N. 827 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 2007

Ordinanza  dell'8  giugno  2007  emessa  dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Calabria  sul  ricorso  proposto da Biogenet S.r.l.
contro Regione Calabria

Sanita'  pubblica  - Regione Calabria - Accreditamento degli istituti
  privati  operanti  nei  settori della specialistica ambulatoriale e
  della  diagnostica  strumentale e di laboratorio - Sospensione fino
  alla  determinazione del fabbisogno di prestazioni - Ingiustificata
  disparita'  di  trattamento  degli  istituti non ancora accreditati
  rispetto  a  quelli  gia'  accreditati  -  Violazione  dei principi
  stabiliti  dalla  normativa  statale  in  materia  che  subordinano
  l'accreditamento   esclusivamente  al  possesso  dei  requisiti  di
  qualificazione  - Incidenza sui principi di efficienza ed efficacia
  dell'azione amministrativa.
- Legge  della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, art. 15, comma
  3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117.
(GU n.3 del 16-1-2008 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 882/2006,
proposto da Biogenet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli avvocati Mario Scarcello ed
Alessandra  Morcavallo  ed  elettivamente  domiciliata  in Catanzaro,
corso Mazzini n. 255, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Maletta;
Contro  la  Regione  Calabria, in persona del Presidente della Giunta
regionale  in  carica,  rappresentata e difesa dall'avv. Franceschina
Talarico  e  domiciliata  in Catanzaro, viale De Filippis n. 280; per
l'annullamento  del  provvedimento  n. 8550  del  7 aprile 2006 della
Direzione  generale,  Dipartimento  tutela  della  salute,  politiche
sanitarie  e  sociali,  della  Regione  Calabria,  recante diniego di
«Accreditamento   per  attivita'  di  diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio. Prestazioni specialistiche di genetica medica»;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Viste  le  memorie  prodotte  dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore  alla  pubblica  udienza del 23 marzo 2007 il cons. Giovanni
Iannini ed uditi, altresi', i difensori delle parti, come da relativo
verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                              F a t t o
La  societa' ricorrente e' stata costituita nel dicembre 1998, grazie
al   finanziamento   della   legge  n. 215/1992  per  l'imprenditoria
femminile, e gestisce un laboratorio specialistico in genetica medica
e  forense,  autorizzato  in  data  11  dicembre  2001  dalla Regione
Calabria, con atto n. 131845.
Con ricorso notificato il 23 giugno 2006, depositato in segreteria il
successivo  18  luglio,  la  societa'  ha  impugnato il provvedimento
n. 8550  del  7  aprile  2006  della Direzione generale, Dipartimento
tutela  della  salute,  politiche  sanitarie e sociali, della Regione
Calabria,  contemplante  diniego  di «Accreditamento per attivita' di
diagnostica  strumentale e di laboratorio. Prestazioni specialistiche
di genetica medica».
La  ricorrente  ha  premesso,  al  riguardo, che nel territorio della
Provincia di Cosenza opera un solo laboratorio di analisi in possesso
dell'accreditamento  regionale per la genetica e che in nessuno degli
ospedali   esistenti  in  detto  territorio  si  esegue  l'esame  del
«cariotipo su liquido amniotico».
La  stessa ha aggiunto di avere stipulato un Protocollo di intesa con
l'Azienda   ospedaliera   di  Cosenza  per  l'esecuzione  di  analisi
genetiche su liquido amniotico e che il rapporto di collaborazione e'
stato  interrotto  dagli  organi  di  vertice dell'azienda, in quanto
considerato non compatibile con la mancanza di accreditamento.
L'odierna  ricorrente,  in  data  25 gennaio 2006, ha presentato alla
Regione Calabria domanda di accreditamento.
Con  nota  dell'8  febbraio 2006 il Dipartimento tutela della salute,
politiche  sanitarie e sociali, della Regione Calabria ha inviato, ai
sensi   dell'art.   10-bis  della  legge  n. 241/1990,  comunicazione
concernente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Acquisite  le  deduzioni  della  societa'  istante,  la  regione, con
provvedimento  n. 8550  del  7  aprile 2006 della Direzione generale,
Dipartimento  tutela  della salute, politiche sanitarie e sociali, ha
negato l'accreditamento per attivita' di diagnostica strumentale e di
laboratorio   --   prestazioni  specialistiche  di  genetica  medica,
rilevando che, secondo il disposto dell'art. 15, comma 3, della legge
regionale   n. 18/2004,   non   possono   essere   rilasciati   nuovi
accreditamenti fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni
di  specialistica  ambulatoriale,  di  diagnostica  strumentale  e di
laboratorio,   da  definirsi  sulla  base  degli  standards  indicati
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
La    societa'    ricorrente   ha   rilevato   l'illegittimita'   del
provvedimento, deducendo:
     1)  violazione  dell'art.  15 della legge regionale n. 18/2004 e
dell'art.  8  del  d.lgs.  n. 502/1992, nonche' eccesso di potere per
travisamento  dei  fatti,  difetto  dei  presupposti,  illogicita'  e
contraddittorieta'.
La norma di cui all'art. 15 della legge regionale n. 18/2004 andrebbe
letta tenendo conto del complesso quadro normativo vigente in materia
ed,  in  particolare,  all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, alla
stregua  del  quale l'accreditamento viene rilasciato dalla regione a
tutte   le   strutture   autorizzate   che   ne  facciano  richiesta,
subordinatamente  alla  loro  rispondenza  ai  requisiti ulteriori di
qualificazione,  alla  loro  funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione  regionale  ed  alla  verifica positiva dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti.
L'Agenzia  a  per i servizi sanitari regionali, peraltro, non avrebbe
alcuna  competenza  in  materia  di definizione di standards relativi
all'accreditamento,    espletando    unicamente    un'attivita'    di
acquisizione  e  coordinamento dei dati sullo stato di accreditamento
nelle  singole  regioni,  oltre  che  attivita'  di  comparazione dei
modelli attuati.
In realta', il legislatore regionale avrebbe inteso richiamare i dati
emersi   dai   tavoli  di  lavoro  costituiti  in  seno  all'agenzia,
riguardanti  la  correlazione  tra  fabbisogno  ed  accreditamento  a
livello  nazionale.  Tali  dati,  da  cui  sarebbe emerso che nessuna
regione  ha  correlato l'accreditamento al fabbisogno, sarebbero gia'
in   possesso   della  Regione  Calabria,  sicche'  si  sarebbe  gia'
verificata  la  condizione  cui  la  legge  regionale subordina nuovi
accreditamenti.
L'esattezza  di  tale  interpretazione sarebbe confermata proprio dal
fatto  che  l'Agenzia  non  ha  tra  i  suoi compiti la fissazione di
standards  ai fini della determinazione del fabbisogno. Il compito in
questione, infatti, spetterebbe proprio alla Regione.
     2)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 15, comma 3, della
legge  regionale  n. 18/2004,  per  violazione  degli articoli 3, 32,
41,97, 117 Cost.
