N. 24 ORDINANZA 28 gennaio - 8 febbraio 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

  Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei
  rifiuti  solidi - Legge della Regione Basilicata - Differenziazione
  dell'importo  del  tributo  in base alla provenienza ed alla natura
  dei  rifiuti  - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri -
  Sopravvenuta   abrogazione,  non  retroattiva,  della  disposizione
  censurata - Permanenza dell'interesse del ricorrente alla soluzione
  della questione con riferimento al periodo in cui la norma e' stata
  in vigore.
  -  Legge  della  Regione  Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1, art. 2,
  comma 1.
  -  Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera e), e 119; legge
  28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 29, modificato dall'art. 26
  della  legge  18  aprile  2005,  n. 62.  Imposte  e tasse - Tributo
  speciale  per  il  deposito in discarica dei rifiuti solidi - Legge
  della   Regione  Basilicata  -  Differenziazione  dell'importo  del
  tributo  in  base  alla  provenienza  ed  alla natura dei rifiuti -
  Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri - Denunciata
  violazione  della  potesta'  legislativa  esclusiva  dello Stato in
  materia   di   tributi   erariali   ed   esorbitanza   dai   limiti
  dell'autonomia  finanziaria  regionale  - Prospettazione di censure
  generiche - Manifesta inammissibilita' della questione.
  -  Legge  della  Regione  Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1, art. 2,
  comma 1.
  -  Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera e), e 119; legge
  28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 29, modificato dall'art. 26
  della legge 18 aprile 2005, n. 62.
(GU n.8 del 13-2-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della   legge   della   Regione  Basilicata  2  febbraio  2006,  n. 1
(Disposizioni  per la formazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale  della  Regione  Basilicata -  legge  finanziaria  2006),
promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con ricorso
notificato  il  27  marzo  2006,  depositato  in  cancelleria  il  30
successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2006.
Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
Udito  nell'udienza  pubblica del 15 gennaio 2008 il giudice relatore
Franco Gallo;
Udito  l'avvocato  dello  Stato  Glauco  Nori  per  il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 marzo 2006 e depositato il
30  successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a
questa  Corte di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art.
2,  comma  1,  della  legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006,
n. 1  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio di previsione
annuale  e  pluriennale  della Regione Basilicata - legge finanziaria
2006),  pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione n. 7 del 2
febbraio 2006, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera
e), e 119 della Costituzione;
     che  il  ricorrente censura la suddetta disposizione nella parte
in  cui,  modificando  l'art.  4,  comma 6, della legge della Regione
Basilicata  27 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni per la formazione del
bilancio   di   previsione   annuale   e  pluriennale  della  Regione
Basilicata -  legge  finanziaria  2005),  fissa  il nuovo importo del
tributo  speciale  per  il  deposito  in discarica dei rifiuti solidi
nella  misura  di:  «a)  Euro  2,00  la  tonnellata per i rifiuti dei
settori  estrattivo,  edilizio, lapideo, minerario e metallurgico; b)
Euro  10,00  la  tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi; c)
Euro  20,00  la tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi; d) Euro
25,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in
discariche  ubicate  in  comprensori  serviti da impianti di gestione
integrata;  Euro  7,00 se trattati; e) Euro 15,00 la tonnellata per i
rifiuti  solidi  urbani  smaltiti  tal quali in discariche ubicate in
comprensori sprovvisti di impianti di gestione integrata»;
     che,  ad  avviso  del ricorrente, tale previsione si porrebbe in
contrasto  con  l'art.  3,  comma  29,  della legge 28 dicembre 1995,
n. 549  (Misure  di  razionalizzazione  della finanza pubblica), come
modificato   dall'art.   26   della   legge  18  aprile  2005,  n. 62
(Disposizioni     per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2004), il quale prevede che: «L'ammontare dell'imposta e'
fissato,  con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per
l'anno  successivo,  per  chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura
non  inferiore  ad  euro  0,001  e  non  superiore ad euro 0,01 per i
rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti
ai  sensi  dell'articolo  2  del  d.m.  13  marzo  2003  del Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore
ad  euro  0,00517  e  non  superiore  ad  euro  0,02582 per i rifiuti
ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e
pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto»;
     che,  secondo  lo stesso ricorrente, il rilevato contrasto della
norma  censurata  con  il citato art. 3, comma 29, della legge n. 549
del  1995 consisterebbe nel fatto che, nel differenziare le categorie
di  rifiuti  oggetto  del tributo con esclusivo e diretto riferimento
alla  provenienza  ed  alla  natura  dei rifiuti stessi anziche' alle
tipologie   di   discariche   nelle   quali  e'  consentito  il  loro
conferimento,   la   norma   censurata   avrebbe  utilizzato  criteri
«qualitativi»  di  determinazione  differenziata  dell'ammontare  del
tributo che non corrispondono a quelli fissati dalla norma statale;
     che,  a  sostegno  del  ricorso, il Presidente del Consiglio dei
ministri osserva che il tributo speciale per il deposito in discarica
dei  rifiuti  solidi, istituito da una legge statale, non costituisce
un  «tributo proprio» della Regione, nel senso di cui al vigente art.
