N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 - 9 ottobre 2007
Ordinanza del 10 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile promosso da F. E. contro Cinestar Gestioni s.r.l. Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 13/1989 - Redazione in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2 e «in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico» - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della salute. - Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Obbligo del Ministro dei lavori pubblici di fissare con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 13/1989, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica - Adozione delle prescrizioni stesse in modo che «risulti garantito a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico» - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della salute. - Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Edilizia e urbanistica - Norme in favore di mutilati ed invalidi civili - Barriere architettoniche - Luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli - Spazi riservati agli invalidi in carrozzella - Garanzia a favore dei disabili di cui alla legge n. 104/1992, dello stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della salute. - Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Edilizia e urbanistica - Norme in favore di mutilati ed invalidi - Barriere architettoniche in luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli - Norme di attuazione dell'articolo 27 della legge n. 118/1971 emanate con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa - Garanzia a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, dello stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della salute. - Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, comma 2. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Edilizia e urbanistica - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche - Opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico suscettibili di limitare l'accessibilita' e la visitabilita', di cui alla legge n. 13/1989 - Esecuzione in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di ugaglianza - Violazione del principio di tutela della salute - Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32.(GU n.9 del 20-2-2008 )
IL TRIBUNALE Nel reclamo camerale iscritto al n. 1472 del ruolo affari non conten-ziosi dell'anno 2007, ha emesso la seguente ordinanza. 1. - E. F. portatore di handicap grave ai sensi della legge n. 104/92 ed invalido civile al 100% per tetraplegia postraumatica - recatosi il 19 febbraio 2007 presso la nuova multisala cinematografica inaugurata nella citta' di Reggio Emilia il 15 febbraio precedente, era costretto a prendere posto, nonostante la sala (la n. 10) fosse occupa-ta da circa 40 persone (su 144 posti disponibili), nella prima fila di-stante solo quattro metri dal megaschermo. Cio' premesso, conveniva la Cinestar S.p.a. davanti a questo tribunale con le forme previste dal combinato disposto degli articoli 3 della legge n. 67/2006, 43 e 44 del decreto legislativo n. 286/1998, chiedendo la ces-sazione della condotta discriminatoria, l'emanazione di ogni provvedi-mento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione stessa (com-preso la fissazione di un termine per l'adozione di un piano di rimo-zione dello stato di fatto), la condanna della convenuta al risarcimen-to del danno, anche non patrimoniale, e la pubblicazione del provvedi-mento a spese della controparte. A sostegno delle domande deduceva che il fatto che i portatori di handicap potessero essere collocati solo in prima fila costituiva una discriminazione; che ben prima dell'inaugurazione del nuovo multisala egli aveva denunciato agli organi di stampa (portando gli esempi della multisala Emiro di Rubiera e del Cinepiu' di Correggio) che l'alloggiamento dei disabili nel cinema li costringeva a stare in prima fila; che la questione era stata anche oggetto di interrogazione da parte del consigliere comunale Tommaso Lombardini; che l'assessore de-legato del Comune di Reggio Emilia aveva risposto all'interrogazione asserendo di avere contattato la Cinestar per trovare una soluzione al caso; che tuttavia la convenuta, incurante delle esigenze dei disabili e delle iniziative intraprese dal ricorrente ben prima della fine dei lavori edili, aveva realizzato una sala con alloggiamento per portatori di handicap solo in prima fila; che la discriminazione era concretizza-ta ostacolando di fatto ai disabili la normale fruizione del servizio. 2. - Si costituiva la Cinestar gestioni S.r.l., assumendo di essere il soggetto legittimato a contraddire (in quanto la Cinestar S.p.a. era semplicemente una societa' facente parte del gruppo Cinestar). Replicava quest'ultima che la proprietaria del multiplex era la Tuttogiglio S.p.a.; che quest'ultima aveva concesso l'immobile in locazio-ne ad essa resistente; che dunque la supposta condotta discriminatoria allegata dal F., per la parte relativa alla realizzazione dell'edificio, non poteva esserle attribuita; che in quasi tutti i ci-nema i posti per i disabili sono collocati nelle prime file e comunque in posti non ottimali per la visione; che questo era tuttavia dovuto alla necessita' di assicurare il facile e sicuro accesso ed uscita ai disabili; che l'ingresso nella sala era posto vicino allo schermo, cosi' che gli avventori, per raggiungere le poltrone intermedie o le ultime, dovevano percorrere un corridoio in salita; che tale passaggio, per e-sigenze di sicurezza, doveva rimanere sempre libero; che dunque, per motivi di sicurezza e di tutela degli stessi disabili, i posti a loro riservati dovevano essere collocati in prossimita' delle uscite di sicu-rezza, ossia vicino alla prima fila; che anche la Pubblica amministra-zione non aveva rilevato nulla in ordine alla regolarita' della struttu-ra; che, del resto, la proprieta' aveva dotato il complesso di molti al-tri accorgimenti (parcheggi, ascensori, servizi igienici, segnaletica di emergenza, ecc...) al fine di favorire la fruibilita' dei disabili; che la tesi del ricorrente implicava uno stravolgimento del progetto archi-tettonico del multiplex, di dubbia realizzabilita'; che dunque non sus-sisteva alcuna discriminazione. 3. - Il giudice di primo grado, ritenendo: a) che la collocazione in prima fila dei disabili rispondeva all'esigenza di tutela dell'incolumita' personale dei soggetti con ridotte capacita' motorie; b) che le soluzioni prospettate dal ricorrente (collocazione dei posti riservati ai disabili non in prima fila, realizzazione di un piano di ac-cesso in pendenza, realizzazione di un montascala per sedie a rotelle, creazione di un accesso dall'alto) in parte non assicuravano l'incolumita' dei disabili e, in altra parte, non erano realizzabili se non a costi sproporzionati - rigettava il ricorso. Il dottor E. F. proponeva reclamo. Resisteva la Cinestar, aggiungendo, come ulteriore motivo di reie-zione, di aver cessato l'attivita' di gestione di tutti i propri multi-sala. 4. - Ritiene il tribunale che il presente giudizio vada sospeso, sussi-stendo una questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale delle norme appresso indicate. Com'e' noto la legge n. 67/2006 aspira a promuovere, unitamente ad altre disposizioni normative statali o comunitarie (la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i di-ritti delle persone handicappate», la legge 9 gennaio 1989, n. 13, conte-nente «disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», la legge 30 marzo 1971, n. 118, «conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», il regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, «regola-mento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere archi-tettoniche e trasporti pubblici», oggi sostituito dal decreto del Pre-sidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, «regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, «prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamen-to e dell'eliminazione delle barriere architettoniche», il decreto le-gislativo 9 luglio 2003, n. 216, «attuazione della direttiva 2000/78/Ce per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», la direttiva 2000/43/Ce del consiglio del 29 giugno 2000 «che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone in-dipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», la direttiva 2000/78/Ce del consiglio del 27 novembre 2000 «che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», ecc...) la piena tutela delle persone portatori di handicap in tutti i settori della vita civile. Questa finalita' e' chiaramente desumibile dal testo dell'articolo 1 della legge stessa, il quale infatti prevede che essa «ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita' nei con-fronti delle persone con disabilita' (...) al fine di garantire alle stes-se il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e socia-li». Per realizzare le proprie finalita', la legge n. 67/06 - facendo ri-corso a concetti non nuovi, in quanto gia' utilizzati dal legislatore statale e comunitario (si veda, ad es., l'articolo 2 delle due diretti-ve Ce da ultimo menzionate, l'articolo 43 del decreto legislativo n. 286/1998) - stabilisce che la condotta discriminatoria (per motivi raz-ziali, etnici, sessuali, di lavoro, per disabilita', ecc...) possa essere realizzata «direttamente» o «indirettamente». Nonostante le varie disposizioni normative sopra riassunte faccia-no ricorso ad una terminologia mutevole e non sempre perfettamente coerente, dalla lettura delle singole norme (la constatazione vale anche per la legge n. 67/2006) e' comunque possibile desumere che, nel primo caso (discriminazione