N. 100 ORDINANZA 2 - 11 aprile 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
  Edilizia   e   Urbanistica  -  Norme  della  Regione  Basilicata  -
  Concessioni edilizie relative a costruzioni o impianti destinati ad
  attivita' industriali e artigianali ubicate nelle aeree di sviluppo
  industriale,  in  quelle  dei  Piani  per Insediamenti Produttivi o
  della  programmazione  Negoziata, il cui costo infrastrutturale non
  sia  stato sostenuto dal comune o dai comuni in cui l'area ricade -
  Previsto rilascio in esenzione dal contributo dei relativi oneri di
  urbanizzazione  -  Lamentato  contrasto con i principi fondamentali
  della   legislazione   statale   nella   materia  di  «governo  del
  territorio»  e  denunciata  lesione  dell'autonomia finanziaria dei
  comuni   -   Omessa  motivazione  sull'applicabilita'  della  norma
  censurata  nel  giudizio  a  quo  con conseguente impossibilita' di
  valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
  -  Legge  della  Regione  Basilicata  6 luglio 1978, n. 28, art. 6,
  comma  2,  come  sostituito  dall'art.  1 della legge della Regione
  Basilicata 13 maggio 2003, n. 17.
  - Costituzione, artt. 117 e 119.
(GU n.17 del 16-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 6, comma 2,
della  legge  della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28 (Norme di
attuazione   della  legge  28  gennaio  1977,  n. 10  in  materia  di
edificazione  dei  suoli),  come  sostituito  dall'art. 1 della legge
della  Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 17 (Modifica del comma 2
dell'art.  6 della legge regionale n. 28 del 6 luglio 1978), promosso
con  ordinanza  del  20  giugno  2006  dal  Tribunale  amministrativo
regionale  della  Basilicata,  sul  ricorso  proposto  dalla societa'
Logistica  s.p.a.  contro  il  Comune  di Melfi ed altro, iscritta al
n. 403  del  registro  ordinanze  2006  e  pubblicata  sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
   Visto l'atto di costituzione del Comune di Melfi;
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2008 il giudice relatore
Alfonso Quaranta;
   Udito l'avvocato Enrico Follieri per il Comune di Melfi.
   Ritenuto   che   il   Tribunale   amministrativo  regionale  della
Basilicata,  con ordinanza depositata il 20 giugno 2006, ha sollevato
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della
legge  della  Regione  Basilicata  6  luglio  1978,  n. 28  (Norme di
attuazione   della  legge  28  gennaio  1977,  n. 10  in  materia  di
edificazione dei suoli), come sostituito dall'art. 1 della successiva
legge regionale 13 maggio 2003, n. 17 (Modifica del comma 2 dell'art.
6 della legge regionale n. 28 del 6 luglio 1978), in riferimento agli
artt. 117 e 119 della Costituzione;
     che  la  disposizione  e'  oggetto di censura nella parte in cui
prevede  che «le concessioni edilizie, relative alla realizzazione di
una   nuova  costruzione  o  impianto,  ovvero  all'ammodernamento  o
all'ampliamento  di  costruzioni o di impianti esistenti destinati ad
attivita'  industriali  e  artigianali ubicate nelle aree di sviluppo
industriale,  in quelle dei Piani per Insediamenti Produttivi o della
Programmazione Negoziata, il cui costo infrastrutturale non sia stato
sostenuto in alcun modo dal Comune o dai Comuni in cui l'area ricade,
sono  rilasciate  in  esenzione del contributo relativo agli oneri di
urbanizzazione»;
     che,  nel descrivere la vicenda processuale, il TAR premette che
la  societa'  ricorrente agisce nei confronti del Comune di Melfi, da
un  lato,  per l'accertamento, nei propri confronti, dell'inesistenza
dell'obbligo  del pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi al
permesso  di  costruire  per  la  realizzazione  di  un  opificio  da
destinare alla trasformazione di prodotti anche alimentari (richiesto
il 30 luglio 2003 e rilasciato il successivo 24 ottobre); dall'altro,
per  l'annullamento  della  relativa  ingiunzione di pagamento del 29
gennaio 2004;
     che  la  medesima  societa' ha prodotto in giudizio un attestato
del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza,
in  data  17  marzo  2004, nel quale si da' atto che l'urbanizzazione
relativa  all'area interessata dalla realizzazione dell'opificio e' a
totale ed esclusivo carico del Consorzio medesimo;
     che proprio l'esame della fattispecie, ad avviso del rimettente,
pone in evidenza la rilevanza della sollevata questione;
     che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza della questione
medesima,  il  TAR,  preliminarmente,  esclude  - contrariamente alla
prospettazione  effettuata  dalla  difesa  del  Comune nel giudizio a
quo -    che   possa   delinearsi  un  contrasto  della  disposizione
denunciata  con  l'art.  87  del  Trattato  CE,  nella  parte  in cui
stabilisce  che  «sono  incompatibili  con  il  mercato comune, nella
misura  in  cui  incidano  sugli  scambi  tra Stati membri, gli aiuti
concessi   dagli   Stati,  ovvero  mediante  risorse  statali,  sotto
qualsiasi  forma  che,  favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino  o  minaccino di falsare la concorrenza», in quanto la misura
in  questione  non  sarebbe  selettiva,  non  riguardando solo alcune
imprese o alcune produzioni;
     che la disposizione regionale, invece, ad avviso del rimettente,
si  palesa  viziata  per  contrasto  con  gli  artt.  117 e 119 della
Costituzione;
