N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio - 19 luglio 2007
Ordinanza del 19 luglio 2007 emessa dal Corte d'appello di Milano nel procedimento civile promosso da De Gregorio Giovanni contro Barclays Bank Plc Credito agrario - Norme della Regione Siciliana - Proroga delle cambiali agrarie - Previsione dell'obbligo per gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario di prorogare al 31 dicembre 2001 le passivita' di carattere agricolo gia' scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorche' gia' prorogate, purche' contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28 del 2000, al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane - Violazione del c.d. limite del diritto privato alla legislazione regionale - Difformita' dai principi del diritto civile in tema di completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni e di responsabilita' contrattuale - Contrasto con il principio di uguaglianza - Riproposizione di questione gia' oggetto dell'ordinanza n. 339/2006. - Legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 28, art. 1. - Costituzione, art. 3.(GU n.12 del 12-3-2008 )
LA CORTE DI APPELLO Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede; Letti gli atti ed i documenti di causa; Sentito il relatore; Ha pronunziato la seguente ordinanza. Giovanni De Gregorio, titolare di azienda agricola, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso dal giudice del Tribunale di Milano sul ricorso di Barclays Bank Plc per il pagamento della somma di lire 31.394.572 quale restituzione di un prestito ricevuto dall'istituto di credito ingiungente. Ha sostenuto l'opponente che la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 28, della Regione Sicilia aveva prorogato la scadenza delle passivita' di carattere agricolo della aziende agricole, con la conseguenza che il credito vantato dall'opposto istituto di credito non era esigibile. Nel giudizio di opposizione si e' costituita Barklays Bank Plc sostenendo la non applicabilita' al caso in esame della previsione normativa di cui alla richiamata legge regionale. Il primo giudice e' pervenuto alla decisione di rigetto della proposta opposizione sul plurimo rilievo che: a) «la disposizione della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 28 alla quale fa riferimento l'opponente consente effettivamente qualche incertezza al fine della precisa individuazione del campo di applicazione soggettivo della norma»; b) «si fa riferimento all'attivita' produttiva delle aziende della regione, ma anche agli istituti di credito agrario che, ipotesi forse non presa nella giusta considerazione in sede di emanazione della norma, non sono necessariamente quelli operanti nell'ambito regionale, ma ben possono essere quelli operanti in campo nazionale o internazionale»; c) «l'incertezza della norma appare ancora piu' evidente ove si consideri come la Corte costituzionale con sentenza n. 391 del 1989 abbia incidentalmente richiamato che "... la preclusione al potere legislativo regionale di interferenze nella disciplina dei diritti soggettivi, riguarda i profili civilistica dei rapporti da cui derivano ..., le regole sull'adempimento delle obbligazioni e sulla responsabilita' per inadempimento, la disciplina della responsabilita' contrattuale..." cosi' sottolineando un evidente e non superabile limite della potesta' normativa regionale»; d) «la norma la cui incertezza si e' sottolineata appare disciplinare proprio specifici rapporti soggettivi, disciplina che la parte opponente ritiene estendersi anche a soggetti avente sede al di fuori della Regione Sicilia, sia pure se operanti in tale ambito regionale»; e) nella indubbia difficolta' di interpretazione della non chiara norma il giudice ritiene di dovere escludere che, stante la richiamata affermazione della Corte costituzionale, il legislatore regionale abbia inteso riferire il delicato ambito di applicazione della norma anche a soggetti non aventi sede nella regione, cosi' rendendo la norma in piu' incerta compatibilita' con le previsioni della legislazione statale». A fondamento della proposta impugnazione ha dedotto l'appellante De Gregorio Giovanni l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice a proposito del limite del diritto privato all'efficacia territoriale della legge regionale di cui trattasi, limite arbitrariamente posto al fine di coordinare la disposizione normativa di cui trattasi con quanto affermato - vuolsi in via del tutto incidentale - nella richiamata decisione della Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 39. Ha censurato inoltre l'appellante la sentenza del primo giudice nel punto in cui dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale ha fatto discendere - errando - la necessita' di restringere l'ambito applicativo della legge regionale n. 28/2000 ai soggetti aventi sede nella Regione Sicilia nonche' nel punto in cui non ha considerato che il contratto fra le parti era stato stipulato in Palermo con la conseguenza che la applicazione della legge regionale di cui trattasi doveva essere riconosciuto non fosse altro che con riferimento al luogo di conclusione del contratto di finanziamento. Nel costituirsi in giudizio l'appellata Barclays bank Plc ha dedotto la infondatezza dei motivi proposti dall'appellante a sostegno del proposto gravame ed ha concluso per la conferma della impugnata sentenza. Tale essendo la posizione delle parti, rileva la Corte che l'argomentazione centrale che il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione ed a tenore della quale la disposizione di cui all'art. 1 della legge regionale della Regione Sicilia del 23 dicembre 2000, n. 38, non troverebbe applicazione al caso di specie, appare suscettibile di differente valutazione alla luce della contrapposte argomentazioni sviluppare dalle parti nel presente giudizio di appello e nel pregresso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Rileva altresi' la Corte che di conseguenza assume tutta la sua rilevanza la dibattuta questione della conformita' della citata norma regionale ai principi sanciti dall'ordinamento statale (il c.d. limite del diritto privato) ed in particolare ai principi comuni e fondamentali del diritto civile in tema di regole sul completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni e sulla responsabilita' per inadempimento, oltre che del contrasto fra la citata norma ed il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione. Invero il testo della norma di cui all'art. 1 in discorso laddove recita che «al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane, gli istituti e gli enti esercenti il credito agricolo prorogano al 31 dicembre 2001 le passivita' di carattere agricolo ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole..., gia' scaduti o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorche' gia' prorogate, purche' contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» integra, nella sua assolutezza ed indiscriminata omnicomprensivita' una vera e propria interferenza del potere legislativo regionale con la disciplina dei diritti soggettivi ed in particolare con la disciplina dei profili civilistici quali le regole sull'adempimento delle obbligazioni, soprattutto in considerazione del fatto che deve ritenersi ormai principio riconosciuto e condiviso quello alla stregua del quale il diritto privato costituisce una materia a se stante, ben definita, nei cui confronti la connessione teleologica con la cura degli interessi pubblici propri delle materie regionali, non consente intromissione alcuna; neanche in presenza di situazioni eccezionali, figurarsi in presenza di situazioni - quali quella di cui alla norma in discorso - non connotata da alcun profilo di specificita' ovvero indice di eccezionalita'. Sulla scorta delle considerazioni che precedono rileva la Corte per un verso che non appaiono manifestamente infondati i profili di illegittimita' costituzionale della citata norma e per altro verso che la questione di legittimita' costituzionale appare del tutto rilevante ai fini della decisione della controversa, (sara' necessario stabilire se per la risoluzione della vicenda di cui trattasi potra' essere fatta applicazione della citata norma regionale) non ostando a tale proposito la precedente pronunzia di «manifesta inammissibilita' della questione» assunta in precedenza dalla Corte sul rilievo della omissione della descrizione della fattispecie da parte del giudice allora remittente.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 1 della legge regionale della Regione Sicilia 23 dicembre 2000, n. 38; Rimette gli atti alla Corte Costituzionale per il conseguente giudizio; Sospende il presente procedimento fino alla decisione della citata questione; Si comunichi alle parti, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Regione Sicilia. Milano, addi' 16 gennaio 2007 Il Presidente: Grechi Il consigliere relatore: Patrone