N. 834 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2007
Ordinanza del 27 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Patti - Sezione distacata S. Agata Militello nel procedimento civile promosso da Sirio Impianti s.n.c. di Faranda Leone e Bonfiglio Carmelo contro R2 s.n.c. di Rubino Aldo & C. Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente (nella specie, costituitosi il decimo giorno successivo all'esecuzione delle operazioni di notificazione, ma oltre i dieci giorni dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziche' da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Contrasto con i principi del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio - Incidenza sul diritto di difesa - Irragionevolezza della scelta legislativa - Richiamo alle sentenze nn. 477/2002 e 28/2004 della Corte costituzionale. - Codice di procedura civile, artt. 165, primo comma, 645, comma secondo, e 647; codice di procedura civile (disp. attuazione del), art. 71. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo.(GU n.3 del 16-1-2008 )
IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2006 nella causa iscritta al n. 389/04/C R.G., osserva quanto segue. Con decreto pronunciato il 6 luglio 2004 dal Tribunale di Patti - Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello veniva ingiunto alla Sirio Impianti s.n.c. di Faranda Leone e Bonfiglio Carmelo di pagare alla R2 s.n.c. di Rubino Aldo & C. la somma di 15.426,00 euro, oltre agli interessi al tasso legale e alle spese del procedimento. Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 22-23 luglio 2004. Contro di esso la societa' debitrice proponeva opposizione con atto consegnato il 4 ottobre 2004 all'ufficiale giudiziario e da questi notificato in data 8 ottobre 2004 nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. per non essere stata reperita alcuna delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. nel domicilio del procuratore del ricorrente. Costituitosi l'opponente in data 18 ottobre 2004, il creditore opposto eccepiva preliminarmente la tardivita' della costituzione (peraltro rilevabile anche d'ufficio: Cass. n. 4294/04; Cass. n. 2707/90) sul presupposto che il relativo termine avrebbe cominciato a decorrere gia' dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e sarebbe quindi spirato il 14 ottobre 2004. Rispetto ad ogni altra questione va preliminarmente vagliata quella attinente alla legittimita' costituzionale del complesso di norme che fa decorrere il termine per la costituzione dell'opponente nel giudizio di' opposizione a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'atto di opposizione. Se infatti il combinato disposto degli artt. 645, 647 e 165 c.p.c. fosse da interpretare altrimenti, nel senso cioe' che il termine per la costituzione dell'opponente inizi a decorrere gia' dalla consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario, la presente causa sarebbe destinata a concludersi con una declaratoria di improcedibilita' dell'opposizione proposta, essendo nel diritto vivente equiparata la costituzione tardiva alla mancata costituzione agli effetti di cui all'art. 647 c.p.c. (v., ex multis, Cass. n. 16117/2006; Cass. n. 10116/2004; Cass. n. 849/2000; Cass. n. 6304/1999). L'improcedibilita', quando la relativa causa sia stata comunque iscritta a ruolo (non importa se, tardivamente, dall'opponente ovvero dal solo opposto), va dichiarata con sentenza in via pregiudiziale rispetto ad altre pronunce di rito e di merito e - come poc'anzi si e' detto - puo' essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 2707/1990). La Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di pronunciarsi sulla questione della legittimita' degli articoli del codice di rito che disciplinano la costituzione in giudizio dell'opponente a decreto ingiuntivo, laddove fanno decorrere il termine di costituzione dalla notifica dell'opposizione, anziche' dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine. Allora il sospetto di incostituzionalita' venne suscitato da un caso in cui l'opponente si era avvalso della facolta' di riduzione dei termini a comparire, con conseguente riduzione alla meta' anche del termine per la sua costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 645, comma 2 e 165 c.p.c. (cfr. Cass. n. 3752/2001; Cass. n. 12044/1998). In questa ipotesi, l'opponente potrebbe venire a conoscenza della eseguita notifica quando il termine di costituzione, gia' di per se' particolarmente breve, sia ormai scaduto e sarebbe percio' pregiudicato dagli effetti della tardiva costituzione, consistenti nella improcedibilita' dell'opposizione e nella esecutorieta' del