N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 febbraio - 4 marzo 2008

  Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 4 marzo
2008 (della Regione Siciliana)
  Finanza  regionale  -  Imposte  e  tasse  -  Istanze avanzate dalla
  Regione  siciliana al fine di conseguire l'acquisizione al bilancio
  regionale  del gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla
  legge  n. 1216/1961,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto di cui al
  d.P.R.  n. 633/1972,  dell'imposta sugli interessi e sui redditi di
  capitale  di  cui  al  d.P.R. n. 600/1973, delle ritenute d'acconto
  operate  dallo  Stato  sugli  stipendi  corrisposti nella Regione -
  Diniego   espresso   con   la   Nota   18   dicembre   2007,  prot.
  n. 27685-2007/DPF/UFF, del Ministero dell'economia e della finanze,
  Dipartimento   per  le  politiche  fiscali,  avente  ad  oggetto  :
  «Sentenza  della  Corte costituzionale n. 276 del 13 luglio 2007» -
  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione della Regione siciliana -
  Denunciata lesione delle attribuzioni e della autonomia finanziaria
  della  Regione  siciliana,  compressione delle risorse spettanti in
  base   allo   statuto   e  alle  norme  di  attuazione  in  materia
  finanziaria,   violazione  degli  specifici  principi  in  tema  di
  territorialita'  e  capacita'  fiscale  stabiliti  per  la  Regione
  siciliana   -   Richiesta   di   dichiarazione   di  illegittimita'
  costituzionale dell'atto censurato e conseguente annullamento dello
  stesso, nella parte in cui nega la spettanza regionale in ordine al
  gettito  delle imposte indicate, il cui presupposto si verifica nel
  territorio  della  Regione siciliana ma il cui ammontare e' versato
  da soggetti passivi o sostituti con domicilio fiscale fuori da tale
  territorio.
  -  Nota  del  Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
  per le politiche fiscali 18 dicembre 2007, n. 27685-2007/DPF/UFF.
  -  Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 37; d.P.R. 26 luglio
  1965, n. 1074.
(GU n.17 del 16-4-2008 )
   Ricorso  della  Regione  siciliana,  in persona del Presidente pro
tempore,    rappresentato    e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del presente atto, dagli
avvocati    Michele   Arcadipane   e   Giovanni   Carapezza   Figlia,
elettivamente  domiciliato  presso la sede dell'Ufficio della Regione
Siciliana  in  Roma,  via  Marghera  n. 36, ed autorizzato a proporre
ricorso  con  deliberazione,  della  giunta  regionale  n. 37  del 13
febbraio 2008 (allegato 1);
   Contro,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri pro tempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato,  per  la  risoluzione del conflitto di
attribuzione  insorto tra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto
della   nota  18  dicembre  2007,  prot.  n. 27685-2007/DPF/UFF,  del
Ministero all'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche
fiscali,  avente  ad  oggetto:  «Sentenza  della Corte costituzionale
n. 276 del 13 luglio 2007» (allegato 2).
                              F a t t o
   Con  la  appena  citata  nota ministeriale 18 dicembre 2007, prot.
n. 27685-2007/DPF/UFF,  pervenuta  alla regione ricorrente in data 31
dicembre 2007, sono state rigettate le istanze avanzate dalla Regione
Siciliana,  Assessorato  regionale  del  bilancio  e  delle  finanze,
Dipartimento finanze e credito, con nota prot. n. 11766 del 3 ottobre
2007  (allegato  n. 3),  con  la  quale si reiteravano le puntuali ed
argomentate  richieste  gia'  avanzate con note prot. nn. 4792, 4793,
4794  e 4796 del 6 aprile 2006 (allegati nn. 4, 5, 6 e 7), al fine di
sollecitare  l'emanazione  delle  opportune disposizioni e l'adozione
dei provvedimenti necessari per consentire l'acquisizione al bilancio
regionale del gettito, rispettivamente:
     A) dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre
1961,   n. 1216   («Nuove   disposizioni  tributarie  in  materia  di
assicurazioni  private  e  di  contratti  vitalizi») versata e dovuta
dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza
fuori  dal  territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi
siano  relativi  a  polizze  assicurative  rilasciate per fattispecie
contrattuali  assicurative  (non  solo  R.C.A.)  maturate nell'ambito
regionale;
     B)   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  versata  dai  depositi
periferici  di vendita dei generi di monopolio ubicati in Sicilia, e,
piu'  in  generale,  del  gettito  di  tale  imposta sulle operazioni
imponibili il cui presupposto si realizzi in Sicilia;
     C)  dell'imposta  sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  e
proventi  che,  a  termini  dell'art.  26,  comma  2,  del  d.P.R. 29
settembre  1973,  n. 600,  e' applicata nei confronti dei titolari di
conti  correnti  o di deposito, con ritenuta da parte dell'Ente poste
italiane  e  dagli istituti di credito che hanno il domicilio fiscale
fuori  dal  territorio  regionale,  nell'ipotesi  in  cui le ritenute
eseguite  dai sostituti di imposta siano relative a interessi e altri
proventi  corrisposti a depositanti e correntisti di uffici postali e
dipendenze bancarie operanti nella regione;
     D)  delle ritenute d'acconto operate dalle Amministrazioni dello
Stato  o  da  altri  Enti  pubblici,  con  sede  centrale  fuori  dal
territorio  regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in
favore   di   dipendenti  o  altri  soggetti  che  abbiano  espletato
stabilmente  la  propria  attivita'  lavorativa  nel territorio della
regione.
   Il mancato accoglimento delle richieste formulate sicuramente lede
le  attribuzioni  della  Regione  Siciliana e l'autonomia finanziaria
della   stessa,  e  viene  censurato -  -  in  relazione  anche  alle
motivazioni  addotte  nella nota che da' origine al conflitto, che si
palesano  inidonee a fondare il diniego opposto e conseguentemente ad
escludere  il  relativo  diritto  della  regione  - - per le seguenti
ragioni di
                            D i r i t t o
   Violazione  degli articoli 36 e 37 dello statuto siciliano e delle
norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074.
   Negandosi, invero, indebitamente ed illegittimamente, la spettanza
alla  regione  delle entrate tributarie considerate, si determina una
compressione  delle  risorse  alla  stessa attribuite dalla normativa
richiamata   che   costituisce,   nella   fattispecie,  parametro  di
costituzionalita'.
   Va,  infatti,  rilevato, che l'impianto statutario, e l'attuazione
che   alle   relative   disposizioni   e'   stata   data,   determina
l'attribuzione alla Regione Siciliana di tutti i tributi erariali, in
qualsiasi  modo  denominati  -  - e con le sole eccezioni sancite dal
secondo   comma   dell'art.  36  dello  statuto,  nonche',  ai  sensi
dell'articolo  2  del  d.P.R.  26  luglio  1965, n. 1074, delle nuove
entrate  tributarie  il  cui gettito sia destinato con apposite leggi
alla  copertura  di  oneri diretti a soddisfare particolari finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime   -  -  il  cui  presupposto  d'imposta  si  sia  verificato
nell'ambito della stessa regione.
   Codesta  ecc.ma Corte ha, in proposito, osservato (sentenza n. 138
del  1999),  che «l'art. 2 delle norme di attuazione di cui al d.P.R.
n. 1074  del  1965  (l'art.  36 dello statuto tace in proposito), che
sancisce  la spettanza alla regione delle entrate tributarie erariali
«riscosse  nell'ambito»  del  territorio regionale, non va inteso nel
senso  che  sia  sempre  decisivo  il  luogo  fisico  in  cui avviene
l'operazione  contabile  della  riscossione.  Esso  tende  infatti ad
assicurare   alla  regione  il  gettito  derivante  dalla  «capacita'
fiscale» che si manifesta nel territorio della regione stessa, quindi
dai   rapporti  tributari  che  hanno  in  tale  territorio  il  loro
radicamento,  vuoi  in  ragione  della residenza fiscale del soggetto
produttore del reddito colpito (come nelle imposte sui redditi), vuoi
in  ragione della collocazione nell'ambito territoriale regionale del
fatto  cui  si  collega  il  sorgere dell'obbligazione tributaria. Lo
conferma  testualmente  l'art. 4 delle stesse norme di attuazione, il
quale precisa che nelle entrate spettanti alla regione «sono comprese
anche  quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate
nell'ambito  regionale,  affluiscono, per esigenze amministrative, ad
uffici  finanziari  situati fuori del territorio della regione»; e lo
conferma  altresi'  la  previsione,  nell'art.  37  dello  statuto  e
nell'art.  7  delle  norme  di  attuazione in materia finanziaria, di
meccanismi di riparto dei redditi assoggettati a imposizione nel caso
di  imprese  operanti  sia  nel  territorio  siciliano,  sia in altri
territori».
   E,    richiamandosi    a    tale    sistema    di    finanziamento
costituzionalmente  garantito,  con  la  sentenza  n. 306  del  2004,
codesta  ecc.ma  Corte, nel negare espressamente ogni fondamento alla
tesi  «che  correla  la  spettanza  del  gettito  alla  regione ad un
ristretto   criterio   di   territorialita'  della  riscossione»,  ha
dichiarato  che  non  spetta  allo  Stato «negare l'attribuzione alla
Regione Siciliana del gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in
materia  di  assicurazioni  private  e di contratti vitalizi), dovuta
dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza
fuori  dal  territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi
siano  relativi  a  polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a
motore  iscritti  in  pubblici  registri  automobilistici aventi sede
nelle  province  della regione medesima, ovvero per macchine agricole
le  cui  carte  di  circolazione siano intestate a soggetti residenti
nelle  medesime  province»,  annullando  conseguentemente  la nota 28
maggio  2002,  prot.  n. 60133,  del  Ministero dell'economia e delle
finanze,   Dipartimento   della   Ragioneria  generale  dello  Stato,
Ispettorato  generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni,
Ufficio VII.
   Risulta,   pertanto,   ormai   acclarato  che  il  criterio  della
territorialita'  della  riscossione  nell'ambito regionale al fine di
identificare   la   quota  del  gettito  tributario  che  costituisce
attribuzione  della  Regione Siciliana, e' da ritenersi mero criterio
suppletivo,  utilizzato  di  fatto  nell'impossibilita'  di  elementi
sufficienti  per  conoscere  il  luogo  in  cui  si sia verificato il
relativo  presupposto  d'imposta,  ed in particolare, se lo stesso si
sia verificato in ambito regionale.
   Cio',  in  generale,  premesso,  si  evidenzia  che  le pretese di
spettanza  avanzate  dalla Regione Siciliana, con le richiamate note,
in   relazione   alle   sopraindicate   imposte,  hanno,  per  quanto
partitamente  di  seguito considerato, un preciso fondamento in forza
delle invocate norme parametro.
   A)  L'imposta  sulle  assicurazioni  di  cui alla legge 29 ottobre
1961,  n. 1216,  ha come base imponibile i premi pagati (o altrimenti
soddisfatti) in relazione alle assicurazioni:
     concernenti  beni  immobili  (o  beni mobili in essi stabilmente
contenuti) situati nel territorio della Repubblica;
     riguardanti   veicoli,   navi   o   aeromobili  immatricolati  o
registrati in Italia;
     di  durata  inferiore  o pari a quattro mesi e relative a rischi
inerenti  ad  un  viaggio  o  ad  una  vacanza,  quando stipulate nel
territorio della Repubblica;
     riguardanti  le  merci  trasportate  da  o verso l'Italia quando
stipulate per conto di soggetti domiciliati o con sede in Italia;
     contro   i  danni  e  le  assicurazioni  sulla  vita  quando  il
contraente  sia  domiciliato in Italia ovvero, se trattasi di persona
giuridica,  ivi  abbia  la  sede  o  la dipendenza cui ha riguardo il
contratto o siano addetti i soggetti assicurati.
   Il presupposto dell'imposta - - e correlativamente, la connessa, e
presupposta,  manifestazione di capacita' contributiva - - e' quindi,
dalla norma di riferimento, sostanzialmente ancorato alla sussistenza
di un contratto di assicurazione stipulato da soggetti domiciliati in
Italia  o  che in Italia abbiano beni o dipendenti assicurati, ovvero
ancora   in   ragione   della   localizzazione,   immatricolazione  o
registrazione dei beni considerati nel territorio della Repubblica.
   Di  conseguenza, in base ai criteri di collegamento previsti dalla
legge   per  le  varie  tipologie  di  assicurazione  (domicilio  del
contraente,    iscrizione   in   registri,   ubicazione   dei   beni,
localizzazione   degli  stabilimenti  cui  sono  addette  le  persone
assicurate) e' possibile anche - - in quanto in effetti sussistente -
- individuare il radicamento nel territorio regionale della capacita'
fiscale,  e  della  sua  manifestazione, sia in ragione del domicilio
fiscale  del  soggetto  colpito,  vuoi  in ragione della collocazione
nell'ambito   regionale   del   bene   riguardato  dal  contratto  di
assicurazione ed a cui dunque si collega il sorgere dell'obbligazione
tributaria.
   Ne'  rileva,  in  proposito,  la  circostanza che soggetto passivo
dell'imposta  e'  formalmente  l'assicuratore, su cui grava l'obbligo
della  liquidazione  e  pagamento  dell'imposta,  poiche' il soggetto
colpito  -- e del quale quindi si manifesta la capacita' contributiva
- - e' il contraente, sul quale l'assicuratore si rivale direttamente
(art. 17, legge n. 1216/1961), e che, nel caso di assicuratori esteri
senza  dipendenze  in  Italia,  e'  anche  il  diretto obbligato alla
liquidazione e pagamento dell'imposta (art. 11, legge n. 1216/1961).
   Va,  peraltro,  considerato che la prevista rivalsa non e' operata
in   un   momento   diverso   dal   pagamento   del  premio,  poiche'
contestualmente  ad  esso  vengono «rifuse all'assicuratore» (art. 4,
secondo  comma,  legge  n. 1216 del 1961) le somme dovute a titolo di
imposta,  che «sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun
pagamento  del  premio» e che appunto «divengono applicabili a misura
che, in Italia od all'estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il
premio» (art. 4, primo comma, legge n. 1216 del 1961).
   In tale ottica non rileva, o quantomeno non appare idoneo a negare
la  spettanza  regionale, il richiamo effettuato nella nota censurata
alla  sentenza  della  Corte  di cassazione, sezione V, n. 3347 del 7
marzo  2002,  in  cui  si  afferma,  a  proposito  dell'imposta sulle
assicurazioni,   che   «nessun   rapporto   tributario   si  instaura
direttamente tra l'erario e l'assicurato». Quello che invero viene in
gioco  al  fine  di  fondare la pretesa della regione e' la capacita'
fiscale  sottesa  al  rapporto  tributario,  e, in ultima analisi, la
possibilita'  di  correlare  il  fatto  cui  si  collega  il  sorgere
dell'obbligazione  tributaria  -  -  e  che costituisce, se non altro
sotto  tale  profilo  sostanziale, il presupposto dell'imposta - - al
territorio regionale.
   E  a  tal  proposito  si  rileva  che  l'effettivo  titolare della
capacita'  fiscale  -  - e cioe' il soggetto in capo al quale e' dato
riscontrare  la  sussistenza di quell'indice che concretamente rileva
la  ricchezza,  e  che  in  ossequio  all'art. 53, primo comma, della
Costituzione,  costituisce  la  causa  giustificatrice di ogni regime
impositivo  --  e'  il  contraente  e  non  l'assicuratore, sul quale
ultimo,  come  disposto  dalle citate norme di riferimento, non grava
alcun  obbligo  se  non  in  dipendenza  di  ogni  singolo pagamento,
configurante   peraltro   una   operazione   unitaria,   scorporabile
esclusivamente  a  fini  contabili  e documentali, ma costituente una
scrittura  unitaria  da  indicarsi,  «partitamente per ogni polizza»,
nell'apposito   registro,  distinguendo  al  suo  interno  «l'importo
incassato  per  premio e accessori» e «l'importo riscosso a titolo di
rivalsa  dell'imposta»  (art. 5, secondo, terzo e quarto comma, legge
n. 1216 del 1961).
   A  conferma  delle considerazioni svolte, ed a dimostrazione della
necessaria  sussistenza  di  un  presupposto territoriale che correla
l'imposta  ad  un  preciso  ambito,  va  richiamato  quanto  disposto
dall'art.  2  della  Direttiva 22 giugno 1988, n. 88/357/CEE «Seconda
direttiva  del  Consiglio  che  coordina le disposizioni legislative,
regolamentari  ed  amministrative riguardanti l'assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione sulla vita, e fissa le disposizioni volte
ad  agevolare  l'esercizio  effettivo  della  libera  prestazione  di
servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE.», che, allo scopo, adotta
una  soluzione che consente di determinare il luogo in cui il rischio
e' situato basandosi su criteri di carattere concreto e materiale - -
coincidenti  invero  con  quelli  individuati dalla legge n. 1216 del
1961 - - anziche' su criteri di carattere giuridico.
