N. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2008

  Ordinanza
del  26  novembre  2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale
della  Lombardia sul ricorso proposto da El Bouchibti Mohammed contro
                          Comune di Sondrio

  Telecomunicazioni  - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e
  la  gestione  di  centri  di telefonia in sede fissa - Riconduzione
  della normativa stessa «nel quadro delle competenze della Regione e
  dei  comuni in materia di commercio» (rientranti nella legislazione
  residuale  regionale  ex  art.  117,  comma  quarto, Costituzione),
  anziche'   alla   materia  delle  comunicazioni  (rientrante  nella
  legislazione  concorrente, ex art. 117, comma terzo, Costituzione),
  alla  tutela  della concorrenza (art. 117, comma secondo, lett. e),
  Costituzione)  e  alla  determinazione dei livelli essenziali delle
  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma
  secondo,   lett.   m),  Costituzione)  -  Violazione  dei  principi
  stabiliti  dalla legislazione statale in materia - Violazione della
  normativa  comunitaria  in  materia di concorrenza, dei principi di
  uguaglianza,   di  liberta'  di  comunicazione  e  di  liberta'  di
  iniziativa economica privata.
  - Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 1.
  - Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.
  Telecomunicazioni  - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e
  la gestione dei centri di telefonia in sede fissa - Introduzione di
  un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio
  dell'attivita'   -   Violazione   dei   principi   stabiliti  dalla
  legislazione  statale  in  materia  -  Violazione  della  normativa
  comunitaria in materia di concorrenza, dei principi di uguaglianza,
  di  liberta'  di comunicazione, di liberta' di iniziativa economica
  privata.
  - Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 4.
  - Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.
  Telecomunicazioni  - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e
  la  gestione  di  centri  di  telefonia in sede fissa - Requisiti e
  prescrizioni   igienico-sanitari  -  Applicabilita'  retroattiva  -
  Incidenza sui principi di affidamento, di liberta' di comunicazione
  e  di  liberta'  di iniziativa economica privata - Violazione della
  normativa comunitaria in materia di concorrenza.
  -  Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, artt. 8, comma
  1, lett. e), f), h) e i), e 2.
  - Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.
  Telecomunicazioni  - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e
  la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Inosservanza, da
  parte  del  titolare  dell'autorizzazione  del  centro di telefonia
  fisso,  degli obblighi, prescrizioni e autorizzazioni in materia di
  edilizia,   urbanistica   ed   igienico-sanitaria,   nonche'  delle
  disposizioni  sulla  destinazione d'uso dei locali e degli edifici,
  prevenzione   incendi   e   sicurezza,   preventivamente  all'avvio
  dell'attivita',  o entro un anno dall'entrata in vigore della legge
  censurata  -  Prevista  revoca  dell'autorizzazione  e  sospensione
  dell'attivita' - Incidenza sui principi di affidamento, di liberta'
  di  comunicazione  e  di liberta' di iniziativa economica privata -
  Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.
  -  Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, artt. 9, commi
  1, lett. c), e 2.
  - Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.
  Telecomunicazioni  - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e
  la  gestione  di  centri  di  telefonia in sede fissa - Requisiti e
  prescrizioni  igienico-sanitari - Obbligo per i titolari dei centri
  di telefonia gia' attivi alla data di entrata in vigore della legge
  censurata  di  porsi  in  regola  con  le  vigenti  norme  e con le
  prescrizioni  e  autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica
  ed  igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno
  da  detta data - Incidenza sui principi di affidamento, di liberta'
  di  comunicazione  e  di liberta' di iniziativa economica privata -
  Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.
  - Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 12.
  - Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.
(GU n.13 del 19-3-2008 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al R.G.
