N. 97 SENTENZA 2 - 11 aprile 2008

  Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
  Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Deliberazione di
  insindacabilita'  della  Camera  dei deputati in relazione ai fatti
  oggetto   di  procedimento  penale  nei  confronti  di  un  proprio
  componente  -  Ricorso  del Giudice per le indagini preliminari del
  Tribunale   di   Roma   -   Eccepita  inammissibilita'  per  omessa
  esposizione dei fatti oggetto del conflitto - Reiezione.
  -  Deliberazione  della  Camera  dei deputati 26 gennaio 2006 (doc.
  IV-ter, n. 17-A).
  -  Costituzione,  art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art.  37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla Corte
  costituzionale, art. 26.
  Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento  penale nei
  confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata
  -  Deliberazione di insindacabilita' della Camera di appartenenza -
  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato
  promosso  del  Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
  Roma  - Insussistenza di atti parlamentari tipici cui ricondurre le
  opinioni oggetto del conflitto e irrilevanza di atti provenienti da
  altri  parlamentari  - Non spettanza alla Camera dei deputati della
  potesta'  esercitata - Conseguente annullamento della deliberazione
  di insindacabilita'.
  -  Deliberazione  della  Camera  dei deputati 26 gennaio 2006 (doc.
  IV-ter, n. 17-A).
  - Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.17 del 16-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26
gennaio  2006 (doc. IV-ter, n. 17-A), relativa alla insindacabilita',
ai  sensi  dell'art.  68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse
dal  deputato Fabrizio Cicchitto nei confronti della dottoressa Maria
Clementina  Forleo,  promosso con ricorso del Giudice per le indagini
preliminari  del  Tribunale  di  Roma,  notificato il 5 gennaio 2007,
depositato in cancelleria il 24 gennaio 2007 ed iscritto al n. 17 del
registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di merito.
   Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2008 il Giudice relatore
Sabino Cassese;
   Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.
                          Ritenuto in fatto
   1. -  Il  Tribunale  di  Roma  - sezione dei giudici per l'udienza
preliminare,  ha  sollevato,  con  ordinanza -  ricorso del 21 giugno
2006,  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della  Camera dei
deputati  in  relazione  alla  delibera  adottata nella seduta del 26
gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A) con la quale e' stata dichiarata,
ai   sensi   del   primo   comma  dell'art.  68  della  Costituzione,
l'insindacabilita'   delle   dichiarazioni   del   deputato  Fabrizio
Cicchitto, rispetto alle quali pende un procedimento penale.
   Il  Tribunale  ricorrente  -  riportando  il capo di imputazione -
espone  che  si procede nei confronti del deputato Fabrizio Cicchitto
per  il  reato  continuato  di diffamazione a mezzo stampa, aggravato
dall'aver  attribuito  un  fatto determinato, per avere, mediante una
serie  di  dichiarazioni  alla  agenzia  ANSA in data 25 gennaio 2005
«(riprese  dal  quotidiano "Secolo d'Italia" del 26 gennaio 2005)» ed
in  data  4  febbraio  2005  «(il  cui  contenuto deve intendersi qui
integralmente  trascritto)»,  offeso  la  reputazione  del magistrato
Maria  Clementina  Forleo  in relazione al provvedimento dalla stessa
emesso  in  data  24  gennaio  2005 nella sua funzione di giudice per
l'udienza preliminare del Tribunale di Milano. In tali dichiarazioni,
testualmente,  affermava  che  «la  sentenza di Milano rappresenta un
colpo   durissimo  alla  lotta  al  terrorismo,  da'  prospettive  di
impunita'  a  quei fondamentalisti che tuttora lavorano in Italia per
fare   proselitismo   [...]   una   sentenza  cosi'  aberrante  [...]
determinata   da   una   forte  motivazione  politica  fondata  sulla
solidarieta'  con  la resistenza irachena, tipica dei gruppi politici
piu'  estremi  che  evidentemente  hanno  trovato una sponda anche in
qualche   esponente  della  magistratura  [...]  e'  legittimo  porsi
l'interrogativo  su quale ruolo stia svolgendo la dott.ssa Forleo nei
confronti della lotta al terrorismo».
