Modificazioni alla legge regionale del 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).(GU n.16 del 28-4-2007)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 7 febbraio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica all'Art. 20 1. Dopo il comma 7-bis dell'Art. 20 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e' inserito il seguente comma: «7-ter. Le province, nell'ambito della composizione del comitato di gestione di cui al comma 3, possono stabilire di variarne il numero dei componenti sino al raddoppio degli stessi, nel rispetto dei criteri di proporzionalita' stabiliti dall'Art. 14, comma 10 della legge n. 157/1992.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 2 febbraio 2007 BURLANDO