N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 - 21 febbraio 2008
Ordinanza del 21 febbraio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da De Bellis Mario contro Ministero della Giustizia ed altri Professioni - Notaio - Concorso per notaio - Valutazione di non idoneita' alle prove scritte - Obbligo di motivazione - Previsione per i bandi di concorsi emanati successivamente alla data di entrata in vigore della norma censurata e non anche per i concorsi in espletamento alla stessa data - Violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, art. 16, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.18 del 23-4-2008 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5069 del 2007, proposto Mario De Bellis rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Carlo Celani, Marco Di Lullo e Laura Palasciano ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180; Contro Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nonche' Domenico De Carlo e Roberto Dante Cogliaridro, non costituiti, per l'annullamento del provvedimento con il quale il ricorrente non e' stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con d.d.g. 1° settembre 2004 a 200 posti di notaio e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresi le delibere della Commissione di formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, la approvazione della graduatoria finale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla udienza pubblica del 6 febbraio 2008, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avv. Mario Sanino e Marco Di Lullo per il ricorrente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Il Ministero della giustizia, con d.d.g. 1° settembre 2004, ha indetto un concorso a duecento posti per notaio. Il ricorrente ha sostenuto le prove scritte del concorso, ma non e' stato ammesso alle prove orali avendo ottenuto una valutazione complessiva di 93 (31 in ciascuna delle tre prove), inferiore al punteggio di 105 richiesto come soglia minima dall'art. 24, comma 3, r.d. n. 1953/1923 (successivamente abrogato dall'art. 15 decreto legislativo n. 166/2006). Di talche', ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi: Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in particolare, difetto di istruttoria, contraddittorieta', carenza di motivazione, confusione e perplessita'. Violazione della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del r.d. n. 1953/1926 (artt. 13, 22, 23, 24 e 27) e successive modificazioni. In subordine: violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. La commissione giudicatrice non si sarebbe dotata di idonei criteri di massima attraverso i quali procedere alla valutazione dei concorrenti. L'assegnazione del solo punteggio numerico, non integrata dalla predisposizione di adeguati criteri, avrebbe reso apodittica la valutazione. La Commissione, comunque, non avrebbe fissato alcun criterio di massima per l'attribuzione del punteggio intercorrente tra la sufficienza (90 punti) e il punteggio minimo (105 punti) per l'ammissione agli orali. La determinazione di non ammettere il ricorrente alle prove orali sarebbe priva di motivazione; la motivazione permetterebbe di conoscere e controllare le ragioni poste a base del giudizio espresso e di individuare l'iter logico seguito dall'organo valutante, consentendo al candidato di ottenere un'effettiva tutela giurisdizionale. La legge n. 166/2006 ha previsto che tutti i candidati non ammessi alle prove orali, senza distinzione tra «novantisti» ed altri, ha diritto ad una motivazione espressa per ciascun elaborato, sicche' la Commissione avrebbe dovuto tenere conto di tale normativa. Per ogni elaborato di ciascun candidato dovrebbero risultare a verbale la deliberazione della Commissione sulla eventuale meritevolezza della sufficienza e le espressioni individuali di voto dei singoli commissari in ordine all'an ed al quantum dell'eventuale punteggio ulteriore. Il timbro con la valutazione finale non sarebbe stato apposto, nel caso dell'atto inter vivos, sull'ultima pagina dello stesso, per cui la Commissione avrebbe probabilmente omesso di dare lettura della parte teorica dell'elaborato. Al momento della sospensione della seduta non si sarebbe proceduto alla sottoscrizione del verbale da parte dei componenti della Commissione fino ad allora presenti e la seduta sarebbe ripresa senza l'apposizione sul verbale dell'indicazione dei nominativi della Commissione in diversa composizione; al termine della seduta il verbale sarebbe stato sottoscritto dal presidente, da cinque commissari e da due segretari. Il ricorrente ha prodotto ulteriori analitiche memorie in cui, tra l'altro, ha prospettato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2, decreto legislativo n. 166/2006, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all'art. 11 si applichino con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso. In particolare, la norma sarebbe incostituzionale per eccesso di delega, in quanto contraria alle sue finalita', e violerebbe i principi di uguaglianza e ragionevolezza. L'Avvocatura dello Stato si e' costituita in giudizio per resistere al ricorso. L'istanza cautelare e' stata respinta da questa sezione con ordinanza n. 3037 pronunciata nella camera di consiglio del 20 giugno 2007; il relativo appello e' stato respinto dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4038 pronunciata nella camera di consiglio del 31 luglio 2007. All'udienza pubblica del 6 febbraio 2008, la causa e' stata trattenuta per la decisione. D i r i t t o 1. - Le censure dedotte dal dott. De Bellis non possono essere accolte. 1.1. - La predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione degli elaborati costituisce espressione di potesta' amministrativa discrezionale e, in quanto tale, e' sindacabile in sede di giurisdizione di legittimita' solo per manifesta illogicita' (ex multis: Cons. Stato, IV, 22 marzo 2007, n. 1390). I criteri di valutazione delle prove scritte in concorsi che, come quello notarile, richiedono un'elevata specializzazione, peraltro, non necessitano di particolare analiticita' essendo sostanzialmente in re ipsa, a differenza di altre ipotesi di procedimenti ad evidenza pubblica in cui l'intensita' della discrezionalita' dell'amministrazione e' espressa anche dalla variabilita' degli elementi da valutare, con la conseguente esigenza di individuare ed esplicitare gli stessi. La Commissione, nella riunione del 19 novembre 2005, ha deliberato che non puo' essere attribuito il punteggio minimo richiesto per l'approvazione nei seguenti casi: travisamento della traccia o contraddittorieta' tra le soluzioni adottate, o tra le soluzioni medesime e le relative motivazioni; gravi errori' di diritto nella scelta delle soluzioni e/o nell'illustrazione delle parti teoriche; gravi carenze nella parte teorica, anche per omessa trattazione di punti significativi della stessa; vizi formali sanzionati con nullita' da leggi; gravi e reiterati errori di grammatica e sintassi. Tali criteri, elencando le fattispecie in presenza delle quali non e' possibile attribuire il punteggio minimo, appaiono funzionali alla finalita' per la quale la Commissione li ha previsti. Ne', l'omessa previsione di criteri di valutazione per l'attribuzione di punteggi compresi tra la sufficienza (90 punti) e il punteggio minimo complessivo (105 punti) per l'ammissione alle prove orali, in assenza di uno specifico obbligo normativo, puo' tradursi in un vizio di legittimita' dell'azione amministrativa. 1.2. - La disciplina del concorso notarile e' stata modificata dal decreto legislativo n. 166/2006, il quale equipara, ai fini dell'ammissione all'orale, il voto di sufficienza a quello di idoneita', stabilendo che il giudizio di non idoneita' e' motivato mentre nel giudizio di idoneita' il punteggio vale motivazione. L'art. 11, comma 3, in particolare, dispone che il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte, sicche' il nuovo sistema delineato dalla legge non contempla piu' la figura del «novantista», ossia di colui che, come il ricorrente, ha conseguito un punteggio compreso tra 90 e 104, vale a dire un punteggio di sufficienza ma non tale da raggiungere l'idoneita', ma prevede l'attribuzione di un giudizio di non idoneita' che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, deve essere sempre motivato nei confronti del candidato che non consegue un voto minimo di trentacinque punti in ciascuna delle tre prove scritte ovvero di un giudizio di idoneita' non motivato, in quanto il punteggio vale motivazione, verso il candidato che consegue almeno trentacinque punti in ciascuna prova scritta. L'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 166/2006 stabilisce altresi' che le disposizioni di cui all'art. 11 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio. La nuova disciplina non puo' ritenersi applicabile ai concorsi le cui prove scritte sono state svolte precedentemente, anche nel caso in cui, come nella specie, la correzione delle prove sia materialmente avvenuta dopo l'emanazione del bando di concorso successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 166/2006. La norma, nonostante la sua formulazione poco perspicua, dispone evidentemente che le disposizioni de quibus