N. 829 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 2007

  Ordinanza  del 13 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
nel  procedimento promosso da Zanichelli Patrizia contro il Comune di
Reggio Emilia

  Procedimento  civile - Impugnazioni - Appellabilita' delle sentenze
  rese  nei  giudizi  di  opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui
  agli  artt.  22  e  ss.  della  legge  n. 689 del 1981 - Previsione
  introdotta  dal  decreto  legislativo  n. 40 del 2006 - Estraneita'
  all'oggetto   della  delega  conferita  al  Governo  per  apportare
  modifiche al codice di procedura civile e concernente la disciplina
  del processo di cassazione e dell'arbitrato - Eccesso di delega.
  - Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26.
  -  Costituzione, artt. 76 (in relazione all'art. 1, commi 2, 3 e 4,
  della legge delega 14 maggio 2005, n. 80) e 77, primo comma.
(GU n.3 del 16-1-2008 )
                             IL TRIBUNALE
Nella  causa  n. 6430/2006  R.G.  promossa da Zanichelli Patrizia nei
confronti  del  Comune  di  Reggio  Emilia, avente ad oggetto appello
avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Emilia n. 1660/2006
del 10 luglio 2006, il giudice esaminati gli atti del fascicolo;
Rilevato  che  Zanichelli Patrizia ha adito questo tribunale con atto
di citazione in appello per ottenere la riforma della sentenza emessa
dal  Giudice di pace di Reggio Emilia nel procedimento di opposizione
ad  ordinanza-ingiunzione  ex  artt. 22 e ss. della legge 24 novembre
1981, n. 689;
Rilevato  che  la  possibilita'  di  proporre  appello nei giudizi di
opposizione ad ordinanza ingiunzione e' stata introdotta dall'art. 26
del  decreto  legislativo  2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile - - ex
art.  27,  comma  5  --  «alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze
pubblicate  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto»),  il  quale  ha  abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della
legge  24  novembre  1981,  n. 689  (che  statuiva:  «La  sentenza e'
inappellabile ma e' ricorribile per cassazione»);
Rilevato  che  l'emanazione  del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
n. 40  («Modifiche  al  codice  di  procedura  civile  in  materia di
processo  di  cassazione  in funzione nomofilattica e di arbitrato, a
norma  dell'art.  1,  comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80») e'
stata  delegata dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 e, segnatamente,
dall'art. 1 commi 2, 3 e 4;
Ritenuto che l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689, non formi oggetto della delegazione, atteso
che  la  stessa  era  stata  conferita per apportare modificazioni al
codice  di  procedura  civile  e  per  disciplinare  il  processo  di
cassazione (art. 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80);
Ritenuto   che   la   predetta   abrogazione   non  rientri,  nemmeno
implicitamente,  nel  principi  e  nei  criteri  direttivi forniti al
legislatore  delegato,  il  quale  -  come  recita  l'art. 1 comma 3,
lettera  a)  della  legge  14 maggio 2005, n. 80 -- era investito del
potere   di  modificare  esclusivamente  il  processo  nel  grado  di
legittimita'  e,  al  piu',  «la  non  ricorribilita' immediata delle
sentenze   che  decidono  di  questioni  insorte  senza  definire  il
giudizio»     (fattispecie     estranea     e     non    assimilabile
all'inappellabilita'  delle pronunzie nei procedimenti di opposizione
ad ordinanza-ingiunzione);
Ritenuto  che, per quanto esposto, la vigente disciplina introdotta a
seguito  dell'entrata in vigore dell' art. 26 del decreto legislativo
2  febbraio  2006,  n. 40  --  nella  parte  in cui e' stata abrogata
l'inappellabilita'   delle   sentenze  --  appaia  costituzionalmente
illegittima  per  violazione  del combinato disposto degli artt. 76 e
77, primo comma della Costituzione (cosiddetto «eccesso di delega»);
Ritenuto  che  la  questione  di  legittimita' costituzionale non sia
manifestamente  infondata,  che  sia  rilevante nel presente giudizio
(dato che investe la potestas iudicandi del giudice adito e la stessa
ammissibilita'  dell'appello  proposto),  che debba essere, pertanto,
sollevata ex officio e rimessa al vaglio della Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
Visto  l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante
e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
n. 40,  in relazione al combinato disposto degli artt. 76 e 77, primo
comma,  della  Costituzione e per eccesso di delega rispetto all'art.
1,  commi  2  e  3  della legge di delegazione 14 maggio 2005, n. 80,
nella  parte in cui e' stata disposta l'abrogazione dell'ultimo comma
dell'art.  23  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689; Sospende la
presente  controversia;  Ordina la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;  Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente
ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della
Camera dei deputati.
     Reggio Emilia, addi' 29 marzo 2007
                       Il giudice: Provenzano