diretta), si ha un trattamento, volontario e manife-sto, di sfavore e, di regola, immediatamente contrastante con norme di legge o di regolamento poste a tutela del soggetto debole. Nel secondo caso (discriminazione indiretta), si' e' invece in pre-senza di una condotta, anche non volontaria, eventualmente caratteriz-zata da piu' atteggiamenti o contegni tra loro connessi ed apparentemen-te «neutri» (per usare l'espressione del legislatore nazionale e comu-nitario), ma comunque idonei a mettere il soggetto debole in una posi-zione di svantaggio rispetto ad altri. Sulla scorta di tali premesse in diritto, si passa ora all'esame della fattispecie concreta. Ora, il tribunale non ha motivo di dubitare che le sale del cinema gestito dalla Cinestar siano conformi alla normativa attualmente vigen-te in materia, sia perche' tale circostanza non e' stata posta in dubbio, per il tutto il giudizio di primo grado, da alcuna delle parti in cau-sa, sia, perche' lo ha presupposto - con ragionamento, sul punto, non contrastato dalle parti - anche il giudice di prime cure. Non e' parimenti seriamente contestabile il fatto che l'alloggiamento dei disabili nelle prime file del cinematografo rappre-senti di fatto, per costoro, un trattamento di svantaggio rispetto ai normodotati (come, del resto, si evince agevolmente dalle stesse noti-zie, pubblicate su organi di stampa o su miti internet, riportate dallo stesso attore sub documenti attorei dal n. 12 al n. 17). Premesso dunque che, nella presente fattispecie, non si puo' evi-dentemente parlare di discriminazione diretta (dato che non vi e' con-cretamente alcuna condotta apertamente e volontariamente confliggente con norme di fonte primaria o secondaria), si tratta ora di verificare se ricorra un'ipotesi di discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 67/2006. Orbene, l'articolo ora menzionato prevede che la discriminazione indiretta possa essere realizzata non solo tramite «un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri» che «mettono una persona con disabilita' in una posizione di svantaggio, ri-spetto ad altre persone», ma anche tramite una «disposizione». Dato il termine assolutamente generico di tale espressione, ritie-ne il collegio che il legislatore abbia inteso prevedere non solo la possibilita' che la discriminazione derivi da una «disposizione» in sen-so proprio, ossia da un atto o da un negozio giuridico in senso stretto proveniente da un privato o da un provvedimento dell'autorita' ammini-strativa (eventualmente - quest'ultimo - avente carattere normativo), ma anche - a ben vedere - da una disposizione dello stesso legislatore ordinario, che, emanando, in altri settori dell'ordinamento (ad es., e per quello che qui interessa, in materia edilizia), disposizioni inido-nee, incongrue o insufficienti a «promuovere la piena attuazione del principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita» (articolo 1 della legge n. 67/2006 citato), si pone - per cio' stesso - in conflitto non solo con il fine della legge n. 67, ma prima ancora con il dettato dell'articolo 3 della stessa norma costituzionale, della quale la legge n. 67 costituisce strumento di diretta attuazione (o, eventualmente, anche con altre disposizioni di rango costituzionale, come appresso si dira). Osserva dunque il tribunale che l'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (la cui rubrica recita «Barriere architettoniche e traspor-ti pubblici») stabilisce che «per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico (...) di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguar-dante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia' costruiti all'entrata in vigore della presente legge; (...) in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futu-ro edificati, dovra' essere previsto e riservato uno spazio agli invali-di in carrozzella (...)». Stabilisce inoltre la citata normativa che «le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con de-creto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri compe-tenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge». L'attuazione del dettato normativo primario e' avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1978, oggi sostituito dal piu' recente decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996, il cui articolo 13 pre-vede che «negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilita' degli spazi interni tale da consentire la fruizione del-l'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le di-sposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236». Quest'ultimo, dal canto suo (che contiene norme di attuazione an-che della legge n. 13/1989 e della legge n. 104/1992), prevede, tra i criteri generali di progettazione degli edifici, «tre livelli di qualita' dello spazio costruito»: a) l'accessibilita', che «esprime il livello piu' alto in quanto» consente «la totale fruizione nell'immediato» dell'edificio; b) la visitabilita', che «rappresenta un livello di accessibilita' limi-tato ad una parte piu' o meno estesa dell'edificio o delle unita' immobi-liari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale»; c) la adattabilita', che «rappresenta un livello ridotto di qualita', poten-zialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di tra-sformazione in livello di accessibilita» e che, pertanto, e' «un'accessibilita' differita». Tali disposizioni regolamentari sono senz'altro applicabili, per quello che qui interessa, anche alle sale cinematografiche, sol che si considerino i richiami contenuti nell'articolo 18 del decreto del Mini-stro del turismo e dello spettacolo n. 184/1992. Ora, come e' agevole osservare, le fonti normative primarie, ossia l'articolo 1, primo e secondo comma della legge n. 13/1989, l'articolo 27, primo e secondo comma della legge n. 118/1971 e l'articolo 24, primo comma della legge n. 104/1992, dettano norme inidonee, incongrue o, comunque, insufficienti a garantire appieno ai portatori di handicap «la piena attuazione del principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita» e «il pieno godimento dei loro diritti civili (...) e sociali» (articolo 1, legge n. 67/2006), donde poi l'inidoneita', l'incongruita' o l'insufficienza - per cosi' dire - deriva-ta delle stesse norme regolamentari sopra richiamate. Dette disposizioni di legge costituiscono inoltre, ancora una vol-ta, mezzi insufficienti o comunque inidonei a tutelare «i diritti in-violabili dell'uomo» (tra i quali sicuramente rientrano a pieno titolo quelli dei disabili, di avere pari condizioni di vita dei normodotati), che invece lo Stato italiano si e' assunto di riconoscere e garantire ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Vi e' infine contrasto con l'articolo 32 della Carta costituziona-le, sol che si consideri che nel concetto di «salute», secondo il men-zionato articolo, rientra anche l'aspetto della socializzazione del di-sabile (attuabile mediante la partecipazione di questi ad eventi, mani-festazioni, spettacoli, ecc...), che ha una «funzione sostanzialmente te-rapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione» (Corte costituzionale n. 167/1999). E' infatti evidente che la piena attuazione dei predetti diritti in favore dei soggetti disabili, conformemente agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione (ed al disposto dell'articolo 1 della legge n. 67/2006), puo' realizzarsi - per cio' che concerne la fruibilita' degli edifici pub-blici o aperti al pubblico e delle sale cinematografiche piu' in parti-colare - solo se a tali soggetti venga riconosciuta, oltre alla acces-sibilita' della struttura (nel senso del decreto ministeriale n. 236/1989), anche la. possibilita' di usufruire, in detti stabili, di un livello qua-litativo e quantitativo dei servizi ivi offerti uguale o, almeno, ten-denzialmente simile a quello erogato in favore di soggetti non portato-ri di handicap. Per cio' che concerne, piu' in particolare, le sale cinematografiche, e' evidente che la piena attuazione del principio di parita' di trattamento e di pari opportunita' puo' verificarsi se in detti locali e' garantita ai portatori di handicap una visione delle proiezioni quali-tativamente uguale o, almeno, tendenzialmente simile a quella goduta dagli altri soggetti non portatori di handicap, i quali, proprio in ra-gione della mancanza di impedimenti, non sono costretti a subire una collocazione - sia pure formalmente non discriminatoria (per effetto dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti predetti da parte dei ge-stori delle sale) - in luoghi o parti dell'ambiente dove notoriamente e' impossibile o notevolmente piu' disagevole seguire lo spettacolo cinema-tografico (sul che concorda anche la parte resistente). In una parola, quello che non viene previsto dalle menzionate di-sposizioni di legge - e che invece realizza pienamente ed incontesta-bilmente un trattamento di svantaggio per i disabili - e' la possibili-ta', per costoro, di usufruire della stessa qualita' dei servizi, della quale godono i non portatori di handicap, che vengono resi alla genera-lita' dei consociati negli edifici pubblici o privati aperti al pubbli-co. Sul punto deve essere solo aggiunto che 1a necessita' che il disa-bile possa trovare posto nella sala cinematografica solo in prima fila, di fatto viene vissuto e considerato, secondo il senso comune, come un trattamento deteriore del soggetto debole; del resto anche la parte convenuta, in buona sostanza, ammette che vi sia di fatto questo trattamento peggiore, anche se lo giustifica asserendo di non aver potuto e di non poter fare diversamente, e di avere osservato tutte le disposi-zioni di legge. Da ultimo il tribunale osserva che se