N. 847 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno - 14 luglio 2006

  Ordinanza  dell'11  ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Varese nel
procedimento penale a carico di Barbatti Floriana ed altro

  Sicurezza  pubblica  -  Violazioni  nella produzione, importazione,
  distribuzione  e  installazione  di  apparecchi da gioco (art. 110,
  comma  9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione
  -   Inapplicabilita'   alle  violazioni  commesse  anteriormente  -
  Irragionevole  deroga  al  principio  di retroattivita' della legge
  piu' favorevole al reo - Violazione del principio di uguaglianza.
  - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
  - Costituzione, artt. 3 e 25.
(GU n.5 del 30-1-2008 )
                            IL TRIBUNALE
Decidendo sull'eccezione sollevata dalla difesa, sentito il p.m.;
Premesso  che  si procede, nel procedimento in epigrafe, in ordine ai
reati di cui agli artt. 110 tulps e 718 c.p.;
Rilevato  che  la  difesa ha sollevato eccezione di costituzionalita'
dell'art.  1,  comma  547  della  legge  finanziaria  n. 266/2005  in
relazione  agli  art. 3 e 25 Cost. in combinato disposto con l'art. 2
c.p.  nella  parte  in  cui  prevede  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  novellato  art. 110 T.U.L.P.S. alle sole
violazioni  del  predetto  articolo commesse in data successiva al 1°
gennaio  2006,  mentre  negli altri casi dispone l'applicazione delle
sanzioni vigenti al momento del fatto;
Ritenuta  che  detta  eccezione  non  sia manifestamente infondata in
quanto  si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 25 Cost.
in  relazione all'art. 2 c.p., prevedendo la stessa una disparita' di
trattamento  tra  imputati  per i medesimi reati sul solo presupposto
della data del commesso reato (prima o dopo il 1° gennaio 2006);
Sebbene,  secondo  quanto  stabilito  dalla stessa Corte con sentenza
n. 74/1980  l'applicazione  delle disposizioni penali piu' favorevoli
puo'  subire  delle  limitazioni  e  deroghe da parte del legislatore
ordinario    solo    se    ragionevolmente    giustificabili,    tale
giustificazione  non  appare  sussistere  nell'ottica  della  vigente
disciplina  (tesa  a regolamentare l'area di questo tipo di giochi da
parte  dello  Stato),  senza  contare  che  cio'  si  traduce  in una
sostanziale  violazione  del  principio di uguaglianza da un punto di
vista sostanziale;
Ritenuto  che  secondo  quanto  affermato  di  recente dalla Corte di
cassazione  (Sez.  3, sentenza n. 15297 del 2007. Invero, la norma di
cui  alla  citata  legge  n. 266  del 2005, art. 1, comma 547, non e'
parte  integrante  di  quella contenuta nell'art. 110, citato, non e'
stata  modificata  dalla  legge  n. 296 del 2006 e non puo' ritenersi
implicitamente  abrogata  stante la propria autonomia e l'inesistenza
di contrasto alcuno con le modifiche da ultimo apportate al cit. art.
110,  commi  5  e  9)  tale  norma  (l'art.  1, comma 547 della legge
n. 266/2005) non puo' ritenersi implicitamente abrogata dalla mancata
reiterazione  del  suo  contenuto  nella  finanziaria  per  il  2007,
trattandosi  di  disciplina  estranea all'art. 110 tulps e, pertanto,
del tutto autonoma dallo stesso;
Ritenuta  la questione rilevante nel giudizio de quo atteso che se la
norma  in  oggetto dovesse essere disapplicata le imputate andrebbero
assolte perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato;
Considerato,  invece,  che detta norma non risulta porsi in contrasto
anche  con  il  principio di libera circolazione dei servizi previsto
dalla  normativa comunitaria all'art. 49 TCE (direttiva n. 98/34), e,
quindi  con  l'art.  117  Cost., come sostenuto dalla difesa 8 che ha
richiamato   l'ordinanza   di   rimessione alla   Corte  del  Giudice
monocratico  di Udine); ci si riporta in particolare alle motivazioni
della  Corte  di Giustizia nella sentenza 26 ottobre 2006 nella causa
C65/05  dove  se  da  un  lato si ribadisce come le considerazioni di
ordine  morale,  religioso  o  culturale attinenti alle lotterie come
agli  altri  giochi  d'azzardo  in  tutti  gli  Stati  membri possono
consentire  alle  normative nazionali di limitare, se non addirittura
di  vietare,  la  pratica dei giochi d'azzardo e di evitare che siano
una  fonte  di  profitto  individuale, (anche a causa della rilevanza
delle  somme  che  consentono  di raccogliere e dei premi che possono
offrire  ai  giocatori, soprattutto quando sono organizzate su grande
scala,  le  lotterie  comportano  elevati rischi di criminalita' e di
frode,  oltre del fatto che costituiscono inoltre un'incitazione alla
spesa  che  puo'  avere  conseguenze  individuali e sociali dannose),
dall'altro  si sottolinea come cio' debba valere solo per quei giochi
che  sono  per  natura  giochi d'azzardo, in quanto hanno lo scopo di
offrire una speranza di vincita in denaro;
Rilevato  che,  diversamente,  l'art.  110  t.u.l.p.s. mira proprio a
individuare quei giochi che non rientrino in detta definizione.
                              P. Q. M.
Visti  gli  artt.  1, legge n.1/1948 e 23, legge n. 87/1953; Dichiara
manifestamente  infondata  la questione di legittimita' dell'art. 110
tulps  in  relazione  all'art.  117 Cost. come modificato dalla legge
costituzionale   n. 3/2001  nella  parte  in  cui  contrasta  con  la
direttiva   n. 98/Ce;   Dichiara   non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, comma 547,
legge  n. 266/2005  per  contrasto  con  gli  artt.  3  e 25 Cost. in
relazione   all'art.   2  c.p.;  Sospende  il  giudizio  in  corso  -
impregiudicato   ogni   diritto  e  difesa  -  e  ordina  l'immediata
trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia
della  presente  ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio
dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati.
     Varese, addi' 11 ottobre 2007
                        Il giudice: Clemente