N. 836 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 agosto 2007- 6 settembre 2008

  Ordinanza  del 6 settembre 2007 emessa dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Ancona sui ricorsi riuniti proposti da Boccoli Maria
ed altra contro Esino Entrate S.p.A.

  Imposte  e  tasse  -  Imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) -
  Nozione   di   area   fabbricabile   rilevante  per  l'applicazione
  dell'imposta - Sopravvenienza di norme di interpretazione autentica
  tese ad ampliare, a fini di recupero di base imponibile, la nozione
  di   area   fabbricabile   attraverso   la   ritenuta   irrilevanza
  dell'adozione  di  strumenti  urbanistici  attuativi  -  Denunciata
  violazione  dei  principi  di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza -
  Asserita   lesione   del  principio  di  capacita'  contributiva  -
  Denunciata  violazione  del  canone di imparzialita' della pubblica
  amministrazione  -  Incidenza  sulle prerogative costituzionalmente
  tutelate  dell'ordine  giudiziario - Asserita lesione del principio
  di parita' delle parti processuali.
  -  Decreto-legge  30  settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies,
  comma  16,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 2 dicembre
  2005,  n. 248;  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma
  2,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  4  agosto 2006,
  n. 248.
  - Costituzione, artt. 3, 53, 97, 102 e 111.
(GU n.3 del 16-1-2008 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Ha emesso la seguente ordinanza.
Sull'istanza  di  sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso
n. 639/07,   depositato   il   25  maggio  2007;  avverso  avviso  di
accertamento  n. 1297  -  I.C.I.  2002,  contro Esino Entrate S.p.a.,
proposto  dal ricorrente Boccoli Maria, erede di Massaccesi Sandrino,
via  Italia  n. 18 -  60015  Falconara  Marittima  (Ancona) difeso da
Gambini avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona.
Avverso  avviso  di  accertamento  n.1380 - I.C.I. 2000, contro Esino
Entrate  S.p.A.  proposto  dai  ricorrenti  Boccoli  Maria,  erede di
Massaccesi  Sandrino,  via  Italia  n. 18 - 60015 Falconara Marittima
(Ancona),  difeso  da  Gambini  avv.  Patrizia, piazza Stamira n. 5 -
60123  Ancona;  Massaccesi Eleonora erede di Massaccesi Sandrino, via
Italia  n. 18 - 60015 Falconara Marittima (Ancona), difeso da Gambini
avv.  Patrizia,  piazza  Stamira  n. 5  -  60123  Ancona;  Massaccesi
Massimo,  erede di Massaccesi Sandrino, via Montegallo n. 7/A - 60027
Osimo  (Ancona), difeso da Gambini avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5
- 60123 Ancona.
Avverso  avviso  di  accertamento  n.1411 - I.C.I. 2001, contro Esino
Entrate  S.p.A.,  proposto  dal  ricorrente  Boccoli  Maria, erede di
Massaccesi  Sandrino,  via  Italia  n. 18 - 60015 Falconara Marittima
(Ancona),  difeso  da  Gambini  avv.  Patrizia, piazza Stamira n. 5 -
60123 Ancona.
Avverso  avviso  di  accertamento  n. 917 - I.C.I. 2003, contro Esino
Entrate  S.p.A.,  proposto  dal  ricorrente  Boccoli  Maria, erede di
Massaccesi  Sandrino,  via  Italia  n. 18 - 60015 Falconara Marittima
(Ancona),  difeso  da  Gambini  avv.  Patrizia, piazza Stamira n. 5 -
60123 Ancona.
Sull'istanza  di  sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso
n. 640/07,   depositato   il   25  maggio  2007,  avverso  avviso  di
accertamento  n. 1295  -  I.C.I.  2002,  contro Esino Entrate S.p.A.,
proposto  dal  ricorrente  Massaccesi  Sandrina, via G. Bruno n. 28 -
60015  Falconara Marittima (Ancona), difeso da Gambini avv. Patrizia,
piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona.
Avverso  avviso  di  accertamento n. 1378 - I.C.I. 2000, contro Esino
Entrate  S.p.A.,  proposto dal ricorrente Massaccesi Sandrina, via G.
Bruno  n. 28  - 60015 Falconara Marittima (Ancona), difeso da Gambini
avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona.
Avverso  avviso  di  accertamento  n.1409 - I.C.I. 2001, contro Esino
Entrate  S.p.A.,  proposto dal ricorrente Massaccesi Sandrina, via G.
Bruno  n. 28  - 60015 Falconara Marittima (Ancona), difeso da Gambini
avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona.
Avverso  avviso  di  accertamento  n. 930 - I.C.I. 2003, contro Esino
Entrate  S.p.A.,  proposto dal ricorrente Massaccesi Sandrina, via G.
Bruno  n. 28  - 60015 Falconara Marittima (Ancona), difeso da Gambini
avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona.
Riuniti  per  evidente  connessione obiettiva i due ricorsi nn. 639 e
640/2007;
Premesso  che  i ricorrenti, nei loro ricorsi avverso i provvedimenti
di   applicazione   dell'imposta  sulle  aree  fabbricabili  di  loro
proprieta',  tali  considerate  per  la  loro  ricomprensione  in uno
strumento  urbanistico adottato dal comune, hanno sollevato questione
di   legittimita'   costituzionale  della  normativa  di  riferimento
(specificata nel seguente dispositivo).
Rilevato  che questo giudice e' attualmente investito della richiesta
di  sospensiva dei provvedimenti comunali, ma che anche semplicemente
a  tali  fini  (oltre che successivamente nel merito) la questione di
legittimita'   sollevata   appare   rilevante   per   la  valutazione
pregiudiziale del fumus boni iuris;
quanto alla non manifesta infondatezza,
                            O s s e r v a
I) Vengono  prima  di  tutto  in  considerazione i grandi principi in
ordine  alla  giurisdizione, al giusto processo, al buon andamento ed
all'imparzialita' dell'amministrazione.
Secondo   l'art.  102  alinea  Cost.  la  giurisdizione  deve  essere
esercitata  dai  giudici,  non da un Legislatore d'urgenza che faccia
pendere  la  bilancia della giustizia in proprio favore con una legge
pretesamente   interpretativa   di   quella  che  i  giudici  debbono
applicare.
Secondo l'art. 111 alinea Cost. il processo - qualsiasi processo - e'
regolamentato sulla base della parita' delle parti in causa di fronte
alla  legge e al giudice, con ovvia impossibilita' per ciascuna delle
parti  di  intervenire  in  proprio  favore  sulla  legge  stessa  da
applicare.  Neppure  la pubblica amministrazione puo' farsi giustizia
da  sola,  e meno che mai con questi mezzi (art. 97 Cost.). E' dunque
del tutto logico e giustificato il forte disappunto manifestato dalle
Sezioni  Unite  della Corte di cassazione per la sopravvenienza delle
norme  interpretative  qui impugnate, che hanno aggirato e caducato i
poteri  giurisdizionali  della  Corte  stessa;  la quale sostiene che
«l'intervento interpretativo, da parte del legislatore, piuttosto che
dare  forza  alla  soluzione  adottata ... l'ha indebolita, in quanto
puo' apparire inutilmente e dichiaratamente di parte».
Infatti,  il  legislatore e' intervenuto quando gia' le Sezioni Unite
erano  state  investite  del  contrasto  e,  quindi, era imminente la
rimozione  del  contrasto  stesso  da  parte  di  un  giudice  terzo,
nell'esercizio  della  specifica  funzione  istituzionale  di garante
dell'uniforme  interpretazione  della  legge  (artt. 65, comma 1, del
r.d.  30 gennaio 1941, n. 12, e 374, comma 2, del codice di procedura
civile).  Si  aggiunga, poi, che, com'e' accaduto nel caso di specie,
in  materia  fiscale  gli  interventi  interpretativi sono sempre pro
fisco,  in  quanto  dettati  da  ragioni  di  cassa  (nell'intento di
realizzare   maggiori  entrate).  Non  sono  ispirati,  quindi,  alla
esigenza  di  realizzare  la  certezza  del  diritto,  ma  soltanto a
garantire  gli  interessi  di  una  delle  parti  in  causa. Cio' non
facilita l'istaurarsi di un rapporto di fiducia tra amministrazione e
contribuente, basato sul principio della collaborazione e della buona
fede,  come  vorrebbe  lo statuto del contribuente (art. 10, comma 1,
della legge n. 212/2000).
