N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2008

  Ordinanza  del  30 marzo 2007 emessa dal Giudice di pace di Catania
nel  procedimento  civile  promosso da Mirenda Rosario contro Regione
Carabinieri Sicilia

  Circolazione  stradale  -  Sanzioni  accessorie  per violazioni del
  codice  della  strada  -  Confisca  obbligatoria  del ciclomotore o
  motoveicolo   adoperato   per   commettere   una  delle  violazioni
  amministrative  di  cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod.
  strada  (in  specie,  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di
  indossare  il casco protettivo) - Denunciata violazione del diritto
  alla  difesa  -  Incidenza sul diritto al lavoro - Asserita lesione
  della tutela costituzionalmente garantita alla proprieta' privata.
  -  Codice  della  strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma  2-sexies,  introdotto  dall'  art. 5-bis, comma 1, lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115, convertito, con
  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
  - Costituzione, artt. 24, 35 e 42, comma secondo.
(GU n.8 del 13-2-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 7316/06 Sez.
III.
Ricorrente:  Mirenda  Rosario  nato  a  Catania il 4 settembre 1978 e
residente  a  Catania,  via  G.A.  Borghese  n. 28,  sc.  D, pal. 29,
elettivamente  domiciliato  a  Catania,  c.so  Italia n. 82 presso lo
studio  dell'avv.  Raffaele  Munzone che lo rappresenta e difende per
mandato a margine del ricorso.
Resistente:  Ministero  della  difesa,  presso  Carabinieri di piazza
Giovanni Verga.
Oggetto: opposizione a verbale di contestazione.
Le  conclusioni delle parti sono contenute anche negli atti difensivi
e nei verbali di causa.
           Svolgimento del processo in fatto e in diritto
Mirenda   Rosario   proponeva   opposizione   contro  il  verbale  di
contestazione  n. 560880115,  redatto in data 7 agosto 2006 e verbale
di  confisca  del  proprio  ciclomotore  e dallo stesso guidato senza
casco, con ricorso depositato in data. 3 ottobre 2006.
Che  risulta  tempestivo.  I  verbali  erano  redatti  per violazione
dell'art. 171 del c.d.s. per guida senza casco.
Il  giudice  sospendeva il provvedimento impugnato, nell'attesa della
sentenza   della  Corte  costituzionale  che  pero'  non  pronunciava
sentenza,  ma  solo  ordinanza interlocutoria, chiedendo a coloro che
avevano  sollevato  la  questione di illegittimita' costituzionale di
voler  perfezionare  le  proprie  difese,  volendo significare che la
questione  di  legittimita'  costituzionale  non e' semplice, ma deve
essere approfondita adeguatamente. Nella difesa del ricorrente appare
soltanto  un  riferimento  agli art. 3 e 24 della Costituzione, senza
ulteriori  deduzioni.  L'art  3  della Costituzione non sembra essere
violato  per  le  argomentazioni prodotte, visto che la posizione del
molociclista  e diversa  da  quello  che  deve  usare  le  cinture di
sicurezza, per la sua attivita' e' piu' pericolosa, a meno che non si
riesca  a  dimostrare il contrario o che ognuno di noi possa disporre
liberamente  delle  propria salute. Quando al contrasto con l'art. 24
della Costituzione e cioe' della menomazione del diritto alla difesa,
il  ragionamento  e'  corretto  visto che il giudice appare solo come
rimedio   marginale  alla  confisca.  Un'argomentazione  che  ritengo
notevole  invece  il  contrasto dell'art. 213, comma 2 del c.d.s. con
l'art.  42  della  Costituzione laddove stabilisce che «La proprieta'
privata   o  riconosciuta  dalla  legge,  che  ne  determina  i  modi
d'acquisto,  di godimento, allo scopo di curare la funzione sociale e
di  renderla accessibile a tutti». Il problema sta anche in relazione
all'art.  35  della Costituzione che garantisce il diritto al lavoro.
Infatti le motociclette confiscate possono servire anche per scopi di
lavoro,  ci  si  deve preoccupare soltanto della salute dei cittadini
oppure  anche  di  tutte le utilita' che i mezzi di trasporto possono
comportare?  Poste,  sanita', igiene, assistenza agli infermi ecc. di
tutte  queste  cose  si  e'  occupato  il  Legislatore modificando la
vecchia  legge  con  la  nuova  che  appare  piu' equa, ma cosa delle
situazioni  pregresse,  in  mancanza  di disposizioni transitorie. E'
utile quindi un intervento della Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
Ritiene  non  manifestamente  infondate le questioni d'illegittimita'
costituzionale,  sollevate dalla difesa del ricorrente, limitatamente
al  contrasto  dell'art.  213,  comma 2 del c.d.s con l'art. 24 della
Costituzione,  con  l'art.  42,  secondo  comma  della medesima e con
l'art. 35. Ordina alla cancelleria di rimettere il presente fascicolo
alla   cancelleria   della   Corte  costituzionale,  previa  estratto
autentico  dei  documenti  o  altro  accorgimento. Il processo dovra'
essere  riassunto  e  proseguito, davanti al giudice adito, entro sei
mesi  dalla  notifica  della sentenza della Corte costituzionale. Da'
mandato  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza alle
parti  in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri e ai
Presidenti dei due rami del Parlamento.
     Catania, addi' 30 marzo 2007
                     Il giudice di pace: Cantone