N. 834 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2007

  Ordinanza  del  27  luglio  2007  emessa  dal  Tribunale di Patti -
Sezione distacata S. Agata Militello nel procedimento civile promosso
da  Sirio Impianti s.n.c. di Faranda Leone e Bonfiglio Carmelo contro
R2 s.n.c. di Rubino Aldo & C.

  Procedimento  civile  -  Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine
  per  la  costituzione  in  giudizio  dell'opponente  (nella specie,
  costituitosi  il  decimo  giorno  successivo  all'esecuzione  delle
  operazioni di notificazione, ma oltre i dieci giorni dalla consegna
  dell'atto  all'ufficiale  giudiziario)  -  Decorrenza dalla data di
  notificazione  dell'atto,  anziche'  da  quella  di  consegna dello
  stesso  all'ufficiale  giudiziario  -  Contrasto con i principi del
  giusto processo e della ragionevole durata del giudizio - Incidenza
  sul diritto di difesa - Irragionevolezza della scelta legislativa -
  Richiamo   alle   sentenze  nn.  477/2002  e  28/2004  della  Corte
  costituzionale.
  -  Codice  di  procedura civile, artt. 165, primo comma, 645, comma
  secondo,  e 647; codice di procedura civile (disp. attuazione del),
  art. 71.
  - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo.
(GU n.3 del 16-1-2008 )
                            IL TRIBUNALE
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2006 nella
causa iscritta al n. 389/04/C R.G., osserva quanto segue.
Con  decreto  pronunciato  il  6 luglio 2004 dal Tribunale di Patti -
Sezione  distaccata  di  Sant'Agata di Militello veniva ingiunto alla
Sirio  Impianti s.n.c. di Faranda Leone e Bonfiglio Carmelo di pagare
alla  R2 s.n.c. di Rubino Aldo & C. la somma di 15.426,00 euro, oltre
agli  interessi  al  tasso  legale  e alle spese del procedimento. Il
decreto  ingiuntivo  veniva  notificato  in  data  22-23 luglio 2004.
Contro  di  esso la societa' debitrice proponeva opposizione con atto
consegnato  il  4  ottobre 2004 all'ufficiale giudiziario e da questi
notificato  in  data  8  ottobre 2004 nelle forme di cui all'art. 140
c.p.c.  per  non  essere stata reperita alcuna delle persone indicate
nell'art. 139 c.p.c. nel domicilio del procuratore del ricorrente.
Costituitosi  l'opponente  in  data  18  ottobre  2004,  il creditore
opposto  eccepiva  preliminarmente  la  tardivita' della costituzione
(peraltro   rilevabile   anche  d'ufficio:  Cass.  n. 4294/04;  Cass.
n. 2707/90)   sul   presupposto   che  il  relativo  termine  avrebbe
cominciato  a  decorrere  gia' dalla consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario e sarebbe quindi spirato il 14 ottobre 2004.
Rispetto  ad  ogni altra questione va preliminarmente vagliata quella
attinente alla legittimita' costituzionale del complesso di norme che
fa  decorrere  il  termine  per  la  costituzione  dell'opponente nel
giudizio  di'  opposizione  a  decreto ingiuntivo dalla notificazione
dell'atto  di  opposizione.  Se  infatti  il combinato disposto degli
artt.  645,  647  e  165 c.p.c. fosse da interpretare altrimenti, nel
senso cioe' che il termine per la costituzione dell'opponente inizi a
decorrere  gia' dalla consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale
giudiziario,  la  presente  causa sarebbe destinata a concludersi con
una   declaratoria  di  improcedibilita'  dell'opposizione  proposta,
essendo  nel  diritto vivente equiparata la costituzione tardiva alla
mancata  costituzione agli effetti di cui all'art. 647 c.p.c. (v., ex
multis,  Cass. n. 16117/2006; Cass. n. 10116/2004; Cass. n. 849/2000;
Cass. n. 6304/1999). L'improcedibilita', quando la relativa causa sia
stata  comunque  iscritta  a  ruolo  (non  importa  se, tardivamente,
dall'opponente  ovvero  dal solo opposto), va dichiarata con sentenza
in via pregiudiziale rispetto ad altre pronunce di rito e di merito e
-  come poc'anzi si e' detto - puo' essere rilevata d'ufficio in ogni
stato e grado del giudizio (Cass. n. 2707/1990).
La Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di pronunciarsi sulla
questione  della  legittimita'  degli articoli del codice di rito che
disciplinano  la  costituzione  in  giudizio dell'opponente a decreto
ingiuntivo,  laddove fanno decorrere il termine di costituzione dalla
notifica dell'opposizione, anziche' dalla restituzione dell'originale
notificato  o  da  altro  atto  cui  possa ricollegarsi la conoscenza
dell'inizio del decorso del termine.
Allora  il sospetto di incostituzionalita' venne suscitato da un caso
in  cui  l'opponente  si  era avvalso della facolta' di riduzione dei
termini  a  comparire, con conseguente riduzione alla meta' anche del
termine per la sua costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 645,
comma  2 e 165 c.p.c. (cfr. Cass. n. 3752/2001; Cass. n. 12044/1998).
In  questa  ipotesi,  l'opponente  potrebbe venire a conoscenza della
eseguita  notifica quando il termine di costituzione, gia' di per se'
particolarmente   breve,   sia   ormai   scaduto  e  sarebbe  percio'
pregiudicato  dagli  effetti  della tardiva costituzione, consistenti
nella  improcedibilita'  dell'opposizione  e  nella esecutorieta' del
decreto  ingiuntivo.  Non  si  eviterebbe  cosi'  una  disparita'  di
trattamento,   poiche'   la  medesima  inosservanza  del  termine  di
costituzione  da parte dell'attore produrrebbe effetti ben piu' gravi
nell'opposizione  a  decreto ingiuntivo rispetto alle conseguenze che
si  verificano  nel procedimento ordinario in cui quella inosservanza
non precluderebbe la tutela giurisdizionale.
Con  l'ordinanza  n. 239  del 2000 il Giudice delle leggi ha ritenuto
manifestamente  infondata  la questione osservando: a) che la dedotta
disparita'  di  trattamento  si  basa sul raffronto di situazioni tra
loro  non  comparabili,  in  quanto  il procedimento di opposizione a
decreto  ingiuntivo  presenta nella fase introduttiva caratteristiche
comuni non gia' all'ordinario processo di cognizione quanto piuttosto
al   giudizio  di  impugnazione  (ed  un'ipotesi  similare  a  quella
denunciata si verifica allorche' l'appellante chieda la riduzione dei
termini  di  comparizione  e  sia  percio'  tenuto  a costituirsi nel
termine  di  cinque  giorni  dalla notifica dell'atto di citazione, a
pena  di improcedibilita' dell'appello e con le conseguenze derivanti
dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  impugnata); b) che e'
insussistente  l'ipotizzata  lesione del diritto di difesa, in quanto
e'  lo  stesso  opponente a porre le premesse per la sua costituzione
nel  termine  ridotto,  avvalendosi  della  facolta'  di dimidiare il
termine   di   comparizione  (e  quindi  egli  non  puo'  che  essere
consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta
e  delle  conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva
costituzione   in  giudizio);  c)  che  la  soluzione  auspicata  dai
rimettenti,   i   quali   vorrebbero  far  decorrere  il  termine  di
costituzione   dell'opponente   «dalla   restituzione  dell'originale
notificato  o  da  altro  atto  cui  possa ricollegarsi la conoscenza
dell'inizio  del  decorso del termine», introdurrebbe nel processo un
elemento  di assoluta incertezza per l'impossibilita' di controllo da
parte  del  giudice, non essendo accertabile, in difetto di specifica
previsione  normativa,  il  momento della conoscenza o conoscibilita'
dell'avvenuta notifica.