2201/2007,  proposto  dal  sig El Bouchibti Mohammed, rappresentato e
difeso  dall'avv.  Cristian  Balatti,  ed  elettivamente  domiciliato
presso la segreteria del T.a.r., in Milano via del conservatorio, 13;
   Contro  il  Comune  di Sondrio, in persona del Sindaco pro tempore
per l'annullamento dell'ordinanza di cessazione dell'attivita' n. 123
del  4  giugno  2007  del  centro  di telefonia fisso in Sondrio, via
Vanoni  n. 7,  impresa  individuale  El Bouchirti Mohammed, emessa ai
sensi  e per gli effetti della l.r. n. 6/2006 dal Comune di Sondrio -
settore  gestione  dei  territorio,  con  la  quale e' stata ordinata
«l'immediata cessazione dell'attivita' di centro di telefonia in sede
fissa  sita  in  Sondrio,  via  Vanoni  n. 7,  con  l'avvertenza  che
l'attivita'  medesima  potra'  essere eventualmente ripresa solo dopo
aver  interamente  regolarizzato le violazioni riscontrate durante il
sopralluogo citato in premessa ed ottenuto regolare autorizzazione ai
sensi dell'art. 4 della citata legge regionale n. 6/2006
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Viste le memorie prodotte dal ricorrente;
   Vista  la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato;
   Udita  la  parte  alla  Camera  di  consiglio  del 6.novembre 2007
(relatore dott. Paolo Passoni);
   Vista  l'ordinanza cautelare n. 1666/07 di accoglimento a termine,
relativa  al  ricorso  in  epigrafe,  deliberata  dalla  Sezione alla
medesima  Camera  di consiglio in riferimento alla presente questione
costituzionalita'
   Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 a 87;
   Visti gli atti tutti della causa;
                              F a t t o
   Il  ricorrente e' titolare in Sondrio di phone center preesistente
all'entrata  in  vigore  della  legge della regione Lombardia 3 marzo
2006,  n. 6,  con  la  quale  sono  state emanate apposite norme «per
l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa»
   Con  l'ordinanza  impugnata,  il  comune di Sondrio ha disposto la
chiusura  dell'attivita'  di phone center gestita dal ricorrente, per
mancata    conformazione    ai   nuovi   requisiti   (in   prevalenza
igienico-sanitari  e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta
legge   regionale;   quanto   sopra,  in  vincolata  applicazione  di
quest'ultima,  la  quale - nel disporre per gli esercizi preesistenti
un  termine  di adeguamento annuale ha altresi' previsto, nei casi di
infruttuosa  scadenza  di  tale  termine,  la  cessazione  definitiva
dell'attivita'  senza  possibilita'  di  proroghe,  come da combinato
disposto  dell'art.  9  primo  comma  lettera c) e secondo comma, con
1'art. 12.
   In  particolare,  fra le piu significative e restrittive novita in
tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, che il
Collegio  ritiene  sospette sul piano costituzionale, si segnalano le
seguenti  testuali  prescrizioni  dell'articolo  8  primo  comma:  un
servizio  igienico  in  uso esclusivo del personale dipendente (lett.
e);  un  servizio  igienico  riservato al pubblico, anche prossimo al
locale  nel  caso di esercizi gia' attivi all'entrata in vigore della
presente  legge,  ma  ad uso esclusivo dello stesso per il locale con
superficie  fino  a  60  metri  quadrati (...); un ulteriore servizio
igienico  per  il locale di dimensioni superiori (lett. i); spazio di
attesa  all'interno  del  locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4
postazioni  telefoniche,  provvisto  di  idonei sedili posizionati in
modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovra' essere
aumentata  di  2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva (lett. h);
ogni  postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato
ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero
da  qualsiasi  ingombro  ed  avere una larghezza minima di 1,20 metri
(lett.i).
   Alla camera di consiglio del 6 novembre 2007 la Sezione ha accolto
- a  termine,  sino  alla  pronuncia della Corte costituzionale sulla
questione oggetto della presente ordinanza - l'istanza incidentale di
sospensiva,  ritenendo  non  manifestamente  infondata (nei sensi che
verranno  specificati  con  la  presente  ordinanza)  la questione di
costituzionalita'  prospettata  dal  ricorrente,  nei confronti della
citata legge regionale n. 6/2006.
                            D i r i t t o
   Oggetto della presente questione di' costituzionalita' sono alcune
disposizioni  della  legge  della  regione  Lombardia  n 6/2006 (gia'
indicate  in  narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione
di  centri  di  telefonia in sede fissa, con disposizioni applicabili
anche   agli   esercizi   (come  nel  caso  dell'odierna  ricorrente)
preesistenti all'entrata in vigore della legge stessa.
   Le norme sospettate di incostituzionalita', che assumono rilevanza
nelle vertenze in esame, riguardano:
     l'articolo  1,  nella parte in cui riporta la materia oggetto di
trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;
     l'articolo   4,   che  introduce  un  sistema  generalizzato  di
autorizzazione civica per l'esercizio dell'attivita';
     l'articolo  8, nella parte (comma 1, lettere e, f, h, i, e comma
2)  in cui introduce - con immediata modifica dei regolamenti vigenti
i  nuovi  requisiti  igienico-sanitari  e di sicurezza dei locali, in
connessione  agli  artt.  9,  primo  comma, lett. c) e secondo comma,
nonche'  12,  disposizioni  queste  ultime  che  regolano  il  regime
transitorio  per i vecchi esercizi; cio' in quanto l'ordinanza civica
impugnata   ha   disposto   «con   effetto   immediato"  la  chiusura
dell'esercizio  di phone center per mancato tempestivo adeguamento ai
nuovi  requisiti di cui sopra la difformita' rispetto a questi ultimi
e'  poi  a  sua  volta  di  impedimento  al  rilascio della specifica
autorizzazione  richiesta dall'art. 3 gia' citato, giusta il disposto
dell'art.  4,  terzo  comma,  lett.  c), con riguardo al rilascio del
certificato igienico sanitario di cui al successivo art. 8.
   Le   norme   costituzionali  di  cui  si  sospetta  la  violazione
riguardano  (l'articolo 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento
comunitari  ed  al  sistema  di  riparto delle competenze legislative
Stato-Regione;  g1i  artt.  3  e  41 in relazione, in particolare, ai
rilevanti   ostacoli  che  le  restrittive  prescrizioni  in  materia
igienico-sanitaria- introdotte dalla legge regionale di cui trattasi,
da  applicare  anche  retroattivamente  alle preesistenti gestioni di
phone  center, determinano sulla liberta' di iniziativa economica dei
gestori; nonche' l'art. 15 sulla liberta' di comunicazione.
   Dalle  esposte  premesse  emerge, sotto il profilo della rilevanza
della  questione di costituzionalita', un contesto legislativo che ha
direttamente   determinato   in  modo  cogente  il  contenuto  lesivo
dell'atto  impugnato,  senza  lasciare o consentire alcuna mediazione
discrezionale  in  capo  alla  intimata  autorita' amministrativa; la
quale,  come peraltro ribadito nella circolare di chiarimenti emanata
dalla  regione  Lombardia  (prot.  H1.2006.0027733 del 5 giugno 2006,
punto 8), ha dovuto emettere il provvedimento (in tutto vincolato nel
contenuto)  di  cessazione immediata dell'attivita' alla scadenza del
perentorio  termine  annuale  fissato,  senza  possibilita' di alcuna
proroga  ai  sensi  del  gia'  citato  art.  9 secondo comma, che non
annovera  tra le ipotesi di proroga quelle della lettera c) del primo
comma.
   Sul  piano,  ancora  della  rilevanza,  va detto nuovamente che in
relazione  alla  valutazione  di  non  manifesta  infondatezza  della
questione  di  costituzionalita'  delle  indicate  disposizioni della
predetta   legge  regionale,  la  Sezione  ha  adottato  un'ordinanza
cautelare    di   sospensione   del   provvedimento   di   cessazione
dell'attivita'  di phone center, con efficacia limitata al periodo di
tempo  necessario  a  che  la  Corte costituzionale si pronunci sulla
questione stessa.
   Chiarita  la  rilevanza  della  questione,  il Collegio intende in
primis   evidenziare   a   carico   della  L.R.  n. 6/2006  -  quanto
all'ulteriore  profilo della non manifesta infondatezza - la sospetta
violazione  dell'art.  117 commi primo, secondo, terzo e quarto della
Costituzione.
   L'articolo  1  della  legge riconduce la deliberata normativa «nel
quadro  delle  competenze  della  regione  e dei comuni in materia di
commercio»,  tuttavia  il riferimento a siffatta materia (che rientra
nella  legislazione  residuale  regionale  ex  art. 117, quarto comma
Cost.)  sembra  al Collegio del tutto estranea all'ambito applicativo
della  legge  stessa,  che  ai  sensi  dell'articolo  2  comma primo,
consiste  nell'attivita' di «. . . cessione al pubblico di servizi di
telefonia  in  sede  fissa  in locali aperti al pubblico», secondo le
ulteriori specificazioni illustrate nei successivi commi.
   Invero,   tale  attivita'  non  rientra  nella  vendita  di  merci
all'ingrosso  o  al dettaglio secondo quanto previsto dall'art. 4 del
decreto  legislativo  31 marzo 1998 n. 114 («Riforma della disciplina
relativa  al settore del commercio (. . .) », ne' rientra nei settori
del  commercio definiti dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
   Va  detto  piuttosto  che una delle novita' della legge e' proprio
quella  di impedire che all'interno delle strutture di «phone center»
possano  affiancarsi  -  come  in  passato - attivita' commerciali di
supporto, secondo un principio di esclusivita' non condiviso invece -
almeno  dalla legislazione statale - nella situazione inversa, in cui
la  cessione dei servizi telefonici e telematici puo' ben avvenire in
modo  complementare rispetto ad altre attivita' principali (cfr. art.
7  del  d.l.  27  luglio  2005,  n. 144,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dall'art.  1  della legge 31 luglio 2005, n. 155, che
nel   quadro   di   una   disposta   «integrazione  della  disciplina
amministrativa  degli  esercizi  pubblici  di telefonia ed internet»,
prevede  la  licenza  del  questore  per  «chiunque intende aprire un
pubblico  esercizio  o  un  circolo  privato di qualsiasi specie, nel
quale  sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci
apparecchi   terminali   utilizzabili   per  le  comunicazioni  anche
telematiche»)
   Le  uniche  attivita' commerciali consentite all'interno dei phone
center  dalla legge regionale n. 6/2006, che riguardano la vendita di
schede  telefoniche  e  l'installazione di distributori automatici di
bevande  ed alimenti (cfr. artt 2 comma secondo lettera b e comma 3),
non  sono  oggetto  della  specifica  autorizzazione  richiesta dalla
legge,  e  rivestono  carattere apertamente occasionale o eventuale e
quindi del tutto marginale.
   L'attivita'  terziaria  in esame sembra, invece, piu' propriamente
riportabile  alla  materia dell'ordinamento delle comunicazioni (art.
117  comma  3  cost.  con  legislazione  concorrente  Stato-Regione),
ascrivendosi   piu'  specificamente  al  «servizio  di  comunicazione
elettronica»,  categoria introdotta dall'art. 2 par. 1 lett. c) della
dir.  7  marzo 2002 n. 2002/21/CE, con conseguente applicazione della
disciplina  di  derivazione  comunitaria  (comprensiva altresi' delle
direttive  2202/19  CE,  2002/20/CE  e  2002/22 CE), complessivamente
recepita  con  il c.d. codice delle comunicazioni elettroniche di cui
al   decreto  legislativo  1°  agosto  2003  n. 259.  Di  particolare
pertinenza ai casi di specie appaiono del resto le definizioni mirate
a  delimitare  il campo di applicazione del decreto medesimo ai sensi
dell'articolo  1  comma  1,  con  peculiare riguardo alla lettera bb)
(«rete  telefonica  pubblica:  una  rete di comunicazione elettronica
utilizzata  per  fornire servizi telefonici accessibili al pubblico»)
ed  alla  lettera  oo)  («telefono  pubblico  a  pagamento: qualsiasi
apparecchio  telefonico  accessibile  al  pubblico,  utilizzabile con
mezzi  di pagamento che possono includere monete o carte di credito o
di  addebito  o  schede  prepagate,  comprese le schede con codice di
accesso»).
   La rilevata derivazione europea di tale normativa comporta poi che
la  materia  ivi  trattata (ordinamento delle comunicazioni) vincola,
anche  con riguardo al rispetto del principio di proporzionalita', la
Regione,  non  solo  ai  sensi  dell'articolo 117 terzo comma entro i
limiti  della legislazione statale di principio, ma piu' in radice ai
sensi  dell'articolo  117  primo  comma, secondo cui ogni legge della
Repubblica  deve  conformarsi  ai  «vincoli  derivanti dagli obblighi
comunitari».  In via strettamente consequenziale, il rispetto di tali
disposizioni  finisce  poi  per  impingere  su profili trasversali di
legislazione  esclusiva  statale ex art. 117 secondo comma Cost., con
specifico  riguardo  alla  tutela della concorrenza (lett. e) nonche'
alla  determinazione  (e  salvaguardia  dei  livelli essenziali delle
prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale  (lett.  m), anche in
conformita'  all'interesse generale che connota tali servizi ai sensi
dell'art 3 del citato decreto n. 259/2003
   In  proposito, va altresi' evidenziato il disposto del primo comma
dell'art.  3,  il quale garantisce i diritti inderogabili di liberta'
delle  persone  nell'uso  dei mezzi di comunicazione elettronica» con
espresso  richiamo a quel regime di (libera) concorrenza che rinforza
il   legame   dell'attivita'  in  questione  alla  «materia-funzione»
devoluta alla legislazione esclusiva statale.
   Inoltre  i  principi  di  derivazione comunitaria e costituzionale
risultano  espressamente  ribaditi  dall'art.  4 del medesimo decreto
legislativo,  il quale prevede al primo comma che la disciplina delle
reti   e   dei   servizi   e'   volta   a   salvaguardare  i  diritti
costituzionalmente  garantiti di «liberta' di comunicazione», nonche'
di  «liberta'  di  iniziativa  economica e suo esercizio in regime di
concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di
comunicazione    elettronica   secondo   criteri   di   obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita» (sul punto, Corte
costituzionale n. 236/2005).
