N. 847 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno - 14 luglio 2006
Ordinanza dell'11 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Barbatti Floriana ed altro Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilita' alle violazioni commesse anteriormente - Irragionevole deroga al principio di retroattivita' della legge piu' favorevole al reo - Violazione del principio di uguaglianza. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547. - Costituzione, artt. 3 e 25.(GU n.5 del 30-1-2008 )
IL TRIBUNALE Decidendo sull'eccezione sollevata dalla difesa, sentito il p.m.; Premesso che si procede, nel procedimento in epigrafe, in ordine ai reati di cui agli artt. 110 tulps e 718 c.p.; Rilevato che la difesa ha sollevato eccezione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 547 della legge finanziaria n. 266/2005 in relazione agli art. 3 e 25 Cost. in combinato disposto con l'art. 2 c.p. nella parte in cui prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al novellato art. 110 T.U.L.P.S. alle sole violazioni del predetto articolo commesse in data successiva al 1° gennaio 2006, mentre negli altri casi dispone l'applicazione delle sanzioni vigenti al momento del fatto; Ritenuta che detta eccezione non sia manifestamente infondata in quanto si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p., prevedendo la stessa una disparita' di trattamento tra imputati per i medesimi reati sul solo presupposto della data del commesso reato (prima o dopo il 1° gennaio 2006); Sebbene, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte con sentenza n. 74/1980 l'applicazione delle disposizioni penali piu' favorevoli puo' subire delle limitazioni e deroghe da parte del legislatore ordinario solo se ragionevolmente giustificabili, tale giustificazione non appare sussistere nell'ottica della vigente disciplina (tesa a regolamentare l'area di questo tipo di giochi da parte dello Stato), senza contare che cio' si traduce in una sostanziale violazione del principio di uguaglianza da un punto di vista sostanziale; Ritenuto che secondo quanto affermato di recente dalla Corte di cassazione (Sez. 3, sentenza n. 15297 del 2007. Invero, la norma di cui alla citata legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 547, non e' parte integrante di quella contenuta nell'art. 110, citato, non e' stata modificata dalla legge n. 296 del 2006 e non puo' ritenersi implicitamente abrogata stante la propria autonomia e l'inesistenza di contrasto alcuno con le modifiche da ultimo apportate al cit. art. 110, commi 5 e 9) tale norma (l'art. 1, comma 547 della legge n. 266/2005) non puo' ritenersi implicitamente abrogata dalla mancata reiterazione del suo contenuto nella finanziaria per il 2007, trattandosi di disciplina estranea all'art. 110 tulps e, pertanto, del tutto autonoma dallo stesso; Ritenuta la questione rilevante nel giudizio de quo atteso che se la norma in oggetto dovesse essere disapplicata le imputate andrebbero assolte perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato; Considerato, invece, che detta norma non risulta porsi in contrasto anche con il principio di libera circolazione dei servizi previsto dalla normativa comunitaria all'art. 49 TCE (direttiva n. 98/34), e, quindi con l'art. 117 Cost., come sostenuto dalla difesa 8 che ha richiamato l'ordinanza di rimessione alla Corte del Giudice monocratico di Udine); ci si riporta in particolare alle motivazioni della Corte di Giustizia nella sentenza 26 ottobre 2006 nella causa C65/05 dove se da un lato si ribadisce come le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale attinenti alle lotterie come agli altri giochi d'azzardo in tutti gli Stati membri possono consentire alle normative nazionali di limitare, se non addirittura di vietare, la pratica dei giochi d'azzardo e di evitare che siano una fonte di profitto individuale, (anche a causa della rilevanza delle somme che consentono di raccogliere e dei premi che possono offrire ai giocatori, soprattutto quando sono organizzate su grande scala, le lotterie comportano elevati rischi di criminalita' e di frode, oltre del fatto che costituiscono inoltre un'incitazione alla spesa che puo' avere conseguenze individuali e sociali dannose), dall'altro si sottolinea come cio' debba valere solo per quei giochi che sono per natura giochi d'azzardo, in quanto hanno lo scopo di offrire una speranza di vincita in denaro; Rilevato che, diversamente, l'art. 110 t.u.l.p.s. mira proprio a individuare quei giochi che non rientrino in detta definizione.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge n.1/1948 e 23, legge n. 87/1953; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 110 tulps in relazione all'art. 117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 nella parte in cui contrasta con la direttiva n. 98/Ce; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p.; Sospende il giudizio in corso - impregiudicato ogni diritto e difesa - e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Varese, addi' 11 ottobre 2007 Il giudice: Clemente