N. 56 ORDINANZA 10 - 13 marzo 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Decreti ingiuntivi e sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 1999, nonche' pignoramenti intrapresi in forza di titoli esecutivi e giudizi di ottemperanza relativi a crediti nei confronti della soppressa Azienda universitaria Policlinico Umberto I - Prevista inefficacia, con norma di interpretazione autentica, nei confronti della nuova azienda ospedaliera Policlinico Umberto I - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza, del rispetto delle funzioni del potere giudiziario, nonche' della difesa giurisdizionale dei diritti e degli interessi - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalita' della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 7-quater, commi 1 e 2, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113, comma secondo.(GU n.13 del 19-3-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 7-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, promossi dal Tribunale di Roma in due procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Alse Medica s.r.l., e la stessa Azienda e la Kemihospital s.p.a. ed altri, con ordinanze del 5 maggio e del 3 luglio 2006, iscritte ai nn. 403 e 620 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2007; Visti gli atti di costituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I; Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice relatore Francesco Amirante; Ritenuto che, nel corso di due giudizi di opposizione all'esecuzione, il Tribunale di Roma, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 7-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; che la disposizione censurata appare al remittente in contrasto con i richiamati parametri costituzionali in quanto, stabilendo l'inefficacia, nei confronti dell'Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, di titoli - quali, appunto, i decreti ingiuntivi non opposti - «ormai coperti dal giudicato», violerebbe alcuni «elementari principi di civilta' giuridica», come il principio di ragionevolezza, quello di eguaglianza, il principio di rispetto delle funzioni del potere giudiziario e quello della difesa giurisdizionale dei diritti e degli interessi, sicuramente lesi da una norma in grado di incidere retroattivamente sul giudicato; che si e' costituita, in entrambi i giudizi, l'Azienda Policlinico Umberto I, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e/o non fondata nel merito; che e' anche intervenuto, in tutti e due i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione. Considerato che il Tribunale di Roma solleva, in entrambi i giudizi, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; che i giudizi, pertanto, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento; che questa Corte, con la sentenza n. 364 del 2007, successiva alle ordinanze indicate in epigrafe, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero art. 7-quater attualmente censurato, ravvisandone il contrasto con gli artt. 3, 24, 102 e 113 Cost.; che, pertanto, alla luce di tale intervento - da ritenere, a tutti gli effetti, come ius superveniens - e' necessario disporre la restituzione degli atti al giudice a quo.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008. Il Presidente: Bile Il redattore: Amirante Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 13 marzo 2008. Il direttore della cancelleria: Di Paola