e' vero che le disposizioni della legge n. 67/2006 e quelle contenute nelle altre leggi sopra menzionate hanno tutti pari rango (dal che si potrebbe sostenere che non e' ammis-sibile che l'una disposizione, la legge n. 67/2006, debba prevalere sulle altre), e' tuttavia anche vero che la stessa Corte costituzionale, pur riconoscendo la piena discrezionalita' del Parlamento nell'individuare le diverse misure operative dirette alla tutela dei disabili, non ha mancato di sottolineare che e' sempre possibile il vaglio di costituzio-nalita' dei meccanismi predisposti dal legislatore, al fine di control-lare la razionalita' e la congruita' delle singole disposizioni legisla-tive rispetto al fine di tutela dei soggetti deboli, sia la sussistenza di eventuali disparita' di trattamento (Corte costituzionale n. 325/1996). Inoltre, in un altro caso analogo, per vari aspetti, a quello pre-sente, la Corte ha avuto modo di affermare che la realizzazione del principio di parita' di trattamento dei portatori di handicap e di tute-la della salute (intesa, quest'ultima, come comprensiva della socializ-zazione stessa degli handicappati) impone la prevalenza delle norme di tutela di tali soggetti rispetto - alle altre norme che impediscono di realizzarla: donde, in quella fattispecie, l'incostituzionalita' dell'articolo 1052, secondo comma del codice civile, nella parte in cui non pre-vedeva, in favore del disabile, la possibilita' di ottenere la costitu-zione della servitu' di passaggio coattivo quando questa «risponda alle esigenze di accessibilita' - di cui alla legislazione relativa ai porta-tori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo» (Corte co-stituzionale n. 167/1999). 6. - La questione di costituzionalita' della predette norme, cosi' come illustrata nei precedenti paragrafi, e' rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, posto che: a) la Cinestar ha realizza-to, come si e' visto, la sala cinematografica nella piena osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento attualmente in vigore; b) il complesso di disposizioni normative osservate nella realizzazione del multisala (articolo 1, primo e secondo comma della legge n. 13/1989, articolo 27, primo e secondo della legge n. 118/1971, articolo 24, primo comma della legge n. 104/1992) contiene prescrizioni che non tutelano in modo idoneo e congruo i diritti invio-labili, la parita' di trattamento e la salute dei portatori di handicap grave, diritti tutti previsti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costitu-zione; c) non e' evidentemente possibile, per il giudice ordinario, di-sapplicare le norme qui denunciate come inidonee o insufficienti, ana-logamente a quanto sarebbe stato permesso di fare in presenza di «di-sposizioni» o provvedimenti emanati dalla Pubblica amministrazione: da cio' il necessario intervento della Corte costituzionale; d) nemmeno e' possibile una interpretazione costituzionalmente adeguata del dettato normativo, posto che quello che dovrebbe essere previsto dalle menzio-nate disposizioni di legge (e di regolamento) e' la possibilita', per l'handicappato grave, di godere - per il caso in cui negli edifici pub-blici o aperti al pubblico vengano erogati servizi al pubblico - dello stesso livello qualitativo dei servizi stessi, del quale usufruiscono i normodotati. Le disposizioni sopra richiamate confliggono pertanto: a) con l'articolo 3 della Costituzione, non essendo idonee ad attuare appieno il principio di parita' di trattamento e di pari opportunita' in favore dei disabili; b) con l'articolo 2 della Costituzione, nella parte in cui le menzionate disposizioni non riconoscono e non garantiscono in maniera adeguata o congrua i diritti inviolabili dell'uomo; c) con l'articolo 32 della Costituzione, nella parte in cui non garantiscono adeguata tutela alla salute dei disabili, intesa come comprensiva della socializzazione di tali soggetti (avendo essa, come gia' detto, secondo la stessa Corte costituzionale, funzione terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione). Volta che siano state rimosse le norme costituzionalmente illegit-time con effetto ex tunc, la condotta della resistente potra' essere considerata come indirettamente discriminatoria e potra' pertanto essere rimossa mediante l'adozione di misure tecniche (sulla cui realizzabili-ta' si dira' meglio appresso) idonee all'eliminazione degli ostacoli che impediscono, ad oggi, la collocazione dei disabili in punti della sala cinematografica idonei ad usufruire di una visione della proiezione di qualita' uguale o almeno tendenzialmente analoga a quella dei normodotati. A tal ultimo riguardo, oltre a quanto sopra detto, va aggiunto che la c.d. condotta discriminatoria, cosi' come disciplinata dalla legge n. 67, non sembra possa essere qualificata, sic et sirapliciter, come un illecito civile, ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice ci-vile. La natura discriminatoria della condotta e' invece sussistente - stando al tenore ed alla ratio delle disposizioni di legge - quando es-sa, anche indipendentemente dalla presenza di un elemento psicologico soggettivo - (dolo o colpa, anche presunta) del soggetto agente, e' di' per se' idonea a realizzare un trattamento deteriore nei confronti di un portatore di disabilita': donde la possibilita' di rimozione degli effet-ti della condotta anche in mancanza di un elemento psicologico costi-tuito dal dolo o dalla colpa e salva sempre la necessita' di questi ul-timi elementi per il caso in cui il ricorrente intenda ottenere, a ca-rico della controparte, oltre all'eliminazione degli effetti della con-dotta, anche altre misure di tipo risarcitorio o riparatorio. Dalla (eventuale) dichiarazione di incostituzionalita' della norma-tiva qui impugnata non deriva inevitabilmente, per la Cinestar, la ne-cessita' di procedere all'esecuzione di lavori irragionevolmente gravo-si, sol che si consideri che la pretesa irrealizzabilita' delle opere necessarie all'adeguamento edilizio (eventualmente anche di una sola sala) o il loro costo eccessivo sono circostanze non (ancora) provate nel presente giudizio dalla parte resistente (che pure aveva l'onere di farlo); ne' e' dimostrato, almeno allo stato attuale dell'istruttoria, che le modifiche necessarie per l'eliminazione del trattamento deterio-re abbiano costi tali da rendere addirittura antieconomico l'esercizio dell'intero cinema multisala. Da ultimo, il conferimento d'azienda da parte della odierna resi-stente nella Multiplex nord S.r.l. ed la vendita delle quote, detenute da Cinestar gestioni S.r.l., di tale ultima societa' a terzi (si vedano i do-cumenti allegati sub n. 2 dalla reclamata) non sembra producano conse-guenze processuali degne di rilievo nel presente giudizio, sol che si consideri che al presente procedimento si applicano le norme generali del libro I del codice di procedura civile, tra i quali l'articolo 111, che disciplina le ipotesi di trasferimento della res litigiosa.
P. Q. M. Senza definire il reclamo camerale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede: I) sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione de-gli atti alla Corte costituzionale; II) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, primo comma della legge n. 13/1989, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edi-fici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa sia-no redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2 e «in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico»; III) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, secondo comma della legge n. 13/1989, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Ministro dei lavori pubblici fissi con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, «in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 204/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico»; IV) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 27, primo comma della legge n. 118/1971, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella par-te in cui non prevede che in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra' es-sere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella, «in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/92, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico»; V) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 27, secondo comma della legge n. 118/1971, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella par-te in cui non prevede che le norme di attuazione delle disposizioni del predetto articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Re-pubblica su proposta dei Ministri competenti entro un anno dall'entrata in vigore della legge, «il quale dovra' prevedere che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handi-cap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico»; VI) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 24, primo comma della legge n. 104/1992, per contrasto gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubbli-ci e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita' e la visitabilita' di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e successive modificazioni, siano eseguite in conformita' alle di-sposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modi-ficazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, «in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favo-re del pubblico»; VII) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del consiglio dei mini-stri e che sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamen-to. Cosi' deciso in Reggio Emilia il 9 ottobre 2007, nella Camera di consiglio della prima sezione. Il Presidente: Piscopo L'estensore: Varotti