N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2007

  Ordinanza  emessa  dal  Tribunale  di  Monza  il  5 maggio 2007 nel
procedimento  civile promosso da Helpware Studi S.r.l contro Helpware
Aziende S.r.l.

  Procedimento    civile -   Opposizione   a   decreto   ingiuntivo -
  Assegnazione  all'opposto  di  un  termine  a comparire inferiore a
  quello  ordinario  di  90  giorni -  Conseguente  dimidiazione  del
  termine di costituzione in giudizio dell'opponente, alla stregua di
  quanto  sostenuto  dalla  costante  giurisprudenza  di legittimita'
  elevata  a  «diritto  vivente»  -  Ritenuta  intempestivita'  della
  costituzione effettuata tra il quinto e il decimo giorno successivo
  alla  notificazione  della  citazione  e  connessa improcedibilita'
  dell'opposizione    per    tardiva   costituzione   dell'opponente,
  equiparata   dal   «diritto  vivente»  alla  mancata  costituzione,
  allorche'  l'opponente  abbia  assegnato,  anche involontariamente,
  all'opposto  un  termine  a  comparire  inferiore a quello previsto
  dall'art.  163-bis  cod.  proc.  civ. -  Denunciata  violazione dei
  principi  di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza  sotto  il duplice
  profilo dell'intrinseca incoerenza dell'impugnata disciplina con le
  peculiarita'  strutturali e funzionali del procedimento monitorio e
  della  disparita' di trattamento normativo rispetto alle ipotesi di
  tardiva  iscrizione a ruolo delle cause di primo grado assoggettate
  al    rito    ordinario -   Incidenza   sul   diritto   di   difesa
  dell'opponente -  Asserita lesione del principio costituzionale del
  giusto  processo  regolato  dalla legge, con riguardo alla presunta
  creazione  giurisprudenziale  della  sanzione  di  improcedibilita'
  dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente.
  - Codice di procedura civile, artt. 165, 645, comma secondo, e 647,
  primo comma.
  - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.10 del 27-2-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Nel procedimento RG 12009/2006, promosso da Helpware Studi S.r.l.,
in  persona  del  legale  rappresentante,  nei  confronti di Helpware
Aziende  S.r.l.,  in  persona  del  legale rappresentante, il g.i., a
scioglimento  della  riserva; letti gli atti ed i documenti di causa,
ha pronunziato la seguente ordinanza.
   Premesso  che con atto di citazione notificato il 10 novembre 2006
la  Helpware  Studi  S.r.l.  proponeva opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 2895/06 emesso da questo Tribunale il 12 settembre 2006
e  notificatole  dalla  Helpware  Azienda  S.r.l.. il 2 ottobre 2006,
fissando udienza di prima comparizione al 23 gennaio 2007;
     l'opponente  si  costituiva  in  giudizio e iscriveva la causa a
ruolo  il  17 novembre 2006, sette giorni dopo il perfezionarsi della
notifica dell'opposizione;
     il  termine  a comparire assegnato dall'opponente e' superiore a
sessanta  giorni,  ma  inferiore  a novanta giorni previsti dal nuovo
art. 163-bis c.p.c.;
     secondo  il  consolidato  orientamento  della  giurisprudenza di
legittimita',  l'abbreviazione,  anche  involontaria,  dei  termini a
comparire  determina  la dimidiazione del termine per la costituzione
in giudizio dell'opponente, che scende da dieci a cinque giorni, onde
la  costituzione dell'opponente e l'iscrizione a ruolo della presente
causa sono tardive;
     sempre  alla stregua del costante orientamento della Cassazione,
la  tardiva  costituzione  dell'opponente  e' equiparata alla mancata
costituzione  e  rende improcedibile l'opposizione ed irrevocabile il
decreto  ingiuntivo opposto (Cass. 5039/2005; Cass. 16117/2006; Cass.
13252/2006);
     quest'orientamento  costituisce  «diritto  vivente»,  ma suscita
talune perplessita', perche':
      1.  -  L'art.  645 c.p.c. fa riferimento alla riduzione a meta'
dei  termini  a  comparire, ma non anche dei termini di costituzione;
non e', invero, scontata la possibilita' di applicare all'opposizione
a d.i. la dimidiazione del termine di costituzione prevista dall'art.
165   c.p.c.,   allorche'  l'attore  abbia  chiesto  e  ottenuto  dal
Presidente  di  abbreviare  il  termine  a comparire «nelle cause che
richiedono  pronta  spedizione».  Si  consideri  che  l'opponente  e'
convenuto  in  senso  sostanziale  e  non  sussiste  per lui l'onere,
sotteso  all'art.  165  c.p.c.,  di  dare al creditore opposto pronta
contezza  dei  documenti  offerti  in comunicazione, affinche' questo
possa predisporre per tempo le proprie difese.
   L'opposto,  attore  in  senso sostanziale, conosce gia' la materia
del  contendere, poiche' e' lui stesso ad introdurre la lite, tant'e'
che,   quando  l'opponente  profitti  dell'opposizione  per  proporre
domanda  riconvenzionale,  la  citazione in opposizione sara', quanto
alla  riconvenzionade,  eventualmente  nulla  per  insufficienza  del
termine  a  comparire  inferiore  al  minimo  legale,  ma  non  certo
improcedibile,  qualora  l'iscrizione  a  molo  avvenga dopo i cinque
giorni:  si  attiveranno,  insomma,  i  meccanismi di sanatoria della
nullita' disciplinati dall'art. 164 c.p.c., ma la riconvenzionale non
sara' in alcun modo affetta da improcedibilita'.
      2.  -  L'oggetto del giudizio di opposizione e' determinato dal
ricorso  monitorio,  non  dall'atto  di  opposizione e la facolta' di
dimidiare  i  termini  a  comparire  con l'atto di opposizione appare
coerente  con  le  caratteristiche  del  procedimento  monitorio, che
vedono   l'inversione   delle   parti  e  il  succedersi,  alla  fase
strettamente  monitoria, dell'iniziativa impugnatoria dell'opponente,
volta  a  instaurare  un  giudizio ordinario di cognizione. Peraltro,
ratio   della  facolta'  di  dimidiare  il  termine  a  comparire  e'
l'innestarsi  dell'opposizione  sul pregresso procedimento monitorio,
che  si  conclude  con  la  notifica  del  decreto ingiuntivo, da cui
decorre  il  termine di quaranta giorni per promuovere l'opposizione,
laddove  la  ratio  della  dimidiazione  prevista  dall'art. 163-bis,
secondo  comma, c.p.c. consiste nella pronta spedizione della causa e
richiede  il  vaglio del Presidente sulla sussistenza del presupposto
applicativo  della  norma.  A  tutt'altro  scopo risponde l'art. 645,
secondo  comma., ultima frase c.p.c., che lascia all'attore la libera
facolta' di ridurre il termine a comparire, proprio in considerazione
del  fatto  che,  a)  egli  non  e'  attore  in senso sostanziale, b)
l'oggetto  del  giudizio  di opposizione e' gia' stato predeterminato
con  il  ricorso monitorio dal creditore intimante e c) l'opposizione
s'innesta   su  un  procedimento  giurisdizionale  composito  la  cui
pendenza   ad   ogni  effetto  si  produce  e  determina,  a  livello
prodromico,  con il deposito del ricorso monitorio e, sul piano della
produzione  degli  effetti  sostanziali  e  processuali dalla domanda
giudiziale, con la notificazione del decreto ingiuntivo.
   D'altronde,  e'  nozione  di  comune  esperienza  che  al debitore
ingiunto non interessi la «pronta spedizione» della causa: sicche' la
dimidiazione  del  termine  a  comparire  da  fissare  con  l'atto di
opposizione si connette alle peculiarita' e alla natura composita del
procedimento  monitorio, piuttosto che alla previsione di cui all'ari
163-bis, secondo comma, c.p.c.
   Alla  stregua  delle  esposte  considerazioni,  appare discutibile
l'estensione   all'opponente   della   dimidiazione  del  termine  di
costituzione  dell'attore  prevista dall'art. 165 c.p.c. per le cause
che  richiedono  «pronta  spedizione»:  ma  questo, come detto, e' il
diritto  vivente sancito dalla suprema Corte con unanime orientamento
e  diviene  indispensabile  sollevare  la  questione  di legittimita'
costituzionale di seguito svolta.
      3.   ―   L'equiparazione   della  costituzione  tardiva  alla
costituzione  mancata,  laddove  l'art.  647  c.p.c.  fa  riferimento
soltanto a quest'ultima, non e' affatto scontata, ne' puo' discendere
tout court dalla natura impugnatoria dell'opposizione. Gli artt. 348,
369    e   399   c.p.c.   contemplano   espressamente   la   sanzione
d'improcedibilita'   dell'impugnazione   per   tardiva   costituzione
dell'impugnante.  Non cosi' l'art. 647 c.p.c., che disciplina il solo
caso  della  mancata  costituzione  dell'opponente e non quello della
tardiva   costituzione.  Una  sanzione  d'improcedibilita'  deteriore
rispetto  ai  consueti meccanismi applicabili alla tardiva iscrizione
della causa a ruolo del processo di prime cure, qual e' pur sempre il
giudizio  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo  (art. 307 c.p.c.),
appare  incompatibile  con  i principii del «giusto processo regolato
dalla  legge»,  poiche'  tale  sanzione,  a differenza delle suddette
regole  in materia d'impugnazioni, non e' espressamente sancita dalle
norme  processuali e, in difetto di cio', non puo' essere forgiata in
via  interpretativa.  Vi  e'  una riserva di legge la quale impedisce
all'interprete  di  proporre  una  lettura  integrativa  o anche solo
analogica della disciplina legale, dovendosi preservare il valore, di
rilevanza  costituzionale, di stretta disciplina legale delle forme o
delle  garanzie  del  processo, con speciale riguardo a preclusioni e
decadenze  poste  a  carico  delle  parti, cioe' dei cittadini che si
avvalgono  delle  tutele processuali approntate dall'ordinamento. Nel
giusto   processo   non   puo'   essere   consentito   all'interprete
un'attivita' «nomopoietica» di creazione di preclusioni e decadenze a
carico  delle  parti,  che  subiscono effetti pregiudizievoli, talora
irreversibili.
      4.  ―  Le  precedenti  pronunce  della  Consulta  che si sono
occupate  della  compatibilita' costituzionale del ridotto termine di
costituzione  dell'opponente, in ipotesi di abbreviazione del termine
a  comparire (Corte cost. n. 239/2000, Corte cost. n. 154/2005) hanno
fatto  costante riferimento a una scelta consapevole dell'opponente e
alla  conseguente necessita' (vieppiu' accentuata nel nuovo regime di
anticipazione  per  il notificante degli effetti della notificazione,
introdotta  con  la sentenza della Corte cost. n. 477/2002) di curare
con   diligenza  la  tempestiva  costituzione  in  giudizio,  sernmai
iscrivendo  la  causa  a ruolo con la cosidetta «velina», secondo una
prassi  ampiamente  ammessa  e  riconosciuta  dalle  cancellerie  dei
tribunali.  La  Consulta  non risulta, invece, avere mai esaminato il
problema  della «dimidiazione inconsapevole» del termine a comparire,
giusta  il  caso  verificatosi nella specie, susseguente alla recente
novellazione  del  termine minimo a comparire di cui all'art. 163-bis
c.p.c.,   elevato   da  sessanta  a  novanta  giorni.  Qui,  infatti,
l'opponente  ebbe  ad  osservare  il  vecchio  termine a comparire di
sessanta  giorni, ma non il nuovo di novanta giorni e cio' per chiara
distrazione.
      5.  ―  Purtuttavia,  nonostante  l'assegnazione del termine a
comparire in misura di sol pochi giorni inferiore ai novanta previsti
dal  nuovo  art.  163-bis  c.p.c.  sia  chiaramente  involontaria, il
diritto vivente della Cassazione la equipara ad una scelta volontaria
dell'opponente,  su  cui  grava  l'onere  di  osservare  il dimidiato
termine anche per la costituzione in giudizio, pur con le «forzature»
ermeneutiche  criticate nelle righe che precedono. Senza dare rilievo
alcuno  all'atteggiamento  soggettivo dell'opponente, sempre la norma
vivente  nella  giurisprudenza  della suprema Corte sanziona del pari
con  l'improcedibilita'  l'opposizione iscritta a ruolo cinque giorni
dopo la notifica dell'atto.
   Questo  essendo  il  quadro  dei  problemi suscitati dal combinato
disposto  degli  artt.  645,  secondo  comma, ultima frase, 165, 647,
primo  comma  (seconda  ipotesi)  c.p.c.,  ben  puo'  dubitarsi della
conformita'  agli  artt.  111,  24, primo comma e 3 Cost. della norma
che, nel diritto vivente, rende improcedibile l'opposizione a decreto
ingiuntivo  iscritta  a  ruolo  oltre  cinque  giorni (ma entro dieci
giorni)  dalla  notificazione, sia nell'ipotesi in cui l'assegnazione
di   un   termine  a  comparire  inferiore  a  quello  ordinario  sia
volontaria,   sia   nell'ipotesi   in   cui   tale  assegnazione  sia
inconsapevole.
   La  contrarieta'  al principio del giusto processo «regolato dalla
legge»   (art.   111  Cost.)  si  coglie  nella  creazione,  per  via
giurisprudenziale,   con  ragionamento  analogico,  di  una  sanzione
d'improcedibilita' dell'opposizione che l'art. 647 c.p.c. primo comma
(seconda   ipotesi)   commina   soltanto   per  il  caso  di  mancata
costituzione  dell'opponente,  ma  non  per  quello  di  costituzione
tardiva   ed   emerge   altresi'   nell'estensione,   sempre  in  via
interpretativa e senza che sussista il presupposto della eadem ratio,
del  dimidiato  termine  di costituzione sancito dall'art. 165 c.p.c.
per  le  cause  che,  richiedendo  pronta  spedizione,  a  seguito di
esplicita autorizzazione presidenziale, siano state instaurate con un
ridotto termine a comparire.
   Questa  sanzione  d'improcedibilita' dell'opposizione tardivamente
iscritta  a  ruolo,  in  caso  di  dimidiazione anche inavvertita del
termine   a   comparire,   viola  altresi'  il  diritto  alla  tutela
giurisdizionale  (art.  24  Cost.)  e il principio di ragionevolezza,
perche'  grava  l'opponente  di  un  onere  che  appare inutilmente e
irragionevolmente   contrario   alla   struttura  bifasica  del  rito
monitorio  e  all'inversione della posizione processuale delle parti,
specialmente  se  si considera che l'opposizione a decreto ingiuntivo
instaura  pur sempre un processo di primo grado e si raffronta questa
disciplina  con quella riservata alle ipotesi di tardiva iscrizione a
ruolo di una causa di primo grado.
                              P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
   Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  del combinato disposto degli artt. 645,
secondo comma, ultima frase, 165, 647, primo comma (seconda ipotesi),
c.p.c.  per  violazione  degli artt. 111, 24 e 3 Cost. nella parte in
cui,  secondo  il diritto vivente, l'opposizione a decreto ingiuntivo
e'  improcedibile  se  iscritta  a ruolo dopo il termine dimidiato di
cinque   giorni,   allorche'   l'opponente   abbia  assegnato,  anche
involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello previsto
dall'art. 163-bis c.p.c.
   Rimette   gli   atti  alla  Corte  costituzionale,  mandando  alla
cancelleria  per la trasmissione del fascicolo e sospende il presente
giudizio.
   Manda    altresi'    alla   cancelleria   per   la   comunicazione
dell'ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Si comunichi alle parti.
     Monza, addi' 5 maggio 2007
                          Il giudice: Giani