N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 2007

  Ordinanza  del 25 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Barcellona
P.  G.  - Sezione  distaccata  di  Milazzo  nel procedimento penale a
carico di Marzo Bruna

  Reati  e  pene  - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di
  pace  -  Reati  puniti  con  pena  diversa da quella detentiva e da
  quella   pecuniaria  -  Termine  di  prescrizione  di  tre  anni  -
  Irragionevolezza  -  Violazione  del  principio  di  uguaglianza, a
  fronte  della previsione di termini di prescrizione piu' lunghi per
  reati meno gravi.
  -  Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art.
  6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
  - Costituzione, art. 3.
(GU n.9 del 20-2-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   In  esito  alla discussione delle parti e vista l'ordinanza del 12
luglio 2007;
   Premesso   che   si   ritiene   di  non  potere  pervenire  ad  un
proscioglimento nel merito dell'imputata appellante;
   Ritenuta  la  rilevanza  della  questione  poiche',  qualora nella
specie  fosse  applicabile  il  termine triennale di prescrizione, il
delitto  contestato,  e  per  il quale e' consentita l'irrogazione di
pena  c.d.  paradetentiva,  risulterebbe  estinto  gia'  prima  della
adozione   della  sentenza  appellata,  pur  tenendo  conto  di  atti
interruttivi  e  sospensivi, questi ultimi ridotti a gg. sessanta, se
superiori;
   Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, atteso che
il  sistema  normativo  in  un  caso  del genere impone un termine di
prescrizione  piu'  breve  (tre  anni,  e  non  cinque),  mentre  per
fattispecie  incriminatici  meno  gravi,  e  che proprio per cio' non
consentono   l'irrogazione   di  pena  paradetentiva,  opererebbe  il
maggiore  termine  quinquennale  se  il fatto e' anteriore alla legge
n. 251/2005,  altrimenti  persino  il  termine di anni sei (cfr. art.
612, comma primo, c.p.);
   Ritenuta  la  inequivocabilita' della interpretazione in tal senso
della novella che ha interessato l'art. 157, comma quinto, c.p. (cfr.
Cass.,  sez.  fer.,  31  agosto  2006,  n. 29786),  atteso che non si
rinvengono  nel sistema altri reati che siano puniti con pene diverse
dalle detentive e dalle pecuniarie;
   Ritenute,  a  questo  punto,  sia  la  irragionevolezza  del nuovo
sistema  normativo,  sia  la  violazione del principio di uguaglianza
rispetto  a situazione differenti, nel senso che restano disciplinati
in  modo  piu'  favorevole per il reo fatti considerati di piu' grave
natura, sia obiettivamente, sia sotto il profilo normativo;
                              P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art.   3  Cost.,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  157, comma quinto, c.p., come sostituito dall'art. 6 della
legge  5  dicembre  2005,  n. 251 (Modifiche al codice penale ed alla
legge  26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di
recidiva,  di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per
i  recidivi,  di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede
che  quando  per  il reato la legge stabilisce pene diverse da quella
detentiva   e   da  quella  pecuniaria,  si  applica  il  termine  di
prescrizione di anni tre;
   Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente procedimento;
   Dispone  altresi',  che,  a  cura  della  cancelleria, la presente
ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti della due Camere del Parlamento.
   Milazzo,  letta all'udienza dibattimentale penale del 25 settembre
2007.
                        Il giudice: Martello