La  lettura  della  norma  di  cui  all'art. 15, comma 3, della legge
regionale  n. 18/2004  fatta  propria  dall'amministrazione regionale
sarebbe   in   contrasto   con   il  dettato  costituzionale  ed,  in
particolare:
     a)  con  l'art.  .3 della Costituzione, in quanto il rinvio sine
die   dell'accreditamento  lederebbe  il  principio  di  uguaglianza,
precludendo  l'accesso all'accreditamento a strutture in possesso dei
relativi requisiti;
     b)  con  l'art.  32  della  Costituzione,  in quanto la norma in
questione  fa  salve  le  disposizioni di sanatoria di cui alle leggi
regionali n. 8/2003 e 30/2003, che riguardano gia' operanti, a cui e'
stato  attribuito  titolo per l'autorizzazione e l'accreditamento pur
in  assenza  di  un  qualsiasi  controllo  preventivo;  la  Biogenet,
peraltro,  sarebbe  l'unica  struttura  sul  territorio  in  grado di
fornire quelle determinate prestazioni diagnostiche;
     c)  con  l'art. 41 della Costituzione, in quanto il blocco degli
accreditamenti  sarebbe  in  contrasto  con  il  principio  di libera
iniziativa  economica,  considerato anche che, visto il costo elevato
delle  analisi di genetica medica, l'accreditamento e' essenziale per
la stessa sopravvivenza dell'azienda;
     d)  con  l'art.  97  della  Costituzione,  in  quanto l'indicata
interpretazione  della  norma  di  legge  regionale subordinerebbe la
funzione amministrativa ad una condizione irrealizzabile;
     e)  con l'art. 117 della Costituzione, in quanto la norma di cui
all'art.  15  della  legge  regionale  in  questione  si  porrebbe in
contrasto  con  il disposto delle norme di cui agli articoli 8-bis ed
8-quater del d.lgs. n. 502/1992, che si riferiscono, rispettivamente,
al  diritto  di  libera  scelta  degli  assistiti  fra piu' strutture
pubbliche   e   private  in  competizione  ed  all'accreditamento  di
quantita'  di  prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno, in modo
da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate.
La  ricorrente  ha, quindi, richiesto l'accoglimento del ricorso, con
conseguente  annullamento  del  provvedimento impugnato, anche previa
rimessione    alla    Corte   costituzionale   della   questione   di
illegittimita'   dell'art.   15,   comma  3,  della  legge  regionale
n. 18/2004.
Si  e'  costituita  in  giudizio la Regione Calabria, che ha eccepito
l'inammissibilita'    del    ricorso,   per   mancata   notifica   ai
controinteressati,  da  individuarsi  tra  i soggetti accreditati che
svolgono l'attivita' nello stesso settore.
La   stessa  resistente  ha  dedotto,  comunque,  l'infondatezza  del
gravame,   mettendo   in   evidenza,   innanzi  tutto,  il  carattere
discrezionale   del   provvedimento   di   accreditamento,   che  non
costituirebbe      conseguenza     automatica     dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' sanitaria.
Lo  sbarramento  posto  dalla  norma  di  cui  al  menzionato art. 15
trarrebbe  origine  dalla  necessita'  di  definire  il fabbisogno di
prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale,  proprio  al  fine del
corretto esercizio della funzione discrezionale.
Riguardo  al  ruolo  assegnato  all'Agenzia  per  i  servizi sanitari
regionali, la resistente ha sottolineato che a tale agenzia spetta la
mera  elaborazione  di  rilevazioni  effettuate  a livello nazionale,
anche   la  fine  di  perseguire  gli  obiettivi  di  uguaglianza  ed
uniformita' delle prestazioni.
La  regione  ha  rilevato,  inoltre,  che,  contrariamente  a  quanto
affermato da parte ricorrente, lo stesso accreditamento non legittima
all'erogazione  di  prestazioni  a  carico  del S.S.N., giacche' cio'
consegue  solo  alla  stipulazione  dei  contratti  di  cui  all'art.
8-quater  del  d.lgs. n. 502/1992, e che nessun titolo all'erogazione
di  prestazioni  per conto del S.S.N. potrebbe trarsi dal discutibile
Protocollo di intesa a suo tempo stipulato con l'azienda ospedaliera,
pur in assenza di accreditamento.
L'amministrazione  regionale, infine, ha dedotto l'infondatezza della
questione  di  legittimita' costituzione dell'art. 15, comma 3, della
l.r. n. 18/2004.
Parte ricorrente ha prodotto documenti ed una memoria.
Alla  pubblica udienza del 23 marzo 2007 la causa e' stata trattenuta
per la decisione.
                            D i r i t t o
1.  -- La Societa' ricorrente si duole del provvedimento con il quale
il  competente  ufficio della Regione Calabria ha respinto la domanda
di accreditamento presentata, in data 25 gennaio 2006, ai sensi della
legge  regionale 19 marzo 2004, n. 11, concernente il Piano regionale
per la salute 2004/2006, che ha contemplato la disciplina di criteri,
modalita'  e  procedure  per  l'autorizzazione  e l'accreditamento ad
integrazione   delle   previsioni   dell'atto   di   indirizzo  e  di
coordinamento di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997.
Le  ragioni  della  reiezione,  gia'  richiamate  nell'esposizione in
fatto,  si  ricollegano,  in  sostanza, alle previsioni dell'art. 15,
comma  3,  della  legge  della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18
(Provvedimento   generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale  e
finanziario -- Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per
l'anno  2004  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8).
La   norma  in  questione  prevede:  «Fino  alla  determinazione  del
fabbisogno   di   prestazioni   di  specialistica  ambulatoriale,  di
diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio, da definirsi sulla base
degli standards indicati dall'Agenzia per servizi sanitari regionali,
non   possono   essere  rilasciati  accreditamenti,  fatte  salve  le
fattispecie  regolate  dalle disposizioni di sanatoria previste dalla
legge  regionale  n. 8/2003  cosi'  come modificata e integrata dalla
legge regionale n. 30/2003, le cui strutture interessate si intendono
avere titolo, in base alle predette disposizioni, all'autorizzazione,
ove sprovviste, ed all'accreditamento».
Il  riferimento  alle disposizioni di sanatoria deve intendersi fatto
all'art. 15 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, che, disposta
la  sospensione degli accreditamenti fino alla regolamentazione degli
stessi,  prevista  dall'art.  5,  comma  1, della l.r. 7 agosto 2002,
n. 29,  ha  fatto  salve  alcuni  casi  di domande di accreditamento,
nonche'  i casi di soggetti che avessero erogato prestazioni a carico
delle ASL in un determinato arco temporale.
2.  --  Risulta chiaramente infondata l'eccezione di inammissibilita'
del  ricorso  sollevata  dall'amministrazione  resistente, secondo la
quale  si  sarebbe  dovuto  procedere  alla notificazione del ricorso
stesso  alle  altre  strutture  accreditate  operanti nel settore, in
quanto soggetti controinteressati.
E'  noto,  infatti,  che  la  qualifica di controinteressato in senso
stretto   spetta  solo  ai  soggetti  contemplati  nel  provvedimento
impugnato  ovvero  facilmente  individuabili dall'esame dello stesso,
che abbiano acquisito per effetto di tale provvedimento una posizione
giuridica di vantaggio.
Le  strutture  cui  si  riferisce  la regione resistente, oltre a non
essere direttamente contemplate dal provvedimento impugnato, non sono
sicuramente  individuabili  in  base  al  contenuto di esso. Ad esse,
pertanto,    non    puo'   essere   riconosciuta   la   qualita'   di
controinteressate.  Non  era,  quindi, necessaria la notifica ad esse
del ricorso introduttivo.
3.  -- Quanto al merito delle questioni sollevate in ricorso, ritiene
il   tribunale   che   i   contenuti   del  dettato  normativo  siano
sufficientemente  chiari e tali escludere la possibilita', in vigenza
della norma, dell'accreditamento di strutture eroganti prestazioni di
specialistica   ambulatoriale,   di   diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio,  perlomeno al di fuori dei casi fatti salvi dalla stessa
norma in questione.
La  via  di una diversa interpretazione della norma in questione, pur
caldeggiata dalla ricorrente, non appare, quindi, percorribile.
Occorre, pertanto, dare atto che il provvedimento di diniego trova la
propria  base  nell'univoco  disposto  normativo  di cui all'art. 15,
comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18.
4.  --  Restano  da  esaminare, in conseguenza, le questioni connesse
alla  conformita' della norma al dettato costituzionale, sollevate da
parte ricorrente.
E'  noto  al  riguardo che, alla stregua delle previsioni di cui agli
articoli  8-bis  e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, nel testo oggi vigente, l'erogazione di prestazioni sanitarie
da  parte  di soggetti diversi dai presidi direttamente gestiti dalle
aziende  unita'  sanitarie  locali,  delle aziende ospedaliere, delle
aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico,    ha    luogo    sulla    base   di   un   procedimento
tecnico-amministrativo  complesso,  articolato  in  quattro  distinte
fasi: l'autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e
socio-sanitaria,   l'autorizzazione   all'esercizio  delle  attivita'
sanitarie  e  socio-sanitarie,  l'accreditamento  istituzionale e gli
accordi  contrattuali  (in  tema,  Tribunale amministrativo regionale
Lazio, sez. III, 25 luglio 2006, n. 6400).
In sostanza, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di
attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del
Servizio  sanitario  nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a
carico  dello  stesso  Servizio sono subordinate, rispettivamente, al
rilascio    delle   autorizzazioni   di   cui   all'articolo   8-ter,
all'accreditamento   istituzionale   di  cui  all'articolo  8-quater,
nonche'   alla   stipulazione   degli  accordi  contrattuali  di  cui
all'articolo 8-quinquies.
Tralasciando  gli  aspetti  che  non  interessano  in questa sede, va
richiamata  la  norma di cui all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992
che  prevede  che  l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla
regione   alle  strutture  autorizzate,  pubbliche  o  private  e  ai
professionisti  che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro
rispondenza  ai  requisiti  ulteriori  di  qualificazione, rispetto a
quelli   necessari  per  l'autorizzazione,  alla  loro  funzionalita'
rispetto  agli  indirizzi di programmazione regionale e alla verifica
positiva  dell'attivita'  svolta  e dei risultati raggiunti. Dispone,
ancora,  la  norma  che  «... al fine di individuare i criteri per la
verifica della funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale e
regionale,  la  regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo
le  funzioni  sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per
garantire  i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonche' gli
eventuali   livelli   integrativi   locali  e  le  esigenze  connesse
all'assistenza integrativa di cui all'art. 9...».
Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 dell'articolo in questione si
chiudono  con  la  previsione  secondo  cui  «La  regione provvede al
rilascio  dell'accreditamento  ai  professionisti, nonche' a tutte le
strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui
al  primo  periodo  del  presente  comma,  alle strutture private non
lucrative  di  cui  all'art.  1,  comma  18, e alle strutture private
lucrative».
Va  rilevato che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della
Corte  costituzionale  (28  luglio 1995, n. 416), l'accreditamento e'
un'operazione  con  la  quale si riconosce il possesso da parte di un
soggetto  o  di  un organismo di prescritti specifici requisiti (c.d.
standard  di qualificazione) ed implica un'iscrizione in un elenco di
strutture   cui   possono   rivolgersi   gli  assistiti-utenti  delle
prestazioni  sanitarie. La stessa Corte ha precisato, con riferimento
al  disposto  dell'art.  6  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che
viene  riconosciuto un «diritto all'accreditamento delle strutture in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30
dicembre  1992,  n. 502  e  successive  modificazioni», escludendo in
radice    una    scelta   ampiamente   discrezionale   ed   ancorando
l'accreditamento al possesso di requisiti prestabiliti.
La  giurisprudenza  amministrativa,  da  parte  sua,  ha  ritenuto di
sottolineare   la  presenza  di  profili  di  discrezionalita'  nella
funzione  relativa all'accreditamento, correlata alla definizione, in
sede  di  programmazione,  della  qualita'  e  della  quantita' delle
prestazioni  sanitarie  necessarie nel proprio ambito territoriale e,
quindi,   alla  valutazione  della  necessita'  dell'inserimento  del
soggetto   privato  nel  sistema  sanitario  regionale  (in  materia,
Tribunale  amministrativo  regionale  Sicilia,  Palermo,  sez. II, 18
luglio  2005,  n. 1237;  Tribunale  amministrativo regionale Campania
Napoli,  sez.  I,  19 febbraio 2003, n. 976; Tribunale amministrativo
regionale Veneto, sez. I, 29 gennaio 2001, n. 179).
5.1.   --  Tali  brevissimi  cenni  all'istituto  dell'accreditamento
istituzionale  consentono,  a  giudizio del tribunale, di cogliere il
contrasto rispetto ai canoni di ragionevolezza ed uguaglianza, di cui
all'art.  3,  primo  comma,  Cost. della menzionata previsione di cui
all'art.  15,  comma  3, della legge della Regione Calabria 11 agosto
2004,  n. 18, che impedisce il rilascio di accreditamenti nei settori
indicati, fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni.
Appare  intrinsecamente  irrazionale  una  norma  che  pone un blocco
assoluto  ed  a tempo indeterminato degli accreditamenti in rilevanti
settori,  quali  quelli  della  specialistica  ambulatoriale  e della
diagnostica  strumentale  e  di laboratorio, e cio' in funzione della
determinazione  del  relativo  fabbisogno  e,  quindi,  dello  stesso
elemento  che,  secondo  la  legislazione statale, deve costituire il
punto  di  riferimento  per  l'esercizio della funzione discrezionale
correlata al rilascio degli accreditamenti.
La norma non si limita, infatti, a sottolineare l'esigenza, del tutto
scontata  alla  luce  della  legislazione  vigente,  di  collegare il
rilascio  degli accreditamenti alla determinazione del fabbisogno, ma
pone un divieto legislativo, non definito sotto il profilo temporale,
tautologicamente correlato a tale operazione di determinazione.
D'altra  parte,  la  condizione cui la norma subordina lo sblocco del
sistema  non appare realizzabile, giacche', come precisato nella nota
del  18  maggio  2006  dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
prodotta  dalla  societa'  ricorrente,  non  rientra  tra  i  compiti
istituzionali  dell'agenzia  la fissazione di standard di riferimento
ai  fini  della  determinazione  del  fabbisogno delle prestazioni in
questione,  ai  sensi  e  per gli effetti della norma di cui all'art.
8-quater del d.lgs. n. 502/1992.
5.2.  --  Occorre  aggiungere  che  la  norma  in questione contempla
esplicitamente  e  cristallizza  una situazione di discriminazione in
danno   di   alcuni  soggetti  pur  in  possesso  dei  requisiti  per
l'accreditamento  ed  a  favore  di  altri  che,  anche  in  forza di
previsioni  di  sanatoria,  si  sono trovati ad operare per conto del
S.S.N. nell'ambito di un sistema sostanzialmente chiuso.
Cio',  secondo quanto ritiene il Collegio, implica una violazione del
principio  di  uguaglianza di cui allo stesso art. 3 Cost., in quanto
la  norma  consente  e  consolida  un  trattamento  differenziato tra
operatori  economici  che, alla luce dei principi vigenti in materia,
avrebbero  uguale  titolo  per conseguire l'accreditamento e, quindi,
per svolgere attivita' sanitarie per conto del S.S.N.
6. -- Si e' accennato poc'anzi al fatto che la norma di cui si tratta
conduce  alla  cristallizzazione  di  un sistema chiuso, nel quale si
trovano  ad  operare  solo  alcune  strutture,  senza possibilita' di
accesso per altre.
Sotto  questo  aspetto,  la norma appare in contrasto con il disposto
dell'art.  117  Cost.,  implicando una chiara violazione dei principi
della  normativa  statale  in  materia,  che,  con l'introduzione del
sistema  dell'accreditamento  istituzionale,  ha  inteso delineare un
sistema  aperto,  basato  essenzialmente sul possesso di requisiti di
qualificazione.
Con   l'adozione   del  sistema  dell'accreditamento  il  legislatore
nazionale ha operato una netta rottura rispetto al precedente sistema
delle  convenzioni, che, anche a causa delle spinte provenienti dagli
operatori convenzionati, aveva reso possibile il consolidamento di un
circuito chiuso di soggetti operanti per conto del Servizio sanitario
nazionale.
Una  norma  che  condiziona  il  rilascio  di  nuovi accreditamenti a
condizioni  vaghe  ed  incerte,  se  non  addirittura irrealizzabili,
reintroduce   di  fatto  un  sistema  nel  quale  l'erogazione  delle
prestazioni  e' assicurata da una cerchia definita di soggetti, senza
possibilita' di accesso per altri.
7. -- L'introduzione dell'istituto dell'accreditamento istituzionale,
basato  su  requisiti  di  qualificazione  degli operatori, e' volta,
evidentemente,  a  realizzare  obiettivi  di  efficienza ed efficacia
dell'azione che si esplica con l'erogazione di prestazioni sanitarie.
Il  perseguimento  di  tali  obiettivi  di efficienza e di efficacia,
mediante   l'imposizione   agli  operatori  di  determinati  standard
qualitativi  e  quantitativi  di  carattere strutturale e funzionale,
risulta  direttamente  correlato  alla soddisfazione del principio di
buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  di cui all'art. 97
Cost.
L'art.  15, comma 3, della l.r. n. 18/2004 pone una norma che, almeno
a  giudizio  del Collegio, impedisce sostanzialmente e per un arco di
tempo  non  preventivabile  l'operare  dei  meccanismi  propri  dell'
accreditamento istituzionale, ostando ad un'effettiva selezione degli
operatori,  basata  sui  requisiti  di  qualificazione e, quindi, sul
rispetto  di  determinati  standard,  fissati  al  fine di elevare il
livello qualitativo del servizio.
Ritiene,  pertanto,  il tribunale che la norma, sotto questo profilo,
risulti  in  contrasto con il principio di buon andamento, consacrato
nell'art. 97 Cost.
7.  --  Quanto  alla  rilevanza  della  questione,  si  e'  detto  in
precedenza che le uniche ragioni poste a fondamento del provvedimento
di diniego oggetto di impugnazione da parte della societa' ricorrente
sono  quelle  connesse  al  divieto  imposto  dalla  norma  di cui al
menzionato art. 15 al rilascio di accreditamenti.
Tale   norma,  d'altra  parte,  a  giudizio  del  tribunale,  non  e'
suscettibile  di  interpretazione  diversa  rispetto  a  quella fatta
propria dall'amministrazione resistente.
L'eventuale  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale avrebbe,
pertanto,  diretta  incidenza  sulla  valutazione di legittimita' del
provvedimento  impugnato,  determinando  il  venire  meno  dell'unico
elemento in base al quale e' stato disposto il diniego.
8.   --   In   conclusione,  il  Collegio  ritiene  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
della  norma  di  cui all'art. 15, comma 3, della legge della Regione
Calabria  11  agosto  2004,  n. 18,  il  cui  testo  e'  stato  sopra
integralmente  richiamato, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117
della Costituzione.
Il giudizio, pertanto, va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte
costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalita'.
                              P. Q. M.
Visto  l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante
e   non  manifestamente  infondata  la  questione  di  illegittimita'
costituzionale  della  norma di cui all'art. 15, comma 3, della legge
della  Regione  Calabria 11 agosto 2004, n. 18, per contrasto con gli
articoli  3,  97  e  117  della  Costituzione.  Sospende  il presente
giudizio  e  dispone  l'immediata  trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.  Ordina  alla  segreteria  di  notificare la presente
ordinanza  alle  parti  in  causa  ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  di  comunicare  la stessa ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
     Cosi'  deciso  in  Catanzaro,  nella  Camera di consiglio del 23
marzo 2007.
                      Il Presidente: Mastrocola
                                                 L'estensore: Iannini