N. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 2006
Ordinanza del 10 ottobre 2006 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Frosinone sui ricorsi riuniti proposti da DEA S.p.A. in amministrazione straordinaria contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Frosinone Imposte e tasse - Termini per la notifica degli avvisi di accertamento - Proroga dei termini disposta dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002 nel caso in cui i contribuenti non si siano avvalsi delle forme di sanatoria ivi contemplate - Ricorso proposto da societa' sottoposta ad amministrazione straordinaria avverso avvisi di accertamento per imposte dirette notificati dall'amministrazione finanziaria in forza della detta proroga - Dedotta impossibilita' per il soggetto giuridico sottoposto ad amministrazione straordinaria di accedere al condono e di evitare l'effetto punitivo della proroga dei termini per l'accertamento fin tanto che il credito erariale non sia stato accertato ed inserito dal giudice delegato nello stato passivo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'irrazionale disparita' di trattamento dei contribuenti - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Contrasto con i principi costituzionali in materia di giusto processo. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.(GU n.18 del 23-4-2008 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Nel corso del giudizio promosso dalla DEA S.p.A. in amministrazione straordinaria, contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Frosinone, avente ad oggetto i ricorsi (R.G.R. n. 816/06 e 817/06) avverso gli avvisi di accertamento per imposte dirette, Irap e Iva per gli esercizi d'imposta 1998-1999-2000 e 2001, notificati il 10 ottobre 2005; Preliminarmente alla trattazione di merito e, previa sospensione del presente giudizio, la societa' ricorrente in persona del suo legale rappresentante, avv. Marcello Tajani chiede l'esame delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successivo intervento della legge 21 febbraio 2003, n. 27, art. 5-bis (Disposizioni sulla proroga dei termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione; Nelle note illustrative, la societa' in amministrazione controllata, rileva la impossibilita' di poter accedere al condono per crediti fiscali non iscritti nello stato passivo e, quindi, non poter subire l'effetto «punitivo» della proroga dei termini di cui al citato art. 10 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003); Che, in un punto di fatto la societa' ricorrente, in persona del suo legale rappresentante e commissario straordinario, ha eccepito la illegittimita/nullita' degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, che prevede che l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 4° anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. La difesa erariale ritiene palesemente infondata l'eccezione proposta dalla societa' ricorrente, con riferimento all'art. 10 della legge n. 289/2002 e, quindi ritenersi inammissibile l'eccezione rivolta nei confronti di norme non individuate ne', francamente, individuabili. Le prospettate eccezioni vengono sollevate non con riferimento alle norme in se', la cui legittimita' generale non viene revocata in dubbio, ma con riguardo, (almeno sembra di capire) alle sole norme speciali dettate dal d.lgs. n. 270/1999 «nuova disciplina dell'Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza». Che per l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Frosinone, la legge n. 289/2002, al cui interno e tra l'altro disciplina varie modalita' di definizione agevolata di rapporti tributari pendenti alla data della entrata in vigore e, per stare al tema che interessa, fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9. Questo Collegio osserva che la decisione del ricorso deve essere preceduta dalla soluzione della questione di legittimita' costituzionale attinente la conformita' dell'art. 10 della legge n. 289/2002 (proroga dei termini di notifica dell'avviso di accertamento ad un soggetto giuridico sottoposto ad Amministrazione Straordinaria ex d.lgs. n. 270/99), agli art. 3, 24 e 111 della Costituzione. In punto di diritto la Commissione, non ritenuta manifestamente infondata l'eccezione proposta dai ricorrenti, solleva la questione di legittimita' costituzionalita' dell'art. 10 della legge n. 289/2002. Premesso che, la vicenda giuridica dei «condoni» introdotti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha, come noto, fino ad oggi, subito il susseguirsi di molteplici interventi di rango normativo che, certamente, hanno non poco contribuito a determinare notevoli difficolta' di applicazione delle stesse, sia agli operatori della materia che, soprattutto ai cittadini contribuenti chiamati a confrontarsi con le relative disposizioni. Infatti, a prescindere dalla valenza «morale» sicuramente «premiali» nei confronti dei soggetti che accedevano al condono e dall'altro «punitivo», rappresentato dalla proroga dei termini nei confronti del contribuente che non aderiva al condono, tuttavia si osserva, che l'accesso al condono non e' in alcun modo praticabile a tutti i soggetti giuridici posti in amministrazione straordinaria. Una puntualizzazione si rende a questo punto necessaria. E' vero che l'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto una estensione temporale delle forme di sanatoria disciplinate dalla legge n. 289/2002, tra cui la dichiarazione integrativa semplice (ex art. 8) ; la definizione automatica (cosiddetto condono tombale ex art. 9 della legge n. 289/2002) nonche' per quanto qui di specifico interesse, la sanatoria delle liti fiscali «potenziali» (art. 15 di cui alla citata legge n. 289/2002) e pendenti (art. 16 della legge n. 289/2002), ma e' altrettanto vero che la proroga di due anni dei termini di decadenza per l'accertamento stabilito dall'art. 10 della legge n. 289/2002 e' rivolto solo a quei soggetti che possono e non si sono avvalsi delle forme di sanatorie sopraindicate. Procedendo, dunque, nell'ordine appena enunciato, questo significa che la facolta' di accedere al condono e' riservata ai tutti quei soggetti per estinguere il credito certo, vantato dall'amministrazione finanziaria. E' evidente che, in assenza di detto credito, non e' possibile fruire del suddetto condono. Sulla base delle precedenti considerazioni, il soggetto giuridico sottoposto ad amministrazione straordinaria, ha la facolta' di accedere al condono, e quindi esposto al meccanismo punitivo di cui all'art. 10, legge n. 289/2002, solo se il credito erariale sia stato accertato ed inserito (dal giudice delegato) nello stato passivo. Ora, al fine che interessa in questa sede e' verificare se alla data di entrata in vigore della legge n. 289/2002 e alla luce delle proroghe adottate dal d.l. n. 269/2003 e delle modificazioni appartate dalla legge n. 350/2003, se la societa' in a.s. avesse la possibilita' di accedere al condono per crediti fiscali vantati dall'amministrazione finanziaria. Come noto, la Dea S.p.A , e' stata ammessa alla procedura di a.s. con sentenza del Tribunale di Frosinone del 2 maggio 2001, preceduta dalla dichiarazione dello stato di insolvenza intervenuta con sentenza n. 9/01 del 7 marzo 2001, regolarmente notificata all'Agenzia delle Entrate di Frosinone in data 8 marzo 2001, per mettere in condizione l'amministrazione finanziaria di far valere nell'ambito concorsuale i propri crediti. Si aggiunga che la formazione dello stato passivo della Dea in a.s. si e' protratta fino al 13 giugno 2003 data in cui il Giudice delegato del Tribunale di Frosinone ha dichiarato lo stato passivo e in data 8 marzo 2004, a seguito di autorizzazione del giudice, e' stato effettuato il primo riparto. Il condono fiscale, di cui alla legge n. 289/2002, in virtu' delle varie proroghe, ha consentito fino al 16 marzo 2004 al contribuente di accedere al condono e l'art. 10 della suddetta legge, prorogava i termini di notifica degli avvisi di accertamento, per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge. Ora dall'esame degli atti, risulta che, l'Agenzia delle Entrate ha inteso fruire della proroga dei termini di cui all'art. 10 della legge n. 289/2002, notificando l'avviso di accertamento di cui e' causa il 10 ottobre 2005. L'assunto non puo' essere condiviso. Infatti, la disposizione invocate dall'amministrazione che ritiene palesemente infondata l'eccezione proposta con riferimento all'art. 10 della legge n. 289/2002 e, quindi, il rigetto del ricorso, contrasta tuttavia, secondo la Commissione, con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, che ben si presta ad essere interpretata in una ingiustificata disparita' di trattamento tra chi puo' accedere al meccanismo «premia» e, chi invece, ne subisce soltanto il meccanismo «punitivo» della proroga dei termini per l'accertamento. In effetti, illegittimamente, la norma in esame pone sullo stesso piano tra il contribuente soggetto ad accertamento ordinatorio di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 (beneficiario del condono) e il contribuente che non potendosi avvalere del condono, prevede termini di scadenza piu' lunghi e, sostanzialmente, indefiniti, per la notifica dell'avviso di accertamento. La norma censurata, sarebbe altresi', lesiva dei principi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione enunciati dall'art. 97 della Costituzione, ponendosi in contrasto con il dovere di leale collaborazione nei confronti degli amministrati che, secondo la Commissione comporta lo svolgimento di quella minima attivita' di riscontro volta ad individuare la possibilita' di un soggetto giuridico sottoposto ad amministrazione straordinaria di accedere al condono di cui e' causa. Risulterebbe, inoltre, leso il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata ha omessa indicare che, i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, non sono prorogati per i contribuenti che non possono accedere al beneficio del condono e, quindi, con l'omessa indicazione, assoggetterebbe ad un termine indefinito il cittadino alla azione di accertamento dell'amministrazione finanziaria Conclusivamente, i riferiti riscontri in atti offrono univoco e convergente quadro, in un punto che a questa Commissione, appare di aver fornito adeguata informazione sulla sussistenza di illegittimita' costituzionale proposta dai ricorrenti, nel senso della non applicabilita' al caso di specie le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
P. Q. M. Questo Collegio chiede a codesta on. le Corte costituzionale di voler accertare e dichiarare fondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2003) sollevata in riferimento all'art. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione) laddove la proroga dei termini venga applicata ad un soggetto giuridico sottoposto ad Amministrazione Straordinaria ex d.lgs. n. 270/1999 nel caso in cui l'autorita' fiscale non abbia gia' provveduto ad iscrivere il proprio credito nello stato passivo della procedura. Si manda alla segreteria per la trasmissione alla Corte costituzionale ed ai Presidenti delle Camere. Frosinone, addi' 10 ottobre 2006 Il Presidente: Bucarelli Il giudice relatore: Isola