N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 2007
Ordinanza del 25 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Barcellona P. G. - Sezione distaccata di Milazzo nel procedimento penale a carico di Marzo Bruna Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Irragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza, a fronte della previsione di termini di prescrizione piu' lunghi per reati meno gravi. - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.9 del 20-2-2008 )
IL TRIBUNALE In esito alla discussione delle parti e vista l'ordinanza del 12 luglio 2007; Premesso che si ritiene di non potere pervenire ad un proscioglimento nel merito dell'imputata appellante; Ritenuta la rilevanza della questione poiche', qualora nella specie fosse applicabile il termine triennale di prescrizione, il delitto contestato, e per il quale e' consentita l'irrogazione di pena c.d. paradetentiva, risulterebbe estinto gia' prima della adozione della sentenza appellata, pur tenendo conto di atti interruttivi e sospensivi, questi ultimi ridotti a gg. sessanta, se superiori; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, atteso che il sistema normativo in un caso del genere impone un termine di prescrizione piu' breve (tre anni, e non cinque), mentre per fattispecie incriminatici meno gravi, e che proprio per cio' non consentono l'irrogazione di pena paradetentiva, opererebbe il maggiore termine quinquennale se il fatto e' anteriore alla legge n. 251/2005, altrimenti persino il termine di anni sei (cfr. art. 612, comma primo, c.p.); Ritenuta la inequivocabilita' della interpretazione in tal senso della novella che ha interessato l'art. 157, comma quinto, c.p. (cfr. Cass., sez. fer., 31 agosto 2006, n. 29786), atteso che non si rinvengono nel sistema altri reati che siano puniti con pene diverse dalle detentive e dalle pecuniarie; Ritenute, a questo punto, sia la irragionevolezza del nuovo sistema normativo, sia la violazione del principio di uguaglianza rispetto a situazione differenti, nel senso che restano disciplinati in modo piu' favorevole per il reo fatti considerati di piu' grave natura, sia obiettivamente, sia sotto il profilo normativo;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma quinto, c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di anni tre; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento; Dispone altresi', che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della due Camere del Parlamento. Milazzo, letta all'udienza dibattimentale penale del 25 settembre 2007. Il giudice: Martello