N. 457 ORDINANZA 13 - 28 dicembre 2007

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

  Caccia - Norme della Regione Liguria - Uccelli selvatici - Prelievo
  venatorio  in  deroga  -  Attivazione  per  la  stagione  venatoria
  2006-2007  di  prelievo in deroga, per la prevenzione di danni alle
  colture  olivicole,  di  esemplari  della  specie  storno  (sturnus
  vulgaris)  -  Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso,
  accettata dalla Regione - Estinzione del processo.
  - Legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.
  - Costituzione, artt. 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lettera
  s);   norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 25.
(GU n.1 del 2-1-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Liguria  31  ottobre  2006,  n. 36  (Attivazione  della deroga per la
stagione  venatoria  2006/2007  ai  sensi  dell'articolo  9, comma 1,
lettera   a),   terzo   alinea   della   direttiva  79/409/CEE  sulla
conservazione  degli  uccelli  selvatici),  promosso  con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 27 dicembre 2006,
depositato  in  cancelleria il 2 gennaio 2007 ed iscritto al n. 1 del
registro ricorsi 2007.
Visti  l'atto di costituzione della Regione Liguria nonche' l'atto di
intervento  dell'Associazione  italiana  per  il  World Wide Fund for
Nature (WWF) -- ONLUS;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
Udito  l'avvocato  dello  Stato  Marco  Corsini per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto  che con ricorso notificato il 27 dicembre 2006 e depositato
il  2  gennaio  2007,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale della legge della
Regione  Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per
la  stagione  venatoria  2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
lettera   a),   terzo   alinea   della   direttiva  79/409/CEE  sulla
conservazione  degli  uccelli selvatici), per contrasto con gli artt.
10, 113 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione;
     che l'impugnata legge, composta da un solo articolo, stabilisce,
per  la  stagione  venatoria  2006-2007,  l'attivazione  della deroga
contemplata  dall'art.  9,  comma  1, lettera a), terzo alinea, della
direttiva  79/409/CEE  sulla  conservazione  degli uccelli selvatici:
piu'   precisamente,   sentito  l'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica,   e'  autorizzato  il  prelievo  in  deroga  di  esemplari
appartenenti  alla  specie  storno  (Sturnus  vulgaris),  al  fine di
prevenire gravi danni alle colture olivicole della Regione;
     che   il   ricorrente  lamenta  la  violazione  della  normativa
comunitaria  e  delle corrispondenti fonti statali di recepimento, in
ordine  ai  presupposti di fatto e di diritto ai quali e' soggetta la
previsione di forme di prelievo venatorio in deroga;
     che,  in primo luogo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a),
terzo  alinea,  della  direttiva 79/409/CEE, «sempre che non vi siano
altre  soluzioni  soddisfacenti»,  gli  Stati membri possono disporre
deroghe  alle prescrizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa
direttiva,  tra  l'altro  «per prevenire gravi danni alle colture, al
bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque»;
     che,  in  secondo  luogo,  l'art. 19-bis della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e  per  il  prelievo venatorio), inserito dall'art. 1, comma 1, della
legge  3  ottobre  2002,  n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio
1992,  n. 157,  in  materia  di protezione della fauna selvatica e di
prelievo  venatorio,  in  attuazione  dell'articolo 9 della direttiva
79/409/CEE),  attribuisce  alle  Regioni  la disciplina delle deroghe
previste  dalla  summenzionata  direttiva  comunitaria,  sia  pure in
conformita'  «alle  prescrizioni  dell'articolo 9, ai principi e alle
finalita'  degli  articoli  1  e  2  della  stessa  direttiva ed alle
disposizioni della presente legge», precisando che dette deroghe, «in
assenza  di  altre  soluzioni soddisfacenti», possono essere disposte
solo  per  le  finalita'  indicate  dal  citato  art.  9 della stessa
direttiva  «e  devono  menzionare le specie che ne formano oggetto, i
mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni
di  rischio,  le  circostanze  di  tempo  e di luogo del prelievo, il
numero  dei  capi  giornalmente  e  complessivamente  prelevabili nel
periodo,  i  controlli  e  le  forme  di vigilanza cui il prelievo e'
soggetto e gli organi incaricati della stessa»;
     che,  secondo  il  ricorrente,  l'impugnata  legge regionale «si
sovrappone   senza  ragione  alla  disciplina  nazionale,  disponendo
direttamente  una deroga la cui "conformita' a legge" sembra derivare
esclusivamente   dal  fatto  che  e'  la  stessa  legge  regionale  a
disporla»;
     che,  cosi'  statuendo,  la  legge regionale oggetto di censura,
risultando  in  contrasto  con  la  relativa  normativa  comunitaria,
violerebbe  gli  artt.  10  e  117,  primo  comma,  Cost., nonche' la
competenza  esclusiva  del  legislatore  statale in materia di tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera   s),   Cost.,  in  quanto  la  generica  affermazione  della
necessita'   di   «prevenire  gravi  danni  alle  colture  olivicole»
contraddirebbe  l'obbligo, sancito a livello comunitario, di allegare
motivi  specifici,  attraverso «una esauriente descrizione dei rischi
ed  una spiegazione del nesso causale tra l'esigenza di prevenzione e
l'abbattimento di individui di una determinata specie di uccelli»;
     che,  al  contrario,  il legislatore regionale avrebbe omesso di
prevedere   modalita'   di  previa  verifica  delle  previste  «altre
soluzioni  soddisfacenti», come risulta peraltro dal parere contrario
espresso proprio dal summenzionato Istituto nazionale;
     che,  infine,  la  Regione  Liguria  non  si sarebbe limitata ad
attribuire  specifiche  funzioni  ad  organi  regionali, adottando in
realta'  --  e  con una legge -- un provvedimento concreto, come tale
non   suscettibile   di   «normale  sindacato  di  legittimita»,  con
conseguente violazione dell'art. 113, primo comma, Cost.;
     che, con atto depositato il 25 gennaio 2007, si e' costituita in
giudizio  la  Regione  Liguria,  che ha sostenuto la legittimita' del
censurato  regime  di  deroga  sulla base dell'asserita necessita' di
prevenire gravi danni alle colture olivicole in presenza di esemplari
di  volatili  notoriamente  inclini ad alimentarsi attingendo da tali
colture;
     che  --  prosegue  la  difesa  regionale  --  la  necessita'  di
preservare   l'integrita'   delle  predette  colture  discende  dalla
fondamentale  importanza  che  le  stesse  rivestono  nell'ecosistema
ligure,  anche  in  relazione  all'obiettivo  del  contenimento degli
effetti   negativi  connessi  all'abbandono  delle  campagne  e  che,
raggiungendo  la  produzione olivicola il livello massimo proprio nel
periodo  invernale, al legislatore regionale il prelievo in deroga e'
apparso  un  valido ausilio per fronteggiare i paventati danni, anche
in   considerazione   della   conclamata  inefficacia  di  meccanismi
alternativi  meno  cruenti adottati in alcune porzioni del territorio
ligure;
     che,  in  data  25  gennaio 2007, l'Associazione italiana per il
World  Wide  Fund  for  Nature  (WWF) -- ONLUS, ha depositato atto di
intervento   ad  adiuvandum,  facendo  valere  «un  autonomo  diritto
soggettivo  alla  realizzazione  dei  propri  fini  istituzionali nei
confronti  di comportamenti lesivi del patrimonio ambientale e dunque
pregiudizievoli  anche  per  i  singoli  associati»  e  invocando  la
declaratoria d'incostituzionalita' della censurata legge regionale in
quanto carente dei prescritti presupposti di fatto e di diritto.
Considerato   che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
impugnato  la  legge  della  Regione  Liguria  31 ottobre 2006, n. 36
(Attivazione  della  deroga  per  la  stagione venatoria 2006/2007 ai
sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  lettera  a),  terzo alinea della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), in
riferimento  agli artt. 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lettera
s), della Costituzione;
     che,  con  ordinanza  del  19 dicembre 2006, il Presidente della
Corte   di  Giustizia  delle  Comunita'  europee,  nel  giudizio  per
inadempimento   instaurato   sul   ricorso  della  Commissione  delle
comunita'  europee  (causa  C-503/2006),  ha ingiunto alla Repubblica
italiana  di  sospendere  l'applicazione  della  legge  della Regione
Liguria n. 36 del 2006;
     che, in ottemperanza alla richiamata ordinanza, e' stato emanato
il  decreto-legge  27 dicembre 2006, n. 297 (Disposizioni urgenti per
il  recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e
per   l'adeguamento   a  decisioni  in  ambito  comunitario  relative
all'assistenza  a  terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i
giovani  e  al  prelievo  venatorio),  convertito, con modificazioni,
dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  23  febbraio  2007, n. 15, ha
disposto la sospensione dell'applicazione della legge regionale n. 36
del 2006;
     che,  successivamente, la legge della Regione Liguria 2 febbraio
2007,  n. 4 (Abrogazione della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36
--  Attivazione  della  deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai
sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  lettera  a),  terzo alinea della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), ha
abrogato   la  legge  regionale  oggetto  del  presente  giudizio  di
legittimita' costituzionale;
     che,  nella  seduta del 30 marzo 2007, il Consiglio dei ministri
ha deliberato la rinuncia all'impugnativa della legge regionale n. 36
del 2006, essendo venute meno le motivazioni del ricorso;
     che,  con  atto  depositato il 10 dicembre 2007, la Giunta della
Regione  Liguria  ha  deliberato  di  ratificare l'accettazione della
rinuncia  come  sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale in
data 5 dicembre 2007;
     che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione  della controparte, produce l'effetto di estinguere
il processo.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere: Milana
   Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2007.
                       Il cancelliere: Milana