N. 823 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 2006

  Ordinanza  Ordinanza  emessa  il  28 novembre 2006 dal Tribunale di
Roma nel procedimento penale a carico di Iucci Marco

  Circolazione   stradale   -   Reato   di  guida  sotto  l'influenza
  dell'alcool  e  reato di guida in stato di alterazione psico-fisica
  per   uso   di   sostanze   stupefacenti   -  Prevista  competenza,
  rispettivamente,  del tribunale monocratico e del giudice di pace -
  Irrazionalita'  della  disciplina  -  Ingiustificata  disparita' di
  trattamento  -  Incidenza  sul principio costituzionale del giudice
  naturale precostituito per legge.
  -  Codice  della  strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186,
  come  sostituito  dall'art.  5  del  decreto-legge  27 giugno 2003,
  n. 151,  convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
  n. 214.
  - Costituzione, artt. 3 e 25.
(GU n.2 del 9-1-2008 )
                            IL TRIBUNALE
Vista  la richiesta di dichiarazione di incostituzionalita' sollevata
dalla  difesa dell'imputato relativamente all'articolo 186 del d.lgs.
n. 285/1992   del  codice  della  strada  come  modificato  dal  d.l.
n. 151/2003  e successiva l. conv. n. 214/2003, in relazione all'art.
187 c.d.s.;
Visto il parere del p.m.;
Considerato  che  esiste  analogia  tra  le  fattispecie  di cui agli
articoli 186 e 187 del c.d.s.;
     che  infatti  entrambi  gli  articoli puniscono chi si pone alla
guida  di  un  veicolo  in  stato  di  alterazione  (sia  esso dovuto
all'assunzione   di   alcool   o  di  sostanze  psicotrope)  tale  da
compromettere  le  normali  condizioni psicofisiche necessarie in una
guida sicura.
     che  allo stato vi e' palese violazione dell'art. 3 (nella parte
in cui l'art. 186 c.d.s. prevede che per la irrogazione della pena e'
competente  il  tribunale  rispetto invece all'art. 187 c.d.s. ove e'
prevista  la  competenza del giudice di pace) e 25 della Costituzione
per evidente disparita' di trattamento (pena, benefici ecc.);
     che  e'  evidente  la situazione piu' favorevole di cui risponde
del  reato  previsto dall'articolo 187 c.d.s. rispetto a chi risponde
dell'articolo  186  c.d.s.  Infatti  l'imputato  per  il reato di cui
all'art.   187   c.d.s.   puo'  beneficiare  della  dichiarazione  di
improcedibilita'  del  giudizio  ex  art. 34, d.lgs. n. 274/2000, del
beneficio ex art. 52, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, della richiesta di
oblazione,  della  conseguente dichiarazione di estinsione del reato.
Invece chi e' imputato per il reato previsto dall'articolo 186 c.d.s.
non puo' beneficiare del trattamento piu' favorevole di cui al d.lgs.
n. 274;
     che  la  diversa  atteibuzione di competenza per fattispecie che
presentano  la  stessa  ratio integra una violazione del principio di
uguaglianza  riconosciuto  dalla Costituzione. Ed invero il principio
di  uguaglianza  impone  di  non porre discriminazioni tra situazioni
similari.
                              P. Q. M.
Data  la  ingiustificata disparita' di trattamento; Considerato che i
reati  previsti  dagli  articoli  186 e 187 c.d.s. tutelano lo stesso
bene giuridico che e' quello dell'ordine pubblico;
     che  ancora  entrambe  le  norme sono fondate sulla stessa aedem
ratio legis;
     che  un soggetto e' tutelato in maniera meno favorevole rispetto
ad un altro.
Il  giudice  dichiara  la  questione  di costituzionalita' sollevata,
rilevante e non manifestamente infondata; Sospende il procedimento ed
ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
     Roma, addi' 22 novembre 2006
                         Il giudice: Ciotoli