N. 35 ORDINANZA 11 - 21 febbraio 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

  Ordinamento  penitenziario  -  Benefici  penitenziari - Restrizioni
  introdotte  dalla  legge  n. 251  del  2005  concernenti  le misure
  alternative  alla  detenzione  - Divieto di concessione per piu' di
  una  volta  ai  condannati dichiarati recidivi reiterati, per reati
  commessi  prima dell'entrata in vigore della novella - Sopravvenuta
  dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale   della  norma
  censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della questione -
  Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
  -  Legge  26  luglio  1975,  n. 354,  art.  58-quater, comma 7-bis,
  introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 7, comma 7.
  - Costituzione, art. 27.
(GU n.10 del 27-2-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio   FINOCCHIARO,   Alfonso   QUARANTA,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma
7-bis,  della  legge  26  luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario  e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta), aggiunto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354,  in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di  prescrizione),  promossi  con  ordinanze del 10 febbraio 2006 dal
Tribunale  di  sorveglianza  di Catanzaro e del 9 novembre 2006 dalla
Corte  di cassazione, iscritte, rispettivamente, ai nn. 150 e 265 del
registro  ordinanze  2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 14, 1a serie speciale, dell'anno 2007 e nella edizione
straordinaria del 26 aprile 2007;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice
relatore Gaetano Silvestri;
   Ritenuto  che  il  Tribunale  di  sorveglianza  di  Catanzaro, con
ordinanza  del 10 febbraio 2006 (r.o. n. 150 del 2007), ha sollevato,
in   riferimento   all'art.   27  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 58-quater, comma 7-bis, della
legge  26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla  esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),
aggiunto  dall'art.  7,  comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251
(Modifiche  al  codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia   di  attenuanti  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio  di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione), nella parte in cui vieta la concessione per piu' d'una
volta   delle   misure   alternative   alla  detenzione  ai  soggetti
riconosciuti  recidivi  reiterati  con il titolo in esecuzione, senza
tenere conto del grado di rieducazione raggiunto dall'interessato;
     che  il  rimettente riferisce di essere chiamato a provvedere su
istanze   di  applicazione  dell'affidamento  in  prova  al  servizio
sociale,  della  detenzione  domiciliare  (ai sensi dell'art. 47-ter,
comma  1-bis,  della  legge  n. 354  del  1975) e della semiliberta',
trasmesse dalla competente Procura della Repubblica in data 18 giugno
2004;
     che dette istanze riguardano l'esecuzione della pena di anni uno
e  mesi  tre di reclusione, inflitta per il reato di furto aggravato,
dal  Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 29 ottobre 2002, ove e'
stata  riconosciuta  la  sussistenza  a carico del reo della recidiva
reiterata specifica;
     che,  secondo  quanto riferito dal giudice a quo, l'interessato,
ultrasettantenne, gravato soltanto da precedenti penali risalenti, ha
beneficiato  con esito positivo dell'affidamento in prova al servizio
sociale,  disposto  con provvedimento del 15 marzo 1999, in relazione
all'ultima condanna passata in giudicato;
     che   l'istante   inoltre,   come  emerge  dalla  relazione  dei
competenti   uffici,   risulta   essersi   allontanato  dall'ambiente
criminogeno  di  provenienza  e svolgere attivita' lavorativa, con la
quale provvede al sostentamento del nucleo familiare;
     che, pur a fronte di una prognosi complessivamente favorevole ai
fini  della  concessione  della  misura  dell'affidamento in prova al
servizio  sociale, il Tribunale rimettente ritiene che l'interessato,
in  quanto  riconosciuto  recidivo  reiterato  ai sensi dell'art. 99,
quarto  comma,  del codice penale, non possa accedere nuovamente alla
misura  alternativa,  per  effetto  della  preclusione introdotta con
l'art.  7,  comma  7, della legge n. 251 del 2005, che ha aggiunto il
comma 7-bis all'art. 58-quater della legge n. 354 del 1975;
     che  infatti,  a  parere del giudice a quo, la preclusione trova
immediata  applicazione  alla  fattispecie  in esame, non trattandosi
nella specie di successione nel tempo di norme penali sostanziali;
     che,  secondo  il  rimettente,  l'introdotta  restrizione  delle
opportunita'  di accesso alle misure alternative non sarebbe conforme
al  principio sancito dall'art. 27 Cost., in quanto, se e' innegabile
che  il  legislatore  puo'  scegliere  di  far  prevalere, in un dato
contesto  temporale,  le esigenze di prevenzione generale e di difesa
sociale  su  quelle  di  prevenzione  speciale  e di rieducazione, e'
altresi'   vero  che  tale  prevalenza  non  puo'  spingersi  fino  a
pregiudicare  la  finalita'  rieducativa della pena (e' richiamata la
sentenza n. 313 del 1990 della Corte costituzionale);
     che,  inoltre,  a  detta  del  giudice a quo, l'introduzione del
limite soggettivo connesso al riconoscimento della recidiva reiterata
configurerebbe  un  «tipo d'autore» al quale deve essere applicato un
trattamento  esecutivo-penitenziario  che esclude, aprioristicamente,
che  la rieducazione possa avvenire fuori dal percorso carcerario, in
evidente  contrasto  con  l'esigenza  di  adeguamento della pena alla
personalita' del reo;
     che,  infine,  il  rimettente  esclude  la praticabilita' di una
lettura   costituzionalmente  orientata  della  previsione  censurata
evidenziando,   per   un  verso,  che  «se  si  ritenesse  il  limite
applicabile  solo  alla singola pena in esecuzione, si perverrebbe ad
una interpretazione che rende la norma priva di concreta valenza sino
ad  abrogarne la portata», e, per altro verso, che il dato letterale,
in  quanto  si  riferisce  «al condannato e alle misure alternative»,
impedisce   di   circoscrivere  la  preclusione  al  tipo  di  misura
alternativa gia' concessa;
     che  la  Corte  di cassazione, con ordinanza del 9 novembre 2006
(r.o.  n. 265  del  2007),  ha sollevato, in riferimento all'art. 27,
terzo   comma,   Cost.,   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  58-quater,  comma  7-bis,  della  legge  n. 354  del 1975,
introdotto  dall'art.  7, comma 7, della legge n. 251 del 2005, nella
parte in cui preclude la nuova concessione dei benefici ai condannati
i  quali, alla data di entrata in vigore della normativa restrittiva,
avevano  gia'  raggiunto  un  grado  di  rieducazione  adeguato  alla
concessione del beneficio richiesto;
     che  la  Corte  rimettente  riferisce  di  essere  investita del
ricorso  proposto  avverso  l'ordinanza  con la quale il Tribunale di
sorveglianza   di  Perugia  ha  dichiarato  inammissibile,  ai  sensi
dell'art.  58-quater  della  legge  n. 354  del  1975,  l'istanza  di
affidamento  in  prova  al servizio sociale, avanzata da un soggetto,
riconosciuto  recidivo  reiterato,  il  quale  aveva gia' beneficiato
della misura alternativa;
     che  l'istanza,  precisa il giudice a quo, riguarda le modalita'
di  esecuzione  della  pena  di  un  anno di reclusione, inflitta dal
Tribunale  di  Perugia  con  sentenza  in data 28 luglio 2003, per un
fatto di ricettazione commesso nel 1996;
     che  il  rimettente,  dopo  aver affermato la natura processuale
della  denunciata disposizione restrittiva, ne prospetta il contrasto
con  il  principio  di  finalizzazione  rieducativa della pena, cosi'
inscrivendo   la   questione   nel   solco   gia'   tracciato   dalla
giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 137 del
1999, n. 445 del 1997, n. 504 del 1995 e n. 306 del 1993), di recente
ribadito  con  la  sentenza n. 257 del 2006, secondo la quale «non si
puo'   ostacolare  il  raggiungimento  della  finalita'  rieducativa,
prescritta   dalla   Costituzione  all'art.  27,  con  il  precludere
l'accesso  a  determinati benefici o a determinate misure alternative
in  favore  di  chi, al momento in cui e' entrata in vigore una legge
restrittiva,  abbia gia' realizzato tutte le condizioni per usufruire
di quei benefici o di quelle misure»;
     che,  con  riferimento  al  caso  in  esame, la Corte rimettente
rileva  come  anche  la  preclusione introdotta dall'art. 7, comma 7,
della legge n. 251 del 2005, se applicata a soggetti che abbiano gia'
raggiunto  un  grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto,
si risolva in un arresto del percorso di recupero, «pur in difetto di
una   regressione   comportamentale   da  parte  del  detenuto»,  con
pregiudizio del principio sancito dall'art. 27, terzo comma, Cost.;
     che,  muovendo dal presupposto della impossibilita' di pervenire
ad una interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice a quo
evidenzia  che  soltanto l'accoglimento della questione consentirebbe
l'annullamento  della  decisione di inammissibilita' dell'istanza, ed
il  conseguente  rinvio  al  Tribunale  di  sorveglianza,  a  fini di
valutazione del merito dell'istanza medesima.
   Considerato  che  il  Tribunale  di sorveglianza di Catanzaro, con
ordinanza  del  10 febbraio 2006 (r.o. n. 150 del 2007), dubita della
legittimita'   costituzionale,   in  riferimento  all'art.  27  della
Costituzione, dell'art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle   misure   privative  e  limitative  della  liberta),  aggiunto
dall'art.  7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al  codice  penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti  generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze  di  reato  per  i recidivi, di usura e di prescrizione),
nella  parte  in  cui vieta la concessione per piu' d'una volta delle
misure  alternative alla detenzione ai soggetti riconosciuti recidivi
reiterati  con  il titolo in esecuzione, senza tenere conto del grado
di rieducazione raggiunto dall'interessato;
     che analoga questione e' sollevata dalla Corte di cassazione con
ordinanza del 9 novembre 2006 (r.o. n. 265 del 2007);
     che  questa Corte, successivamente alle ordinanze di rimessione,
con  la  sentenza n. 79 del 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 12   del   21   marzo   2007,   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale,  per  violazione  dell'art.  27,  terzo comma, Cost.,
dell'art.  58-quater,  commi  1 e 7-bis, della legge n. 354 del 1975,
introdotti  dall'art.  7,  commi  6 e 7, della legge n. 251 del 2005,
nella  parte  in  cui  non  prevedono che i benefici in essi indicati
possano  essere  concessi, sulla base della normativa previgente, nei
confronti  dei  condannati  che,  prima  dell'entrata in vigore della
citata   legge  n. 251  del  2005,  abbiano  raggiunto  un  grado  di
rieducazione adeguato ai benefici richiesti;
     che, pertanto, va ordinata la restituzione degli atti ai giudici
rimettenti,  al  fine  di una nuova valutazione della rilevanza delle
sollevate questioni (ex multis
, ordinanze nn. 266, 219 e 217 del 2007).
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Catanzaro e alla Corte di cassazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 21 febbraio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola