N. 838 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio - 11 luglio 2007

  Ordinanza dell'11 luglio 2007 emessa dal Giudice di pace di Bergamo
nel procedimento penale a carico di Paccani Ferdinando

  Reati  e  pene  - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di
  pace  -  Reati  puniti  con  pena  diversa da quella detentiva e da
  quella  pecuniaria  - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata
  previsione  dell'applicazione  di  tale  termine  a tutti gli altri
  reati  di competenza del giudice di pace - Irragionevole disparita'
  di trattamento rispetto ai reati di maggiore gravita'.
  -  Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art.
  6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
  - Costituzione, art. 3.
(GU n.4 del 23-1-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE
Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  n. r.g.  567/05 g.d.p. -
n. 4075/03 p.m. a carico di Paccani Ferdinando nato il 16 agosto 1967
ad Alzano Lombardo (Bergamo) ed ivi residente in via Grazioli n. 10;
Atteso  che  il  predetto  e'  chiamato  a rispondere, con decreto di
citazione  emesso in data 19 agosto 2005, del reato di cui agli artt.
582 e 612 c.p., commesso in data 11 aprile 2003;
Rilevato  che, essendo stato il dibattimento aperto in data 28 aprile
2006, possono applicarsi, ex art. 10, terzo comma, legge n. 251/2005,
ove piu' favorevoli, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157
c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005 cit.;
Considerato  in  particolare  che  nel  caso  di  specie  deve aversi
riguardo  al disposto del nuovo art. 157, quinto comma c.p., in forza
del quale, allorche' per il reato la legge stabilisce pene diverse da
quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre
anni,  che  in  caso  di interruzione della prescrizione, puo' essere
aumentato di un quarto, fino a tre e nove mesi;
Atteso  che  tale  previsione  deve  essere riferita ai reati oggi di
competenza  del  giudice  di  pace,  per  i quali in effetti ai sensi
dell'art.  52,  d.lgs.  n. 274 (2000 puo' essere irrogata nei casi di
cui  al secondo comma, lettere a) seconda parte, b) e c), la sanzione
della   permanenza   domiciliare   e   del   lavoro  sostitutivo,  in
alternativa, alla mera pena pecuniaria;
Rilevato  che  il  reato  per  cui  e'  processo,  stante  il  tenore
dell'imputazione,  e'  di  competenza del giudice di pace e quindi ai
sensi  dell'art.  2  c.p.,  soggetto  al  piu' favorevole trattamento
sanzionatorio dettato dall'art. 52, d.lgs. n. 274 cit.;
Ritenuto  pertanto  che  in  relazione  al  tipo di sanzione per essi
prevista  risulta  corrispondentemente  applicabile  anche  il  nuovo
termine  di  prescrizione  come  sopra  indicato; e che proprio sulla
scorta   di   tale   considerazione   si  appalesa  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  157,  comma  5  c.p.,  come  novellato  dall'art. 6, legge
n. 251/2005,  per  violazione  dell'art. 3 Cost., nella parte in cui,
senza  tener  conto  dell'effettiva  gravita'  dei  reati, ma anzi in
contrasto  con la pena edittale prevista, contempla irragionevolmente
termini  di  prescrizione diversi, a seconda che per il reato siano o
meno  irrogabili,  in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza
domiciliare o il lavoro sostitutivo,
                            O s s e r v a
Innanzi  tutto  deve ritenersi che il disposto dell'art. 157, comma 5
c.p.,   risultante  dalle  modifiche  apportate  dall'art.  6,  legge
n. 251/2005, sia riferibile a reati conclusivamente di competenza del
giudice  di  pace,  puniti  con la permanenza domiciliare o il lavoro
sostitutivo.   Ed   infatti,   se   diversamente   intesa,  la  norma
risulterebbe  inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia concreto
riferimento.
Rilevanza  va  attribuita  al fatto che l'art. 52, d.lgs. n. 274/2000
contempli  un  meccanismo  sanzionatorio  a  griglia,  prevedendo  al
secondo  comma,  lett.  a),  seconda  parte,  lett. b) e lett. c), in
alternativa  alle  altre,  anche  la  mera pena pecuniaria, dovendosi
escludere  che,  per  il  solo  fatto  della possibilita' di irrogare
quest'ultima, debba aversi riguardo al termine dettato dall'art. 157,
comma 1 c.p., in forza del quale la prescrizione matura in almeno sei
anni  per  i delitti e in almeno quattro anni per le contravvenzioni,
anche se puniti con la sola pena pecuniaria.
Il  primo  comma  infatti  correla  il  termine alla natura del reato
mentre  il  quinto  comma al fatto in se' che la legge stabilisca una
pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria.
Ne', peraltro, stante il tenore della norma, potrebbe aversi riguardo
al   tipo   di  trattamento  in  concreto  irrogato,  atteso  che  la
prescrizione e' correlata alla pena edittalmente prevista.
Ne consegue, pertanto, che vi sono reati attualmente rientranti nella
competenza  del  giudice  di pace, in genere quelli meno gravi, per i
quali  e'  irrogabile  la  sola  pena  penuniaria: si tratta dei casi
contemplati  dall'art. 52, primo comma, d.lgs. n. 274/2000, cioe' dei
reati  originariamente  puniti  con  la sola pena pecuniaria, come la
minaccia  semplice  di  cui all'art. 612 c.p., e dei casi contemplati
dall'art.  52,  secondo  comma, lett. a) prima parte, cioe' dei reati
per  i  quali era prevista la pena detentiva non superiore a mesi sei
alternativa  a  quella pecuniaria, come nel caso dell'ingiuria di cui
all'art. 594 c.p.
Il  sistema  delineato dall'art. 157 c.p. prevede che i reati oggi di
competenza   del   giudice   di  pace  sono  soggetti  a  termini  di
prescrizione  diversi,  a  seconda  che siano puniti con la sola pena
pecuniaria,  nel quel caso il termine e' di anni 6 per i delitti e di
anni  4  per  le contravvenzioni, ovvero con la pena della permanenza
domiciliare  o  lavori  di  pubblica utilita', nel caso il termine e'
comunque di tre anni.
Tale    regime    prescrizionale,    non    suscettibile   di   altra
interpretazione,   e'   piu'  favorevole  in  ordine  ai  reati  piu'
severamente puniti mentre e' piu' severo per i reati meno gravi.
Ed  invero  va  rilevato  in  proposito  che,  se  taluno minaccia di
picchiare  un  altro individuo il delitto di cui agli artt. 612 e 581
c.p.,   punito   con   pena   pecuniaria   e'   soggetto  al  termine
prescrizionale  di  anni  sei,  mentre  se  lo stesso individuo passa
effettivamente  a  vie  di fatto, procurando lesioni lievi, il reato,
punito  anche  con  permanenza  domiciliare  o lavoro sostitutivo, e'
soggetto  al  termine  di  prescrizione di anni tre. Analogamente nel
rapporto tra ingiuria e diffamazione.
E costituzionalmente   ammissibile   una   simile  palese  disparita'
evidente di trattamento?
Ad   una   siffatta   irrazionalita'   non   puo'  ovviarsi  che  con
l'unificazione  del  termine  di  prescrizione  per  tutti i reati di
competenza   del  giudice  di  pace,  nel  senso  che  sia  per  essi
indistintamente  applicabile  il  termine  di anni tre, come previsto
dall'art. 157, quinto comma c.p.
Cio'  risponde  del  resto  all'eadem  ratio  della  creazione  di un
«diritto   mite»,  in  cui  la  mitezza  si  rifletta  non  solo  nel
trattamento  sanzionatorio  ma  anche  nella  delimitazione del lasso
temporale entro il quale permane l'interesse alla punizione.
La  questione  e' nella specie rilevante, in quanto all'imputato sono
contestati  il  reato  di  lesioni  personali  lievi, per il quale e'
applicabile  il  termine  di  prescrizione  piu'  breve  e che dunque
potrebbe  considerarsi  gia'  prescritto,  e  il  reato  di  minaccia
semplice,  per  il  quale  e'  teoricamente applicabile il termine di
prescrizione  ordinaria  di  anni sei aumentabile di un quarto fino a
anni sette e mesi sei, o, che e' lo stesso, il termine di anni cinque
aumentabile  fino  ad  anni  sette e mesi sei, previsto dall'art. 157
c.p.  nella  formulazione  anteriore  alle modifiche introdotte dalla
legge   n. 251/2005,   ma   che   potrebbero  parimenti  considerarsi
prescritti   in  caso  di  ritenuta  fondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
Visto   l'art.   23,  legge  n. 87/1953;  Dichiara  rilevante  e  non
manifestatamente  infondata  per  contrasto  con  l'art.  3  Cost. la
Questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma
c.p.,  come  novellato dall'art 6, legge n. 2517/2005, nella parte in
cui  non  prevede  che  il  termine  di  prescrizione  di anni tre si
applichi,  oltre  che  ai  reati  puniti  con  pena diversa da quella
detentiva  e  da  quella  pecuniaria,  a  tutti  gli  altri  reati di
competenza  del  giudice  di  pace.  Sospende il processo e ordina la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura
della  cancelleria  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti
nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Bergamo, addi' 31 maggio 2007
                   Il giudice di pace: Zuccarotto