N. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 2006

  Ordinanza  del  10  ottobre  2006 emessa dal Commissione tributaria
provinciale  di  Frosinone sui ricorsi riuniti proposti da DEA S.p.A.
in  amministrazione  straordinaria  contro  Agenzia  delle  Entrate -
Ufficio di Frosinone
  Imposte  e  tasse  -  Termini  per  la  notifica  degli  avvisi  di
  accertamento  -  Proroga  dei  termini  disposta dall'art. 10 della
  legge  n. 289  del 2002 nel caso in cui i contribuenti non si siano
  avvalsi delle forme di sanatoria ivi contemplate - Ricorso proposto
  da  societa'  sottoposta  ad  amministrazione straordinaria avverso
  avvisi    di    accertamento   per   imposte   dirette   notificati
  dall'amministrazione  finanziaria  in  forza  della detta proroga -
  Dedotta  impossibilita'  per  il  soggetto  giuridico sottoposto ad
  amministrazione  straordinaria  di accedere al condono e di evitare
  l'effetto punitivo della proroga dei termini per l'accertamento fin
  tanto  che  il credito erariale non sia stato accertato ed inserito
  dal  giudice  delegato  nello stato passivo - Denunciata violazione
  dei  principi  di  uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo
  dell'irrazionale  disparita'  di  trattamento  dei  contribuenti  -
  Incidenza  sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi di
  efficienza  e  di  buon  andamento della pubblica amministrazione -
  Contrasto  con  i  principi  costituzionali  in  materia  di giusto
  processo.
  - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10.
  - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.
(GU n.18 del 23-4-2008 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Nel   corso   del   giudizio   promosso   dalla   DEA   S.p.A.  in
amministrazione  straordinaria,  contro  l'Agenzia  delle  Entrate  -
Ufficio di Frosinone, avente ad oggetto i ricorsi (R.G.R. n. 816/06 e
817/06)  avverso gli avvisi di accertamento per imposte dirette, Irap
e Iva per gli esercizi d'imposta 1998-1999-2000 e 2001, notificati il
10 ottobre 2005;
   Preliminarmente  alla  trattazione di merito e, previa sospensione
del  presente  giudizio,  la  societa'  ricorrente in persona del suo
legale  rappresentante,  avv.  Marcello  Tajani  chiede l'esame delle
questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e successivo intervento della legge 21 febbraio
2003,  n. 27,  art.  5-bis (Disposizioni sulla proroga dei termini di
cui  all'art.  43  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600 e successive modificazioni e dell'art. 57 del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), in
riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione;
   Nelle   note   illustrative,   la   societa'   in  amministrazione
controllata,  rileva  la  impossibilita' di poter accedere al condono
per  crediti  fiscali non iscritti nello stato passivo e, quindi, non
poter subire l'effetto «punitivo» della proroga dei termini di cui al
citato art. 10 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003);
   Che,  in  un punto di fatto la societa' ricorrente, in persona del
suo legale rappresentante e commissario straordinario, ha eccepito la
illegittimita/nullita'   degli   avvisi   di  accertamento  ai  sensi
dell'art.  43  del  d.P.R.  n. 600/1973,  che prevede che l'avviso di
accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 4°
anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
   La  difesa  erariale  ritiene  palesemente  infondata  l'eccezione
proposta dalla societa' ricorrente, con riferimento all'art. 10 della
legge  n. 289/2002  e,  quindi  ritenersi  inammissibile  l'eccezione
rivolta  nei  confronti  di  norme  non individuate ne', francamente,
individuabili.
   Le  prospettate  eccezioni  vengono  sollevate non con riferimento
alle norme in se', la cui legittimita' generale non viene revocata in
dubbio,  ma  con  riguardo, (almeno sembra di capire) alle sole norme
speciali   dettate   dal   d.lgs.   n. 270/1999   «nuova   disciplina
dell'Amministrazione  straordinaria  delle grandi imprese in stato di
insolvenza».
   Che  per  l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Frosinone, la legge
n. 289/2002,  al cui interno e tra l'altro disciplina varie modalita'
di  definizione  agevolata  di  rapporti tributari pendenti alla data
della  entrata  in  vigore  e,  per  stare  al tema che interessa, fa
riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.
   Questo  Collegio  osserva che la decisione del ricorso deve essere
preceduta   dalla   soluzione   della   questione   di   legittimita'
costituzionale  attinente  la  conformita'  dell'art.  10 della legge
n. 289/2002   (proroga   dei   termini  di  notifica  dell'avviso  di
accertamento  ad  un soggetto giuridico sottoposto ad Amministrazione
Straordinaria  ex  d.lgs.  n. 270/99),  agli  art.  3, 24 e 111 della
Costituzione.
   In  punto  di  diritto la Commissione, non ritenuta manifestamente
infondata  l'eccezione  proposta dai ricorrenti, solleva la questione
di   legittimita'   costituzionalita'   dell'art.   10   della  legge
n. 289/2002.
   Premesso  che, la vicenda giuridica dei «condoni» introdotti dalla
legge  27  dicembre  2002,  n. 289  (legge finanziaria 2003) ha, come
noto, fino ad oggi, subito il susseguirsi di molteplici interventi di
rango  normativo  che,  certamente,  hanno  non  poco  contribuito  a
determinare  notevoli  difficolta'  di applicazione delle stesse, sia
agli   operatori   della   materia   che,  soprattutto  ai  cittadini
contribuenti chiamati a confrontarsi con le relative disposizioni.
   Infatti,   a   prescindere   dalla  valenza  «morale»  sicuramente
«premiali»  nei  confronti  dei  soggetti che accedevano al condono e
dall'altro  «punitivo»,  rappresentato  dalla proroga dei termini nei
confronti  del  contribuente  che non aderiva al condono, tuttavia si
osserva,  che l'accesso al condono non e' in alcun modo praticabile a
tutti i soggetti giuridici posti in amministrazione straordinaria.
   Una puntualizzazione si rende a questo punto necessaria.
   E'  vero  che  l'art.  2  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha
disposto   una   estensione   temporale   delle  forme  di  sanatoria
disciplinate  dalla  legge  n. 289/2002,  tra  cui  la  dichiarazione
integrativa   semplice  (ex  art.  8)  ;  la  definizione  automatica
(cosiddetto  condono  tombale  ex  art.  9  della  legge n. 289/2002)
nonche'  per  quanto  qui  di specifico interesse, la sanatoria delle
liti   fiscali  «potenziali»  (art.  15  di  cui  alla  citata  legge
n. 289/2002)  e  pendenti  (art.  16  della legge n. 289/2002), ma e'
altrettanto  vero che la proroga di due anni dei termini di decadenza
per  l'accertamento stabilito dall'art. 10 della legge n. 289/2002 e'
rivolto  solo a quei soggetti che possono e non si sono avvalsi delle
forme di sanatorie sopraindicate.
   Procedendo, dunque, nell'ordine appena enunciato, questo significa
che  la  facolta'  di  accedere al condono e' riservata ai tutti quei
soggetti     per     estinguere    il    credito    certo,    vantato
dall'amministrazione  finanziaria.  E'  evidente  che,  in assenza di
detto credito, non e' possibile fruire del suddetto condono.
   Sulla  base delle precedenti considerazioni, il soggetto giuridico
sottoposto  ad  amministrazione  straordinaria,  ha  la  facolta'  di
accedere  al  condono, e quindi esposto al meccanismo punitivo di cui
all'art. 10, legge n. 289/2002, solo se il credito erariale sia stato
accertato ed inserito (dal giudice delegato) nello stato passivo.
   Ora,  al  fine  che interessa in questa sede e' verificare se alla
data  di  entrata in vigore della legge n. 289/2002 e alla luce delle
proroghe   adottate   dal  d.l.  n. 269/2003  e  delle  modificazioni
appartate  dalla  legge n. 350/2003, se la societa' in a.s. avesse la
possibilita'  di  accedere  al  condono  per  crediti fiscali vantati
dall'amministrazione finanziaria.
   Come  noto, la Dea S.p.A , e' stata ammessa alla procedura di a.s.
con  sentenza del Tribunale di Frosinone del 2 maggio 2001, preceduta
dalla   dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  intervenuta  con
sentenza   n. 9/01   del   7   marzo  2001,  regolarmente  notificata
all'Agenzia  delle  Entrate  di  Frosinone  in data 8 marzo 2001, per
mettere  in  condizione  l'amministrazione  finanziaria di far valere
nell'ambito concorsuale i propri crediti.
   Si  aggiunga  che  la  formazione dello stato passivo della Dea in
a.s.  si  e'  protratta fino al 13 giugno 2003 data in cui il Giudice
delegato  del Tribunale di Frosinone ha dichiarato lo stato passivo e
in  data  8  marzo  2004, a seguito di autorizzazione del giudice, e'
stato effettuato il primo riparto.
   Il condono fiscale, di cui alla legge n. 289/2002, in virtu' delle
varie  proroghe,  ha consentito fino al 16 marzo 2004 al contribuente
di  accedere al condono e l'art. 10 della suddetta legge, prorogava i
termini  di notifica degli avvisi di accertamento, per i contribuenti
che  non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a
9 della presente legge.
   Ora dall'esame degli atti, risulta che, l'Agenzia delle Entrate ha
inteso  fruire  della  proroga  dei  termini di cui all'art. 10 della
legge  n. 289/2002,  notificando  l'avviso  di accertamento di cui e'
causa il 10 ottobre 2005.
   L'assunto non puo' essere condiviso.
   Infatti, la disposizione invocate dall'amministrazione che ritiene
palesemente  infondata  l'eccezione proposta con riferimento all'art.
10  della  legge  n. 289/2002  e,  quindi,  il  rigetto  del ricorso,
contrasta  tuttavia,  secondo  la  Commissione,  con  il principio di
ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  della  Costituzione, che ben si
presta  ad  essere  interpretata  in una ingiustificata disparita' di
trattamento  tra  chi  puo'  accedere  al  meccanismo «premia» e, chi
invece,  ne  subisce  soltanto il meccanismo «punitivo» della proroga
dei termini per l'accertamento.
   In  effetti, illegittimamente, la norma in esame pone sullo stesso
piano tra il contribuente soggetto ad accertamento ordinatorio di cui
all'art.  43  del  d.P.R. n. 600/1973 (beneficiario del condono) e il
contribuente  che non potendosi avvalere del condono, prevede termini
di  scadenza  piu'  lunghi  e,  sostanzialmente,  indefiniti,  per la
notifica dell'avviso di accertamento.
   La  norma  censurata,  sarebbe  altresi',  lesiva  dei principi di
efficienza   e  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione
enunciati dall'art. 97 della Costituzione, ponendosi in contrasto con
il  dovere  di  leale collaborazione nei confronti degli amministrati
che,  secondo la Commissione comporta lo svolgimento di quella minima
attivita'  di  riscontro  volta  ad individuare la possibilita' di un
soggetto  giuridico  sottoposto  ad  amministrazione straordinaria di
accedere al condono di cui e' causa.
   Risulterebbe,  inoltre,  leso  il  diritto  di  difesa,  garantito
dall'art.  24  della  Costituzione,  in  quanto la norma impugnata ha
omessa  indicare  che,  i  termini  di  cui  all'art.  43  del d.P.R.
n. 600/1973,  non  sono  prorogati per i contribuenti che non possono
accedere   al   beneficio   del   condono  e,  quindi,  con  l'omessa
indicazione,  assoggetterebbe  ad  un termine indefinito il cittadino
alla azione di accertamento dell'amministrazione finanziaria
   Conclusivamente,  i  riferiti  riscontri in atti offrono univoco e
convergente  quadro,  in un punto che a questa Commissione, appare di
aver    fornito    adeguata   informazione   sulla   sussistenza   di
illegittimita'  costituzionale  proposta  dai  ricorrenti,  nel senso
della  non  applicabilita'  al  caso di specie le disposizioni di cui
all'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
                              P. Q. M.
   Questo  Collegio  chiede  a codesta on. le Corte costituzionale di
voler  accertare  e dichiarare fondata la questione di illegittimita'
costituzionale  dell'art.  10  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289
(disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato - Finanziaria 2003) sollevata in riferimento all'art. 3,
24, 97 e 111 della Costituzione) laddove la proroga dei termini venga
applicata  ad  un  soggetto  giuridico  sottoposto ad Amministrazione
Straordinaria  ex  d.lgs.  n. 270/1999  nel  caso  in cui l'autorita'
fiscale  non  abbia  gia'  provveduto ad iscrivere il proprio credito
nello stato passivo della procedura.
   Si   manda   alla   segreteria  per  la  trasmissione  alla  Corte
costituzionale ed ai Presidenti delle Camere.
     Frosinone, addi' 10 ottobre 2006
                      Il Presidente: Bucarelli
                                           Il giudice relatore: Isola