N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 - 21 febbraio 2008

  Ordinanza  del 21 febbraio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sul ricorso proposto da De Bellis Mario contro
Ministero della Giustizia ed altri
  Professioni  -  Notaio  -  Concorso per notaio - Valutazione di non
  idoneita'  alle prove scritte - Obbligo di motivazione - Previsione
  per  i  bandi  di  concorsi  emanati  successivamente  alla data di
  entrata  in vigore della norma censurata e non anche per i concorsi
  in  espletamento  alla  stessa  data  -  Violazione dei principi di
  uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.
  - Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, art. 16, comma 2.
  - Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.18 del 23-4-2008 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5069 del 2007,
proposto  Mario  De  Bellis  rappresentato  e difeso dagli avv. Mario
Sanino,   Carlo   Celani,  Marco  Di  Lullo  e  Laura  Palasciano  ed
elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio legale Sanino in Roma,
viale Parioli n. 180;
   Contro  Ministero  della  giustizia,  in  persona del Ministro pro
tempore,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
presso  cui  ope  legis  domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
nonche'   Domenico   De   Carlo  e  Roberto  Dante  Cogliaridro,  non
costituiti,  per  l'annullamento  del  provvedimento  con il quale il
ricorrente  non  e'  stato  ammesso  a  sostenere  le prove orali del
concorso notarile bandito con d.d.g. 1° settembre 2004 a 200 posti di
notaio e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto o
consequenziale,   ivi  compresi  le  delibere  della  Commissione  di
formazione  dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti
di nomina dei Commissari, la approvazione della graduatoria finale.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;
   Viste le memorie prodotte dalle parti;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi alla udienza pubblica del 6 febbraio 2008, relatore il dott.
Roberto  Caponigro,  gli  avv.  Mario  Sanino e Marco Di Lullo per il
ricorrente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                              F a t t o
   Il  Ministero  della  giustizia,  con d.d.g. 1° settembre 2004, ha
indetto un concorso a duecento posti per notaio.
   Il  ricorrente  ha sostenuto le prove scritte del concorso, ma non
e'  stato  ammesso  alle  prove orali avendo ottenuto una valutazione
complessiva  di  93  (31  in  ciascuna delle tre prove), inferiore al
punteggio  di 105 richiesto come soglia minima dall'art. 24, comma 3,
r.d.  n. 1953/1923  (successivamente  abrogato  dall'art.  15 decreto
legislativo n. 166/2006).
   Di  talche',  ha  proposto  il  presente  ricorso,  articolato nei
seguenti motivi:
   Eccesso  di  potere  in  tutte  le  sue  figure  sintomatiche;  in
particolare,  difetto  di istruttoria, contraddittorieta', carenza di
motivazione,   confusione  e  perplessita'.  Violazione  della  legge
n. 241/1990.  Violazione  e  falsa applicazione del r.d. n. 1953/1926
(artt. 13, 22, 23, 24 e 27) e successive modificazioni. In subordine:
violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.
   La  commissione  giudicatrice  non  si  sarebbe  dotata  di idonei
criteri  di massima attraverso i quali procedere alla valutazione dei
concorrenti.
   L'assegnazione  del  solo  punteggio numerico, non integrata dalla
predisposizione  di  adeguati  criteri,  avrebbe  reso  apodittica la
valutazione.  La  Commissione,  comunque,  non  avrebbe fissato alcun
criterio  di  massima  per l'attribuzione del punteggio intercorrente
tra  la  sufficienza (90 punti) e il punteggio minimo (105 punti) per
l'ammissione agli orali.
   La  determinazione di non ammettere il ricorrente alle prove orali
sarebbe   priva  di  motivazione;  la  motivazione  permetterebbe  di
conoscere e controllare le ragioni poste a base del giudizio espresso
e   di  individuare  l'iter  logico  seguito  dall'organo  valutante,
consentendo    al   candidato   di   ottenere   un'effettiva   tutela
giurisdizionale.
   La legge n. 166/2006 ha previsto che tutti i candidati non ammessi
alle  prove  orali,  senza  distinzione tra «novantisti» ed altri, ha
diritto ad una motivazione espressa per ciascun elaborato, sicche' la
Commissione avrebbe dovuto tenere conto di tale normativa.
