N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 2007- 23 gennaio 2008
Ordinanza del 23 gennaio 2008 emessa dal Tribunale amminstrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Lauro Laura contro Comune di Milano ed altro Turismo - Regione Lombardia - Servizio di ospitalita' turistica «bed & breakfast» - Previsione, in caso di esercizio dell'attivita' di «bed & breakfast» in edificio condominiale, della previa approvazione dell'assemblea di condominio - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificata diversa disciplina rispetto all'attivita' di affittacamere non soggetta a detta approvazione - Violazione della riserva di legislazione esclusiva statale in materia di rapporti civilistici. - Legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15, art. 45, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. l).(GU n.16 del 9-4-2008 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2536/2007 proposto da Lauro Laura, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Hoepli n. 3, Contro il Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin e Maria Sorrenti, ed elettivamente domicilato presso Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla n. 8 e nei confronti del Condominio di via Negroli 23 in Milano, in persona dell'amministratore pro tempore, non costituito in giudizio, per l'annullamento del provvedimento datato 9 ottobre 2007, con il quale il Comune di Milano ha vietato alla ricorrente di esercitare l'attivita' di bed & breakfast presso la sua abitazione di via Negroli 23, di cui alla denuncia di inizio attivita' presentata l'l1 settembre 2006 e per la condanna al risarcimento dei danni sofferti dalla ricorrente; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Vista la memoria difensiva depositata in giudizio da quest'ultimo; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla camera di consiglio del 18 dicembre 2007, relatore il primo referendario Gianiuca Bellucci, i difensori delle parti come da verbale; Vista l'ordinanza di accoglimento a termine dell'istanza cautelare, relativa al ricorso in epigrafe, deliberata dalla sezione ad esito della predetta camera di consiglio in riferimento alla questione di costituzionalita'; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. F a t t o La ricorrente ha presentato in data 11 settembre 2006 denuncia di inizio attivita' per l'apertura di un'attivita' di bed & breakfast nel proprio appartamento. Eseguito in data 30 ottobre 2006 l'invito del Comune di Milano a produrre entro 30 giorni copia della necessaria autorizzazione condominiale, secondo quanto statuisce l'art. 16-bis della l.r n. 12/1997 (poi sostituito dall'art. 45, comma 4, della legge regionale n. 15 del 16 luglio 2007). Tale autorizzazione non e' pero' stata ottenuta, in quanto la questione, posta all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 15 giugno 2006, e' stata ivi discussa ma non votata. Nonostante il regolamento condominiale non precluda il servizio di bed & breakfast (documento n 6 allegato al ricorso), il Comune ha vietato l'esercizio dell'attivita' oggetto della d.i.a., con provvedimento del 9 ottobre 2007 notificato il 26 ottobre 2007, avverso il quale la ricorrente e' insorta deducendo: 1) eccesso di potere per travisamento; 2) violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; 3) violazione degli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione; 4) violazione dell'art 3 della Costituzione, violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza; 5) violazione dell'art.3 della Costituzione sotto altro profilo. Alla Camera di consiglio del 18 dicembre 2007 questo tribunale ha accolto a termine, ovvero sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza, l'istanza cautelare introdotta con il ricorso, ritenendo non manifestamente infondata, nei sensi di seguito specificati, questioni di costituzionalita' relative all'art. 45 della legge regionale n. 15/2007. D i r i t t o La norma sospettata di incostituzionalita', che assume rilevanza nella vertenza in esame, riguarda l'art. 45 della l.r. n. 15/2007 (che sostituisce l'analogo art. 16-bis della l.r. n. 12/1997), nella parte in cui condiziona all'approvazione dell'assemblea condominiale lo svolgimento dell'attivita' di«bed & breakfast» in appartamenti situati in edifici condominiali. Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'art 117, secondo comma, lettera l), e l'art. 3. La questione e' rilevante in quanto l'atto impugnato si fonda sulla riscontrata mancanza di assenso condominiale previsto dal citato art. 45 della l.r. n. l5/2007, il quale legittima il divieto opposto alla ricorrente dal Comune di Milano, nonostante il regolamento del condominio interessato non impedisca lo svolgimento dell'attivita' prospettata dalla parte istante (vedasi la dichiarazione sottoscritta dall'amministratrice condomniale in data 19 luglio 2006. documento n. 6 depositato in giudizio contestualmente all'impugnativa). Cio' premesso sotto l'aspetto della rilevanza, il Collegio ritiene innanzitutto di evidenziare, quanto al profilo della non manifesta infondatezza, la sospetta violazione dell'art; 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Invero, l'art.45, comma 4, della l.r. n. 15/2007, prevedendo l'obbligo dell'approvazione dell'assemblea dei condomini per l'esercizio di attivita' non comportante mutamento di destinazione d'uso, integra la disciplina codicistica e si ingerisce nella disciplina di rapporti condominiali tra privati, i quali, costituendo materia di ordinamento civile, sono riservati alla legislazione esclusiva dello Stato, sottratti all'intervento disciplinatorio regionale dall'art. 117, secondo comma, letteral), della Costituzione. L'ordinamento del diritto privato limita la legislazione regionale onde assicurare a livello nazionale uniformita' di trattamento per i rapporti tra privati, ed e' quindi sotto tale profilo funzionale all'esigenza di rispetto del principio di uguaglianza. Ne deriva che la norma regionale in argomento collide anche con 1'art.3 della Costituzione. Sotto altro aspetto occorre considerare che la legge regionale in questione assoggetta al permesso dell'assemblea condominiale l'attivita' di «bed & breakfast» (art. 45) ma non anche quella di affittacamere (artt. 41 e 42). Poiche' la prima e' esercitata in non piu' di tre stanze con un massimo di sei posti letto e prevede un servizio di alloggio e prima colazione, mentre la seconda prevede la fornitura di alloggio in non piu' di sei camere con al massimo dodici posti letto, appare evidente che si tratta di servizi assimillabili, anzi, l'attivita' di affittacamere, ammettendo un maggior numero di posti letto, puo' essere rivolta ad una clientela piu' ampia. Orbene, e irragionevole prevedere per il servizio di bed & breakfast l'approvazione dell'assemblea condominiale quando invece la stessa assemblea non e chiamata a pronunciarsi m caso di insediamento di servizio di affittacamere La contraddittorieta' della regolamentazione regionale si riflette m una palese violazione del principio di uguaglianza per disparita di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali o analoghe, venendo a riservarsi un trattamento deteriore per un'attivita' (quella di bed & breakfast) non dissimile o addirittura meno invasiva di quella di affittacamere. La palese disparita di trattamento si traduce quindi nella violazione dell'art 3 della Costituzione, il quale impone che siano disciplinate m maniera uguale o analoga situazioni che, come nel caso di specie, risultano avere caratteristiche simili. In conclusione, il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 4, della l.r .n. 15/2007, per contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione, nella parte in cui prevede la previa approvazione dell'assemblea dei condomini.
P. Q. M. Visto l'art.23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimita' costituzionale, dispone la sospensione del giudizio iniziato con il ricorso in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalita' dell'art 45, comma 4, della l.r. n. 15/2007, in relazione agli artt.3 e 117, comma 2, lettera l), della Costituzione Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente pronuncia sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Regione Lombardia, e comunicata al Presidente del consiglio regionale della Lombardia. Cosi deciso, in Milano, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2007. Il Presidente: Nicolosi Il primo referendario estensore: Bellucci