N. 57 ORDINANZA 10 - 13 marzo 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

  Imposte  e tasse - Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo
  dei   veicoli   -   Giurisdizione  sulle  relative  controversie  -
  Devoluzione   alle   commissioni  tributarie  anziche'  al  giudice
  ordinario  dei  ricorsi  dei  terzi  opponenti che, rivendicando la
  proprieta'  del  bene,  non  sono  debitori  esecutati - Denunciata
  irragionevolezza nonche' violazione del diritto di difesa del terzo
  -  Mancata  sperimentazione  della possibilita' di pervenire ad una
  interpretazione     conforme    a    Costituzione    -    Manifesta
  inammissibilita' della questione.
  -  D.L.  4  luglio  2006,  n. 223,  art.  35,  comma  26-quinquies,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  - Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.13 del 19-3-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  35, comma
26-quinquies,  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n. 248,  promosso con
ordinanza   del   28  febbraio  2007  dal  Tribunale  di  Novara  nel
procedimento  civile  vertente  tra F. A. e la S. s.p.a., iscritta al
n. 519  del  registro  ordinanze  2007  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 58, 1ยช serie speciale, dell'anno 2007;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
   Ritenuto  che  il  Tribunale di Novara, con ordinanza emessa il 28
febbraio  2007,  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35,
comma   26-quinquies,   del   decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223
(Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio economico e sociale, per il
contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'
interventi   in  materia  di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione
fiscale),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248,  nella  parte in cui - inserendo la lettera e-ter all'art. 19
del  d.lgs.  31  dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul processo
tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30  della  legge  30  dicembre  1991,  n. 413),  ed  attribuendo alle
commissioni  tributarie la cognizione dei ricorsi proposti avverso il
fermo  di  beni  mobili  registrati  di cui all'art. 86 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 - devolve alla giurisdizione delle commissioni
tributarie,  anziche'  a  quella del giudice ordinario in funzione di
giudice  dell'esecuzione,  anche  i  ricorsi dei terzi opponenti che,
rivendicando  la  proprieta'  del  bene  mobile  registrato, non sono
debitori  esecutati  e non hanno un contenzioso pendente dinanzi alle
menzionate commissioni tributarie;
     che  il giudizio a quo e' stato promosso dal terzo proprietario,
il  quale  si  e'  opposto all'iscrizione da parte dell'esattoria del
fermo  amministrativo  su  veicoli  non  di  proprieta'  del debitore
contribuente esecutato;
     che,   quanto  alla  rilevanza  della  questione,  il  Tribunale
rimettente   ne  motiva  la  sussistenza,  affermando  che  la  norma
censurata  sembrerebbe  deporre  per l'esclusione della giurisdizione
del giudice ordinario in ogni caso di fermo amministrativo (anche non
collegato  ad  un  ricorso di natura tributaria), sicche' soltanto la
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  della  disposizione
stessa,  quanto  meno  per  la  parte in cui devolve alle commissioni
tributarie   anche   i  ricorsi  avverso  i  provvedimenti  di  fermo
amministrativo   proposti  dai  terzi  opponenti  (non  aventi  alcun
contenzioso tributario pendente dinanzi alle commissioni tributarie),
puo' far ritenere la giurisdizione del giudice ordinario;
     che il giudice rimettente osserva che, anteriormente all'entrata
in  vigore dell'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge n. 223
del  2006,  la  Corte di cassazione, a sezioni unite, aveva affermato
che  il  fermo  amministrativo  e' atto funzionale all'espropriazione
forzata  e che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti di esso
si deve realizzare davanti al giudice ordinario;
     che  il  legislatore,  consentendo  la  proposizione del ricorso
avverso  il  provvedimento  di  fermo  amministrativo dei beni mobili
registrati  soltanto  dinanzi  alle  commissioni  tributarie, avrebbe
fatto  venir meno la giurisdizione del giudice ordinario, tra l'altro
dimenticando  che  l'esecuzione  esattoriale  viene  adottata  per la
riscossione  non  solo dei crediti tributari, ma anche dei contributi
INPS  e  INAIL  e  delle  sanzioni amministrative pecuniarie inflitte
dalla   pubblica   amministrazione   (ad   esempio,   a   seguito  di
contravvenzioni  stradali),  le  cui  controversie di merito non sono
affatto devolute alle commissioni tributarie;
     che, ad avviso del rimettente, la scelta operata dal legislatore
in ordine alla giurisdizione delle commissioni tributarie sui ricorsi
avverso  i  provvedimenti  di fermo amministrativo contrasterebbe con
l'attuale  ordinamento  legislativo  dell'esecuzione esattoriale, nel
quale  permane la giurisdizione del giudice ordinario: a quest'ultimo
verrebbe  sottratto  soltanto  il  controllo  di  una  fase  - quella
relativa  al  fermo  -  che  ha  natura  cautelare  e  prodromica  al
pignoramento ed e' pertanto gia' inserita nella fase esecutiva;
     che,  secondo  il  giudice  a  quo,  non sarebbe ragionevole ne'
costituzionalmente  legittimo che il legislatore abbia sottratto alla
giurisdizione   del  giudice  ordinario  una  fase  del  procedimento
esecutivo  esattoriale  che,  per  tutto  il  resto,  rimane sotto il
controllo di quest'ultimo giudice;
     che   il   rimettente   sottolinea   inoltre  che  dinanzi  alle
commissioni  tributarie  vi  sono per il ricorrente delle limitazioni
alla  facolta' di provare le proprie ragioni, dovendo pronunciarsi le
predette   commissioni,  salva  l'ammissione  di  consulenza  tecnica
d'ufficio,  solo su documenti e mai su testimonianze, ammesse invece,
seppur  in  limitati  casi,  dall'art.  621  del  codice di procedura
civile;
     che  la  scelta  del  legislatore  di  affidare  un segmento del
procedimento  esecutivo  esattoriale  alla  cognizione  di un giudice
speciale  non  sarebbe ispirato a ragionevolezza e contrasterebbe con
l'ordinamento  vigente,  perche'  tra  i  principi  generali  cui  il
legislatore  deve  ispirarsi  vi e' quello fissato dall'art. 25 della
Costituzione,  per  cui  nessuno  puo'  essere  distolto  dal giudice
naturale  precostituito  per  legge:  e  nella fattispecie il giudice
naturale  sarebbe  il giudice ordinario, la cui giurisdizione permane
per  tutto il resto del procedimento esecutivo esattoriale, salvo che
per il fermo;
     che  -  ricorda  conclusivamente il rimettente - altro principio
fondamentale  e' quello dettato dall'art. 102 della Costituzione, per
cui  non  possono  essere  istituiti  giudici  straordinari o giudici
speciali  e,  ove  gia'  vi siano, come le commissioni tributarie, ai
medesimi  non  potrebbero  essere  attribuiti altri compiti del tutto
diversi da quelli strettamente connessi con le loro funzioni;
     che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilita' o,
comunque, per la non fondatezza della questione;
     che, dopo aver sottolineato il contrasto tra il dispositivo e la
motivazione  dell'ordinanza  di  rimessione in relazione ai parametri
evocati,  la difesa erariale rileva che il giudice a quo ha omesso di
verificare  in  modo  analitico  se  siano consentite interpretazioni
diverse  della  norma  sottoposta  a censura, tali da consentirne una
lettura conforme ai principi costituzionali evocati;
     che,  in  ogni  caso, la questione sarebbe infondata, perche' il
legislatore gode di ampia discrezionalita' nel definire la disciplina
del  processo  e  dei  relativi  istituti,  e le relative scelte sono
censurabili  sotto  un profilo costituzionale solo ove si manifestino
irragionevoli ed arbitrarie;
     che  nella  specie la scelta legislativa, mirante a risolvere le
difficolta'  interpretative  della  disciplina  vigente,  non sarebbe
irragionevole,   attesa   la   natura  tributaria  dell'atto  sotteso
all'emanazione  del  fermo  amministrativo  e  la natura di parte nel
relativo processo del concessionario procedente;
     che,   con  la  norma  censurata,  il  legislatore  non  avrebbe
istituito  ex  novo  una giurisdizione speciale, essendosi limitato a
disciplinare   un  aspetto  processuale  del  procedimento  esecutivo
esattoriale,  attribuendo  la  competenza a conoscere delle questioni
concernenti  una  misura generale cautelare finalizzata ad assicurare
la  riscossione  delle  imposte al giudice cui spetta di decidere del
credito garantito;
     che  l'ordinanza  di  rimessione - osserva infine l'Avvocatura -
denoterebbe  un  uso  distorto dell'incidente di costituzionalita' al
fine  di  sindacare scelte discrezionali del legislatore e tentare di
conseguire l'avallo alla tesi interpretativa formulata.
   Considerato   che   il   dubbio  di  legittimita'  costituzionale,
sollevato   dal   Tribunale  di  Novara,  investe  l'art.  35,  comma
26-quinquies,  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nella parte in cui
- inserendo la lettera e-ter all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546  (Disposizioni  sul  processo  tributario  in attuazione della
delega  al  Governo  contenuta  nell'art.  30 della legge 30 dicembre
1991,   n. 413),   ed  attribuendo  alle  commissioni  tributarie  la
cognizione  dei  ricorsi  proposti  avverso  il  fermo di beni mobili
registrati  di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 -
devolve  alla  giurisdizione delle commissioni tributarie, anziche' a
quella  del giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione,
anche  i  ricorsi dei terzi opponenti che, rivendicando la proprieta'
del  bene  mobile  registrato  sottoposto  a fermo, non sono debitori
esecutati e non hanno un contenzioso pendente dinanzi alle menzionate
commissioni tributarie;
     che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la norma denunciata
violerebbe   gli   artt.  3  e  24  della  Costituzione,  perche'  il
legislatore   avrebbe  irragionevolmente  affidato  un  segmento  del
procedimento  esecutivo  esattoriale  -  quello  relativo alla misura
cautelare del fermo amministrativo, prodromica al pignoramento - alla
cognizione    delle   commissioni   tributarie,   giudice   speciale,
sottraendola  al  giudice ordinario, la cui giurisdizione permane per
tutto  il resto del procedimento esecutivo esattoriale, salvo che per
il  fermo;  ed avrebbe sottoposto a tale giurisdizione speciale anche
il ricorso del terzo proprietario, con ricadute quanto al suo diritto
di  difesa,  non  essendo  in alcun modo possibile dare ingresso alla
prova testimoniale dinanzi alle commissioni tributarie;
     che  questa  Corte  ha  piu'  volte  affermato che il giudice e'
abilitato  a  sollevare  la  questione di legittimita' costituzionale
solo    dopo    aver    accertato   che   sia   impossibile   seguire
un'interpretazione  da  lui  ritenuta  non contraria a Costituzione e
che,  conseguentemente,  e' manifestamente inammissibile la questione
sollevata  senza che il rimettente abbia dimostrato di avere esperito
il  doveroso  tentativo  di  pervenire,  in  via interpretativa, alla
soluzione  da lui ritenuta costituzionalmente corretta (tra le tante,
ordinanze n. 108 e n. 68 del 2007);
     che  l'ordinanza  di rimessione muove da una lettura ampia della
portata  della  norma  denunciata per poi sollecitare, attraverso una
pronuncia di illegittimita' costituzionale, una riduzione dell'ambito
della  introdotta giurisdizione tributaria, senza spiegare perche' la
devoluzione  alle  commissioni  tributarie dovrebbe operare anche la'
dove  la  controversia  abbia  ad  oggetto l'opposizione promossa dal
terzo  che,  senza  contestare  il  rapporto  tributario, si limiti a
mettere  in  discussione  l'appartenenza al contribuente debitore del
bene mobile registrato sottoposto al fermo;
     che, pertanto, la questione sollevata dal Tribunale di Novara e'
manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  35,  comma 26-quinquies, del
decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223  (Disposizioni urgenti per il
rilancio   economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n. 248, sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 13 marzo 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola