N. 464 ORDINANZA 13 - 28 dicembre 2007

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

  Edilizia  e  urbanistica  -  Provincia  autonoma  di Trento - Opere
  edilizie abusive - Prevista possibilita' di concessione edilizia in
  sanatoria  in caso di conformita' alle norme vigenti al momento del
  rilascio  -  Lamentata  violazione  del  principio  stabilito dalla
  normativa  statale  della  conformita'  dell'opera  alla  normativa
  vigente  sia  al  tempo  della  sua  realizzazione sia a quella del
  rilascio  della  concessione  (c.d.  doppia  conformita)  -  Omessa
  verifica  della  possibilita'  di soluzioni ermeneutiche conformi a
  Costituzione - Questione volta ad ottenere un avallo interpretativo
  - Manifesta inammissibilita'.
  - Legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22,
  art.  129,  comma  8,  come  modificato  dall'art.  66  della legge
  provinciale 11 settembre 1998, n. 10.
  -  Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8;
  legge  28  febbraio  1985,  n. 47,  art.  13; d.P.R. 6 giugno 2001,
  n. 380, art. 36.
(GU n.1 del 2-1-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 129, comma 8,
della  legge  della Provincia autonoma di Trento del 5 settembre 1991
n. 22   (Ordinamento  urbanistico  e  tutela  del  territorio),  come
modificato dall'art. 66 della legge della Provincia di Trento dell'11
settembre   1998  n. 10  (Misure  collegate  con  l'assestamento  del
bilancio  per  l'anno  1998),  promosso con ordinanza del 12 febbraio
2007  dal  Tribunale  regionale di giustizia amministrativa di Trento
sul  ricorso  proposto  dal  Condominio Residenza Francesca contro il
Comune  di  Riva  del Garda ed altri, iscritta al n. 407 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  12 dicembre 2007 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto  che, con ordinanza emessa il 12 febbraio 2007, il Tribunale
regionale  di  giustizia  amministrativa  di  Trento ha sollevato, in
riferimento  agli  artt.  4  ed  8 dello Statuto Trentino-Alto Adige,
all'art.  13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria  delle  opere  edilizie), e all'art. 36 del d.P.R. 6 giugno
2001,   n. 380   (Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari   in   materia  edilizia.  -  Testo  A),  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 129, comma 8, della legge della
Provincia  di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico
e  tutela  del  territorio), come modificato dall'art. 66 della legge
della  Provincia  di  Trento  dell'11  settembre  1998, n. 10 (Misure
collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998);
     che,  riferisce  il rimettente, con ricorso riassunto in data 19
maggio  2006,  il  condominio  «Residenza  Francesca»  ed i condomini
Matteotti Ginetta e Menapace Rosalba hanno impugnato un provvedimento
di  concessione  edilizia  in  sanatoria,  rilasciato  alla  societa'
Ital.Co.Ge. S.r.l. dal comune di Riva del Garda;
     che  il  Tribunale,  dopo  aver  affermato  la  rilevanza  della
questione,  in  punto  di  non  manifesta  infondatezza  richiama  la
sentenza  della Corte costituzionale n. 231 del 1993, con la quale e'
stata  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale della norma di cui
all'art. 129, commi 1 e 3, legge prov. Trento n. 22 del 1991;
     che,   riferisce   sempre   il  rimettente,  tale  norma,  nella
precedente  formulazione,  dichiarata  illegittima dalla Corte con la
citata sentenza, disponeva la sanabilita' dell'opera abusiva conforme
ai  soli strumenti urbanistici in vigore all'epoca del rilascio della
concessione  in  sanatoria,  in  contraddizione  con i principi posti
dall'art.  13 della legge n. 47 del 1985, il quale invece richiede la
conformita'  dell'opera alla normativa vigente sia al tempo della sua
realizzazione,   sia   a   quello   del  rilascio  della  concessione
(cosiddetta «doppia conformita»);
     che,   prosegue   il   rimettente,  nella  odierna  formulazione
introdotta, dopo la declaratoria di incostituzionalita', dall'art. 66
della legge prov. Trento n. 10 del 1998, l'art. 129 prevede, al comma
1,  la  sanabilita'  dell'opera abusiva quando essa «risulta conforme
agli  strumenti  urbanistici  in vigore e non in contrasto con quelli
adottati sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento
della  presentazione  della  domanda»;  mentre al comma 8 dispone che
«resta  salvo  il potere di rilasciare la concessione edilizia quando
sia  regolarmente  richiesta  e conforme al momento del rilascio alle
norme  urbanistiche  vigenti  e non in contrasto con quelle adottate,
anche  se l'opera per la quale e' richiesta sia gia' stata realizzata
abusivamente»;
     che  il  Tribunale  amministrativo precisa che il comune di Riva
del Garda ha inteso concedere la sanatoria dell'opera abusiva de qua
sulla  base del citato comma 8 dell'art. 129 della legge prov. Trento