si applicano a partire dal primo concorso successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo. Ne consegue che il concorso di cui alla presente controversia, in quanto bandito prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 166/2006, rimane disciplinato, per l'aspetto che interessa in questa sede, dall'art. 24 r.d. n. 1953/1926, secondo cui non e' ammesso agli orali il concorrente che non abbia riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso delle prove stesse, senza nulla indicare circa le motivazioni del giudizio di non idoneita'. In tale contesto normativo ed in un contesto fattuale in cui la Commissione ha stabilito discrezionalmente di' motivare i giudizi di totale insufficienza, cioe' degli elaborati che non hanno raggiunto la valutazione di trenta, occorre quindi stabilire se il candidato «novantista» abbia anch'egli diritto ad una motivazione che chiarisca in concreto le ragioni della mancata attribuzione del punteggio necessario per l'ammissione agli orali. La giurisprudenza sia del giudice di appello che di primo grado, dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, si e' costantemente orientata per l'assenza di uno specifico obbligo motivazionale, evidenziando in particolare che convincenti argomenti di ordine testuale e sistematico portano ad escludere, nel sistema anteriore al d.lgs. n. 166/2006, la sussistenza di un obbligo per la Commissione esaminatrice di motivare specificamente il mancato raggiungimento, in sede di valutazione degli elaborati sufficienti, del superiore punteggio necessario per ottenere l'ammissione all'orale (ex multis: ( Cons. Stato, IV, 26 luglio 2006). Di qui, impregiudicata la questione di legittimita' costituzionale di cui infra, l'infondatezza, in relazione ai profili esaminati, della censura di difetto di motivazione. 1.3. - Con riferimento alla doglianza di omessa verbalizzazione delle espressioni individuali di voto dei singoli commissari, e' sufficiente osservare come nessuna norma imponga che ogni operazione compiuta dalla Commissione debba essere verbalizzata a pena di nullita' o invalidita' della stessa, per cui l'onere di verbalizzazione puo' dirsi garantito dall'indicazione del giudizio finale. 1.4. - Per quanto attiene alla valutazione dell'atto inter vivos, inoltre, non si rinvengono elementi idonei a rendere plausibile l'ipotesi della omessa lettura della parte teorica. 1.5. - La sottoscrizione del verbale da parte del presidente, di cinque commissari e di due segretari, infine, e' coerente con la circostanza .che, durante la riunione del 15 dicembre 2006, alle ore 15, uno dei commissari e' stato sostituito ed e' altresi' subentrato un altro segretario. L'art. 27, comma 3, r.d. n. 1953/1926 dispone che di tutte le operazioni del concorso viene redatto quotidianamente processo verbale, che viene sottoscritto dal presidente, dai membri della commissione e dal segretario. Ne consegue che il verbale, redatto una sola volta al giorno, deve essere sottoscritto da tutti coloro che nel corso della seduta, sia pure temporaneamente, hanno partecipato alle operazioni. D'altra parte. l'art. 27, comma 2, r.d. n. 1953/1926 prevede che, nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, e' immediatamente surrogato da un membro supplente, sicche' sussiste la fungibilita' del membro effettivo con uno qualsiasi dei membri supplenti senza la necessita' di una specifica motivazione delle ragioni dell'impossibilita' dell'esercizio delle funzioni da parte del titolare. 2. - Il Collegio ritiene che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 166/2006 sia rilevante e non manifestamente infondata. Il Collegio rileva che il principio d'uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. non vieta in assoluto discipline differenziate, ma solo discriminazioni irragionevoli, con una presunzione di irrazionalita' per le discriminazioni fondate su una delle categorie indicate nello stesso art. 3, per cui il principio di uguaglianza viene ad evolversi in principio di ragionevolezza delle leggi. Il principio di ragionevolezza esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate e coerenti rispetto al fine di pubblico interesse perseguito dal legislatore ed in tal modo costituisce un limite al potere discrezionale del legislatore impedendone un esercizio arbitrario. La verifica di ragionevolezza di una legge comporta l'indagine sui suoi presupposti di fatto, la valutazione della congruenza tra mezzi e fini e l'accertamento degli stessi fini ed il giudizio di costituzionalita' si compie mediante comparazione tra norma costituzionale, norma della cui costituzionalita' si dubita e terza norma ordinaria che funge da parametro di riferimento, nel senso che se la norma impugnata prevede una disciplina discriminatoria rispetto a quella contenuta nella norma di riferimento e non giustificata alla stregua del principio di ragionevolezza, tale norma e' incostituzionale. In altri termini, l'organo legislativo, al quale spetta di compiere le scelte relative alla individuazione dei fini di utilita' generale che con la legge si intendono perseguire, deve compiere un apprezzamento dei mezzi necessari per raggiungere i fini individuati che non sia inficiato da criteri illogici, arbitrari o contraddittori, altrimenti la norma e' viziata da irragionevolezza ed e' lesiva del principio di cui all'art. 3 Cost. nonche', quando incide sull'azione amministrativa, del canone di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Nel caso di specie, l'art. 11, d.lgs. n. 166/2006 ha equiparato il giudizio di sufficienza a quello di idoneita', stabilendo che il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del voto di minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte, ed ha imposto l'obbligo di motivazione per tutti i giudizi di non idoneita'. La scelta del legislatore, quindi, e' stata quella di rendere percepibile attraverso una specifica motivazione le ragioni della valutazione che, non attribuendo al candidato la votazione minima di trentacinque in ciascuna prova scritta, determina la non ammissione dello stesso alle prove orali. Il fine di utilita' generale, che emerge chiaramente dalla norma, appare pero' perseguito, per quanto riguarda la fase transitoria, con mezzi illogici e contraddittori. L'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 166/2006 prevede che le disposizioni de quibus si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio, vale a dire dal primo concorso bandito successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Ne consegue, come in precedenza evidenziato, che un obbligo di motivazione non puo' ritenersi esistente nelle ipotesi, quale quella oggetto del presente giudizio, in cui il candidato ha ricevuto una valutazione superiore a trenta per ciascuna delle tre prove scritte ma non tale da raggiungere il punteggio complessivo minimo di centocinque in un concorso bandito prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 166/2006, sebbene le prove siano state valutate dopo tale data. Di qui, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2, per violazione degli art. 3 e 97 Cost. in quanto, una volta individuato quale fine di utilita' generale un obbligo di motivazione per tutti i giudizi inferiori a trentacinque per singola prova, appare illogico e contraddittorio non prevedere la sua immediata applicazione, vale a dire la sua applicazione anche al concorso in itinere, ma differire nel tempo ad un concorso successivo l'entrata in vigore delle relative disposizioni. In altre parole, il Collegio rileva che imporre o meno un obbligo di motivazione alla valutazione di non idoneita' alle prove scritte del concorso per notaio rientra in una sfera insindacabile di discrezionalita' legislativa; purtuttavia, se il legislatore ha ritenuto di imporre l'obbligo di motivazione, non vi e' alcuna ragione e, anzi, si presenta illogico e contraddittorio che tale prescrizione, volta al perseguimento di un fine di utilita' generale, non trovi applicazione immediata ma, arbitrariamente, soltanto dal successivo concorso. La questione e' rilevante ai fini del presente giudizio in quanto l'eventuale annullamento della norma in sede di giudizio di legittimita' costituzionale determinerebbe l'immediata applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 11, d.lgs. n. 166/2006, introduttive dell'obbligo di motivazione per tutti i giudizi di non idoneita', per cui sarebbe fondata la censura di difetto di motivazione dedotta dal ricorrente. In ragione di quanto sopra esposto, si presenta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 166/2006, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all'art. 11, d.lgs. n. 166/2006 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio. Di conseguenza, occorre sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione.
P. Q. M. Interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, cosi' provvede: dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 166/2006, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all'art. 11, d.lgs. n. 166/2006 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio; dispone la sospensione del giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2008. Il Presidente: Savo Amodio L'estensore: Caponigro