Questi  argomenti  non  appaiono  pero'  del  tutto  in  linea con il
pensiero  espresso in seguito nella sentenza n. 477/2002 con la quale
la  stessa Corte costituzionale - nel dichiarare l'illegittimita' del
combinato  disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3 della
legge n. 890/1982, nella parte in cui prevede che la notificazione si
perfeziona,  per  il notificante, alla data di ricezione dell'atto da
parte  del  destinatario  anziche' a quella, antecedente, di consegna
dell'atto  all'ufficiale  giudiziario  -  ha affermato che i principi
costituzionali impongono che «gli effetti della notificazione a mezzo
posta  devono,  dunque,  essere  ricollegati - per quanto riguarda il
notificante  - al solo compimento delle formalita' a lui direttamente
imposte  dalla  legge,  ossia  alla  consegna dell'atto da notificare
all'ufficiale   giudiziario,   essendo  la  successiva  attivita'  di
quest'ultimo  e dei suoi ausiliari ... sottratta in toto al controllo
ed alla sfera di disponibilita' del notificante medesimo» (e' questo,
per   ricorrere  ad  una  formula  di  sintesi,  il  principio  della
sufficienza  del  compimento  delle  sole formalita' che non sfuggono
alla  disponibilita'  del notificante, gia' affermato dalla Corte con
la sentenza n. 69/1994 e ribadito da ultimo con la n. 28/2004).
Analoga  questione di costituzionalita' e' stata di recente sollevata
dalla  Corte  di  cassazione  (ordinanza n. 5094 del 9 marzo 2006) la
quale   ha   osservato   come  -  nel  caso  di  doppia  concomitante
dimidiazione  del  termine a comparire (e quindi di costituzione), ai
sensi  degli  artt.  645  e  163-bis,  comma 2 c.p.c. - il brevissimo
termine  (due giorni e mezzo a decorrere dalla ricezione dell'atto da
parte  del  destinatario) assegnato all'opponente per la costituzione
in  giudizio,  la scissione degli effetti della notificazione secondo
le  pronunce costituzionali appena richiamate, l'intervallo temporale
anche  rilevante (specie in tema di notifiche a mezzo posta) che puo'
intercorrere  tra  consegna  dell'atto  da  notificare  all'ufficiale
giudiziario,   effettiva  notificazione  e  restituzione  del  plico,
possano  comportare  che,  anche  in  caso  di  controllo continuo ed
incessante  sull'attivita'  dell'ufficiale giudiziario, l'opponente -
la  costituzione  in  giudizio  del  quale  comporta  il  deposito in
cancelleria  della  nota  di  iscrizione  a ruolo, che deve contenere
anche  la  indicazione  della  data  di notificazione della citazione
(artt. 165 c.p.c. e 71 disp. att.) - sia in grado di costituirsi solo
dopo  il  brevissimo  termine  assegnatogli,  il che comporta i gravi
effetti di cui all'art. 647 c.p.c.
Sembra dunque piu' logico - nel pensiero della suprema Corte, che qui
si  condivide  -  far  decorrere  il termine dalla consegna dell'atto
all'ufficiale   giudiziario   (evento  controllabile  dal  giudice  a
differenza  della  data  di conoscenza o conoscibilita' dell'avvenuta
notifica)  e  postergare  ad  un  momento  successivo  l'assolvimento
dell'obbligo  di  documentare  l'avvenuta  notificazione dell'atto al
destinatario   (come   peraltro   consentito   dalla   prassi   delle
cancellerie, ispirata ad evidenti ragioni di equita).
In  tal  senso  depongono,  oltre che gli artt. 3 e 24 Cost., anche i
principi del giusto processo e della ragionevole durata di esso (art.
111,  commi primo  e secondo  Cost).  Secondo  la citata ordinanza si
porrebbero  in  contrasto  con  questi  «non  solo  i processi che si
protraggono  in  modo  eccessivo,  ma anche quelli che, al contrario,
muoiono sul nascere per effetto di previsioni normative che, sia pure
in  parte  attivate  dalla stessa parte opponente, finiscono poi, sul
piano oggettivo, per rivelarsi iugulatorie».
E  -  puo'  soggiungersi - se e' vero che nel caso previsto dall'art.
645,  comma  2  c.p.c.  e'  lo  stesso  opponente  a porre in essere,
facoltativamente, le premesse per l'abbreviazione del proprio termine
di  costituzione,  parimenti  vero e' che l'esercizio di una facolta'
non  puo'  poi tradursi in un onere di difficilissimo assolvimento in
virtu' del congegno complessivamente formato dal legislatore.
La  questione qui denunciata non appare meramente ripetitiva rispetto
a  quella  sollevata dalla suprema Corte con la citata ordinanza, per
quanto  attiene  sia  alla  sua rilevanza, sia alla sua non manifesta
infondatezza.
Per un verso, nella fattispecie esaminata dal giudice di legittimita'
la costituzione dell'opponente, tardiva gia' rispetto alla data della
notificazione  dell'atto  di opposizione, lo sarebbe stata ancor piu'
rispetto  a quella (anteriore) della consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario  (con  possibili  dubbi  in  ordine  alla rilevanza della
eccezione  sollevata);  per  altro verso, qui non viene in rilievo il
caso  particolare  della  dimidiazione  dei termini di comparizione e
quindi  di  costituzione  dell'opponente,  ma - piu' in generale - il
caso  ordinario  in  cui  esso sia pari a dieci giorni. Giova infatti
puntualizzare  che  la  denuncia di incostituzionalita' non emerge in
rapporto  ad  un  puro inconveniente pratico (la grave difficolta' di
avere  in tempo utile contezza del momento in cui la notificazione si
perfeziona,  necessaria  per fissare il dies a quo della costituzione
dell'opponente),  bensi'  in  relazione  all'esigenza di riportare il
sistema  normativo  sul  piano  della ragionevolezza intrinseca delle
norme  che  lo  compongono:  e  individuare  nella consegna dell'atto
all'ufficiale  giudiziario  il momento di inizio della decorrenza del
termine  di  costituzione  dell'opponente  introdurrebbe in ogni caso
(sia  o  no  questo  termine  dimidiato)  una  regola  coerente con i
principi  piu'  volte affermati dalla Corte costituzionale in materia
di   notificazione  e,  in  aggiunta,  pienamente  allineata  con  il
novellato  articolo  111, commi primo e secondo Cost., ove sono armai
cristallizzati   i   principi   del   processo  giusto  e  di  durata
ragionevole.
Infatti  elaborare  una regola del tipo qui auspicato significherebbe
ancorare il dies a quo della costituzione dell'opponente ad un evento
-  la  consegna  dell'atto all'ufficiale giudiziario - che, nell'arco
del  procedimento  notificatorio  (complesso  sia in senso oggettivo,
che'  molteplici  sono  gli  atti  concatenati che lo formano, sia in
senso  soggettivo, che' piu' sono le parti che in esso a vario titolo
intervengono), appare essere l'unico esattamente conoscibile non solo
dal giudice (mancando invece una norma che consenta di avere certezza
legale  della  acquisita conoscenza o conoscibilita', in capo a colui
che  introduce  il  giudizio,  dell'avvenuta notificazione: e sarebbe
allora  superato  uno  degli  argomenti ostativi alla declaratoria di
incostituzionalita' svolti da Corte cost. ord. n. 239/2000), ma anche
dallo  stesso  opponente il quale sarebbe posto in grado di sapere da
quale  giorno  il  suo  termine  di costituzione inizia a correre. La
regola in discorso sarebbe destinata, in conclusione, non a elidere o
temperare le difficolta' di indole meramente pragmatica che una parte
processuale  incontra  nell'ottemperare  ad  un  proprio onere, ma ad
allineare  il sistema con i principi di cui all'art. 111, commi primo
e  secondo  della  Costituzione  (nella  lettura  evolutiva che ne ha
offerto  la  suprema  Corte) e conformarlo inoltre ad un carattere di
intrinseca razionalita'.
                              P. Q. M.
Solleva  la questione della legittimita' costituzionale del combinato
disposto  degli  artt.  645,  comma  2,  647  e 165, comma 1 c.p.c. e
dell'art.  71  disp. att. c.p.c., per contrasto con gli artt. 3, 24 e
111,  commi  primo e secondo Cost., nella parte in cui prevede che il
termine  per  la  costituzione  dell'opponente  a  decreto ingiuntivo
decorra  dalla  data  di  notificazione  dell'atto anziche' da quella
della   consegna  di  esso  all'ufficiale  giudiziario.  Sospende  il
processo in corso e da' mandato alla cancelleria per la notificazione
della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  per  la  comunicazione  al  Presidente  del Senato della
Repubblica  ed  al  Presidente  della  Camera  dei  deputati. Dispone
l'immediata  trasmissione  degli  atti,  compresa  la  documentazione
attestante   il  perfezionamento  delle  prescritte  comunicazioni  e
notificazioni, alla Corte costituzionale.
     Cosi' deciso in Sant'Agata di Militello, il 27 luglio 2007.
                        Il giudice: Bonfiglio