N. 838 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio - 11 luglio 2007
Ordinanza dell'11 luglio 2007 emessa dal Giudice di pace di Bergamo nel procedimento penale a carico di Paccani Ferdinando Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai reati di maggiore gravita'. - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.4 del 23-1-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti del procedimento penale n. r.g. 567/05 g.d.p. - n. 4075/03 p.m. a carico di Paccani Ferdinando nato il 16 agosto 1967 ad Alzano Lombardo (Bergamo) ed ivi residente in via Grazioli n. 10; Atteso che il predetto e' chiamato a rispondere, con decreto di citazione emesso in data 19 agosto 2005, del reato di cui agli artt. 582 e 612 c.p., commesso in data 11 aprile 2003; Rilevato che, essendo stato il dibattimento aperto in data 28 aprile 2006, possono applicarsi, ex art. 10, terzo comma, legge n. 251/2005, ove piu' favorevoli, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005 cit.; Considerato in particolare che nel caso di specie deve aversi riguardo al disposto del nuovo art. 157, quinto comma c.p., in forza del quale, allorche' per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni, che in caso di interruzione della prescrizione, puo' essere aumentato di un quarto, fino a tre e nove mesi; Atteso che tale previsione deve essere riferita ai reati oggi di competenza del giudice di pace, per i quali in effetti ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 274 (2000 puo' essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere a) seconda parte, b) e c), la sanzione della permanenza domiciliare e del lavoro sostitutivo, in alternativa, alla mera pena pecuniaria; Rilevato che il reato per cui e' processo, stante il tenore dell'imputazione, e' di competenza del giudice di pace e quindi ai sensi dell'art. 2 c.p., soggetto al piu' favorevole trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52, d.lgs. n. 274 cit.; Ritenuto pertanto che in relazione al tipo di sanzione per essi prevista risulta corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine di prescrizione come sopra indicato; e che proprio sulla scorta di tale considerazione si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, senza tener conto dell'effettiva gravita' dei reati, ma anzi in contrasto con la pena edittale prevista, contempla irragionevolmente termini di prescrizione diversi, a seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo, O s s e r v a Innanzi tutto deve ritenersi che il disposto dell'art. 157, comma 5 c.p., risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6, legge n. 251/2005, sia riferibile a reati conclusivamente di competenza del giudice di pace, puniti con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo. Ed infatti, se diversamente intesa, la norma risulterebbe inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia concreto riferimento. Rilevanza va attribuita al fatto che l'art. 52, d.lgs. n. 274/2000 contempli un meccanismo sanzionatorio a griglia, prevedendo al secondo comma, lett. a), seconda parte, lett. b) e lett. c), in alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria, dovendosi escludere che, per il solo fatto della possibilita' di irrogare quest'ultima, debba aversi riguardo al termine dettato dall'art. 157, comma 1 c.p., in forza del quale la prescrizione matura in almeno sei anni per i delitti e in almeno quattro anni per le contravvenzioni, anche se puniti con la sola pena pecuniaria. Il primo comma infatti correla il termine alla natura del reato mentre il quinto comma al fatto in se' che la legge stabilisca una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Ne', peraltro, stante il tenore della norma, potrebbe aversi riguardo al tipo di trattamento in concreto irrogato, atteso che la prescrizione e' correlata alla pena edittalmente prevista. Ne consegue, pertanto, che vi sono reati attualmente rientranti nella competenza del giudice di pace, in genere quelli meno gravi, per i quali e' irrogabile la sola pena penuniaria: si tratta dei casi contemplati dall'art. 52, primo comma, d.lgs. n. 274/2000, cioe' dei reati originariamente puniti con la sola pena pecuniaria, come la minaccia semplice di cui all'art. 612 c.p., e dei casi contemplati dall'art. 52, secondo comma, lett. a) prima parte, cioe' dei reati per i quali era prevista la pena detentiva non superiore a mesi sei alternativa a quella pecuniaria, come nel caso dell'ingiuria di cui all'art. 594 c.p. Il sistema delineato dall'art. 157 c.p. prevede che i reati oggi di competenza del giudice di pace sono soggetti a termini di prescrizione diversi, a seconda che siano puniti con la sola pena pecuniaria, nel quel caso il termine e' di anni 6 per i delitti e di anni 4 per le contravvenzioni, ovvero con la pena della permanenza domiciliare o lavori di pubblica utilita', nel caso il termine e' comunque di tre anni. Tale regime prescrizionale, non suscettibile di altra interpretazione, e' piu' favorevole in ordine ai reati piu' severamente puniti mentre e' piu' severo per i reati meno gravi. Ed invero va rilevato in proposito che, se taluno minaccia di picchiare un altro individuo il delitto di cui agli artt. 612 e 581 c.p., punito con pena pecuniaria e' soggetto al termine prescrizionale di anni sei, mentre se lo stesso individuo passa effettivamente a vie di fatto, procurando lesioni lievi, il reato, punito anche con permanenza domiciliare o lavoro sostitutivo, e' soggetto al termine di prescrizione di anni tre. Analogamente nel rapporto tra ingiuria e diffamazione. E costituzionalmente ammissibile una simile palese disparita' evidente di trattamento? Ad una siffatta irrazionalita' non puo' ovviarsi che con l'unificazione del termine di prescrizione per tutti i reati di competenza del giudice di pace, nel senso che sia per essi indistintamente applicabile il termine di anni tre, come previsto dall'art. 157, quinto comma c.p. Cio' risponde del resto all'eadem ratio della creazione di un «diritto mite», in cui la mitezza si rifletta non solo nel trattamento sanzionatorio ma anche nella delimitazione del lasso temporale entro il quale permane l'interesse alla punizione. La questione e' nella specie rilevante, in quanto all'imputato sono contestati il reato di lesioni personali lievi, per il quale e' applicabile il termine di prescrizione piu' breve e che dunque potrebbe considerarsi gia' prescritto, e il reato di minaccia semplice, per il quale e' teoricamente applicabile il termine di prescrizione ordinaria di anni sei aumentabile di un quarto fino a anni sette e mesi sei, o, che e' lo stesso, il termine di anni cinque aumentabile fino ad anni sette e mesi sei, previsto dall'art. 157 c.p. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 251/2005, ma che potrebbero parimenti considerarsi prescritti in caso di ritenuta fondatezza della questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma c.p., come novellato dall'art 6, legge n. 2517/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace. Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bergamo, addi' 31 maggio 2007 Il giudice di pace: Zuccarotto