   E se tali criteri appaiono idonei a radicare nello Stato membro la
titolarita'  dell'imposizione  -  -  in via esclusiva, secondo quanto
dispone  l'art.  46  della  terza  direttiva  assicurazione  non vita
(Direttiva 18 giugno 1992, n. 92/49/CEE del Consiglio che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'assicurazione  diretta  diversa dall'assicurazione sulla vita e che
modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE) - - non sussiste alcun
ostacolo,  pena  la  palese  arbitrarieta'  ed  irrazionalita'  di un
siffatto orientamento, per negare l'applicabilita' di tali criteri di
collegamento,  configuranti,  in buona sostanza ben precisi indici di
capacita' contributiva, anche in relazione al territorio regionale.
   D'altronde  tale  e' la linea sistematica che codesta ecc.ma Corte
ha  evidenziato  nella  sentenza  n. 306/2004 concernente la medesima
imposta,  e  resta  pertanto  indubitabile  la  spettanza  all'erario
regionale, a termini degli articoli 36 e 37 dello Statuto siciliano e
delle  relative  norme  di  attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio
1965,  n. 1074,  del  gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui
alla   legge  29  ottobre  1961,  n. 1216,  versata  e  dovuta  dagli
assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori
dal  territorio  regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano
relativi  a  polizze assicurative rilasciate per tutte le fattispecie
contrattuali  assicurative  (non  solo  R.C.A.)  maturate nell'ambito
regionale.
   B)  L'imposta  sul  valore  aggiunto,  di cui al d.P.R. 26 ottobre
1972,    n. 633,    e   successive   modifiche,   e'   un'imposizione
sull'incremento  di valore determinato dalla cessione di beni o dalla
prestazione di servizi effettuate nell'esercizio di imprese o di arti
e professioni.
   Il  relativo presupposto impositivo - e' costituito dalla cessione
di beni o dalla prestazione di servizi poste in essere nell'esercizio
di impresa o di arti e professioni nel territorio dello Stato, ovvero
dall'importazione nello Stato di beni.
   Il presupposto, pertanto, e' subordinato alla realizzazione di una
serie di condizioni. In ordine alla condizione oggettiva l'articolo 6
del  d.P.R.  n. 633/1972  specifica  il momento in cui essa s'intende
realizzata  nelle  varie ipotesi di cessione di beni o prestazione di
servizi.
   In particolare, per la cessione di beni mobili, la cessione stessa
s'intende  realizzata al momento della consegna o spedizione del bene
al  cessionario, sia esso imprenditore o utilizzatore finale (art. 6,
d.P.R. n. 633/1972).
   In  sintesi,  comunque, la condizione oggettiva del presupposto si
realizza  con  l'acquisizione del bene da parte del cessionario o con
il pagamento del servizio da parte del committente.
   La condizione della territorialita', necessaria per il verificarsi
del  presupposto impositivo, si realizza (art. 7, d.P.R. n. 633/1972;
v.  anche  art.  8,  Dir. 77/388/CEE del 17 maggio 1977) allorche' la
cessione  sia  effettuata  nello  Stato  (e  per  le  energie  se  e'
effettuata  a soggetti residenti o domiciliati nello Stato). E se per
i  servizi,  in  via generale, la prestazione si considera effettuata
nello Stato laddove sia resa da soggetto ivi domiciliato o residente,
tuttavia  in una rilevante serie di servizi rendibili «a distanza», e
cioe'   che   non   richiedono   necessariamente  una  organizzazione
localizzata, il momento di collegamento e' sostanzialmente fissato in
quello del luogo di utilizzazione del servizio (art. 7, comma quarto,
d.P.R. n. 633/1972).
   Di  conseguenza,  quantomeno  nella  maggior  parte  delle ipotesi
riguardate   dall'imposizione  sul  valore  aggiunto,  e'  certamente
individuabile il radicamento nel territorio regionale della capacita'
fiscale,  in  quanto  in  esso  il  presupposto,  o «fatto generatore
dell'imposta» (Dir. 77/388/CEE) - -fattispecie a formazione complessa
e progressiva - - viene a realizzarsi.
   Cio'  non  in attuazione pedissequa della disposizione comunitaria
finalizzata a determinare il luogo della cessione al fine di regolare
i  rapporti tra gli Stati membri, o per meglio dire ad individuare lo
Stato cui l'operatore economico in relazione alla cessione effettuata
e' fiscalmente soggetto, bensi' quale mero criterio atto a consentire
la  puntuale  individuazione  del  territorio  in cui l'operazione e'
eseguita.
   In  altri  termini,  il fatto che il soggetto passivo dell'imposta
sia  il  cedente o il prestatore di servizio non elide la circostanza
che  quella  capacita' fiscale - - come insegna codesta ecc.ma Corte,
secondo  cui  «la  capacita'  contributiva  va riscontrata in tutti i
soggetti  che  quelle  operazioni  pongono  in essere» (cfr. sentenza
n. 25  del  1984)  -  -  si  manifesti  al sorgere del presupposto e,
quindi, in Sicilia, se ivi il presupposto si perfeziona.
   Ne'  rileva,  in  proposito, la circostanza che i soggetti passivi
possano   avere  domicilio  fiscale  o  residenza  al  di  fuori  del
territorio  regionale,  poiche'  il domicilio fiscale rileva solo per
fissare la competenza territoriale degli uffici che intrattengono con
tali soggetti il rapporto fiscale.
   Pertanto  non  appare potersi revocare in dubbio che nella specie,
invero,   sussista   quella  «collocazione  nell'ambito  territoriale
regionale  del  fatto  cui  si  collega  il sorgere dell'obbligazione
tributaria»,  alla  quale  ha  fatto riferimento codesta ecc.ma Corte
(cfr.   gia'   richiamata  sentenza  n. 138  del  1999)  al  fine  di
individuare  le  ipotesi  di  gettito  tributario  di spettanza della
Regione   Siciliana;   collocazione  che  appunto  appare  facilmente
desumibile  dal  perfezionarsi,  nel  territorio  della  regione, del
presupposto impositivo.
   Prive  di  rilievo  appaiono  peraltro le considerazioni formulate
nella  nota  impugnata  in  relazione alla sentenza n. 71 del 1973 di
codesta  ecc.  ma  Corte,  ed  alla  ben diversa situazione normativa
concernente le Province autonome di Trento e Bolzano.
   In  ordine al primo punto ci si limita a rilevare che la risalente
pronuncia   --   attinente   peraltro   una   fattispecie   normativa
assolutamente distinta, relativa ad una imposta cumulativa sul valore
pieno,  e  fondata,  di  fatto,  esclusivamente  sulla carenza, nella
fattispecie  considerata,  di  una potesta' legislativa regionale - -
non  assume  alcuna rilevanza al fine di fondare la rivendicazione di
spettanza,  alla  luce degli argomentati successivi pronunciamenti di
codesta ecc.ma Corte, che giustificano la rivendicata attribuzione in
ragione  della  collocazione  nell'ambito  territoriale regionale del
fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria.
   Per  cio'  che  attiene  al  richiamo alla disciplina afferente le
Province autonome di Trento e Bolzano - - che ha richiesto l'adozione
di  una  specifica norma di attuazione al fine di ricomprendere tra i
tributi  di spettanza anche l'imposta sul valore aggiunto determinata
con riferimento ai consumi finali - - anche a voler prescindere dalla
previa   contestazione,   da   formularsi   in  via  generale,  circa
l'impossibilita'  di  utilizzare  norme  attinenti  ad  una autonomia
differenziata  al fine di connotare le attribuzioni e le spettanze di
altre  regioni a statuto speciale, non costituenti invero un comparto
unitario  pena  la  negazione  delle peculiarita' in ciascuna di esse
insite,  si  osserva che assolutamente diversa e' la situazione della
Regione  Siciliana.  Ed  invero,  mentre  in forza delle disposizioni
statutarie  del Trentino-Alto Adige (cfr. art. 75, comma 1, d.P.R. 31
agosto  1972,  n. 670), alle Province autonome sono attribuite «quote
del  gettito  ... percette nei rispettivi territori provinciali», per
la   Regione  Siciliana  il  principio  della  territorialita'  della
riscossione  non e' sancito nello Statuto, ma individuato dall'art. 2
delle  Norme  di  attuazione  di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 quale
mero criterio suppletivo al fine della individuazione della spettanza
regionale  in  mancanza  di  altri  ben  piu'  precisi indicatori del
radicamento  nel territorio regionale della sottesa capacita' fiscale
(cfr. gia' citata sentenza di codesta ecc.ma Corte, n. 138 del 1999).
   Cio'  considerato  si  osserva che a diverse conclusioni non puo',
poi, pervenirsi per la particolare fattispecie dell'I.V.A. sui generi
di monopolio.
   Ancorche'  l'art.  74 del d.P.R. n. 633/1972 preveda che l'imposta
e'  dovuta  dall'amministrazione  dei  monopoli  di  Stato (oggi Ente
tabacchi  italiano), e il d.m. 6 luglio 1993 preveda un meccanismo di
versamento con acconto e conguagli, si rileva che tali particolarita'
non  snaturano  per  nulla  l'imposta  stessa.  Si  tratta  sempre di
un'imposizione  sul  valore  differenziale  tra gli acquisti - - e le
acquisizioni  strumentali  -  -  ed  il prezzo di cessione finale; la
circostanza  che  i  versamenti  in  acconto  vengano  effettuati dai
depositi   e  che,  poi,  l'Amministrazione  centrale  provveda  alle
contabilizzazioni  e  conguagli, e' solo una modalita' particolare di
versamento e contabilizzazione.
   Ne',  in particolare, viene snaturato il presupposto dell'imposta,
che  resta  strettamente  correlato al commercio di tali beni «ceduti
attraverso le rivendite dei generi di monopolio».
   Anche  per  questa  fattispecie,  pertanto,  e'  individuabile  il
radicamento   nel   territorio  regionale  della  capacita'  fiscale,
allorche'  il  relativo presupposto (e specificamente la cessione dei
beni attraverso le rivendite di monopolio) quivi si perfezioni.
   Resta, pertanto, indubitabile la spettanza all'erario regionale, a
termini  degli  articoli  36  e  37  dello  Statuto siciliano e delle
relative  norme  di  attuazione  approvate con d.P.R. 26 luglio 1965,
n. 1074,   del   gettito  dell'imposizione  sull'imposta  sul  valore
aggiunto  di  cui  al  d.P.R. n. 633/1972 per tutte le fattispecie di
operazioni  imponibili  il  cui presupposto - - indipendentemente dal
domicilio  fiscale  o  la  residenza  dei  soggetti passivi esercenti
attivita'  d'impresa  o  arti  o  professioni  -  -  si  realizzi nel
territorio regionale.
   C)  L'imposta  sugli  interessi  e sui redditi di capitale, di cui
all'art.  26  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n. 600, e successive
modifiche  e integrazioni, e' un'imposizione percentuale sui proventi
corrisposti  a  titolari  di  conti  correnti o di depositi, anche se
rappresentati da certificati, che colpisce tali redditi di capitale.
   Ancorche'  il  prelievo  sia effettuato dall'Ente poste italiane e
dagli   istituti  bancari  quali  sostituti  d'imposta,  mediante  il
meccanismo  della  ritenuta  «con  obbligo  di  rivalsa»,  i soggetti
passivi  del  tributo  sono  gli  intestatari  di conti correnti e di
depositi, percettori dei detti redditi di capitale.
   Il   presupposto   oggettivo  dell'imposta  «da  individuarsi  nel
possesso  di  redditi di capitale e precisamente nell'ammontare degli
interessi   maturati   su   conto  corrente»  (Corte  costituzionale,
ordinanza  n. 174  del  2001)  --  e,  correlativamente,  la connessa
manifestazione  di  capacita' contributiva - - e' quindi, dalla norma
di  riferimento,  sostanzialmente  ancorato  alla  sussistenza  di un
deposito o di un rapporto di conto corrente produttivi d'interessi.
   Per  altro  verso, il presupposto territoriale dell'imposizione e'
strettamente ancorato al presupposto oggettivo, non rilevando infatti
la  eventuale  non  residenza nello Stato italiano dei percettori che
egualmente  soggiacciono  all'imposizione  (art.  26, comma 5, d.P.R.
n. 600/1973).
   Di conseguenza, la sussistenza e la localizzazione del rapporto di
deposito  o  di  conto  corrente  assumono  valenza  essenziale quale
criterio   di   collegamento,   rendendo   possibile  individuare  il
radicamento nel territorio regionale della capacita' fiscale, e della
sua manifestazione, in ragione della collocazione nel medesimo ambito
dei  rapporti  di deposito o di conto corrente generatori dei redditi
di capitale cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria.
   Ne'   rileva,   in   proposito,  la  circostanza  che  i  soggetti
direttamente riguardati dalla disposizione tributaria in parola siano
l'Ente  poste  italiane e gli istituti di credito, poiche' gli stessi
operano in regime di sostituzione d'imposta; soggetti passivi - - dei
quali  quindi  si  manifesta  la  capacita'  contributiva  - - sono i
titolari  dei  depositi  o  conti  correnti percettori di interessi o
proventi,  sui quali i sostituti sono obbligati a rivalersi (art. 26,
comma 2, d.P.R. n. 600/1973).
   Peraltro,   che,   in   relazione  all'imposizione  in  parola,  i
contribuenti  - - sotto il profilo giuridico-formale, oltreche' da un
punto  di  vista  economico - - siano identificabili nei titolari dei
rapporti di conto o deposito, none' messo in dubbio da codesta ecc.ma
Corte   che,  sia  nella  sentenza  n. 208/2001,  sia  nell'ordinanza
n. 174/2001,  ha  individuato  come «contribuenti» appunto i soggetti
titolari dei rapporti in questione.
   Pertanto non pare potersi dubitare che anche nella specie sussista
quella «collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui
si  collega  il sorgere dell'obbligazione tributaria», alla quale ha,
in  via generale, fatto riferimento codesta ecc.ma Corte (cfr. sempre
sentenza  n. 138  del  1999)  al  fine  di  individuare le ipotesi di
gettito  tributario di spettanza della Regione Siciliana. Cio' invero
appare   facilmente   desumibile  dall'allocazione  dei  rapporti  di
deposito  o di conto corrente presso sportelli o dipendenze dell'Ente
poste  italiane  o  di  istituti  bancari  ubicati  in  Sicilia,  qui
manifestandosi   quelle  situazioni  significative  della  «capacita'
contributiva» generatrici del prelievo fiscale.
   Pertanto  indubbia  risulta  la  spettanza all'erario regionale, a
termini  degli  articoli  36  e  37  dello  statuto siciliano e delle
relative  norme  di  attuazione  approvate con d.P.R. 26 luglio 1965,
n. 1074, del gettito dell'imposizione sugli interessi, premi ed altri
frutti  e  proventi,  a  termini dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. 29
settembre  1973, n. 600, laddove le ritenute - - ancorche' effettuate
da  parte  dell'Ente  poste  italiane  o  da  istituti di credito con
domicilio  fiscale fuori dal territorio regionale - -siano relative a
interessi e altri proventi corrisposti a depositanti e correntisti di
uffici postali e dipendenze bancarie operanti nella regione.
   D) Le ritenute d'acconto operate dalle Amministrazioni dello Stato
o  da  altri  enti  pubblici,  con sede centrale fuori dal territorio
regionale,  su  stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di
dipendenti  o  altri  soggetti  che  abbiano espletato stabilmente la
propria   attivita'   lavorativa   nel   territorio   della  regione,
costituiscono solo un meccanismo di prelievo dell'imposta sul reddito
mediante sostituzione dell'obbligato al versamento.
   La  ritenuta,  invero,  costituisce  parte  indifferenziata di una
imposta unitariamente dovuta da ciascun contribuente, persona fisica,
in  relazione  al  presupposto del possesso di redditi in denaro o in
natura, la cui base imponibile e' costituita dal reddito complessivo,
formato,  per  i  residenti  nel  territorio  dello Stato, da tutti i
redditi imponibili posseduti, al netto degli oneri deducibili nonche'
delle  deduzioni  spettanti  (cfr.  art. 1 e seguenti del Testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917).
   L'imposta,  caratterizzata dalla unitarieta' e progressivita', non
si  distingue  quindi  in  relazione  alle  categorie  di reddito che
contribuiscono  a formare il reddito complessivo; ed invero i redditi
netti  di  ciascuna categoria, calcolati secondo le regole proprie di
ciascuna  di  esse,  sono  considerati  quali poste algebriche atte a
costituire  un  ammontare  indistinto  sul  quale calcolare l'imposta
dovuta.
   La  circostanza che le peculiari regole di imposizione dei redditi
di  lavoro  dipendente  si  basino  sull'applicazione di una ritenuta
d'acconto  alla  fonte,  ed  ancor  piu'  la  sussistenza di distinte
procedure,  tutte  normativamente  previste  al  fine di assolvere la
specifica  incombenza,  non vale a mutare ne' la natura dell'imposta,
ne' la titolarita' del diritto alla percezione del relativo gettito.
   E'  sempre  il dipendente, nei cui confronti peraltro il datore di
lavoro  e'  obbligato alla rivalsa, ad essere il debitore d'imposta e
dunque  il  contribuente. Conseguentemente unitaria e' l'obbligazione
tributaria  sussistente  in  capo  alla  singola persona fisica, che,
peraltro,  ben  terra' conto delle ritenute d'acconto gia' sopportate
nel  momento in cui, se del caso, procedera' alla dichiarazione e, in
regime di autotassazione, alla determinazione del saldo della propria
posizione tributaria.
   L'apprensione  diretta  da  parte  dello  Stato  delle  entrate in
questione  -  - e cioe' delle ritenute erariali sui redditi di lavoro
dei   dipendenti  delle  Amministrazioni  dello  Stato  che  prestino
servizio  in  Sicilia - - in forza del sistema della ritenuta diretta
utilizzato  per  la  riscossione  non  costituisce invero ostacolo al
successivo   riversamento   al  bilancio  regionale  delle  somme  in
questione,   certamente   costituenti  gettito  derivante  da  quella
capacita'  fiscale  correlabile  al  territorio regionale cui secondo
codesta ecc.ma Corte va riferita la spettanza regionale.
   Ne'  appare  di  ostacolo alla avanzata pretesa quanto rilevato da
codesta  ecc.ma  Corte  con  la risalente sentenza n. 81 del 1973. Ed
invero,  in  tale  occasione,  il  diritto  a  pretendere le ritenute
erariali  sui  redditi  di categoria C/2 dei dipendenti dello Stato e
degli  enti  parastatali  con  sede  centrale  fuori  del  territorio
regionale,  che  prestavano  servizio in Sicilia, era stato, in buona
sostanza,  escluso  in  quanto la relativa riscossione avveniva al di
fuori  del territorio regionale per espressa disposizione legislativa
statale,  non  modificabile  da parte della regione, e non per quelle
«esigenze   amministrative»,   che  secondo  la  espressa  previsione
dell'art.  4  delle  Norme  di attuazione dello Statuto della Regione
Siciliana  in  materia  finanziaria,  non  ne  avrebbero  escluso  la
spettanza regionale.
   La   dovizia   e   puntualita'   delle   argomentazioni   con  cui
successivamente,  con le gia' citate sentenze nn. 138/1999, 66/2001 e
306/2004,  codesta  ecc.ma  Corte,  dichiarando infondata la tesi che
correla  la  spettanza  del  gettito  alla  regione  ad  un ristretto
criterio   di   territorialita'   della  riscossione,  ha  supportato
l'asserzione di spettanza alla regione del gettito derivante da tutti
i rapporti tributari radicati nel proprio territorio, in dipendenza -
-  in particolare e per quanto qui rileva - - della residenza fiscale
del  soggetto  produttore  del  reddito  colpito,  consente invero di
superare  agevolmente  la  primitiva  pronuncia,  fondata,  di fatto,
esclusivamente  sulla  carenza, nella fattispecie considerata, di una
potesta' legislativa regionale.
   Carenza  che  non  assume  alcuna  rilevanza al fine di fondare la
rivendicazione di spettanza, da assolversi invero non necessariamente
attraverso   un   meccanismo  di  riscossione  diretta  (per  la  cui
realizzazione occorrerebbe una modifica normativa), ma anche mediante
il   mero   riversamento   da   parte   dello   Stato  degli  importi
corrispondenti   alla   quota  di  gettito  tributario  indebitamente
acquisito.
   Assolutamente  improprio  appare poi il fondare la negazione della
spettanza  regionale (in ordine alle ritenute d'acconto operate dalle
Amministrazioni  dello  Stato  o  da  altri  enti  pubblici, con sede
centrale  fuori  dal  territorio  regionale,  sugli stipendi ed altri
emolumenti  corrisposti  in favore di dipendenti o altri soggetti che
abbiano  espletato  stabilmente  la  propria attivita' lavorativa nel
territorio  della  regione)  su  considerazioni correlate al disposto
dell'art. 37 dello Statuto regionale.
   Detto  articolo  ha  invero  una ben diversa portata normativa, in
quanto  consente  di  distinguere  e  di  estrapolare  da  un reddito
unitariamente  considerato,  quale  discendente  da  una complessa ed
unitaria   attivita'   imprenditoriale,  una  quota  imputabile  alle
attivita'  espletate  in ambito regionale. In altri termini, in forza
della  richiamata  disposizione statutaria, e' lecito discriminare da
un'imputazione tributaria unitaria sussistente in capo ad un soggetto
giuridico,  quote diverse in relazione alla sottesa riferibilita' del
reddito  d'impresa  soggetto  a tassazione ad attivita' esercitate in
ambiti territoriali identificati.
   Nella  fattispecie  oggetto di rivendicazione, viceversa, si e' in
presenza  di  un'ipotesi  assolutamente  contraria,  atteso  che,  in
mancanza  di una sovraordinata previsione di rango costituzionale, lo
Stato  pretende di distinguere in seno ad un'imposta indifferenziata,
gravante  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  la quota di gettito
derivante   dall'attivita'   di   lavoro   dipendente,  in  relazione
all'essere  questo  prestato alle sue dipendenze, o a quelle di altri
enti  pubblici,  ed  al fine di negare la titolarita' della regione a
percepire  l'intero  gettito  dell'imposta  sul  reddito  gravante su
soggetti   fiscalmente   domiciliati   in  un  comune  della  Regione
Siciliana.
   Peraltro,  che  le  ritenute in questione siano di spettanza della
Regione  Siciliana  appare un assunto condiviso in atti formali dallo
stesso   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   che  oggi
inspiegabilmente  si riscontra assolutamente contrario. Ed invero nel
Quadro  di  classificazione  delle  entrate  dello  Stato  per l'anno
finanziario  2006 (come pure per gli anni precedenti) e' testualmente
sancita la «devoluzione alla Regione Sicilia» per una percentuale del
«100,00  %», delle somme da imputarsi al capitolo «1023 - Imposta sui
redditi gia' imposta sul reddito delle persone fisiche»; articolo «02
- Ritenute da versarsi in tesoreria dalle Amministrazioni dello Stato
e  dagli  enti  di  cui  al secondo comma, lettera a) dell'art. 3 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
con  esclusione  delle  aziende  autonome  e dell'Ente ferrovie dello
Stato».
   Ed  ancora  suffraga  la  correttezza della pretesa regionale alla
percezione  delle  ritenute  operate  dalle  Amministrazioni centrali
dello Stato ai propri dipendenti aventi domicilio fiscale in Sicilia,
quanto  considerato  e  disposto  dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria provinciale dello Stato di Palermo, in relazione
ad una fattispecie inversa ma assolutamente analoga.
   Detto  Ufficio,  infatti  --  avendo  riscontrato  che  il Comando
Militare  Autonomo  della  Sicilia,  con  competenza  interregionale,
amministrando  anche  competenze e stipendi di personale che lavora e
risiede  al  di  fuori  della  Sicilia,  versava le relative ritenute
unitariamente  a  quelle  operate nei confronti dei dipendenti aventi
sede  lavorativa  e  domicilio fiscale in Sicilia in conto entrata al
bilancio  della  Regione  Siciliana  - - con nota 8 marzo 2005, prot.
n. 3464 (allegato n. 8), ha ritenuto che «nel caso in considerazione,
l'imponibile  fiscale matura in altre regioni e, conseguentemente, la
relativa  imposta non puo' essere versata alla cassa regionale bensi'
alla  Banca  d'Italia»,  ed  ha  conseguentemente, in buona sostanza,
disposto  che  le stesse fossero versate in conto entrata al bilancio
dello Stato, presso la sezione di Tesoreria provinciale di Palermo.
   Ora,  e'  di  tutta  evidenza  che  il  principio  del radicamento
territoriale  del  rapporto  tributario  in  ragione  della residenza
fiscale del soggetto produttore del reddito, non puo' essere invocato
laddove  da  cio'  discenda una spettanza in favore dello Stato (come
nell'ipotesi riguardata dalla predetta Ragioneria provinciale), ed al
contrario  pervicacemente negato al fine di respingere quanto vantato
dalla regione in virtu', peraltro, delle superiori norme statutarie e
di  attuazione. Negazione che, peraltro, costituisce anche violazione
di  quel  criterio  di  reciprocita'  che  connota  in particolare la
percezione  dei  versamenti  delle  ritenute  di  imposta  sul lavoro
dipendente  operate  dai  sostituti d'imposta di cui all'articolo 23,
primo  comma,  del  d.P.R.  29  settembre  1973, n. 600, ai sensi dei
decreti  ministeriali 3 marzo 1993 e 10 agosto 1993 (che disciplinano
gli adempimenti per dare attuazione al disposto dell'art. 7, comma 2,
del d.P.R. n. 1074 del 1965).
   Conclusivamente  si osserva che, in relazione a tutte le tipologie
di  imposte considerate, le avanzate rivendicazioni regionali possono
trovare  completa  soddisfazione  a  seguito dell'adozione dei dovuti
provvedimenti  amministrativi  -- conseguenti al sistema normativo in
essere   e   del  medesimo  meramente  attuativi  --  che  consentano
attraverso  la  semplice  individuazione di modalita' di versamento e
l'istituzione  di  appositi  codici-tributo,  ovvero  mediante banali
regolazioni  contabili,  l'acquisizione  al  bilancio  regionale  del
gettito conseguente.
                              P. Q. M.
   Voglia codesta ecc.ma Corte:
     accogliere  il  presente  ricorso  dichiarando  l'illegittimita'
costituzionale   della   nota   impugnata   in  quanto  lesiva  delle
attribuzioni  regionali in materia finanziaria sancite dagli articoli
36 e 37 dello statuto e dalle correlate norme di attuazione approvate
con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
     pronunciare  in  conseguenza l'annullamento dell'atto censurato,
nella  parte  in cui nega la spettanza regionale in ordine al gettito
delle  diverse imposte individuate nel corpo del presente ricorso, il
cui presupposto si verifica nel territorio della Regione Siciliana ma
il  cui  ammontare  e'  versato  da  soggetti passivi o sostituti con
domicilio fiscale fuori da tale territorio.
      Palermo, addi' 22 febbraio 2008
      Avv. Michele Arcadipane - Avv. Giovanni Carapezza Figlia