N. 823 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 2006
Ordinanza Ordinanza emessa il 28 novembre 2006 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Iucci Marco Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool e reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Prevista competenza, rispettivamente, del tribunale monocratico e del giudice di pace - Irrazionalita' della disciplina - Ingiustificata disparita' di trattamento - Incidenza sul principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 25.(GU n.2 del 9-1-2008 )
IL TRIBUNALE Vista la richiesta di dichiarazione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa dell'imputato relativamente all'articolo 186 del d.lgs. n. 285/1992 del codice della strada come modificato dal d.l. n. 151/2003 e successiva l. conv. n. 214/2003, in relazione all'art. 187 c.d.s.; Visto il parere del p.m.; Considerato che esiste analogia tra le fattispecie di cui agli articoli 186 e 187 del c.d.s.; che infatti entrambi gli articoli puniscono chi si pone alla guida di un veicolo in stato di alterazione (sia esso dovuto all'assunzione di alcool o di sostanze psicotrope) tale da compromettere le normali condizioni psicofisiche necessarie in una guida sicura. che allo stato vi e' palese violazione dell'art. 3 (nella parte in cui l'art. 186 c.d.s. prevede che per la irrogazione della pena e' competente il tribunale rispetto invece all'art. 187 c.d.s. ove e' prevista la competenza del giudice di pace) e 25 della Costituzione per evidente disparita' di trattamento (pena, benefici ecc.); che e' evidente la situazione piu' favorevole di cui risponde del reato previsto dall'articolo 187 c.d.s. rispetto a chi risponde dell'articolo 186 c.d.s. Infatti l'imputato per il reato di cui all'art. 187 c.d.s. puo' beneficiare della dichiarazione di improcedibilita' del giudizio ex art. 34, d.lgs. n. 274/2000, del beneficio ex art. 52, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, della richiesta di oblazione, della conseguente dichiarazione di estinsione del reato. Invece chi e' imputato per il reato previsto dall'articolo 186 c.d.s. non puo' beneficiare del trattamento piu' favorevole di cui al d.lgs. n. 274; che la diversa atteibuzione di competenza per fattispecie che presentano la stessa ratio integra una violazione del principio di uguaglianza riconosciuto dalla Costituzione. Ed invero il principio di uguaglianza impone di non porre discriminazioni tra situazioni similari.
P. Q. M. Data la ingiustificata disparita' di trattamento; Considerato che i reati previsti dagli articoli 186 e 187 c.d.s. tutelano lo stesso bene giuridico che e' quello dell'ordine pubblico; che ancora entrambe le norme sono fondate sulla stessa aedem ratio legis; che un soggetto e' tutelato in maniera meno favorevole rispetto ad un altro. Il giudice dichiara la questione di costituzionalita' sollevata, rilevante e non manifestamente infondata; Sospende il procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Roma, addi' 22 novembre 2006 Il giudice: Ciotoli