119  Cost.,  e che, pertanto, la disciplina di detto tributo speciale
deve ritenersi preclusa alla Regione;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri afferma, quindi,
che  il  prospettato  contrasto tra la norma regionale impugnata e la
norma   statale  interposta  implica  la  violazione  dei  limiti  di
esercizio  della potesta' legislativa regionale in una materia in cui
lo Stato - come costantemente sottolineato dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale - ha competenza legislativa esclusiva;
     che la Regione Basilicata non si e' costituita in giudizio.
Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri impugna
l'art.  2,  comma  1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio
2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
annuale  e  pluriennale  della Regione Basilicata - legge finanziaria
2006),  che  modifica  l'art.  4,  comma 6, della legge della Regione
Basilicata  27 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni per la formazione del
bilancio   di   previsione   annuale   e  pluriennale  della  Regione
Basilicata -  legge  finanziaria  2005),  per contrasto con gli artt.
117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione;
     che, dopo la proposizione del ricorso, la disposizione censurata
e'  stata  abrogata  a  decorrere  dal  4 ottobre 2007, senza effetti
retroattivi,  dall'art.  1  della  legge  della  Regione Basilicata 2
ottobre  2007,  n. 16  (Abrogazione  dell'articolo  2, comma 1, della
legge regionale 2 febbraio 2006, n. 1);
     che  l'interesse  del ricorrente alla risoluzione della promossa
questione  di  legittimita' costituzionale permane con riferimento al
periodo  durante  il quale ha avuto vigore la disposizione censurata,
cioe' dal 27 gennaio 2005 al 3 ottobre 2007;
     che  la norma impugnata e' denunciata dal ricorrente nella parte
in  cui  fissa  gli  importi  del tributo speciale per il deposito in
discarica  dei rifiuti solidi in una misura stabilita con esclusivo e
diretto  riferimento  a  categorie  di  rifiuti  corrispondenti  alla
provenienza  ed  alla natura dei rifiuti stessi, anziche' a categorie
di rifiuti corrispondenti alle tipologie di discariche nelle quali e'
consentito  il  loro conferimento, come invece richiesto dall'art. 3,
comma   29,   della   legge  28  dicembre  1995,  n. 549  (Misure  di
razionalizzazione  della finanza pubblica), come modificato dall'art.
26  della  legge 18 aprile 2005 n. 62 (Disposizioni per l'adempimento
di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2004);
     che la questione e' manifestamente inammissibile per genericita'
delle censure;
     che   l'illegittimita'   costituzionale   della  suddetta  legge
regionale  puo'  conseguire non gia' ad una sua qualsiasi difformita'
dalla  corrispondente  norma  della  legge statale, ma esclusivamente
alla incompatibilita' con detta norma;
     che tale incompatibilita' puo' ricorrere solo allorche' la legge
regionale:  a)  assoggetta  a  tributo  rifiuti esclusi da tassazione
dalla  legge  statale;  b)  non  assoggetta a tributo rifiuti tassati
dalla  legge  statale  medesima;  c) comunque identifica categorie di
rifiuti tali da comportare l'applicazione del tributo al di fuori dei
minimi e massimi previsti dalla legge statale;
     che,  in  altri  termini, la legge statale consente che la legge
regionale  possa  diversificare le categorie di rifiuti, con prelievi
fiscali  differenziati,  ma  alla  sola condizione che tali categorie
regionali  siano  tutte  riconducibili alle categorie statali e che i
prelievi  fiscali  per  esse  fissati  rientrino  nei limiti minimi e
massimi stabiliti per le corrispondenti categorie statali;
     che  invece,  nella  specie,  il ricorrente non si da' carico di
dimostrare   l'incompatibilita'  delle  due  suddette  diverse  fonti
normative,  perche'  non  lamenta la violazione, da parte della norma
denunciata,  dei  limiti  minimi  e  massimi di ammontare del tributo
fissati  dalla  legge  statale  con  l'art.  3, comma 29, della legge
n. 549 del 1995, ma censura genericamente la suddetta disposizione di
legge  regionale,  limitandosi ad affermare che essa utilizza criteri
«qualitativi»  di  determinazione  differenziata  dell'ammontare  del
tributo  stesso  che  non  corrispondono a quelli fissati dalla norma
statale;
     che,  dunque,  il ricorrente deduce soltanto che le categorie di
rifiuti  considerate  dalla  norma  impugnata  sono diverse da quelle
considerate  dalla  norma  interposta  statale e non afferma che tale
diversita'  porta  al superamento dei limiti minimi e massimi fissati
dalla predetta norma statale;
     che, inoltre, il medesimo ricorrente non precisa ne' se esistano
categorie  di  rifiuti  prese in considerazione dalla legge regionale
che  non  siano  riconducibili  a  quelle della legge statale, ne' se
possano  configurarsi  categorie  di  rifiuti prese in considerazione
dalla  legge statale le quali non siano, pero', rapportabili a quelle
previste dalla censurata legge regionale;
     che  da  cio' consegue la genericita' delle censure prospettate,
in  contrasto  con  la  necessita', piu' volte sottolineata da questa
Corte,  che il ricorrente svolga specifiche argomentazioni a sostegno
delle  proprie  doglianze  (ex  plurimis: sentenze n. 246 e n. 51 del
2006; n. 360 e n. 336 del 2005).
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, comma 1, della legge della
Regione  Basilicata  2  febbraio  2006,  n. 1  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  di  previsione annuale e pluriennale della
Regione   Basilicata -   legge   finanziaria   2006),  sollevata  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117,
secondo  comma,  lettera e), e 119 della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 febbraio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola