N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo - 10 maggio 2007

  Ordinanza
dell'8  maggio  2007  emessa dal Commissione tributaria di Genova sul
     ricorso proposto da Riciputi Stefano contro Regione Liguria

  Imposte  e  tasse  -  Tassa automobilistica regionale - Norme della
  Regione  Liguria - Recupero delle tasse automobilistiche dovute per
  l'anno  1999 - Proroga di un anno, al 31 dicembre 2003, del termine
  triennale  stabilito dalla legge statale - Denunciata lesione della
  competenza  statale  esclusiva  a  legiferare in materia di tributi
  erariali.
  - Legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20, art. 10.
  - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e).
(GU n.13 del 19-3-2008 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  -  sull'appello  n. 1685/05,
depositato   il   30   settembre   2005,   -   avverso   la  sentenza
n. 298/20/2004,  emessa  dalla  Commissione tributaria provinciale di
Genova,  contro  Regione  Liguria,  proposto  dal ricorrente Riciputi
Stefano,  via  degli  Albanesi n. 352 - 16100 Genova, difeso da Rossi
avv. Dario, p.zza Cattaneo n. 26/11 - 16128 Genova.
   Atti impugnati: avviso di accertamento tasse auto 1999.
   Visti l'atto di appello e gli atti tutti di causa;
   Dato  atto che la Regione Liguria, gia' costituita in primo grado,
non si e' costituita nel presente secondo grado;
   Udita  alla  pubblica  udienza  del  9 marzo 2007 la relazione del
giudice Pasquale Germani e udito altresi' l'appellante;
   Ritenuto e considerato quanto segue.
                        Esposizione del fatto
   Con  ricorso  in data 16 novembre 2003 alla Commissione tributaria
provinciale  di Genova il sig. Riciputi Stefano impugnava l'avviso di
accertamento  e  di irrogazione di sanzioni della Regione Liguria per
omesso pagamento delle tasse automobilistiche relative all'anno 1999:
motivo  del  ricorso  era  l'intervenuta  prescrizione  della pretesa
impositiva.
   Si  costituiva  la  Regione Liguria affermando che la prescrizione
non  si  era  verificata  in quanto essa, con l'art. 10 della propria
legge  n. 20  del  7  maggio  2002,  aveva prorogato i termini per il
recupero  delle  tasse in questione, concludendo per la reiezione del
ricorso.
   La   Commissione,  con  sentenza  n. 298/20/04  depositata  il  25
novembre  2004,  ritenendo  non  provato  il rispetto del termine per
impugnare  da  parte  del  ricorrente,  dichiarava  inammissibile  il
ricorso.
   Ha  proposto appello il ricorrente, con atto del 28 settembre 2005
consegnato  il  30  settembre  2005 alla Regione Liguria e depositato
nella  stessa  data  presso  questa  Commissione, avverso la sentenza
affermando  non  essersi  verificata l'inammissibilita' del ricorso e
chiedendo   quindi,   previa   rimessione   degli   atti  alla  Corte
costituzionale  per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
dell'art.  10  della  legge  della Regione Liguria n. 20 del 2002, di
annullare la sentenza e accogliere il ricorso;
   A   seguito   dell'udienza   pubblica  del  9  marzo  2007  questa
Commissione,  rilevato che la sentenza di primo grado ha erroneamente
ritenuto che il ricorso introduttivo fosse inammissibile e che invece
esso  in  base  agli  atti  risulta  tempestivo, ha deciso di passare
all'esame  del  merito  della causa e cioe' all'esame della questione
della  pretesa  prescrizione del potere della regione di procedere al
recupero  delle  tasse automobilistiche non pagate; la Commissione ha
quindi  ritenuto  rilevante  per  la  decisione  della  causa  e  non
manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' sollevata
dal  contribuente,  per  contrasto con l'art. 117 della Costituzione,
dell'art.  10  della  legge  della Regione Liguria n. 20 del 7 maggio
2002  che  recita:  «Art. 10 Rinvio di termini - 1. Il recupero delle
tasse  automobilistiche  dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria,
viene  effettuato,  unitamente  al recupero previsto per l'anno 2000,
entro il 31 dicembre 2003».
                       Motivi della decisione
   Nella  materia in esame l'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
(Misure  in  materia  tributaria)  convertito nella legge 28 febbraio
1983, n. 53, ha stabilito il termine di prescrizione triennale per il
recupero  delle  tasse  automobilistiche non pagate: successivamente,
con  vari  atti  normativi,  il legislatore statale ha attribuito, il
gettito  delle  tasse  in  questione alle regioni a statuto ordinario
demandando   alle   stesse   anche   i   poteri  di  riscossione,  di
accertamento,  di applicazione delle sanzioni, restando evidentemente
ferma   la   competenza  esclusiva  dello  Stato  per  la  disciplina
sostanziale delle tasse stesse: in tal modo le tasse automobilistiche
non possono qualificarsi come tributo proprio della regione nel senso
voluto dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione e pertanto la
pretesa  della  legge regionale della Liguria di modificare i termini
di prescrizione dell'accertamento non e' ammissibile in quanto lesiva
della  competenza  esclusiva  dello  Stato  ai  sensi  dell'art. 117,
secondo   comma,   lettera   e),   della   Costituzione.   La   Corte
costituzionale  ha  del  resto gia' enunciato i concetti suesposti in
analoga  questione  relativa a legge regionale del Piemonte (sentenza
n. 296  del  2003). Poiche' quindi la questione non e' manifestamente
infondata  ed  e'  rilevante  ai  fini della definizione del presente
giudizio  vertendo  questo  proprio sul compimento della prescrizione
del   potere   di  recupero  della  tassa  automobilistica  da  parte
dell'Amministrazione  regionale, essa va sottoposta al giudizio della
Corte  costituzionale  sospendendosi  il  processo  in  attesa  della
pronuncia della Corte.
                              P. Q. M.
   Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  10 della legge della Regione
Liguria n. 20 del 7 maggio 2002 per contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera e) della Costituzione;
   Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti,  al  Presidente della Giunta regionale della
Liguria e al Presidente del Consiglio regionale della Liguria.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella  Camera di consiglio del 9 marzo
2007.
                       Il Presidente: Moraglia
                            Il giudice relatore ed estensore: Germani