   Il  Tribunale  ricorrente  richiama,  inoltre,  il contenuto della
proposta  della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio,
a  firma  del  relatore  Mazzoni,  nella  quale,  dopo  una  sommaria
ricostruzione   della  vicenda -  che  aveva  visto  protagonista  la
dottoressa  Forleo  in  relazione ad un procedimento nei confronti di
Mohamed  Daki  e  altri,  conclusosi  dinanzi alla stessa, in sede di
giudizio  abbreviato,  con  l'assoluzione  di  alcuni imputati per il
reato  di  terrorismo -  si legge che: «sicuramente sono affermazioni
forti,  ma  non  si puo' negare il collegamento stretto e funzionale,
per  essere  piu'  tecnici,  con  il  ruolo  istituzionale e politico
dell'on.  Cicchitto.  Egli  e'  infatti  deputato e vice coordinatore
nazionale  di  Forza  Italia  ed  ha  avuto  piu'  volte occasione di
intervenire  doverosamente  in quest'aula e al di fuori di essa sugli
argomenti   gravissimi  e  delicatissimi  legati  alla  minaccia  del
terrorismo   internazionale  (...).  L'interpretazione  contenuta  in
quella sentenza e' stata successivamente posta in discussione tant'e'
vero  che  tale  decisione e' stata anche annullata. Chiaramente cio'
rappresenta  un  motivo aggiunto rispetto alla fondatezza dei rilievi
formulati  dall'onorevole  Cicchitto,  sebbene con espressioni forti,
nei  confronti della sentenza. Il riferimento alla dott.ssa Forleo si
puo'  definire,  nel  caso di specie, solo casuale; le considerazioni
che l'on. Cicchitto ha formulato sono chiaramente riferite ad un caso
politico   grave,   di   cui  anche  le  aule  parlamentari  si  sono
ulteriormente   occupate,   promuovendo  un  intervento  modificativo
dell'articolo  del  codice  penale richiamato nel processo che vedeva
imputati  i  cinque extracomunitari, per precisare ed approfondire la
nozione  di  reato  di  terrorismo.  Credo  quindi nel caso di specie
sussistano   tutti  gli  elementi  per  accogliere  la  richiesta  di
insindacabilita' avanzata dall'onorevole Cicchitto».
   Il  Tribunale  di  Roma  osserva,  in via preliminare, di ritenere
ammissibile  l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata
dalla persona offesa e di riservare l'esame delle questioni attinenti
alla  natura  eventualmente diffamatoria delle affermazioni contenute
nelle  dichiarazioni  e  nel  comunicato  in oggetto, all'esito della
risoluzione del conflitto di attribuzioni.
   Ad  avviso  del  Tribunale,  secondo  il  consolidato orientamento
giurisprudenziale  della  Corte  costituzionale, le dichiarazioni del
deputato  Cicchitto,  oggetto di conflitto, non sembra possano essere
ricondotte  ad  uno  degli  atti  previsti dall'art. 68, primo comma,
Cost.
   Evidenzia  altresi'  il  Tribunale come non sia stato prodotto ne'
depositato   alcun  atto  parlamentare  del  quale  le  dichiarazioni
costituirebbero divulgazione ovvero riproduzione.
   Il  Tribunale  di  Roma,  sospeso il giudizio, ha quindi sollevato
conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera  dei  deputati  e  ha  chiesto  alla  Corte  costituzionale di
dichiarare    che   non   spetta   alla   stessa   Camera   affermare
l'insindacabilita',  a  norma dell'art. 68, primo comma, Cost., della
condotta  attribuita al deputato e, conseguentemente, di annullare la
delibera adottata nella seduta del 26 gennaio 2006.
   2. -  Con  ordinanza n. 446 del 2006 e' stato ritenuto ammissibile
il conflitto.
   3. -  Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Camera  dei  deputati,
sostenendo che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto l'ordinanza
che  promuove il conflitto non descrive «con il minimo indispensabile
di  precisione»  quali  siano  le  opinioni  del  deputato oggetto di
contestazione.
   Ad  avviso  della  Camera dei deputati, il Tribunale ricorrente si
sarebbe  limitato  a  riprodurre il capo di imputazione contestato al
deputato,  senza  riportare  compiutamente  le  frasi  pronunciate da
quest'ultimo,  ne'  avrebbe  precisato  quali  di  esse  siano  state
pronunciate  in  occasione delle dichiarazioni alle agenzie di stampa
del  25  gennaio  2005  e quali in occasione di quelle del 4 febbraio
2005,  ne'  avrebbe  riferito  la  vicenda  da  cui  scaturivano tali
dichiarazioni e tali omissioni non sarebbero sanate neppure dall'aver
riportato  nel  ricorso il contenuto della relazione della Giunta per
le  autorizzazioni  a procedere in giudizio. Pertanto, a parere della
Camera  dei deputati, l'atto introduttivo del ricorso sarebbe carente
per   insufficiente  indicazione,  da  un  lato,  delle  ragioni  del
conflitto, dall'altro, del petitum.
   Nel  merito, la Camera dei deputati chiede il rigetto del ricorso,
atteso  che  il contenuto delle opinioni extra moenia manifestate dal
deputato   e'   sostanzialmente  identico  alle  critiche  da  questi
formulate in atti parlamentari di funzione (interrogazione n. 4/13312
del  7  marzo  2005).  Aggiunge  la  Camera  dei  deputati  che altri
parlamentari, anche dello stesso gruppo del deputato Cicchitto (Forza
Italia),   hanno  manifestato  opinioni  del  tutto  simili  in  atti
funzionali  (interrogazione  n. 3/04135  del  26 gennaio 2005 a firma
dell'on.  La  Russa - sottoscritta da ben ottantaquattro deputati del
gruppo  di  Alleanza  Nazionale  -,  interrogazione n. 3/04134 del 26
gennaio  2005  a firma dell'on. Ce', interrogazione n. 3/04133 del 26
gennaio  2005  a firma dell'on. Paniz e interrogazione n. 4/12869 del
10   febbraio   2005  a  firma  dell'on.  Fragala).  La  difesa,  pur
consapevole  del  consolidato orientamento della Corte costituzionale
in  materia,  ne  chiede  la revisione e osserva che l'interrogazione
n. 3/04133 presentata il 26 gennaio 2005, primo firmatario on. Paniz,
ha natura di interrogazione a risposta immediata, cosiddetta question
time,  prevista  dall'art.  135-bis,  comma  2, del regolamento della
Camera  dei  deputati,  ammessa «una sola per gruppo parlamentare, da
presentarsi  per  il  tramite  del  Presidente  del  gruppo»  e  che,
pertanto,  le  interrogazioni presentate in tale occasione «per conto
di  tutto il gruppo» debbono essere considerate al fine di verificare
la   sussistenza  del  nesso  funzionale,  anche  se  l'autore  delle
dichiarazioni  oggetto  di  conflitto,  pur  se  appartenente  a quel
gruppo, non ne sia firmatario.
   4. -  In  prossimita'  della data fissata per l'udienza, la Camera
dei deputati, ha depositato una memoria con cui ribadisce l'eccezione
di  inammissibilita'  del  conflitto  e,  nel  merito, insiste per il
rigetto del ricorso e richiama il contenuto di due interventi in aula
del  deputato  nei  quali  lo stesso avrebbe continuato «a dimostrare
interesse per il tema» (dell'8 marzo e del 12 luglio 2005).
                       Considerato in diritto
   1. -  Il  Tribunale  di  Roma -  sezione dei giudici per l'udienza
preliminare,  ha  sollevato,  con  ordinanza -  ricorso del 21 giugno
2006,  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della  Camera dei
deputati  in  relazione  alla  delibera  adottata nella seduta del 26
gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A) con la quale e' stata dichiarata,
ai   sensi   del   primo   comma  dell'art.  68  della  Costituzione,
l'insindacabilita'  delle  dichiarazioni  del  parlamentare  Fabrizio
Cicchitto, rispetto alle quali pende un procedimento penale.
   Ad  avviso  del  Tribunale,  le  dichiarazioni  del  parlamentare,
oggetto  di  conflitto, non possono essere ricondotte ad alcuno degli
atti previsti dall'art. 68, primo comma, Cost.
   In  particolare,  il  giudice rimettente rileva come non sia stato
prodotto   alcun   atto   parlamentare  del  quale  le  dichiarazioni
costituirebbero divulgazione ovvero riproduzione.