   Il  terzo  comma  dello stesso art. 4 dispone, tra l'altro, che la
suddetta  disciplina  e' volta anche a «promuovere la semplificazione
dei  procedimenti  amministrativi  e  la  partecipazione  ad essi dei
soggetti  interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,
non  discriminatorie  e  trasparenti  nei confronti delle imprese che
forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica».
   Puntualizzato   quanto  sopra,  va  poi  affermato  che  la  norma
regionale  -  nella  sua  unilaterale  iniziativa  di regolazione del
settore  (erroneamente  riportato  al  commercio)  - ha introdotto un
regime  autorizzativo  ulteriore  e  duplicativo, rispetto al sistema
delineato   in   sede   comunitaria  come  recepito  con  il  decreto
legislativo n. 259/2003. Ed invero, tornando al comma 2 dell'articolo
3  di tale decreto, ivi si prevede che la fornitura di reti e servizi
di   comunicazione   elettronica,  che  e'  di  preminente  interesse
generale,  e'  libera  e  ad  esse  si  applicano le disposizioni del
Codice», fatte salve al successivo comma «le limitazioni derivanti da
esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione
civile,  della  salute  pubblica e della tutela dell'ambiente e della
riservatezza  e  protezione  dei  dati personali, poste da specifiche
disposizioni  di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione»
(testuali  concetti  sono  poi ribaditi nell'articolo 25° comma primo
dello   stesso  decreto).  A  fronte  della  conclamata  liberta'  di
fornitura  dei  servizi  di comunicazioni elettronica (ivi compresi -
come sopra visto - quelli connessi all'esercizio di un phone center),
il  decreto legislativo n. 259/2003 prevede poi che l'espletamento di
tali   servizi   venga   subordinato  ad  una  (sola  «autorizzazione
generale»,  in  rigoroso  e  vincolato  recepimento  della  normativa
europea.  In particolare tale autorizzazione viene definita dall'art.
1,  comma  1,  lettera g) come «il regime giuridico che disciplina la
fornitura  di reti o di servizi di comunicazione elettronica. . . » e
consegue  alla presentazione di una dichiarazione dell'interessato (a
seguito  della  quale  e'  possibile  iniziare l'attivita) contenente
l'intenzione  di  procedere  alla  fornitura  (art.  25, comma 3); il
potere   del   Ministero   competente   di   vietare   il   prosieguo
dell'attivita'  medesima  puo'  essere esercitato «entro e non oltre»
sessanta  giorni secondo il modulo procedimentale della dichiarazione
di  inizio  attivita'  ex  art.  19,  legge  241/1990,  espressamente
richiamato  dalla  norma  in  esame  (art.  25,  comma  4, cfr. anche
delibera  n. 467/00/CONS  con  cui  l'Autorita' per le Garanzie nelle
comunicazioni  ha  disciplinato  il  rilascio  di tali autorizzazioni
generali, per uniformare il contenuto).
   Pur  a  fronte di tali vincolanti previsioni - che la legislazione
regionale  non e' legillimata ad alterare, ai sensi dei primi 3 commi
dell'art.  117  Cost  -  la  legge  lombarda  ora  in esame ha invece
introdotto un ulteriore titolo abilitativo, disponendo in particolare
all'art.  3,  comma 1 che «l'esercizio della attivita' di cessione al
pubblico  del  servizio  di  telefonia  in sede fissa e' assoggettato
all'autorizzazione  di  cui all'articolo 4», al cui rilascio provvede
il   comune  competente  per   territorio.  Trattasi  dunque  di  una
previsione  che  sembra  al  Collegio  comunque alterare il regime di
sostanziale  liberta'  di  fornitura  dei servizi de quibus cosi come
delineato  in  via  primaria  dall'ordinamento comunitario, ed in via
attuativa   dalla  norma  statale  di  recepimento,  con  conseguenti
aggravamenti  procedimentali,  pur  vietati dai citati articoli 3 e 4
del  decreto  n. 259/2003.  Quanto sopra viene peraltro a determinare
una   sospetta   lesione  dei  principi  dilibera  concorrenza  e  di
salvaguardia  dei  livelli  essenziali  di  prestazioni  di interesse
generale   connesse   ai  diritti  inderogabili  dell'individuo,  ivi
compresa  la  liberta' di comunicazione garantita dall'art. 15 Cost.,
proprio  ai  sensi delle citate definizioni legislative ex art. 3 del
decreto legislativo n. 259/2003 (sul cui ruolo di garanzia rispetto a
tali  principi  si  e' espressa la Corte con la segnalata pronuncia n
336/2005).
   Inoltre,   anche  nel  caso  in  cui  la  funzione  autorizzatoria
introdotta   dall'art.   4   della  legge  regionale  6/2006  dovesse
intendersi   riferita  (solo)  agli  interessi  pubblici  strumentali
all'attivita'  di  comunicazione elettronica (nel quadro delle citate
«limitazioni» a tale attivita', previste e consentite dagli artt. 3 e
25  del  decreto  legislativo  n. 259/2003), resta il fatto che anche
siffatte  limitazioni  sembrano  affermare  materie  comunque (tutte)
estranee  a quella potesta' legislativa residuale ex art. 117, quarto
comma  Cost.,  che la regione Lombardia ha invece inteso nella specie
esercitare.
   Basti pensare:
     alle esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato ed alla
tutela   dell'ambiente   (legislazione  esclusiva  statale  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera d);
     alle   esigenze   diprotezione   civile  e  di  salute  pubblica
(legislazione concorrente ex art. 117, terzo comma).
   Va  poi  precisato  che  anche  le limitazioni di tipo edilizio od
urbanistico   (peraltro   non  espressamente  comprese  nella  citata
elencazione  di  cui  agli  artt.  3  e  25  del  decreto legislativo
n. 259/2003)  sono subordinate alla concorrenza legislativa di poteri
Stato-Regioni  sotto  la  voce del «governo del territorio», ai sensi
del citato terzo comma dell'art. 117 Cost.
   Inoltre,  le problematiche connesse alla riservatezza e protezione
dei  dati  personali (queste ultime invece espressamente previste fra
le  limitazioni  di  cui sopra) sono state gia considerate e regolate
dal  legislatore  statale,  nel  quadro  delle  esigenze di sicurezza
pubblica  il  citato  decreto-legge  27  luglio  2005  recante «nuove
disposizioni  antiterrorismo  per  gli  internet  point ed i pubblici
esercizi  che  mettano  a  disposizioni  del  pubblico postazioni per
comunicazioni telematiche», convertito nella legge n. 155/2005.
   Sulla   illegittimita'   costituzionale   di  quelle  legislazioni
regionali   che   -   nella   presente  materia  delle  comunicazioni
elettroniche  -  aggiungono  fasi  autorizzatorie comunque denominate
rispetto  alle  procedure  abilitative  gia'  contemplate nel decreto
legislativo n. 259/2003, si richiama al riguardo la recente pronuncia
della  Consulta  n. 129/2006, che - seppure in relazione alla diversa
problematica  delle  installazioni  di torri e tralicci - ha comunque
censurato  l'art.  27,  comma  1°  lettera  e) della l.r. Lombardia n
12/2005,  per  aver  previsto  la  necessita'  di  un titolo edilizio
ritenuto  ulteriore  e  superfluo  rispetto  alle procedure delineate
nell'articolo  87  del  decreto  legislativo;  cio'  in  quanto  - ha
osservato   testualmente  la  Corte  con  esternazioni  di  principio
applicabili  al  caso di specie - «. . .la tutela del territorio e la
programmazione  urbanistica sono salvaguardate dalle norme statali in
vigore  ed  affidate proprio agli enti locali competenti, i quali, al
pari  delle  Regioni  (sentenza n. 336 del 2005), non vengono percio'
spogliati  delle  loro attribuzioni in materia, ma sono semplicemente
tenuti  ad  esercitarle  all'interno dell'unico procedimento previsto
dalla  normativa  nazionale,  anziche'  porre  in  essere un distinto
procedimento»  (con  conseguente  violazione dei principi generali di
semplificazione  della legislazione statale in materia di governo del
territorio).  La  violazione  dell'articolo 117 Cost. sembra peraltro
assumere   connotati   sostanziali,  anche  al  di  la'  dell'erronea
qualificazione  formale  della  materia  trattata, e cio' non solo in
relazione   ai  settori  occupati  dalla  legge  regionale  eppur  di
appartenenza  esclusiva  alla  legislazione statale (ove il contrasto
«sostanziale»  con  il  precetto costituzionale si consuma in re ipsa
con il semplice intervento legislativo della Regione). Anche nel caso
delle  fattispecie  concorrenti,  infatti,  la normativa in esame non
pare  essersi  correttamente  inserita  nei  principi generali di una
legislazione  statale  che - dopo aver garantito all'attivita' in se'
considerata  un trattamento semplificato, improntato alla liberta' di
comunicazione  voluta  anche  dall'unione  europea - si e' limitata a
prevedere  per  i  soli «internet point» disposizioni speciali per la
sicurezza  dello  Stato,  senza l'introduzione di altri regimi ad hoc
(igienico-sanitari   ed  urbanistici)  diversi  e  piu'  restrittivi,
rispetto a quelli gia' in vigore per gli altri esercizi connessi alle
attivita' terziarie. In relazione ai requisiti igienico-sanitari e di
sicurezza  dei  locali,  va  poi  rammentato  che  la legge regionale
dispone  contenuti  di  dettaglio  che integrano in modo automatico e
simultaneo  tutti i regolamenti di igiene delle autorita' sanitarie e
dei Comuni in territorio lombardo (art. 8, comma 2), e cio' senza che
la  legislazione statale di riferimento consenta, all'interno di tale
regolamentazione   locale,   l'inserimento   eteronomo  di  contenuti
dispositivi  e  di  dettaglio direttamente imposti da leggi regionali
(cfr. art. 344 TULS).
   Va  ancora  osservato  sul  punto  che  le  prescrizioni  previste
dall'ordinamento  statale,  si  limitano  a  stabilire una disciplina
generale  quanto  ai  requisiti di agibilita' dei locali destinati ad
attivita' economiche, la quale rimanda alle norme edilizie e igienico
sanitarie  contenute  in  prevalenza in fonti normative secondarie, e
non  contiene  comunque prescrizioni cosi' restrittive per gli indici
igienico-sanitari  regolati  specificamente  dalla legge regionale de
qua,  neanche  per  i  locali  ove  vi  e' maggiore concentrazione di
persone  per  un  tempo di permanenza maggiore (come teatri, cinema o
nei locali ove viene svolta attivita' di somministrazione di alimenti
e  bevande).  Donde  la  necessita'  che  la  competenza  legislativa
concorrente  delle Regioni venga esercitata nel rispetto dei principi
fondamentali  di  cui  all'art.  3  (con  particolare  riguardo  alla
rimozione  degli ostacoli di ordine economico e sociale limitativi di
fatto  della liberta' e l'uguaglianza dei cittadini) e 41 della Carta
fondamentale,  nonche'  di  quello, di derivazione comunitaria, della
proporzionalita'   (insito   nel  riferimento  ai  vincoli  derivanti
dall'ordinamento  europeo  contenuto  nell'art.  117,  primo  comma),
secondo  il  quale,  com'e'  noto,  una  misura  e'  conforme  a tale
principio soltanto allorche' il mezzo adoperato si rilevi non tanto e
non  solo  «idoneo»  a  consentire  il  raggiungimento dell'obiettivo
desiderato,  ma anche «necessario» nel senso dell'indisponibilita' di
altra  misura  egualmente  efficace,  e  tale  da  incidere  il  meno
negativamente  possibile  nella  sfera del destinatario, ossia da non
essere  «intollerabile».  In sostanza un giudizio di proporzionalita'
basato ex ante sulla valutazione comparativa tra mezzo e fine.
   Infine,  sempre  in  relazione ai requisiti igienico-sanitari e di
sicurezza  dei  locali  ex art. 8 della legge (con specifico riguardo
alle  voci  ivi rubricate alle lettere e, j h, i, meglio descritte in
narrativa),  il  Collegio  Ritiene  che  la legge regionale n. 6/2006
presenti  profili  di non manifesta infondatezza anche nella parte in
cui   dispone   l'applicazione   retroattiva   delle  rigorose  nuove
disposizioni,  senza  delineare  la possibilita' di proroghe (pur non
automatiche,  ma  discrezionali  e  da  valutare  caso  per caso) per
consentire  agli  esercizi  preesistenti  di  continuare l'attivita',
nonostante la vana scadenza del termine annuale di adeguamento.
   Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale (da ultimo Corte
cost. sent. n. 156/2007), la possibilita' del legislatore di incidere
con  enorme  retroattive  su situazioni sostanziali ormai radicate da
leggi   precedenti,   resta   subordinata   al   rigoroso  vaglio  di
razionalita'  del nuovo regolamento di interessi che modifica ex post
quello preesistente .
   Ritiene  il Collegio che nella specie non sussista (a parte quanto
gia'  evidenziato  sotto il profilo della proporzionalita) una sicura
rispondenza   dello   ius   superveniens  a  sufficienti  criteri  di
ragionevolezza,   in  relazione  alle  modalita'  con  cui  la  nuova
normativa  incide  sui  giustificati  affidamenti  dei  titolari  dei
preesistenti  esercizi di phone center, e cio' in sospetta violazione
dei principi di parita' di trattamento ex art. 3 Cost.
   La  prescrizione  infatti  di  un  cosi'  nuovo e piu' impegnativo
assetto   strutturale   e  funzionale  dei  locali  strumentali  allo
svolgimento  dell'attivita'  determina,  in  capo  a  coloro che gia'
gestivano  quest'ultima  in regime di regolarita' amministrativa, una
serie  di  obblighi conformativi razionalmente inesigibili durante il
(breve) periodo annuale concesso dalla legge, anche in considerazione
della  necessita'  di  procedere  a lavori strutturali ed edilizi dal
costo  elevato  e spesso non realizzabili per l'inidoneita' oggettiva
derivante  dall'area  disponibile  dei locali, e quindi anche laddove
l'esercente     l'attivita'    voglia    adeguarvisi.    La    stessa
rilocalizzazione  ipotizzata  dalla  norma - oltre a non esser subito
praticabile  in  assenza  della  formalizzazione  di  nuovi strumenti
urbanistici  chiamati  ad  individuare  le  relative aree (cfr. terzo
comma  art.  98-bis della l.r. n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 7
della l.r. n. 6 del 2006) - non sembra certo rappresentare un rimedio
semplice  ed efficace rispetto all'abbandono - spesso obbligato - dei
locali  di  origine,  e  cio'  in considerazione delle difficolta' di
reperimento,  in  adiacenza  o  prossimita'  allo stesso edificio, di
nuovi   locali;  senza  considerare  la  perdita  di  avviamento  che
deriverebbe  dal  trasferimento  dell'attivita'.  stessa,  una  volta
approvato il previsto piano urbanistico.
   Quanto  sopra,  in  aggiunta  (donde  un  autonomo  profilo di non
manifesta  infondatezza  valutabile in base ai canoni del comma primo
dell'art. 3 Cost.), al non indifferente maggiore onere economico, che
potrebbe  risultare  insostenibile  per  i soggetti privi di adeguati
mezzi economici, favorendo l'abbandono delle relative attivita'; tali
dismissioni  determinerebbero  a  loro volta un vantaggio rispetto ai
nuovi  operatori  aventi maggiori disponibilita' d'investimento che -
potendo  organizzare  ex ante 1'attivita' secondo le regole vigenti -
verrebbero    a    trovarsi    in   una   situazione   concorrenziale
(ingiustamente)  privilegiata,  con  riverberi dannosi per gli utenti
privi  di  una piu' ampia scelta, e con forte rischio di tariffe meno
vantaggiose.  Le delineate - e non improbabili - conseguenze fattuali
delle  citate  disposizioni  finirebbero pertanto per incidere, oltre
che  sulla  rilevata disparita' di trattamento ex art. 3 Cost., anche
sulla liberta' di iniziativa economica privata garantita dall'art. 41
Cost.,  con  riverberi  lesivi sotto altro profilo della tutela della
concorrenza  garantita dall'ordinamento europeo (cfr. sul punto anche
la  segnalazione  in  data  6 agosto 2007 formalizzata dall'Autorita'
garante  della  concorrenza e del mercato al Presidente della Regione
Lombardia  proprio  in  relazione «. . .agli effetti distorsivi della
concorrenza  che  derivano  dalle  disposizioni  dettate  dalla legge
Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6»).
   Sulla base delle esposte considerazioni si Ritiene rilevante e non
manifestamente infondata la presente questione costituzionalita', che
si  solleva  pertanto  ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87 in relazione agli articoli 1, 4, 8 (comma 1, lettere e, f
h,  i,  e comma 2), 9, (primo comma lett. c e secondo comma), nonche'
12, della l.r. 3 marzo 2006 n. 6, in relazione agli artt. 3, 15, 41 e
117 della Costituzione.
                              P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara, nei
sensi   di   cui  in  motivazione,  rilevante  e  non  manifestamente
infondata,   in   relazione   agli  artt.  3,  15,  41  e  117  della
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt.
1,  4, 8 (comma 1, lettere e, f, h, i, e comma 2), 9 (comma 1 lett. c
e comma 2), nonche' 12 della l.r. 3 marzo 2006, n. 6.
   Sospende,  per  l'effetto,  il  presente  giudizio  ed  ordina  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Dispone inoltre la notifica della Presente ordinanza alle parti in
causa   ed   al   Presidente  della  regione  Lombardia,  nonche'  la
comunicazione  della  medesima  al Presidente del Consiglio regionale
della Lombardia.
   Cosi'  deciso  in  Milano, alla Camera di consiglio del 6 novembre
2007.
                       Il Presidente: Nicolosi
                                    Il consigliere estensore: Passoni