N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2008
Ordinanza del 30 marzo 2007 emessa dal Giudice di pace di Catania nel procedimento civile promosso da Mirenda Rosario contro Regione Carabinieri Sicilia Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del diritto alla difesa - Incidenza sul diritto al lavoro - Asserita lesione della tutela costituzionalmente garantita alla proprieta' privata. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall' art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 24, 35 e 42, comma secondo.(GU n.8 del 13-2-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 7316/06 Sez. III. Ricorrente: Mirenda Rosario nato a Catania il 4 settembre 1978 e residente a Catania, via G.A. Borghese n. 28, sc. D, pal. 29, elettivamente domiciliato a Catania, c.so Italia n. 82 presso lo studio dell'avv. Raffaele Munzone che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso. Resistente: Ministero della difesa, presso Carabinieri di piazza Giovanni Verga. Oggetto: opposizione a verbale di contestazione. Le conclusioni delle parti sono contenute anche negli atti difensivi e nei verbali di causa. Svolgimento del processo in fatto e in diritto Mirenda Rosario proponeva opposizione contro il verbale di contestazione n. 560880115, redatto in data 7 agosto 2006 e verbale di confisca del proprio ciclomotore e dallo stesso guidato senza casco, con ricorso depositato in data. 3 ottobre 2006. Che risulta tempestivo. I verbali erano redatti per violazione dell'art. 171 del c.d.s. per guida senza casco. Il giudice sospendeva il provvedimento impugnato, nell'attesa della sentenza della Corte costituzionale che pero' non pronunciava sentenza, ma solo ordinanza interlocutoria, chiedendo a coloro che avevano sollevato la questione di illegittimita' costituzionale di voler perfezionare le proprie difese, volendo significare che la questione di legittimita' costituzionale non e' semplice, ma deve essere approfondita adeguatamente. Nella difesa del ricorrente appare soltanto un riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, senza ulteriori deduzioni. L'art 3 della Costituzione non sembra essere violato per le argomentazioni prodotte, visto che la posizione del molociclista e diversa da quello che deve usare le cinture di sicurezza, per la sua attivita' e' piu' pericolosa, a meno che non si riesca a dimostrare il contrario o che ognuno di noi possa disporre liberamente delle propria salute. Quando al contrasto con l'art. 24 della Costituzione e cioe' della menomazione del diritto alla difesa, il ragionamento e' corretto visto che il giudice appare solo come rimedio marginale alla confisca. Un'argomentazione che ritengo notevole invece il contrasto dell'art. 213, comma 2 del c.d.s. con l'art. 42 della Costituzione laddove stabilisce che «La proprieta' privata o riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi d'acquisto, di godimento, allo scopo di curare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Il problema sta anche in relazione all'art. 35 della Costituzione che garantisce il diritto al lavoro. Infatti le motociclette confiscate possono servire anche per scopi di lavoro, ci si deve preoccupare soltanto della salute dei cittadini oppure anche di tutte le utilita' che i mezzi di trasporto possono comportare? Poste, sanita', igiene, assistenza agli infermi ecc. di tutte queste cose si e' occupato il Legislatore modificando la vecchia legge con la nuova che appare piu' equa, ma cosa delle situazioni pregresse, in mancanza di disposizioni transitorie. E' utile quindi un intervento della Corte costituzionale.
P. Q. M. Ritiene non manifestamente infondate le questioni d'illegittimita' costituzionale, sollevate dalla difesa del ricorrente, limitatamente al contrasto dell'art. 213, comma 2 del c.d.s con l'art. 24 della Costituzione, con l'art. 42, secondo comma della medesima e con l'art. 35. Ordina alla cancelleria di rimettere il presente fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale, previa estratto autentico dei documenti o altro accorgimento. Il processo dovra' essere riassunto e proseguito, davanti al giudice adito, entro sei mesi dalla notifica della sentenza della Corte costituzionale. Da' mandato alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Catania, addi' 30 marzo 2007 Il giudice di pace: Cantone