n. 22  del  1991,  e  cioe'  sulla  base  della  semplice conformita'
dell'opera  (abusiva)  alla  normativa urbanistica vigente al momento
della domanda;
     che,  in  tal  modo,  secondo il rimettente, la norma adottata a
fondamento della concessione in sanatoria, analogamente a quella gia'
oggetto   della  citata  sentenza  della  Corte,  sarebbe  in  palese
contrasto  con  la  statuizione  posta  dalla  stessa  in  ordine  al
requisito  della  «duplice  conformita»,  secondo  i principi fissati
dall'art.  13  della legge n. 47 del 1985 e recepiti dall'art. 36 del
t.u.  n. 380  del  2001,  in  riferimento al combinato disposto degli
artt. 4 ed 8 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e per altro
verso  confliggerebbe  con  il  comma  1  dello  stesso art. 129, che
appunto   richiede  per  la  concessione  in  sanatoria  la  «duplice
conformita»;
     che   e'   intervenuta  nel  giudizio  di  costituzionalita'  la
Provincia   autonoma  di  Trento,  chiedendo  che  la  questione  sia
dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
     che, con memoria tempestivamente depositata, la stessa Provincia
autonoma,  illustrando le proprie conclusioni, ha sottolineato che la
disposizione   censurata  (art.  129,  comma  8)  ha  dato  ingresso,
nell'ordinamento  provinciale, alla cosiddetta sanatoria «impropria»,
istituto  che,  essendo  inidoneo  a  produrre  effetti estintivi del
reato,  non  confliggerebbe con i principi fondamentali dettati dalla
legislazione statale.
Considerato che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di
Trento  dubita,  in  riferimento  agli  artt.  4  ed  8 dello Statuto
Trentino-Alto  Adige, all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme  in  materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
sanzioni,  recupero  e sanatoria delle opere edilizie), e all'art. 36
del  d.P.R  6  giugno  2001,  n. 380  (Testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in materia edilizia. - Testo A), della
legittimita' costituzionale dell'art. 129, comma 8, della legge della
Provincia  di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico
e  tutela  del  territorio), come modificato dall'art. 66 della legge
della  Provincia  di  Trento  dell'11  settembre  1998, n. 10 (Misure
collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998);
     che  il  Tribunale,  pur dando atto che con il comma 1 dell'art.
129, introdotto contestualmente alla norma censurata, prevede, per il
rilascio  della sanatoria, in conformita' alla legislazione nazionale
ed  alla sentenza di questa Corte n. 231 del 1993, il requisito della
«doppia conformita», ritiene che, in contrasto con tale disposizione,
il  successivo  comma  8  richieda  la  conformita'  con la normativa
vigente al solo momento del rilascio;
     che  il  Tribunale  rimettente non ha fornito alcuna motivazione
sulle  ragioni  che  lo  hanno  indotto a scegliere, tra le possibili
interpretazioni della norma, quella che identifica la fattispecie del
comma  1  a  quella  del  comma  8,  con  disciplina da esso ritenuta
contraddittoria;
     che,  secondo  la  consolidata  giurisprudenza  di questa Corte,
nessuna    disposizione    di    legge    puo'    essere   dichiarata
costituzionalmente  illegittima  sol  perche'  suscettibile di essere
interpretata  in  contrasto  con  precetti  costituzionali,  ma  deve
esserlo  soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato
che  la  renda  conforme  a Costituzione (si vedano, in tal senso, la
sentenza  n. 188  del  1995,  le ordinanze nn. 272, 187, 143 e 57 del
2006, n. 306 del 2005 e n. 63 del 1989);
     che  il rimettente, al contrario, si e' sottratto all'obbligo di
verificare  la  praticabilita'  di  diverse  soluzioni  ermeneutiche,
finendo   con  il  chiedere  sostanzialmente  alla  Corte  un  avallo
interpretativo  della  norma  censurata  piuttosto che il collaudo di
legittimita' della stessa;
     che,   pertanto,  la  questione  deve  ritenersi  manifestamente
inammissibile;
Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e  9,  comma  2,  delle  norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 129, comma 8, della legge della
Provincia  di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico
e tutela del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 4 ed 8
dello  Statuto  Trentino-Alto  Adige,  all'art.  13  della  legge  28
febbraio  1985,  n. 47  (Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
edilizie),  e  all'art.  36  del  d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia
edilizia.   -   Testo   A),  dal  Tribunale  regionale  di  giustizia
amministrativa di Trento con l'ordinanza in epigrafe;
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                       Il cancelliere: Milana
   Depositato in cancelleria il 28 dicembre 2007.
                       Il cancelliere: Milana