   2. -   Preliminarmente,   va   confermata   l'ammissibilita'   del
conflitto,  sussistendone  i presupposti soggettivi e oggettivi, come
gia' ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 446 del 2006.
   Non  puo'  essere accolta in proposito l'eccezione formulata dalla
Camera  dei  deputati, basata sul rilievo che l'atto introduttivo del
conflitto sarebbe carente sotto il profilo della compiuta esposizione
dei  fatti,  giacche - si sostiene - le dichiarazioni su cui dovrebbe
vertere  il conflitto non sarebbero state riportate compiutamente dal
ricorrente,   ne'   sarebbe  precisato  quali  di  esse  siano  state
pronunciate  in  occasione delle dichiarazioni alle agenzie di stampa
del  25  gennaio  2005  e quali in occasione di quelle del 4 febbraio
2005.
   La  descrizione  delle  dichiarazioni  oggetto di conflitto appare
sufficiente per la loro compiuta identificazione, tenuto conto che il
giudice, per un verso, riproduce integralmente il capo di imputazione
ascritto  al  deputato  (sentenza  n. 271  del  2007) e, per l'altro,
riporta il testo della relazione della Giunta per le autorizzazioni a
procedere  in  giudizio  in  ordine  al  contenuto e alla successione
temporale  degli  atti funzionali (sentenza n. 28 del 2008 e sentenza
n. 331 del 2006).
   3. - Nel merito, il ricorso e' fondato.
   4. -   Gli   atti   funzionali  compiuti  dal  deputato  sono  una
interrogazione (n. 4/13312 del 7 marzo 2005) e due interventi in aula
(dell'8  marzo  e del 12 luglio 2005), ai quali per il loro contenuto
possono essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.
   Questa Corte ha riconosciuto la possibilita' che l'atto funzionale
segua  alle  dichiarazioni  esterne entro «un arco temporale talmente
compresso»  da  potersi  affermare  la sostanziale contestualita' tra
l'uno  e  le  altre  (sentenza  n. 221 del 2006); ma tale ipotesi non
ricorre   nel   caso  in  esame,  sussistendo  uno  spazio  temporale
considerevole tra le dichiarazioni alla stampa e gli atti funzionali.
Questi  ultimi sono successivi e si collocano in un arco temporale da
un  mese  fino  a  cinque mesi posteriore alle esternazioni (sentenza
n. 335 del 2006).
   Sono  indicati  atti  funzionali  a  firma  di  altri parlamentari
(interrogazione  n. 3/04135  del  26 gennaio 2005 a firma dell'on. La
Russa, interrogazione n. 3/04134 del 26 gennaio 2005 a firma dell'on.
Ce',  interrogazione  n. 3/04133 del 26 gennaio 2005 a firma dell'on.
Paniz  e  interrogazione  n. 4/12869  del  10  febbraio  2005 a firma
dell'on.  Fragala) che, per consolidato orientamento di questa Corte,
sono  «irrilevanti»  ai  fini  della  sussistenza  della  prerogativa
costituzionale  prevista  dall'art.  68  della Costituzione (sentenze
numeri  151  e  97  del  2007).  Questa  Corte  ha gia' ripetutamente
affermato che la verifica del nesso funzionale deve essere effettuata
con  riferimento  alla stessa persona, non potendosi configurare «una
sorta  di  insindacabilita' di gruppo» (sentenza n. 28 del 2008). Ne'
per  lo  stesso  motivo  puo' condividersi la tesi della difesa della
Camera  dei deputati secondo cui «la natura specificatamente politica
del   rapporto   rappresentativo  dei  parlamentari»  imporrebbe  «la
spersonalizzazione di tutti gli elementi del conflitto».
   Conclusivamente,  la delibera della Camera dei deputati ha violato
l'art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell'autorita'
giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i
fatti  per i quali pende un procedimento penale a carico del deputato
Fabrizio  Cicchitto  davanti  al Tribunale di Roma, di cui al ricorso
indicato  in  epigrafe,  costituiscono opinioni espresse da un membro
del  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art.
68, primo comma, della Costituzione;
   annulla,  per  l'effetto, la delibera di insindacabilita' adottata
dalla  Camera dei deputati nella seduta 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter,
n. 17-A).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola