N. 29 ORDINANZA 11 - 21 febbraio 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

  Arbitrato   -  Opere  pubbliche  -  Divieto  di  arbitrato  per  le
  controversie  concernenti  rapporti  relativi  ad  appalti  per  la
  costruzione   di  opere  pubbliche  rese  necessarie  da  calamita'
  naturali  -  Denunciata  lesione  del principio di ragionevolezza e
  della liberta' di iniziativa economica privata - Prospettazione, in
  via   subordinata,   di   ulteriore   questione   di   legittimita'
  costituzionale   concernente   l'esclusione  dell'applicazione  del
  divieto  in  esame  alle  controversie  per le quali sia stata gia'
  notificata  la  domanda  arbitrale  alla  data di entrata in vigore
  dell'impugnato  divieto  legislativo  -  Sopravvenuto mutamento del
  quadro   normativo  -  Necessita'  di  riesame  dei  termini  della
  questione   -   Restituzione   degli  atti  al  collegio  arbitrale
  rimettente.
  -  D.L.  11  giugno  1998, n. 180, art. 3, comma 2, convertito, con
  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1998,  n. 267;  d.lgs.  20
  settembre  1999,  n. 354,  art.  8,  comma  1,  lettera  d); d.l. 7
  febbraio  2003,  n. 15,  art.  1,  comma 2-quater, convertito dalla
  legge 8 aprile 2003, n. 62.
  - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 41, 42, 97 e 117, primo comma.
(GU n.10 del 27-2-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, del
decreto-legge   11   giugno  1998,  n. 180  (Misure  urgenti  per  la
prevenzione  del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite
da   disastri   franosi  nella  Regione  Campania),  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1998,  n. 267,  dell'art. 8,
lettera  d)  (recte:  comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20
settembre  1999,  n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del
programma  di  ricostruzione  di  cui  al  titolo VIII della legge 14
maggio   1981,   n. 219,   e   successive   modificazioni,   a  norma
dell'articolo  42,  comma  6,  della legge 17 maggio 1999, n. 144), e
dell'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15
(Misure  urgenti  per  il  finanziamento  di interventi nei territori
colpiti  da  calamita' naturali e per l'attuazione delle disposizioni
di  cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Disposizioni  urgenti  per  il superamento di situazioni di emergenza
ambientale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 aprile
2003,   n. 62,   promosso  dal  Collegio  arbitrale  di  Napoli,  nel
procedimento  tra  il  Consorzio  CPR2  e  la  Curia arcivescovile di
Napoli,  con  ordinanza dell'11 novembre 2006, iscritta al n. 280 del
registro  ordinanze  2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visti  l'atto di costituzione del Consorzio CPR2 nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  dicembre  2007  il giudice
relatore Francesco Amirante;
   Uditi  gli  avvocati Vincenzo Spagnuolo Vigorita e Massimo Luciani
per  il  Consorzio CPR2 e l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
   Ritenuto  che  il  Collegio  arbitrale  di  Napoli  costituito per
l'arbitrato  tra  il  Consorzio CPR2 e la locale Curia arcivescovile,
con  ordinanza  dell'11  novembre  2006, ha sollevato, in riferimento
agli  articoli  3,  24,  25,  41,  42,  97  e 117, primo comma, della
Costituzione,  questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per
la  prevenzione  del  rischio  idrogeologico  ed  a favore delle zone
colpite  da disastri franosi nella Regione Campania), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1998,  n. 267,  dell'art. 8,
lettera  d)  (recte:  comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20
settembre  1999,  n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del
programma  di  ricostruzione  di  cui  al  titolo VIII della legge 14
maggio   1981,   n. 219,   e   successive   modificazioni,   a  norma
dell'articolo  42,  comma  6,  della legge 17 maggio 1999, n. 144), e
dell'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15
(Misure  urgenti  per  il  finanziamento  di interventi nei territori
colpiti  da  calamita' naturali e per l'attuazione delle disposizioni
di  cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Disposizioni  urgenti  per  il superamento di situazioni di emergenza
ambientale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 aprile
2003, n. 62;
     che  nell'ordinanza  di  remissione  si precisa come il Collegio
arbitrale, costituitosi in data 25 maggio 2006, nel fissare i termini
per  lo  svolgimento  del  giudizio,  abbia rilevato la necessita' di
esprimere    una    valutazione,   ai   fini   della   procedibilita'
dell'arbitrato, in ordine all'applicabilita', nella specie, dell'art.
1, comma 2-quater, del citato d.l. n. 15 del 2003, invitando le parti
a dedurre sul punto;
     che, conseguentemente, la difesa della parte attrice ha eccepito
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 180
del  1998 -  secondo  il  quale non possono essere devolute a Collegi
arbitrali  le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche
comprese  in  programmi  di  ricostruzione  di  territori  colpiti da
calamita'  naturali - la cui vigenza e' stata ribadita dal menzionato
art. 1, comma 2-quater, del d.l. n. 15 del 2003;
     che  il Collegio arbitrale, quindi, ha ritenuto di sollevare, in
riferimento  agli  artt.  3,  41  e  42 Cost., una prima questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma 2-quater, del d.l.
n. 15  del  2003,  dell'art.  3,  comma 2, del d.l. n. 180 del 1998 e
dell'art.  8,  comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 354 del 1999, nella
parte in cui escludono che le controversie relative all'esecuzione di
opere  pubbliche  comprese in programmi di ricostruzione di territori
colpiti  da  calamita'  naturali  possano  essere  devolute a Collegi
arbitrali;
     che,  in  punto  di  rilevanza,  il remittente, dopo un excursus
sulla  normativa  in  materia,  ritiene  sicuramente desumibile dalle
disposizioni denunciate l'attuale vigenza del divieto di devolvere ad
arbitri  le  controversie  attinenti agli interventi di cui al titolo
VIII  della  legge  14  maggio  1981, n. 219, tra le quali rientra la
controversia de qua;
     che,  quanto  al  merito della questione, il Collegio arbitrale,
auspicando  una  revisione  dell'orientamento gia' espresso da questa
Corte  nella  sentenza  n. 376  del 2001 e nelle successive ordinanze
n. 11   e   n. 122  del  2003,  sostiene,  in  primo  luogo,  che  le
disposizioni  censurate  si  pongono in contrasto con l'art. 3 Cost.,
sotto il profilo della ragionevolezza, perche' dettano una disciplina
speciale   per   una  determinata  classe  di  ipotesi  (controversie
riguardanti  contratti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di
interventi  originati  da  calamita'  naturali) la quale, all'interno
della  materia  delle  opere pubbliche, non si differenzierebbe dalle
altre  con  riguardo  alla  compatibilita'  con la ratio sottesa alla
disciplina generale dell'arbitrato;
     che  il  remittente sostiene, inoltre, la violazione dell'art. 3
Cost.,  sotto  il  profilo del principio di uguaglianza, in quanto le
citate  disposizioni -  attribuendo un regime normativo differenziato
ad  appalti oggettivamente e soggettivamente identici ed individuando
l'illegittima  ratio  di  tale  particolare  disciplina  nella genesi
remota  della  necessita'  di  provvedere  all'esecuzione  dell'opera
(calamita'   naturale),  genesi  caratterizzata  da  un  criterio  di
localizzazione  logistica  -  determinerebbero una discriminazione di
tipo  territoriale rispetto al regime generale degli appalti di opere
pubbliche,  non solo in riferimento al piu' ampio ambito comunitario,
ma anche in ambito nazionale;
     che,  inoltre,  il  Collegio  arbitrale  assume la lesione degli
artt.  41  e  42 Cost., in quanto le norme censurate limiterebbero la
liberta' di iniziativa economica attraverso l'illegittima sottrazione
di   alcuni   operatori   del  settore  alla  regola  generale  della
derogabilita' della giurisdizione statuale in favore degli arbitri;
     che, concludendo su tale prima questione, il remittente chiede a
questa    Corte    di    valutare   se   all'eventuale   declaratoria
d'illegittimita'   costituzionale   della  suddetta  normativa  debba
conseguire,  in  applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  analoga  pronuncia  in  riferimento  all'art.  253, comma 34,
lettera  d), secondo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163,  il  quale  ha  riaffermato  il divieto in argomento, facendo
eccezione alla regola generale della compromettibilita' in arbitri di
tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
di  contratti pubblici di appalto, dettata dall'art. 241 dello stesso
d.lgs. n. 163 del 2006;
     che,  in  via  subordinata,  il  Collegio remittente solleva, in
riferimento  agli  artt.  3,  24, 25, 41, 42 e 97 Cost., questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 180 del
1998,  nella  parte  relativa  all'esclusione dall'applicazione della
norma  di  cui  al  primo periodo soltanto delle «controversie per le
quali  sia stata gia' notificata la domanda di arbitrato alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto»  e  non  di tutte quelle
relative    a    contratti   gia'   stipulati   contenenti   clausole
compromissorie;
     che,  in  merito  a  tale  questione, il remittente argomenta la
violazione  dei  parametri  invocati  sulla  base  dell'irragionevole
individuazione,  come momento di discrimine tra il vecchio e il nuovo
regime,   di  quello  della  notificazione  della  domanda  arbitrale
anziche' di quello della sottoscrizione della clausola compromissoria
e,  quindi,  della determinazione della nullita' retroattiva di tutte
le clausole compromissorie precedentemente stipulate;
     che, in via ulteriormente subordinata, il remittente denuncia il
contrasto  delle  disposizioni  in  oggetto  con gli artt. 117, primo
comma,  3 e 41 Cost., in quanto, modificando le condizioni conosciute
dalle  parti al momento della stipulazione del contratto e prevedendo
la  salvezza  delle  sole  domande arbitrali gia' notificate e non di
tutti  i contratti gia' stipulati contenenti clausole compromissorie,
violerebbero  la  normativa  comunitaria  in materia di appalti e, in
particolare,  i principi di parita' di trattamento tra gli operatori,
di non discriminazione e di trasparenza cui essa si ispira;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  la  declaratoria  di  manifesta infondatezza delle
questioni  data  la  loro analogia, se non addirittura identita', con
quelle  gia'  scrutinate  e respinte nella sentenza n. 376 del 2001 e
nelle ordinanze n. 11 e n. 122 del 2003;
     che  si  e'  costituito il Consorzio CPR2 il quale, anche in una
memoria   depositata   in   prossimita'   dell'udienza,  ha  aderito,
ampliandone  le  argomentazioni,  alle  conclusioni dell'ordinanza di
rimessione,   insistendo   per   il   superamento   della  precedente
giurisprudenza costituzionale in materia.
   Considerato  che  il  Collegio  arbitrale  remittente fonda la sua
tesi - ribadita e sviluppata dalla parte privata nelle proprie difese
-  principalmente,  anche  se non esclusivamente, sull'assunto che il
divieto  del  giudizio  arbitrale  per  le  controversie  concernenti
rapporti  relativi  ad  appalti per la costruzione di opere pubbliche
rese  necessarie  da calamita' naturali e' irragionevole e, in quanto
tale, contrasta con numerosi parametri costituzionali;
     che tale irragionevolezza viene dedotta dal rilievo secondo cui,
rispetto al generale principio della compromettibilita' in arbitri di
tutte  le  controversie  aventi  ad  oggetto  diritti  disponibili  -
ribadito,  per quelle nascenti da appalti pubblici, dall'articolo 241
del  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - la norma impugnata
introdurrebbe   un'eccezione   riguardante  una  categoria  puramente
naturalistica (opere pubbliche rese necessarie da calamita' naturali)
priva  di  connotazioni  giuridiche  (ancorche'  sia stata confermata
dall'art.  253,  comma  34, lettera d), secondo periodo, del suddetto
d.lgs.  n. 163  del  2006,  del  quale si prefigura un'illegittimita'
consequenziale);
     che,  ad  avviso  del  remittente, la disposizione che configura
l'eccezione   al  generale  principio  della  compromettibilita'  dei
diritti  disponibili  non  si  fonda  sulla identificazione di un ben
individuato  interesse  pubblico  prevalente su quello che informa il
principio generale suindicato;
     che,  successivamente  alla proposizione delle questioni ed alla
discussione  di esse in pubblica udienza, e' stata approvata la legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), la quale
all'art. 3, commi da 19 a 22 - ancorche' soltanto dal 1° agosto 2008,
per  effetto  dell'art. 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
(Proroga   di   termini   previsti   da  disposizioni  legislative  e
disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria) -  ha  introdotto il
divieto  del  giudizio arbitrale per tutte le controversie scaturenti
da appalti pubblici;
     che,  pertanto,  rispetto  alle  questioni  come proposte e come
discusse  e' mutato il quadro normativo, sicche' e' necessario che il
remittente ne riesamini i termini;
     che va, quindi, disposta la restituzione degli atti.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la restituzione degli atti al Collegio arbitrale di Napoli
costituito  per  l'arbitrato  tra il Consorzio CPR2 e la locale Curia
arcivescovile.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 21 febbraio 2008.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola