente in
via  cautelare per evitare il futuro verificarsi di situazioni atte a
turbare l'ordine pubblico e la sicurezza.
Il  decreto  impugnato  richiama, infatti, nelle proprie premesse una
serie  di  vicende  avvenute  in prossimita' o all'interno dei locali
della  sala  da  ballo  che  hanno reso necessario l'intervento della
Polizia di Stato nei mesi precedenti l'adozione del decreto medesimo,
per  tentare  di  costruire  un quadro fattuale idoneo a giustificare
l'intervento del questore mediante il medesimo decreto impugnato.
In  realta' esso, operando una illegittima invasione delle competenze
provinciali  in materia di «esercizi pubblici» e di attribuzioni gia'
spettanti  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  ma  attribuite al
presidente  della  provincia  dallo statuto speciale e dalle norme di
attuazione,    risulta    gravemente    lesivo    delle   prerogative
costituzionali  della  ricorrente Provincia autonoma di Bolzano, e si
configura conseguentemente illegittimo per i seguenti motivi di
                            D i r i t t o
1.  -  Violazione  degli  artt. 9, comma 1, n. 7), 16 e 20 del d.P.R.
n. 670/1972,  dell'art. 3, d.P.R. n. 686/1973 e dell'art. 3, comma 3,
d.P.R.  n. 526/1987,  anche con riferimento all'art. 59, l.p. Bolzano
n. 58/1988.
1.1.  -  L'adozione  da parte del Questore della Provincia di Bolzano
del  decreto di sospensione di licenza per l'esercizio dell'attivita'
di  sala  da  ballo integra una evidente violazione delle prerogative
provinciali  in  materia  di  «esercizi  pubblici»  e  delle connesse
attribuzioni  di  cui all'art. 20 St., che la Provincia di Bolzano ha
interesse  a  far  rilevare mediante il presente giudizio, benche' il
provvedimento  amministrativo in questione, datato 28 settembre 2007,
avesse   efficacia   temporanea   fissata   in  cinque  giorni  dalla
notificazione  del  medesimo e abbia dunque dispiegato i suoi effetti
per intero.
Infatti,  come  sottolineato  da codesta ecc.ma Corte costituzionale,
l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato non fa venir meno del
tutto  l'interesse  al  ricorso,  in  quanto permane l'interesse alla
pronuncia sulla spettanza del potere (C. cost., n. 3/1962).
1.2.  -  L'ordinamento  riconosce  alla Provincia autonoma di Bolzano
ampi   e  peculiari  competenze  in  materia  di  esercizi  pubblici,
tracciando   un   chiaro   riparto   di  competenze,  legislative  ed
amministrative,  violate  dall'attivita'  del  questore  censurata in
questa sede.
Sul  piano delle potesta' legislative, l'art. 9, n. 7), dello statuto
di  autonomia  attribuisce  alla  provincia  la  potesta' legislativa
concorrente  (con  corrispondente  potesta'  amministrativa  ai sensi
dell'art.  16  del  medesimo  statuto  di autonomia, su cui infra) su
tutta  la  materia  degli  esercizi pubblici, con esclusione dei soli
«poteri  di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza» e
della facolta' del Ministero dell'interno di «annullare d'ufficio, ai
sensi  della  legislazione  vigente,  i  provvedimenti adottati nella
materia,  anche se definitivi». Deve ritenersi che siffatto potere di
annullamento  di ufficio non possa che avere ad oggetto provvedimenti
provinciali  di  pubblica  sicurezza,  in  quanto, altrimenti, non si
comprenderebbero  il  fondamento  e la ratio del riconoscimento di un
potere di intervento in autotutela in capo al Ministro dell'interno.
Sul  piano  delle potesta' amministrative, l'art. 16 dello statuto di
autonomia  prevede  che  «nelle  materie  e  nei  limiti entro cui la
regione  o  la  provincia puo' emanare norme legislative, le relative
potesta'  amministrative,  che  in  base all'ordinamento preesistente
erano  attribuite  allo  Stato, sono esercitate rispettivamente dalla
regione e dalla provincia».
La  titolarita'  di  potesta'  amministrativa in materia di «esercizi
pubblici»,  in  virtu' del combinato disposto degli artt. 9, comma 1,
n. 7,  e 16 dello statuto di autonomia e' innegabilmente di spettanza
provinciale.
Nell'ambito  di  tale  materia,  l'art. 20, comma 1, dello statuto di
autonomia   attribuisce  al  Presidente  della  provincia  poteri  di
pubblica  sicurezza:  esso,  infatti, dispone che «i presidenti delle
province   esercitano  le  attribuzioni  spettanti  all'autorita'  di
pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia [...] di
esercizi   pubblici».   Ai   fini   dell'esercizio   delle   predette
attribuzioni, il presidente della provincia si avvale degli organi di
polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
I  poteri  di  pubblica sicurezza spettanti agli organi statali sono,
invece,  limitati  e di natura residuale: l'art. 20, comma 3, statuto
di  autonomia attribuisce al questore le «altre attribuzioni» (quindi
afferenti  materie  diverse  da  quelle  elencate nel primo comma del
medesimo  art.  20  st.)  che  le leggi di pubblica sicurezza vigenti
devolvono  al prefetto, cio' che trova altresi' conferma nell'art. 4,
d.P.R.   n. 686   del  1973,  per  quanto  riguarda  le  attribuzioni
dell'autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza  (alla lettera b), il
citato art. 4 assegna ai questori, nei Comuni di Trento e Bolzano, le
sole materie non di competenza delle due province e diverse da quelle
indicate nel primo comma dell'art. 20 del d.P.R. n. 670/1972).
La  sopra  descritta  delimitazione  dei  poteri provinciali da parte
degli  artt. 9, n. 7, e 20 dello statuto non puo' essere, nella parte
concernente  le  singole  e  residuali funzioni mantenute allo Stato,
oggetto di una indebita interpretazione estensiva.
La potesta' in punto di pubblica sicurezza e', infatti, suddivisa tra
il  Presidente  della  provincia  (competente per le materie indicate
nell'art.  20  dello  Statuto, che, facendo riferimento agli esercizi
pubblici,  richiama l'art. 9, n. 7) ed il questore, competente per le
materie  diverse  da  quelle di cui al citato art. 20, comma 1, dello
statuto.
La  chiara  bipartizione delle attribuzioni espressa dallo statuto e'
enfatizzata  dalla  lettera  stessa  del  citato comma 3 dell'art. 20
dello  statuto:  «Le  altre  attribuzioni,  che  le leggi di pubblica
sicurezza vigenti devolvono al prefetto, sono affidate ai questori».
Nella  Provincia  di  Bolzano,  dunque,  la linea di demarcazione non
corre  fra  le  funzioni  di  polizia  amministrativa  e l'area delle
funzioni  di  polizia  di  pubblica  sicurezza,  ma  si staglia anche
all'interno  di quest'ultima area, per separare alcune funzioni dalle
altre.
L'art.  3, comma 1, d.P.R. n. 686/1973, e' esplicito in questo senso:
«Nelle  materie  di  cui  all'art.  20, primo comma, dello statuto, i
provvedimenti  che  le  leggi attribuiscono all'autorita' di pubblica
sicurezza  sono  adottati, nell'ambito del rispettivo territorio, dal
Presidente della Giunta provinciale».
Il  successivo  art. 7 del richiamato d.P.R. n. 686/1973 conferma poi
il  carattere  limitato  e  tassativo  delle funzioni conservate allo
Stato - gia' chiaramente desumibile dall'art. 9, n. 7, dello statuto,
che  fa  salvi  i  soli poteri statali di annullamento d'ufficio e di
vigilanza  ai fini della pubblica sicurezza - laddove chiarisce che i
poteri  di  vigilanza  dello  Stato  di  cui all'art. 9, n. 7, d.P.R.
n. 670/1972  vanno  intesi  in senso stretto e tecnico come poteri di
accesso nei locali.
Il  Presidente  della  Provincia di Bolzano si configura quindi anche
come  Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  cui compete l'adozione dei
provvedimenti  necessari  a garantire l'ordinato svolgersi della vita
civile.
Ad  ulteriore  conferma  di  cio',  puo'  essere utilmente richiamato
l'art.  3,  comma  3,  d.P.R.  n. 526/1987, il quale prevede che, «in
aggiunta  a  quanto  previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, i presidenti
delle  giunte  provinciali  esercitano,  ai sensi dell'art. 20, primo
comma,  dello  statuto,  le  funzioni  spettanti  alle  autorita'  di
pubblica  sicurezza  previste  dalle  leggi  vigenti,  in  ordine  ai
provvedimenti  di  cui  all'art.  19 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, che rientrano tra le materie di
competenza  provinciale  di  cui al comma 1 [quindi, tra le altre, la
materia  degli  esercizi pubblici latamente intesa nei termini di cui
agli artt. 9 e 20 dello statuto di autonomia]».
L'art.   3,   comma  3,  d.P.R.  n. 526/1987,  conferma,  quindi,  la
circostanza  per  cui,  una  volta  che  per previsione statutaria le
materie assegnate alle regioni ordinarie dal medesimo art. 19, d.P.R.
n. 616/1977   citato   rientrino  nella  sfera  di  competenza  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano, il Presidente della Giunta esercita
nell'ambito  delle  medesime  materie  anche  le funzioni di pubblica
sicurezza  gia'  esercitate  dalla  Autorita' di Polizia, cio' che si
desume   chiaramente,  tra  l'altro,  dall'incipit  della  richiamata
disposizione   di  attuazione  statutaria,  laddove  precisa  che  le
funzioni  in  oggetto  sono  esercitate dai presidenti delle province
autonome  «In  aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686».
Non trova, dunque, applicazione tout court il criterio risolutivo del
conflitto  di  attribuzione individuato da codesta ecc.ma Corte nella
contrapposizione  della  nozione  di «pubblica sicurezza» a quella di
«polizia  amministrativa  locale», criterio che ha condotto, in altri
giudizi,   concernenti   le   regioni   ordinarie,  ad  affermare  la
legittimita'   di   interventi   statali  in  materie  di  competenza
regionale,  poiche' volti a salvaguardare l'ordine pubblico (C. cost.
nn.  407/2002;  290/2001),  e  che puo' essere applicato solo ove sia
possibile individuare - e non e' il caso della Provincia di Bolzano -
una  netta separazione tra i compiti di polizia amministrativa locale
e   gli  interventi  di  pubblica  sicurezza,  in  quanto  tesi  alla
prevenzione  dei  reati  o  al  mantenimento dell'ordine pubblico (C.
cost. nn. 383/2005; 6/2004; 162/2004; 95/2005).
Occorre,  invece, indagare intorno al fatto se gli interessi o i beni
pubblici  che  si mira a tutelare con l'esercizio dei predetti poteri
di  pubblica  sicurezza  acquisiscano  rilevanza esterna alla materia
«esercizi pubblici» ed attengano in modo diretto e rilevante l'ordine
pubblico,  o  se,  invece,  rientrino  nell'ambito  della  materia di
competenza provinciale, delimitata non solo alla stregua dell'art. 9,
n. 7, che conserva all'Autorita' statale di pubblica sicurezza i soli
poteri  di vigilanza, ma anche ai sensi dell'art. 20 st., a norma del
quale   il   Presidente  della  provincia  esercita  le  attribuzioni
spettanti  all'autorita'  di  pubblica sicurezza previste dalle leggi
vigenti  in  materia,  tra l'altro, di esercizi pubblici, avvalendosi
anche  degli  organi  di  polizia  statale,  oltre  che della polizia
locale.
E',  dunque,  necessario  accertare  se l'intervento del questore sia
giustificabile   alla   luce   di  sovraordinate  ragioni  di  tutela
dell'ordine   pubblico   strettamente  intese  o  non  costituiscano,
piuttosto,  un'indebita erosione di competenze provinciali (C. cost.,
218/1988).
Il   potere   di   sospensione   esercitato  dal  questore  e'  stato
dichiaratamente  finalizzato ad evitare il ripetersi di situazioni di
disturbo connesse alla presenza, nei locali della sala da ballo o nei
suoi  pressi,  di  individui  alterati  e  quindi nella condizione di
turbare la quiete pubblica.
Deve rilevarsi che in precedenza anche il Presidente della provincia,
con  nota  datata  20 agosto 2007, aveva intimato alla titolare della
licenza  di  condurre  l'esercizio attenendosi alla normativa vigente
(segnatamente  la  l.p.  n. 58/1988,  che  impone  al  conduttore del
pubblico  esercizio  di  garantire  la  quiete  nello  stesso,  anche
richiedendo  l'intervento degli organi di polizia e negando l'accesso
al locale a coloro che disturbano la quiete nell'esercizio).
Il   decreto   di  sospensione  adottato  dal  questore  e',  dunque,
espressione  di  poteri  di  polizia  la  cui  rilevanza si esaurisce
all'interno  delle  attribuzioni provinciali dirette ad amministrare,
in  applicazione  delle  disposizioni  statutarie  e  della normativa
vigente, la materia degli «esercizi pubblici» - come delimitata dagli
artt. 9, n. 7, 16 e 20 dello Statuto - senza toccare quegli interessi
ulteriori   che   e'   compito   dello  Stato  curare  attraverso  la
preservazione dell'ordine pubblico.
Poiche',  dunque,  l'interesse  primario che il potere di sospensione
della  licenza  mira  a  tutelare  e'  quello  al  regolare  e sicuro
svolgimento  dell'attivita'  del  pubblico  esercizio e poiche' nella
relativa  disciplina  positiva  applicabile  non  rilevano  finalita'
ulteriori  in  qualche  modo  connesse  al  mantenimento  dell'ordine
pubblico, e' evidente che l'esercizio dei poteri di sospensione della
licenza  per  la  gestione  della  sala da ballo spetta unicamente al
Presidente della provincia.
Tale  conclusione e' tra l'altro confermata dalla circostanza che, in
virtu'  dell'art.  59,  l.p.  58/1988,  nel territorio provinciale, a
decorrere  dalla  data di entrata in vigore della medesima legge, non
trova  piu'  applicazione l'art. 100, r.d. n. 773/1931. Appare quindi
indubbio  che  l'adozione  da parte del questore del provvedimento di
sospensione  della  licenza  in  questa sede contestato ha concretato
un'evidente  ed illegittima invasione delle prerogative provinciali e
merita di essere censurato.
                              P. Q. M.
   Chiede  che  codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare
che  non spetta allo Stato, e per esso al Questore della Provincia di
Bolzano,  imporre  con  proprio  provvedimento  la  sospensione della
licenza  di  un  esercizio  pubblico,  per  i  profili illustrati nel
presente   ricorso   attraverso  l'emanazione  del  decreto  n. 11  -
A/A.S./2007,  del 28 settembre 2007, e per l'effetto annullare l'atto
impugnato nella sua interezza per violazione delle norme statutarie e
di attuazione statutaria citate in epigrafe.
     Roma, addi' 23 novembre 2007
       Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari - Avv. Prof. Roland