Nel  caso di specie, poi, non e' facile distinguere l'amministrazione
finanziaria,  parte  in  causa,  dal  legislatore, posto che la norma
interpretativa  e'  stata  approvata  con  decreto-legge del Governo,
convertito  in  una  legge, la cui approvazione e' stata condizionata
dal  voto  di  fiducia  al Governo. Tanto «che se fosse stato diverso
l'orientamento  del  Collegio (rispetto alla scelta legislativa), non
ci  si  sarebbe  potuto  esimere dal valutare la compatibilita' della
procedure   di   approvazione   dell'art.   36,  comma  2,  del  d.l.
n. 223/2006,  con  il  parametro  costituzionale  di cui all'art. 111
della  Costituzione,  che  presuppone  una posizione di parita' delle
parti  nel  processo,  posto  che,  nella  specie,  l'amministrazione
finanziaria  ha  avuto  il privilegio di rivestire il doppio ruolo di
parte  in  causa e di legislatore e che, in questa seconda veste, nel
corso  del  giudizio, ha dettato al giudice quale dovesse essere, pro
domo  sua,  la  corretta  interpretazione  della  norma  sub  iudice.
L'intervento   e'  apparso  inopportuno  anche  perche'  la  pubblica
amministrazione,  anche quando e' parte in causa, ha sempre l'obbligo
di  essere  e  di  apparire  imparziale,  in forza dell'art. 97 della
Costituzione». (Cass., SS.UU., 16 aprile 2007, n. 8958).
Fin qui le Sezioni Unite.
Ma  sembra  tuttavia  chiaro  che l'illegittimita' costituzionale, se
esistente,  non  puo'  essere  esclusa  del risultato dell'intervento
interpretativo  indebito  e dalla sua eventuale condivisione da parte
di  quel  particolare  Collegio.  Per  cui  sembra  che  il vaglio di
costituzionalita' non possa e non debba essere evitato.
II)  Sul  possibile  contrasto delle due norme interpretative con gli
artt.  3 e 53 Cost. si e' particolarmente intrattenuta la Commissione
tributaria  provinciale  di  Piacenza  con  la sua ordinanza 16 marzo
2007, gia' pubblicata in Gazzetta Ufficiale, le cui ampie motivazioni
e  forti  argomentazioni  questa  Commissione  condivide, alle stesse
riportandosi.   In  particolare  del  tutto  esaurienti  appaiono  le
argomentazioni  portate a sostegno del possibile contrasto con l'art.
3   Cost.:   particolarmente   sotto  il  profilo  dell'insostenibile
parificazione  fiscale fra aree con edificabilita' concreta e reale e
aree  con  edificabilita'  «astratta»  e  meramente  virtuale. Quanto
all'art.   53  questa  Commissione  ritiene  di  dover  ulteriormente
sottolineare  come  il  necessario  presupposto di legittimita' di un
tributo  sia  una  capacita'  contributiva  non meramente ipotetica e
virtuale (spesso un flatus vocis amministrativo, cui nulla segue), ma
caratterizzata da una ragionevole certezza. Cio' tanto piu' in quanto
l'inesistenza  nel  nostro  ordinamento  di  un  negozio  unilaterale
abdicativo  della  proprieta' immobiliare rischierebbe di trasformare
la proprieta' di un'area che non divenga di fatto - per una qualsiasi
delle  molte  vicende  amministrative  che possono interferire - area
fabbricabile,  in  una condanna al pagamento, con cadenza annuale, di
un gravoso tributo, per tempi imprecisati.
III)  In  quanto  sopra  detto  si  e'  privilegiata  la  sintesi. La
Commissione  sa  bene  quanto  raro sia il caso che disposizioni lato
sensu finanziarie siano dichiarate incostituzionali. Ragioni di cassa
e di bilanci pubblici, la cui importanza nessuno puo' certo ignorare,
sovente  prevalgono  su questioni pur apparentemente non infondate. E
tuttavia   essa   non  ritiene  di  poter  negare  ulteriore  e  piu'
qualificata  udienza alla presente questione, sicuramente rilevante e
non manifestamente infondata.
                              P. Q. M.
Visti gli artt. 134 Cost. e 1, legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e
segg.  della  legge  11  marzo  1953, n. 87; Dichiara rilevante e non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  11-quaterdecies  (comma 16) del d.l. n. 203/2005 (conv. in
legge  n. 248/2005)  e  dell'art.  36  (comma 2) del d.l. n. 223/2006
(conv. in legge n. 248/2006) in relazione agli artt. 3, 53, 97, 102 e
111  Cost.;  Conseguentemente sospende sia il giudizio conseguente ai
ricorsi,  sia  gli  atti  impuanati  fino  all'esito  del giudizio di
costituzionalita'  promosso  con  la  presente  ordinanza.  Ordina la
notificazione della presente ordinanza nel testo integrale alle parti
del  giudizio  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e la
comunicazione  della  medesima  ai  Presidenti  delle  due Camere del
Parlamento e la trasmissione agli atti alla Corte costituzionale.
     Ancona, addi' 30 agosto 2007
                      Il Presidente: Rosellini