N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2008- 8 giugno 2007

  Ordinanza
dell'8  giugno  2007 emessa dal Commissione tributaria provinciale di
 Roma sul ricorso proposto da Carotenuto Mario contro Regione Lazio

  Imposte  e tasse - Autoveicoli (tassa sugli) - Determinazione della
  tassa  -  Omessa  previsione  legislativa  di  un meccanismo atto a
  determinare   la  progressivita'  in  diminuzione  dell'imposta  in
  coerenza  con  l'asserita  riduzione di valore del bene nel tempo -
  Denunciata  violazione  dei  principi  di uguaglianza, di capacita'
  contributiva  e di progressivita' del sistema tributario - Asserita
  lesione  dei  principi  costituzionali  in  materia  di  proprieta'
  privata.
  -  Decreto  del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,
  artt. 2, 3, 5, e tariffa A allegata; d.m. 27 dicembre 1997, art. 1.
  - Costituzione, artt. 3, 42, comma terzo, e 53, comma secondo.
(GU n.13 del 19-3-2008 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1116/2007,
depositato   il   18   gennaio   2007,   avverso   acc.   irr.  Sanz.
n. 306029911843 - Tasse Auto 2003, contro Regione Lazio, proposto dal
ricorrente Carotenuto Mario, via del Boschetto n. 54 - 00049 Velletri
(Roma).
                    F a t t o   e  d i r i t t o
   Con  ricorso  notificato  il  12  dicembre  2006, Mario Carotenuto
residente    in    Velletri,    via   del   Boschetto   n. 54,   C.F.
CRTMRA49M24L245G,  citava  in  giudizio  la  Regione Lazio per vedere
annullato l'avviso di accertamento con il quale gli veniva contestato
l'omesso  versamento  della  tassa  automobilistica per l'anno 2003 e
relativa al veicolo tg. RM 30519V.
   Sollevava,    preliminarmente,    il   ricorrente   eccezione   di
legittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 2, 3 e
5  del  d.P.R.  5  febbraio  1953, n. 39, dalla Tariffa A allegata al
d.P.R.,  e dall'art. 1 del d.l. 27 dicembre 1997 che ha modificato il
calcolo  della  tassa  previsto  dal  citato d.P.R. in relazione agli
artt.  3  e  53,  in  particolare con riferimento al secondo comma di
quest'ultimo,  42,  comma  3,  nella  parte  in  cui  e'  prevista la
gradualita'  in  diminuzione, della tassa sugli autoveicoli nell'arco
dei trenta anni.
   Non  si  costituiva  in  giudizio  l'Ufficio  benche' regolarmente
citato.
   La Commissione ritenuto pregiudiziale pronunciarsi sulla richiesta
di dichiarazione di incostituzionalita' premette.
   E'  necessario,  al  fine  di chiarire la doglianza, premettere un
breve  escursus  delle  normative  che  hanno  regolato  nel  tempo e
regolano  tutt'ora  il  pagamento  dell'imposta  sugli  autoveicoli e
motoveicoli  e i motivi che hanno giustificato la loro trasformazione
nel tempo.
   Fino  all'entrata  in  vigore  del  d.l.  30 dicembre 1982, n. 953
convertito  il  legge  n. 53  del  28  febbraio  1983 l'imposta sugli
autoveicoli era una tassa di circolazione.
   Il  suo pagamento, infatti, aveva uno scopo ben preciso: quello di
contribuire  alle  spese di mantenimento delle opere pubbliche viarie
in  ragione della grandezza e, di conseguenza del maggior consumo che
i  veicoli  piu'  grandi  e  piu'  potenti causavano alla rete viaria
pubblica.  Quindi  tale  imposta  aveva,  secondo  il legislatore, un
preciso  scopo  risarcitorio.  Tale inquadramento giuridico portava a
due  conseguenze  importanti  necessarie  a  giustificare  la  natura
dell'imposta di circolazione.