   Per  ogni  elaborato  di  ciascun candidato dovrebbero risultare a
verbale   la   deliberazione   della   Commissione   sulla  eventuale
meritevolezza  della sufficienza e le espressioni individuali di voto
dei  singoli commissari in ordine all'an ed al quantum dell'eventuale
punteggio ulteriore.
   Il timbro con la valutazione finale non sarebbe stato apposto, nel
caso  dell'atto inter vivos, sull'ultima pagina dello stesso, per cui
la  Commissione  avrebbe  probabilmente  omesso di dare lettura della
parte teorica dell'elaborato.
   Al momento della sospensione della seduta non si sarebbe proceduto
alla  sottoscrizione  del  verbale  da  parte  dei  componenti  della
Commissione fino ad allora presenti e la seduta sarebbe ripresa senza
l'apposizione  sul  verbale  dell'indicazione  dei  nominativi  della
Commissione  in  diversa  composizione;  al  termine  della seduta il
verbale   sarebbe   stato  sottoscritto  dal  presidente,  da  cinque
commissari e da due segretari.
   Il ricorrente ha prodotto ulteriori analitiche memorie in cui, tra
l'altro,  ha  prospettato la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  16,  comma 2, decreto legislativo n. 166/2006, nella parte
in  cui  prevede che le disposizioni di cui all'art. 11 si applichino
con  decorrenza  dalla  data  di  emanazione  del  prossimo  bando di
concorso.  In  particolare,  la  norma  sarebbe  incostituzionale per
eccesso  di  delega,  in  quanto  contraria  alle  sue  finalita',  e
violerebbe i principi di uguaglianza e ragionevolezza.
   L'Avvocatura   dello  Stato  si  e'  costituita  in  giudizio  per
resistere al ricorso.
   L'istanza  cautelare  e'  stata  respinta  da  questa  sezione con
ordinanza n. 3037 pronunciata nella camera di consiglio del 20 giugno
2007;  il relativo appello e' stato respinto dalla quarta sezione del
Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4038 pronunciata nella camera di
consiglio del 31 luglio 2007.
   All'udienza  pubblica  del  6  febbraio  2008,  la  causa e' stata
trattenuta per la decisione.
                            D i r i t t o
   1.  -  Le  censure  dedotte dal dott. De Bellis non possono essere
accolte.
   1.1.  -  La  predeterminazione  dei  criteri  di  massima  per  la
valutazione  degli  elaborati  costituisce  espressione  di  potesta'
amministrativa  discrezionale  e,  in  quanto tale, e' sindacabile in
sede  di giurisdizione di legittimita' solo per manifesta illogicita'
(ex multis: Cons. Stato, IV, 22 marzo 2007, n. 1390).
   I criteri di valutazione delle prove scritte in concorsi che, come
quello  notarile,  richiedono  un'elevata specializzazione, peraltro,
non  necessitano  di particolare analiticita' essendo sostanzialmente
in re ipsa, a differenza di altre ipotesi di procedimenti ad evidenza
pubblica     in     cui     l'intensita'    della    discrezionalita'
dell'amministrazione  e'  espressa  anche  dalla  variabilita'  degli
elementi  da  valutare, con la conseguente esigenza di individuare ed
esplicitare gli stessi.
   La Commissione, nella riunione del 19 novembre 2005, ha deliberato
che  non  puo'  essere  attribuito  il punteggio minimo richiesto per
l'approvazione nei seguenti casi:
     travisamento della traccia o contraddittorieta' tra le soluzioni
adottate, o tra le soluzioni medesime e le relative motivazioni;
     gravi  errori'  di  diritto  nella  scelta  delle  soluzioni e/o
nell'illustrazione delle parti teoriche;
     gravi  carenze nella parte teorica, anche per omessa trattazione
di punti significativi della stessa;
     vizi formali sanzionati con nullita' da leggi;
     gravi e reiterati errori di grammatica e sintassi.
   Tali criteri, elencando le fattispecie in presenza delle quali non
e' possibile attribuire il punteggio minimo, appaiono funzionali alla
finalita' per la quale la Commissione li ha previsti.
   Ne',   l'omessa   previsione   di   criteri   di  valutazione  per
l'attribuzione  di  punteggi compresi tra la sufficienza (90 punti) e
il  punteggio  minimo  complessivo  (105 punti) per l'ammissione alle
prove  orali,  in  assenza  di  uno specifico obbligo normativo, puo'
tradursi in un vizio di legittimita' dell'azione amministrativa.
   1.2. - La disciplina del concorso notarile e' stata modificata dal
decreto   legislativo   n. 166/2006,   il  quale  equipara,  ai  fini
dell'ammissione  all'orale,  il  voto  di  sufficienza  a  quello  di
idoneita',  stabilendo  che  il giudizio di non idoneita' e' motivato
mentre nel giudizio di idoneita' il punteggio vale motivazione.
   L'art.  11,  comma  3,  in particolare, dispone che il giudizio di
idoneita'  comporta  l'attribuzione  del  voto minimo di trentacinque
punti  a  ciascuna  delle tre prove scritte, sicche' il nuovo sistema
delineato  dalla legge non contempla piu' la figura del «novantista»,
ossia  di  colui  che, come il ricorrente, ha conseguito un punteggio
compreso tra 90 e 104, vale a dire un punteggio di sufficienza ma non
tale  da  raggiungere  l'idoneita',  ma  prevede l'attribuzione di un
giudizio  di  non idoneita' che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, deve
essere  sempre  motivato nei confronti del candidato che non consegue
un  voto  minimo  di  trentacinque  punti in ciascuna delle tre prove
scritte ovvero di un giudizio di idoneita' non motivato, in quanto il
punteggio  vale  motivazione,  verso il candidato che consegue almeno
trentacinque punti in ciascuna prova scritta.
   L'art.  16, comma 2, d.lgs. n. 166/2006 stabilisce altresi' che le
disposizioni  di  cui  all'art.  11 si applicano con decorrenza dalla
data  di  emanazione  del  prossimo bando di concorso per la nomina a
notaio.
   La  nuova disciplina non puo' ritenersi applicabile ai concorsi le
cui  prove  scritte sono state svolte precedentemente, anche nel caso
in   cui,   come   nella   specie,  la  correzione  delle  prove  sia
materialmente  avvenuta  dopo  l'emanazione  del  bando  di  concorso
successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 166/2006.
   La  norma,  nonostante la sua formulazione poco perspicua, dispone
evidentemente  che  le  disposizioni de quibus si applicano a partire
dal  primo  concorso  successivo  all'entrata  in  vigore del decreto
legislativo.
   Ne  consegue che il concorso di cui alla presente controversia, in
quanto  bandito  prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 166/2006,
rimane  disciplinato,  per  l'aspetto  che  interessa in questa sede,
dall'art. 24 r.d. n. 1953/1926, secondo cui non e' ammesso agli orali
il  concorrente  che  non  abbia  riportato  almeno  trenta  punti in
ciascuna  delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso
delle  prove  stesse,  senza  nulla indicare circa le motivazioni del
giudizio di non idoneita'.
   In  tale  contesto  normativo ed in un contesto fattuale in cui la
Commissione  ha stabilito discrezionalmente di' motivare i giudizi di
totale  insufficienza,  cioe' degli elaborati che non hanno raggiunto
la  valutazione  di  trenta, occorre quindi stabilire se il candidato
«novantista» abbia anch'egli diritto ad una motivazione che chiarisca
in  concreto  le  ragioni  della  mancata  attribuzione del punteggio
necessario per l'ammissione agli orali.
   La  giurisprudenza  sia del giudice di appello che di primo grado,
dalla  quale  il  Collegio  non ravvisa motivi per discostarsi, si e'
costantemente  orientata  per  l'assenza  di  uno  specifico  obbligo
motivazionale,  evidenziando in particolare che convincenti argomenti
di  ordine  testuale  e sistematico portano ad escludere, nel sistema
anteriore  al d.lgs. n. 166/2006, la sussistenza di un obbligo per la
Commissione   esaminatrice  di  motivare  specificamente  il  mancato
raggiungimento,  in  sede di valutazione degli elaborati sufficienti,
del   superiore   punteggio   necessario  per  ottenere  l'ammissione
all'orale (ex multis: ( Cons. Stato, IV, 26 luglio 2006).
   Di qui, impregiudicata la questione di legittimita' costituzionale
di  cui  infra,  l'infondatezza,  in  relazione ai profili esaminati,
della censura di difetto di motivazione.
   1.3.  -  Con  riferimento alla doglianza di omessa verbalizzazione
delle  espressioni  individuali  di  voto  dei singoli commissari, e'
sufficiente  osservare come nessuna norma imponga che ogni operazione
compiuta  dalla  Commissione  debba  essere  verbalizzata  a  pena di
nullita'   o   invalidita'   della   stessa,   per   cui  l'onere  di
verbalizzazione  puo'  dirsi  garantito dall'indicazione del giudizio
finale.
   1.4.  - Per quanto attiene alla valutazione dell'atto inter vivos,
inoltre,  non  si  rinvengono  elementi  idonei  a rendere plausibile
l'ipotesi della omessa lettura della parte teorica.
   1.5.  -  La sottoscrizione del verbale da parte del presidente, di
cinque  commissari  e  di  due  segretari, infine, e' coerente con la
circostanza  .che, durante la riunione del 15 dicembre 2006, alle ore
15,  uno dei commissari e' stato sostituito ed e' altresi' subentrato
un altro segretario.
   L'art.  27,  comma  3,  r.d.  n. 1953/1926 dispone che di tutte le
operazioni   del  concorso  viene  redatto  quotidianamente  processo
verbale,  che  viene  sottoscritto  dal  presidente, dai membri della
commissione e dal segretario.
   Ne consegue che il verbale, redatto una sola volta al giorno, deve
essere  sottoscritto  da tutti coloro che nel corso della seduta, sia
pure temporaneamente, hanno partecipato alle operazioni.
   D'altra  parte. l'art. 27, comma 2, r.d. n. 1953/1926 prevede che,
nel  caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare
l'esercizio  delle  sue  funzioni,  e' immediatamente surrogato da un
membro   supplente,  sicche'  sussiste  la  fungibilita'  del  membro
effettivo  con uno qualsiasi dei membri supplenti senza la necessita'
di   una  specifica  motivazione  delle  ragioni  dell'impossibilita'
dell'esercizio delle funzioni da parte del titolare.
   2.  -  Il  Collegio  ritiene  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art.   16,  comma  2,  d.lgs.  n. 166/2006  sia
rilevante e non manifestamente infondata.
   Il  Collegio rileva che il principio d'uguaglianza di cui all'art.
3  Cost.  non  vieta  in  assoluto  discipline differenziate, ma solo
discriminazioni  irragionevoli, con una presunzione di irrazionalita'
per  le discriminazioni fondate su una delle categorie indicate nello
stesso art. 3, per cui il principio di uguaglianza viene ad evolversi
in principio di ragionevolezza delle leggi.
   Il principio di ragionevolezza esige che le disposizioni normative
contenute  in  atti  aventi valore di legge siano adeguate e coerenti
rispetto  al fine di pubblico interesse perseguito dal legislatore ed
in  tal  modo  costituisce  un  limite  al  potere  discrezionale del
legislatore impedendone un esercizio arbitrario.
   La verifica di ragionevolezza di una legge comporta l'indagine sui
suoi  presupposti di fatto, la valutazione della congruenza tra mezzi
e  fini  e  l'accertamento  degli  stessi  fini  ed  il  giudizio  di
costituzionalita'   si   compie   mediante   comparazione  tra  norma
costituzionale,  norma  della cui costituzionalita' si dubita e terza
norma  ordinaria che funge da parametro di riferimento, nel senso che
se la norma impugnata prevede una disciplina discriminatoria rispetto
a quella contenuta nella norma di riferimento e non giustificata alla
stregua    del   principio   di   ragionevolezza,   tale   norma   e'
incostituzionale.
   In  altri  termini,  l'organo  legislativo,  al  quale  spetta  di
compiere  le scelte relative alla individuazione dei fini di utilita'
generale  che  con la legge si intendono perseguire, deve compiere un
apprezzamento  dei mezzi necessari per raggiungere i fini individuati
che   non   sia   inficiato   da   criteri   illogici,   arbitrari  o
contraddittori, altrimenti la norma e' viziata da irragionevolezza ed
e'  lesiva  del  principio  di  cui  all'art. 3 Cost. nonche', quando
incide  sull'azione  amministrativa,  del canone di buon andamento di
cui all'art. 97 Cost.
