N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 luglio 2007
Ordinanza del 19 luglio 2007 emessa dal Giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile promosso da Bertolini Mattia contro Prefetto di Sondrio Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato (in specie, guida sotto l'influenza dell'alcool) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento riservato ai conducenti di ciclomotori o motoveicoli rispetto ai conducenti di altri veicoli a motore. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, come sostituito dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286. - Costituzione, art. 3.(GU n.9 del 20-2-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Rilevato che il 17 giugno 2007, alle ore 2,30, in localita' Morbegno (Sondrio), la Polizia Stradale di Sondrio accertava a carico di Bertolini Mattia il reato di cui all'art. 186, comma 2 c.d.s. per essersi posto alla guida del motociclo di proprieta' tipo Peugeot, targato AE 33933, telaio UGA52A13000014774, in stato di ebbrezza; Rilevato che con separato verbale, in pari data, ai sensi dell'art. 213, comma 2-quinquies e 2-sexies c.d.s., il motoveicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo, affidato in custodia a Venturini Bruno convenzionato con l'U.T.G. - Prefettura di Sondrio, in attesa del provvedimento di confisca; Rilevato che il proprietario del motociclo proponeva ricorso sollevando eccezione di incostituzionalita' dell'art. 213 c.d.s., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la confisco del ciclomotore o del motoveicolo in tutti i casi in cui sia stato adoperato per commettere un reato, mentre se il medesimo reato e' commesso con una autovettura non si applica la confisca dell'autoveicolo; Ritenuta manifestatamente fondato la sollevata questione di legittimita' costituzionale; Rilevato che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale in parola. O s s e r v a Come e' noto, l'art. 2, comma 169 della legge 24 novembre 2006, n. 286 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 - ha disposto la sostituzione del comma 2-sexies dell'articolo 213, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L'attuale formulazione recita: «2-sexies. E' sempre disposta la confisca del -veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne». La previsione normativa richiamata palesa una rilevante e non manifesfatamente infondata violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, disponendo la confisca obbligatoria nella solo ipotesi di violazione commessa con ciclomotore o motoveicolo, realizza una disparita' di trattamento nei confronti dei conducenti di altri veicoli a motore. Ed infatti, se il reato di guida in stato di ebbrezza viene commesso con uno dei veicoli di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 47 c.d.s. si applica, la confisca, mentre se il medesimo reato fosse commesso con un'autovettura, mezzo di trasporto potenzialmente piu' pericoloso per massa e velocita' che sviluppa, la confisca del mezzo non sarebbe applicabile.
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d.s.), come sostituito dall'art. 2, comma 169, della legge n. 286/2006 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e per le ragioni sopra esposte; Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione onde trattasi; Sospende il presente procedimento, nonche' il verbale di sequestro amministrativo opposto emesso dalla Polizia Stradale di Sondrio in data 17 giugno 2007; Manda alla cancelleria perche' trasmetta gli atti alla Corte costituzionale; Si notifichi la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera. Morbegno, addi' 19 luglio 2007 Il giudice di pace: Terzolo