   La   prima   conseguenza  era  che  l'ammontare  dell'imposta  era
calcolata   in   base   ai  Cavalli  Fiscali  che  non  corrispondono
tecnicamente  in  modo  assoluto  agli  attuali KW e, tantomeno, agli
allora  gia'  esistenti  Cavalli  Vapore (o agli attuali KW parimenti
esprimenti   ambedue  la  potenza  del  motore)  ma  dall'insieme  di
parametri  determinati dalla potenza del motore, dalla sua cilindrata
e  della  grandezza  fisica  del  veicolo (vedi tabella allegata alla
legge n. 463/1955, necessari a determinare la capacita' di maggiore o
minore usurabilita' delle vie pubbliche e, di conseguenza, calibrarne
l'ammontare.
   La  seconda  conseguenza era costituita dalla circostanza che tale
imposta  doveva  essere pagata solo in caso di utilizzo effettivo del
mezzo.  Infatti, se per motivi vari il proprietario non utilizzava il
mezzo  per  un periodo di tempo era esentato dal pagare l'imposta per
tale periodo.
   Infine  non  e'  da  trascurare anche il fatto che la ricevuta del
pagamento  doveva  essere  affissa  sul parabrezza dell'auto e cio' a
riprova che esso costituiva un elemento indispensabile, al pari della
carta  di  circolazione  o  di proprieta', che doveva accompagnare il
veicolo affinche' esso fosse autorizzato a marciare.
   Quindi,  nella  vigenza  della normativa precedente all'entrata in
vigore  della  legge  n. 53/1983,  non  vi  e' ombra di dubbio che la
natura  dell'imposta  era quella di un'imposta risarcitoria con tutte
le  conseguenze  collegate  a  tale  sua  natura  e che si sono sopra
riportate.
   Successivamente,  con l'entrata in vigore della legge n. 53 del 28
febbraio 1983 la natura della stessa imposta cambia radicalmente.
   Probabilmente  tale  modifica e' stata causata da motivi di natura
economico-finanziario  del  Paese  e  diretta  ad ottenere un'entrata
fissa e non eventuale.
   Ma  per  il caso in esame, non e' necessario indagare i motivi che
hanno  spinto  il  Legislatore a modificare la natura giuridica della
tassa   attualmente   vigente  ma  e'  necessario  ed  indispensabile
individuare la sua intrinseca natura.
   L'art.  5,  comma 28 della legge citata recita «a decorrere dal 1°
gennaio  1983  i  veicoli  e  gli  autoscafi sono soggette alle tasse
stabilite  dalle  tariffe  annesse alla legge n. 463/1955 per effetto
della  loro  iscrizione  nei  rispettivi registri pubblici». Il comma
successivo   recita  «al  pagamento  delle  tasse  di  cui  al  comma
precedente   sono   tenuti   coloro   che,   alla  scadenza  del ....
omissis ....  risultano  essere  proprietari  dal  pubblico  registro
automobilistico,  per  i  veicoli in esso iscritti, e dai registri di
immatricolazione  per  i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di
corresponsione  del  tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e
degli   autoscafi  dai  predetti  registri ....  omissis ....  per  i
veicoli,  gli autoscafi ed i motori fuoribordo l'obbligo di pagamento
sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati».
   Dal contesto di tale norma appare del tutto evidente e senza ombra
di  dubbio  alcuno che con la legge n. 53/1983 la natura dell'imposta
muta  e  si trasforma in tassa sulla proprieta'. Ovvero significa che
tale tassa trae la sua obbligatorieta' non piu' dall'uso che l'utente
fa  del  veicolo,  sia  esso  proprietario  o meno, ma per il solo ed
esclusivo fatto di esserne il proprietario. Cio' collega il pagamento
di essa alla capacita', del bene autoveicolo, di creare un incremento
economico  nel  patrimonio  del  soggetto  che  lo possiede. Non puo'
sussistere  alcun  dubbio su tale interpretazione in quanto la stessa
legge  pretende  che  la  tassa  e'  dovuta da chi risulta esserne il
proprietario  dai  Pubblici  registri  indipendentemente dal soggetto
utilizzatore  e  dal  fatto  che la relativa ricevuta non costituisce
piu'  un  elemento indispensabile accessorio all'uso del mezzo, e che
la   riscossione   coattiva  da  parte  dello  Stato  e'  rivolta  al
proprietario e non piu' all'utilizzatore.
   Che  essa,  pertanto, sia da considerare come prelievo coattivo al
pari delle altre imposte non vi e' parimenti dubbio.
   Infatti   la   tassa  sui  veicoli  ha  tutte  le  caratteristiche
dell'imposta e cioe': il suo prelievo coattivo e il fatto che entra a
far  parte del patrimonio. Sulla prima caratteristica nulla quaestio,
sulla seconda nemmeno ove il concetto di patrimonio, ai fini fiscali,
si intenda ricchezza a disposizione di un soggetto in un dato momento
e,  cioe',  il complesso di beni a disposizione di un soggetto capace
di  produrre un beneficio economico. Non vi puo' essere dubbio alcuno
che un veicolo, per la sua natura, costituisca, per la sua intrinseca
possiede  la  capacita' di essere economicamente valutato, rientrando
cosi'  di  diritto  fra  la  categoria  di  beni  facenti  parte  del
patrimonio.
   Sul  punto  basta  soffermarsi  alla  possibilita' di destinare un
autoveicolo  al  servizio  di noleggio da cui il proprietario trae un
vantaggio  economico  diverso  e maggiore del suo valore intrinseco o
del valore di esso sul mercato.
   Pertanto  anche sulla natura di tassa sulla proprieta' non possono
esservi dubbi. Basti per tutto la circostanza che il Legislatore l'ha
ricompressa fra la competenza delle Commissioni tributarie.
   Il  25  novembre 2000 veniva pubblicata la legge 21 novembre 2000,
n. 342  che  all'art. 63, comma 1 recita «Sono esentati dal pagamento
delle  tasse  automobilistiche  i  veicoli  ed i motoveicoli, esclusi
quelli  ad  uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie
il  trentesimo  anno  dalla loro costruzione. Salvo prova contraria i
veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di
prima immatricolazione... omissis ... ».
   Il  comma  2  recita «l'esenzione di cui al comma 1 e' estesa agli
autoveicoli  di  particolare interesse storico per i quali il termine
e' ridotto a 20 anni».
   Per completezza del quadro giuridico si riporta anche il contenuto
dell'art.  2  comma  1,  n. 15)  della  legge 9 ottobre 1971, n. 825:
«determinazione  dei  redditi  ...di fabbricati sulla base di tariffe
d'estimo  disciplinate  in  maniera  da  essere  aderenti  ai redditi
effettivi  ...»  e  l'art.  34  comma  1 del d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917,  che  recita «il reddito medio ordinario, sul quale calcolare
la  tassa  sul  reddito, e' determinato mediante l'applicazione delle
categorie  d'estimo...  »  «...  la  modificazione delle categorie ha
valore dall'anno successivo ... ».
   A  cio'  giova  anche  riportare  il  dettato  dell'art.  53 della
Costituzione  che  prevede  «che  tutti sono tenuti a concorrere alle
spese in ragione della loro capacita' contributiva».
   Dalla   lettura  dell'impianto  normativo  appena  esposto  appare
evidente  che l'attuale tassa sugli autoveicoli, come gia' ampiamente
dimostrato  piu'  sopra,  ha  natura  di tassa sulla proprieta' e, di
conseguenza,  andando ad incidere sull'effettivo valore del bene che,
nel  complesso di tutti gli altri beni a disposizione di un soggetto,
contribuisce con essi a determinare la capacita' contributiva di tale
soggetto.
   Questa  tassa  sulla  proprieta' viene pagata sul solo presupposto
del possesso del veicolo.
   Essa,  ai  soli  fini  del suo ammontare, non viene piu' calcolata
rapportando la fittiziamente ai vecchi cavalli fiscali che, come gia'
accennato erano il risultato della convergenza della grandezza fisica
del  veicolo  e  della  sua  potenza,  ma viene calcolata rapportando
l'ammontare di circa 25 euro a KW e, cioe', in base alla sola potenza
del  propulsore  che  rappresenta  un  mero ed obiettivo parametro di
calcolo non essendovene altri a disposizione.
   Appare  necessario a tal punto per dare un senso all'art. 63 della
legge  n. 342/2000 al fine di fornire la necessaria ed indispensabile
corretta  interpretazione  logica  dei  motivi  che  hanno indotto il
Legislatore  a  ritenere  che  dopo  il trentesimo anno di vita di un
veicolo,  o  dopo  il  ventesimo  se risulta di particolare interesse
storico,  che  esso  non  e'  piu' soggetto al pagamento della tassa.
Infatti e' previsto solo il versamento di Euro 25 in caso d'uso dello
stesso a titolo simbolico.
   Pertanto,  dopo  il  trentesimo  anno  di  vita del veicolo questa
tassa,  la cui obbligotarieta' e' legata al solo fatto storico di far
parte   della   sfera   di   proprieta'  di  un  soggetto,  perde  la
qualificazione  di  tassa,  indipendentemente  dal  risultare  ancora
iscritto  nei  Pubblici  registri  ed  esonera  dall'obbligo  del suo
versamento il proprietario.
   Questa  analisi  non  puo' che portare ad una sola interpretazione
logico-giuridica   e  cioe'  che  il  Legislatore  ha  ritenuto  che,
trattandosi  di  un  bene  il  cui  valore, come quello immobiliare o
altro,  nel  tempo  viene scemando da quando e' massimo fino a quando
esso  diventa  nullo,  ai  fini  della tassa, esso diventa senza piu'
interesse   anche  per  il  Fisco  perche'  ritenuto,  evidentemente,
inidoneo a creare ulteriore ricchezza.
   Orbene  se  tale  deve essere l'interpretazione logica e giuridica
del  motivo  che  ha  indotto il Legislatore ad apportare la modifica
legislativa  di  cui  alla  legge n. 342/2000 ne discende il seguente
obbligato diretto corollario.
   Il  Legislatore  ritenendo  che,  il  valore  di  un bene, come un
veicolo,  la  cui  natura  di mezzo meccanico soggetto ad un naturale
deterioramento, dopo un certo lasso di tempo, si riduce ad un livello
al  di  sotto del quale non risulta essere di alcun interesse neanche
per  il  Fisco,  riconosce  anche  che,  in tale lasso di tempo, tale
valore scema gradualmente.
   Non  osta a tale interpretazione la circostanza che la tassa venga
calcolata  indifferentemente sul numero di KW in quanto non solo tale
parametro  e'  del  tutto  indicativo  e,  cioe',  ritenuto  il  piu'
oggettivo  cui fare riferimento ma soprattutto perche' non risulta, a
contrario, una sua rivisitazione nel tempo.
   Tanto  premesso  appare evidente che esiste un vuoto nominativo di
collegamento  fra le norme citate. In particolare fra quanto disposto
dagli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, dalla Tariffa
A  allegata al d.P.R., e dall'art. 1 del d.l. 27 dicembre 1997 che ha
modificato il calcolo della tassa previsto dal citato d.P.R. Pertanto
le  citate  norme appaiono viziate di incostituzionalita' nella parte
in  cui non prevedono un meccanismo necessario ed indispensabile atto
a determinare la progressivita' in diminuzione dell'imposta affinche'
quest'ultima  possa  rispondere  ai  principi sanciti dal Legislatore
nella legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 1.
   La  mancata  previsione  di  un  tale  meccanismo appare essere in
contrasto con gli artt. 53, 42 e 3 della Costituzione.
   Premesso che la capacita' contributiva prevista dalla Costituzione
all'art.  53  deve  essere  riferita  al  sistema  tributario nel suo
complesso  e  non  al singolo tributo dal momento che tale principio,
inteso  come  crescita  dell'aliquota  correlata  con l'ammontare del
reddito,   non  puo'  che  aver  riguardo  al  rapporto  diretto  fra
imposizione  e  reddito personale complessivo del contribuente (Corte
costituzionale sentenza n. 263/1994) appare evidente che 1'imposta in
discussione, in mancanza della graduazione piu' sopra indicata, va ad
incidere negativamente proprio su tale rapporto. Infatti provato come
piu'  sopra  che  un veicolo fa parte del patrimonio di un soggetto e
che  tale  patrimonio  e'  il  fondamento  per  il  prelievo  fiscale
coattivo,  e'  agevole  trarre  la conclusione che, ogni modifica, in
aumento  o  in  diminuzione  del  valore di ogni singolo bene facente
parte  di  tale  patrimonio,  andando  ad  incidere  sulla  capacita'
contributiva  complessiva  del  soggetto,  ove  non fosse prevista la
necessaria  correzione  del  relativo  tributo,  andrebbe ad incidere
negativamente  ed  illegittimamente  sulla capacita' contributiva del
soggetto.
   Con la medesima sentenza la Corte costituzionale sancisce un altro
principio  che e' quello della connessione fra il valore di un bene e
la sua idoneita' ad avere una capacita' a produrre ricchezza, pur nel
rispetto  del  principio  della  progressivita'  delle  imposte. Tale
principio  appare violato nel caso in esame in quanto e' proprio tale
connessione  fra  il  valore  del  bene e la sua idoneita' a produrre
ricchezza  che viene meno ove non si prevedesse una dovuta correzione
dell'imposta.
   A  cio'  contrasta l'attuale impianto normativo che, al contrario,
lascia  immutata  l'imposta  sul  bene  nonostante la sua idoneita' a
produrre ricchezza vada nel tempo diminuendo.
   In  altra  giurisprudenza  del Giudice delle leggi e' affermato un
ulteriore  principio secondo il quale e' legittima la combinazione di
piu'  criteri  al  fine di identificare un'imposta purche' almeno uno
sia  agganciato  al  valore  venale  di esso e che, pertanto, risulti
compatibile   con   la  garanzia  dell'art.  42,  terzo  comma  della
Costituzione (sentenze nn. 216/1990 e 1165/1988).
   Va,  infine,  rammentato  che  il  bene autovettura viene preso in
considerazione  dal  Legislatore  come  parametro induttivo sul quale
rideterminare   il   reddito  delle  persone  fisiche.  Cio'  vale  a
confermare  la  tesi  ipotizzata piu' sopra in base alla quale appare
ancora piu' evidente che il suo diverso valore, nel corso degli anni,
viene  gia'  di  fatto  preso  in  considerazione dagli stessi uffici
impositivi'  e  diversamente considerato ai fini della determinazione
del valore reddituale del contribuente.
   Orbene  nel caso in esame appare evidente che anche tale principio
risulterebbe  violato dal Legislatore ove non si proceda a modificare
l'attuale  sistema  di  prelievo  della  tassa  automobilistica senza
prevederne la sua graduazione nel tempo.
   Tale  principio  e'  stato  sancito  con  maggiore rilevanza nella
sentenza  n. 5/1980  nella  quale  si enuncia il principio in base al
quale  fra  i  criteri  mediati,  per  il  calcolo  di un'imposta, e'
indefettibile  la presenza di quello che faccia riferimento al valore
del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali.
   Ritenuta    pertanto,   ravvisarsi   l'incostituzionalita'   delle
normative  citate in relazione agli artt. 53 e 42 della Costituzione,
le  stesse  motivazioni conducono a ritenere tale incostituzionalita'
anche  in  relazione  all'art.  3 della Costituzione nei limiti della
disparita' di trattamento, a parita' di condizioni, in cui verrebbero
a  trovarsi  quei  soggetti  che  posseggono nel loro patrimonio beni
diversi dagli autoveicoli (immobili, cespiti ecc. ...) a cui e' data,
in  certi  casi,  la  possibilita'  di  pagare  le  relative  imposte
proporzionali  alla  consistenza  economica  di  essi,  essendo  tale
proporzionalita'    prevista   dal   Legislatore   (ad   esempio   la
revisionabilita'  delle  renditi  catastali),  mentre  i soggetti che
posseggono  un  bene,  quale  i  veicoli,  che  parimenti  agli altri
contribuiscono  a  costituire  il  patrimonio,  bene  soggetto ad una
diminuzione economica riverberatesi sul patrimonio nel suo complesso,
sono obbligati a versare un'imposta costante.
   In  considerazione  che  tale  completamento normativo puo' essere
demandato solo al Giudice delle leggi non rientrando nelle competenze
del Giudice dei tributi sostituirsi al Legislatore per individuare la
formula  piu'  idonea  alla  graduazione  dell'imposta  si solleva la
questione  della illegittimita' costituzionale del combinato disposto
dagli  artt.  2,  3  e  5  del d.P.R. n. 5 febbraio 1953 n. 39, dalla
Tariffa A allegata al d.P.R., e dall'art. 1 del d.l. 27 dicembre 1997
che  ha  modificato il calcolo della tassa previsto dal citato d.P.R.
in  relazione  agli  artt.  3 e 53, in particolare con riferimento al
secondo  comma  di  quest'ultimo,  42, comma 3, nella parte in cui e'
prevista   la   gradualita',   in   diminuzione,  della  tassa  sugli
autoveicoli nell'arco dei trenta anni.
   Infine si sottolinea come gia' codesta Commissione, sezione terza,
con   ordinanza   di   aprile  2006  ha  ritenuto  la  non  manifesta
infondatezza  del rilievo costituzionale come e' stato proposto ed ha
proceduto ad inviare gli atti alla Corte costituzionale.
   Nel  merito  si  osserva  che l'autovettura e' stata rottamata nel
mese  di  ottobre  2003  per cui la tassa deve essere ridotta di pari
percentuale.
   Ritenuto,  infine,  che la risoluzione della proposta questione di
legittimita'   costituzionale  appare  necessaria  ed  indispensabile
affinche'  possa  darsi  corso  al  giudizio  in quanto se accolta il
ricorso  va  accolto  mentre  in  caso  contrario  va  respinto se ne
dichiara la manifesta necessita' ed urgenza rispetto a quanto dedotto
in ricorso.
                              P. Q. M.
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 2, 3 e
5  del  d.P.R.  5  febbraio  1953, n. 39, dalla Tariffa A allegata al
d.P.R.  n. 39/1953,  e dall'art. 1 del d.P.R. n. 27 dicembre 1997 che
ha  modificato  il calcolo della tassa previsto dal citato d.P.R. per
quanto  esposto  in  motivazione,  in relazione agli artt. 3 e 53, in
particolare  con  riferimento  al  secondo comma di quest'ultimo, 42,
comma   3,   nella  parte  in  cui  e'  prevista  la  gradualita'  in
diminuzione, della tassa sugli autoveicoli nell'arco dei trenta anni.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
   Ordina  che,  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e
al Presidente della Camera dei deputati.
     Cosi' deciso in Roma, l'11 maggio 2007.
                       Il Presidente: Novelli
                                        Il giudice estensore: Marzano