   Nel caso di specie, l'art. 11, d.lgs. n. 166/2006 ha equiparato il
giudizio  di  sufficienza  a  quello  di idoneita', stabilendo che il
giudizio  di  idoneita' comporta l'attribuzione del voto di minimo di
trentacinque  punti a ciascuna delle tre prove scritte, ed ha imposto
l'obbligo di motivazione per tutti i giudizi di non idoneita'.
   La  scelta  del  legislatore,  quindi,  e' stata quella di rendere
percepibile  attraverso  una  specifica  motivazione le ragioni della
valutazione  che, non attribuendo al candidato la votazione minima di
trentacinque  in  ciascuna prova scritta, determina la non ammissione
dello stesso alle prove orali.
   Il  fine di utilita' generale, che emerge chiaramente dalla norma,
appare pero' perseguito, per quanto riguarda la fase transitoria, con
mezzi illogici e contraddittori.
   L'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 166/2006 prevede che le disposizioni
de  quibus  si  applicano con decorrenza dalla data di emanazione del
prossimo  bando  di  concorso per la nomina a notaio, vale a dire dal
primo concorso bandito successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo.
   Ne  consegue,  come  in  precedenza evidenziato, che un obbligo di
motivazione  non puo' ritenersi esistente nelle ipotesi, quale quella
oggetto  del  presente  giudizio, in cui il candidato ha ricevuto una
valutazione  superiore  a trenta per ciascuna delle tre prove scritte
ma  non  tale  da  raggiungere  il  punteggio  complessivo  minimo di
centocinque  in  un concorso bandito prima dell'entrata in vigore del
d.lgs.  n. 166/2006,  sebbene le prove siano state valutate dopo tale
data.
   Di   qui,   la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  16,  comma 2, per violazione
degli  art.  3 e 97 Cost. in quanto, una volta individuato quale fine
di  utilita'  generale  un obbligo di motivazione per tutti i giudizi
inferiori  a  trentacinque  per  singola  prova,  appare  illogico  e
contraddittorio  non  prevedere la sua immediata applicazione, vale a
dire  la  sua applicazione anche al concorso in itinere, ma differire
nel  tempo  ad  un  concorso  successivo  l'entrata  in  vigore delle
relative disposizioni.
   In  altre parole, il Collegio rileva che imporre o meno un obbligo
di  motivazione  alla valutazione di non idoneita' alle prove scritte
del  concorso  per  notaio  rientra  in  una  sfera  insindacabile di
discrezionalita'  legislativa;  purtuttavia,  se  il  legislatore  ha
ritenuto  di  imporre  l'obbligo  di  motivazione,  non  vi e' alcuna
ragione  e,  anzi,  si  presenta  illogico e contraddittorio che tale
prescrizione, volta al perseguimento di un fine di utilita' generale,
non  trovi  applicazione  immediata ma, arbitrariamente, soltanto dal
successivo concorso.
   La  questione e' rilevante ai fini del presente giudizio in quanto
l'eventuale   annullamento   della  norma  in  sede  di  giudizio  di
legittimita' costituzionale determinerebbe l'immediata applicabilita'
delle   disposizioni   di   cui   all'art.  11,  d.lgs.  n. 166/2006,
introduttive  dell'obbligo  di motivazione per tutti i giudizi di non
idoneita',   per  cui  sarebbe  fondata  la  censura  di  difetto  di
motivazione dedotta dal ricorrente.
   In  ragione  di  quanto sopra esposto, si presenta rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
in  relazione  agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 16, comma 2, d.lgs.
n. 166/2006,  nella  parte  in cui prevede che le disposizioni di cui
all'art.  11,  d.lgs.  n. 166/2006  si applicano con decorrenza dalla
data  di  emanazione  del  prossimo bando di concorso per la nomina a
notaio.
   Di  conseguenza,  occorre  sospendere  il giudizio e rimettere gli
atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione.
                              P. Q. M.
   Interlocutoriamente  pronunciando  sul  ricorso in epigrafe, cosi'
provvede:
     dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in relazione
agli  artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 166/2006, nella parte in cui prevede
che  le  disposizioni  di  cui  all'art.  11,  d.lgs.  n. 166/2006 si
applicano  con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando
di concorso per la nomina a notaio;
     dispone   la  sospensione  del  giudizio  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
     ordina  che,  a cura della segreteria della sezione, la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio  dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella Camera di consiglio del 6 febbraio
2008.
                     Il Presidente: Savo Amodio
                                               L'estensore: Caponigro