N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2007
Ordinanza del 26 aprile 2007 emessa dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile promosso da Sgroi Vincenzo contro Jimenez Bustos Juan Barista ed altra Procedimento civile - Spese processuali - Condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e liquidazione giudiziale comprensiva degli onorari di difesa - Presentazione della nota delle spese da parte del difensore al momento del passaggio in decisione della causa - Omessa previsione del contraddittorio tra le parti sulle reciproche note delle spese e sugli importi ivi quantificati - Carattere di pronuncia inaudita altera parte della condanna alle spese - Denunciata violazione del principio del contraddittorio - Incidenza sull'inviolabile diritto di difesa - Asserita lesione del principio di ragionevolezza. - Codice di procedura civile, art. 91, primo comma; codice di procedura civile (disp. attuazione del), art. 75. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.(GU n.12 del 12-3-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al NRG 13673/06, promossa da Sgroi Vincenzo, rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione dall'avv. Claudio Acampora ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, corso XXII Marzo, n. 49; Contro Jimenez Bustos Juan Batista e Zurich Insurance Company S.A., rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione, dall'avv. Grazia Giordano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 51; F a t t o Con atto di citazione Vincenzo Sgroi conveniva in giudizio Jimenez Bustos Juan Batista e la Zurich Insurance Company (gia' Zurigo Assicurazioni S.A.) al fine di sentire condannare gli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in Milano, in via Bagarotti in data 5 luglio 2004. L'attore chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilita' del convenuto Jimenez Bustos Juan Batista (conducente e proprietario dell'autovettura «Nissan Atleon» tg. CH 067RC) e di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore e quantificati in complessivi euro 1.158,00 (di cui euro 688,00 per riparazione dell'autovettura, euro 40,00 per ulteriori spese di riparazione, euro 250,00 per svalutazione postsinistro ed euro 180,00 per fermo tecnico). Lo stesso attore, pero', riconosceva che la convenuta Societa' assicuratrice ante causam gli aveva corrisposto la somma di euro 790,00 (di cui euro 690,00 per risarcimento danno subito da Sgroi Vincenzo ed euro 100,00 per le spese legali stragiudiziali), somma interamente trattenuta dall'attore. Pertanto la somma domandata veniva ridotta a complessivi euro 368,00 (oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria). Inoltre l'attore chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento delle spese legali stragiudiziali quantificate in euro 522,49 (oltre accessori) per attivita' svolta in epoca antecedente alla notifica dell'atto di citazione. Con vittoria di spese diritti ed onorari da liquidarsi in favore dell'avv. Claudio Acampora quale anticipatario. Le parti convenute non contestavano la propria responsabilita' e, tenuto conto della somma gia' corrisposta pari ad e 790,00, chiedevano il rigetto delle domande avanzate nei loro confronti. Con vittoria delle spese processuali. Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione della causa il difensore dell'attore depositava nota spese per complessivi euro 2.318,24 mentre il difensore dei convenuti, pur chiedendo il rimborso delle spese processuali, si asteneva dal presentare la nota spese rimettendosi al giudice per la loro liquidazione. Il giudice tratteneva la causa per la decisione, ma, melius re perpensa, ritiene che, allo stato, non possa essere emessa sentenza non avendo le parti convenute, in base alla vigente legislazione ordinaria, potuto esercitare il loro diritto di difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, sulla domanda dell'attore di una loro condanna per spese processuali per complessivi euro 2.318,24. D i r i t t o Questo giudice ritiene che, in base alla documentazione in atti e alle risultanze dell'attivita' istruttoria, non possa escludersi una pronuncia di accoglimento, sia pure soltanto in parte, della domanda dell'attore con conseguente condanna dei convenuti non solo al risarcimento dei danni ma anche al rimborso delle spese processuali. Stabilisce l'art. 91 c.p.c. che «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». E l'art. 75 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile prevede che «Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota spese indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita». Il giudice, pero', se e quando condanna al rimborso delle spese processuali emette una pronuncia di condanna (al rimborso delle spese processuali), inaudita altera parte, e non di rado per importi che superano e non di poco il valore della stessa causa. Le due anzidette disposizioni, infatti, non prevedono che ciascuna delle parti possa esaminare la nota spese dell'altra e possa, sia pure in un breve lasso di tempo, formulare al giudice osservazioni o riserve. La mancata previsione del contraddittorio sulle spese processuali ed, in particolare, per quanto riguarda il quantum, a parere di questo giudice, e' di dubbia legittimita' costituzionale in relazione al secondo comma dell'art. 111 Cost. il quale, nel testo risultante dalla Legge costituzionale n. 2 del 1999, stabilisce che «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti ad un giudice terzo ed imparziale». L'espressione «nel contraddittorio tra le parti» non puo' non riferirsi a tutto lo svolgimento del processo e quindi anche alla fase delle spese. Peraltro il contraddittorio sulle spese processuali non solo sarebbe coerente con il citato principio costituzionale ma gioverebbe alla pronuncia del giudice il quale, «In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimita', l'accertamento della conformita' della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe». (Cass., sez. lavoro, sent. 3 aprile 2007, n. 8295). La mancata previsione del contraddittorio sulle spese processuali, oltre che in contrasto con la norma di cui all'art. 111, comma 2, potrebbe essere in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione «La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». In base alla normativa vigente, infatti, le sentenze di condanna al rimborso delle spese processuali vengono emesse senza alcuna possibilita' di difesa almeno per quanto riguarda il quantum. Forse potrebbe ritenersi «ragionevole» l'esclusione del contraddittorio sulle spese processuali quando una parte e' contumace anche se la disposizione di cui all'art. 292 c.p.c. prevede che «...le comparse contenenti domande nuove... da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace» (e la domanda di condanna ad una determinata somma «Quantificata» per la prima volta nella nota spese non e' una domanda nuova?). Quando, pero', come in questa causa, entrambe le parti sono presenti l'esclusione del contraddittorio, a parere di questo giudice, non puo' avere alcuna razionale giustificazione. La mancata previsione del contraddittorio sulle spese processuali potrebbe quindi essere illegittima anche in relazione al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. Trattasi, per le argomentazioni sopra esposte, di questione «non manifestamente infondata» e sulla quale, per quanto risulta, non vi sono precedenti. Trattasi anche di questione «rilevante» ai fini della completa definizione del presente giudizio perche' se le norme anzidette (art. 91 c.p.c. e art. 75 disp. att cod. proc. civ.), in quanto non prevedono il contraddittorio, fossero illegittime questo giudice, come qualsiasi altro giudice, prima di emettere la sentenza, dovrebbe sentire ciascuna delle parti sulla nota spese della parte avversaria e quindi sul quantum dei diritti e degli onorari.
P.Q.M Visto l'art. 23 della Legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» e «rilevante» per quanto in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. e dell'art. 75 disposizione di attuazione al codice di procedura civile, in quanto dette norme non prevedono il contraddittorio sul quantum delle spese processuali, in relazione all'art. 111, secondo comma, (principio del contraddittorio), all'art. 24, secondo comma, (inviolabilita' del diritto di difesa) e all'art. 3 (ragionevolezza) della Costituzione. Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere. Milano, addi' 26 aprile 2007 Il giudice di pace: Piscitello