decreto ingiuntivo. Non si eviterebbe cosi' una disparita' di trattamento, poiche' la medesima inosservanza del termine di costituzione da parte dell'attore produrrebbe effetti ben piu' gravi nell'opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alle conseguenze che si verificano nel procedimento ordinario in cui quella inosservanza non precluderebbe la tutela giurisdizionale. Con l'ordinanza n. 239 del 2000 il Giudice delle leggi ha ritenuto manifestamente infondata la questione osservando: a) che la dedotta disparita' di trattamento si basa sul raffronto di situazioni tra loro non comparabili, in quanto il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo presenta nella fase introduttiva caratteristiche comuni non gia' all'ordinario processo di cognizione quanto piuttosto al giudizio di impugnazione (ed un'ipotesi similare a quella denunciata si verifica allorche' l'appellante chieda la riduzione dei termini di comparizione e sia percio' tenuto a costituirsi nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di citazione, a pena di improcedibilita' dell'appello e con le conseguenze derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza impugnata); b) che e' insussistente l'ipotizzata lesione del diritto di difesa, in quanto e' lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facolta' di dimidiare il termine di comparizione (e quindi egli non puo' che essere consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio); c) che la soluzione auspicata dai rimettenti, i quali vorrebbero far decorrere il termine di costituzione dell'opponente «dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine», introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta incertezza per l'impossibilita' di controllo da parte del giudice, non essendo accertabile, in difetto di specifica previsione normativa, il momento della conoscenza o conoscibilita' dell'avvenuta notifica. Questi argomenti non appaiono pero' del tutto in linea con il pensiero espresso in seguito nella sentenza n. 477/2002 con la quale la stessa Corte costituzionale - nel dichiarare l'illegittimita' del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3 della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - ha affermato che i principi costituzionali impongono che «gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalita' a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attivita' di quest'ultimo e dei suoi ausiliari ... sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilita' del notificante medesimo» (e' questo, per ricorrere ad una formula di sintesi, il principio della sufficienza del compimento delle sole formalita' che non sfuggono alla disponibilita' del notificante, gia' affermato dalla Corte con la sentenza n. 69/1994 e ribadito da ultimo con la n. 28/2004). Analoga questione di costituzionalita' e' stata di recente sollevata dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 5094 del 9 marzo 2006) la quale ha osservato come - nel caso di doppia concomitante dimidiazione del termine a comparire (e quindi di costituzione), ai sensi degli artt. 645 e 163-bis, comma 2 c.p.c. - il brevissimo termine (due giorni e mezzo a decorrere dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario) assegnato all'opponente per la costituzione in giudizio, la scissione degli effetti della notificazione secondo le pronunce costituzionali appena richiamate, l'intervallo temporale anche rilevante (specie in tema di notifiche a mezzo posta) che puo' intercorrere tra consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, effettiva notificazione e restituzione del plico, possano comportare che, anche in caso di controllo continuo ed incessante sull'attivita' dell'ufficiale giudiziario, l'opponente - la costituzione in giudizio del quale comporta il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo, che deve contenere anche la indicazione della data di notificazione della citazione (artt. 165 c.p.c. e 71 disp. att.) - sia in grado di costituirsi solo dopo il brevissimo termine assegnatogli, il che comporta i gravi effetti di cui all'art. 647 c.p.c. Sembra dunque piu' logico - nel pensiero della suprema Corte, che qui si condivide - far decorrere il termine dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (evento controllabile dal giudice a differenza della data di conoscenza o conoscibilita' dell'avvenuta notifica) e postergare ad un momento successivo l'assolvimento dell'obbligo di documentare l'avvenuta notificazione dell'atto al destinatario (come peraltro consentito dalla prassi delle cancellerie, ispirata ad evidenti ragioni di equita). In tal senso depongono, oltre che gli artt. 3 e 24 Cost., anche i principi del giusto processo e della ragionevole durata di esso (art. 111, commi primo e secondo Cost). Secondo la citata ordinanza si porrebbero in contrasto con questi «non solo i processi che si protraggono in modo eccessivo, ma anche quelli che, al contrario, muoiono sul nascere per effetto di previsioni normative che, sia pure in parte attivate dalla stessa parte opponente, finiscono poi, sul piano oggettivo, per rivelarsi iugulatorie». E - puo' soggiungersi - se e' vero che nel caso previsto dall'art. 645, comma 2 c.p.c. e' lo stesso opponente a porre in essere, facoltativamente, le premesse per l'abbreviazione del proprio termine di costituzione, parimenti vero e' che l'esercizio di una facolta' non puo' poi tradursi in un onere di difficilissimo assolvimento in virtu' del congegno complessivamente formato dal legislatore. La questione qui denunciata non appare meramente ripetitiva rispetto a quella sollevata dalla suprema Corte con la citata ordinanza, per quanto attiene sia alla sua rilevanza, sia alla sua non manifesta infondatezza. Per un verso, nella fattispecie esaminata dal giudice di legittimita' la costituzione dell'opponente, tardiva gia' rispetto alla data della notificazione dell'atto di opposizione, lo sarebbe stata ancor piu' rispetto a quella (anteriore) della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (con possibili dubbi in ordine alla rilevanza della eccezione sollevata); per altro verso, qui non viene in rilievo il caso particolare della dimidiazione dei termini di comparizione e quindi di costituzione dell'opponente, ma - piu' in generale - il caso ordinario in cui esso sia pari a dieci giorni. Giova infatti puntualizzare che la denuncia di incostituzionalita' non emerge in rapporto ad un puro inconveniente pratico (la grave difficolta' di avere in tempo utile contezza del momento in cui la notificazione si perfeziona, necessaria per fissare il dies a quo della costituzione dell'opponente), bensi' in relazione all'esigenza di riportare il sistema normativo sul piano della ragionevolezza intrinseca delle norme che lo compongono: e individuare nella consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il momento di inizio della decorrenza del termine di costituzione dell'opponente introdurrebbe in ogni caso (sia o no questo termine dimidiato) una regola coerente con i principi piu' volte affermati dalla Corte costituzionale in materia di notificazione e, in aggiunta, pienamente allineata con il novellato articolo 111, commi primo e secondo Cost., ove sono armai cristallizzati i principi del processo giusto e di durata ragionevole. Infatti elaborare una regola del tipo qui auspicato significherebbe ancorare il dies a quo della costituzione dell'opponente ad un evento - la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - che, nell'arco del procedimento notificatorio (complesso sia in senso oggettivo, che' molteplici sono gli atti concatenati che lo formano, sia in senso soggettivo, che' piu' sono le parti che in esso a vario titolo intervengono), appare essere l'unico esattamente conoscibile non solo dal giudice (mancando invece una norma che consenta di avere certezza legale della acquisita conoscenza o conoscibilita', in capo a colui che introduce il giudizio, dell'avvenuta notificazione: e sarebbe allora superato uno degli argomenti ostativi alla declaratoria di incostituzionalita' svolti da Corte cost. ord. n. 239/2000), ma anche dallo stesso opponente il quale sarebbe posto in grado di sapere da quale giorno il suo termine di costituzione inizia a correre. La regola in discorso sarebbe destinata, in conclusione, non a elidere o temperare le difficolta' di indole meramente pragmatica che una parte processuale incontra nell'ottemperare ad un proprio onere, ma ad allineare il sistema con i principi di cui all'art. 111, commi primo e secondo della Costituzione (nella lettura evolutiva che ne ha offerto la suprema Corte) e conformarlo inoltre ad un carattere di intrinseca razionalita'.
P. Q. M. Solleva la questione della legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, comma 2, 647 e 165, comma 1 c.p.c. e dell'art. 71 disp. att. c.p.c., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo Cost., nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell'atto anziche' da quella della consegna di esso all'ufficiale giudiziario. Sospende il processo in corso e da' mandato alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Dispone l'immediata trasmissione degli atti, compresa la documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Sant'Agata di Militello, il 27 luglio 2007. Il giudice: Bonfiglio