     che   il   TAR,   a   sostegno   della   dedotta  illegittimita'
costituzionale,  ritiene  che  la norma attenga alla materia «governo
del   territorio»,   la  quale  rientra  nell'ambito  della  potesta'
legislativa concorrente di Stato e Regioni;
     che,  quindi,  il  rimettente  osserva  come  la  giurisprudenza
costituzionale,  formatasi  anteriormente alla novella del 2001 (sono
richiamate  le  sentenze  n. 13  del  1980 e n. 1033 del 1988), abbia
affermato,   da  un  lato,  che  il  principio  di  onerosita'  della
concessione  edilizia  -  previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio
1977,  n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli) il cui contenuto
normativo  e'  stato  trasfuso nell'art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  edilizia)  - rientra tra le norme fondamentali delle riforme
economico-sociali;  dall'altro,  che le deroghe e le eccezioni a tale
principio, proprio perche' legate da un rapporto di coessenzialita' o
di  integrazione  necessaria,  partecipano  della  stessa  natura  di
riforma economico-sociale;
     che  da  cio'  discenderebbe  che  le  ipotesi  di esenzione dal
pagamento  del  contributo  relativo  agli  oneri  di urbanizzazione,
operando  come  deroga  al  principio di onerosita' della concessione
edilizia, dovrebbero essere stabilite con legge dello Stato, al quale
spetta  di dettare i principi fondamentali nella materia «governo del
territorio»;
     che,  secondo  il  rimettente,  la norma regionale censurata non
appare  giustificata  dalla  previsione  della sua operativita' nella
sola  ipotesi  in cui il costo infrastrutturale non sia in alcun modo
sostenuto dal Comune o dai Comuni in cui l'area ricade;
     che,  a tale proposito, il rimettente richiama la giurisprudenza
amministrativa  (in  particolare,  Cons.  Stato, Sezione V, decisione
n. 1072  del  1997)  secondo la quale gli oneri di urbanizzazione non
costituiscono  il  corrispettivo  per  la  costruzione  dei necessari
elementi  infrastrutturali,  ma  sono  correlati  al  maggior  carico
urbanistico  sopportato dall'ente comunale in ragione dell'intervento
edilizio;
     che,  infine, la prevista ipotesi di esenzione dal pagamento del
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione darebbe luogo ad una
lesione  dell'autonomia finanziaria dei Comuni in materia di entrata,
garantita  dall'art.  119  Cost., dal momento che, ai sensi dell'art.
16,  comma  2,  del  d.P.R.  n. 380  del  2001,  detto  contributo e'
corrisposto   al   Comune  all'atto  del  rilascio  del  permesso  di
costruire;
     che,  con atto depositato il 15 settembre 2006, si e' costituito
il  Comune  di  Melfi, parte resistente del giudizio a quo, il quale,
aderendo  alla  prospettazione del giudice rimettente, ha chiesto che
sia dichiarata la illegittimita' costituzionale della norma regionale
denunciata;
     che  in  data 27 febbraio 2008, il Comune di Melfi ha depositato
memoria  con  la  quale  ha  ribadito  le difese svolte e ha dedotto,
altresi',  la  violazione  dell'art.  117, secondo comma, lettera e),
Cost.,  che attribuisce allo Stato la potesta' legislativa in materia
di tutela della concorrenza.
   Considerato   che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Basilicata  dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6,
comma  2,  della  legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28
(Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di
edificazione dei suoli), come sostituito dall'art. 1 della successiva
legge regionale 13 maggio 2003, n. 17 (Modifica del comma 2 dell'art.
6  della  legge  regionale n. 28 del 6 luglio 1978), ritenendo che lo
stesso leda gli artt. 117 e 119 della Costituzione;
     che   la   suddetta   norma,  infatti,  nel  prevedere  che  «le
concessioni  edilizie,  relative  alla  realizzazione  di  una  nuova
costruzione  o  impianto, ovvero all'ammodernamento o all'ampliamento
di  costruzioni  o  di  impianti  esistenti  destinati  ad  attivita'
industriali e artigianali ubicate nelle aree di sviluppo industriale,
in   quelle   dei   Piani   per   Insediamenti   Produttivi  o  della
Programmazione Negoziata, il cui costo infrastrutturale non sia stato
sostenuto in alcun modo dal Comune o dai Comuni in cui l'area ricade,
sono  rilasciate  in  esenzione del contributo relativo agli oneri di
urbanizzazione»,  conterrebbe  una  disciplina  in  contrasto  con  i
principi  fondamentali  dettati dal legislatore statale nella materia
«governo  del  territorio»,  di  cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, ambito al quale deve essere ricondotta la normativa sul
permesso di costruire;
     che quanto previsto dalla norma denunciata, inoltre, inciderebbe
sull'autonomia  finanziaria  dei  Comuni,  cosi'  ledendo  l'art. 119
Cost.;
     che la norma censurata collega il previsto esonero dal pagamento
del  contributo  di  urbanizzazione  alla  circostanza  che «il costo
infrastrutturale»  non sia stato sostenuto «in alcun modo» dal Comune
o dai Comuni in cui l'area ricade;
     che  il giudice rimettente non ha chiarito le ragioni che, a suo
avviso,  rendono  applicabile  la norma censurata nel giudizio a quo,
limitandosi   ad   affermare   che  «l'esenzione  dal  pagamento  del
contributo  (...)  andra'  riconosciuta o meno a seconda che la norma
denunziata non sia o sia dichiarata incostituzionale;
     che  nell'esposizione  del  fatto,  tuttavia,  si da' atto della
produzione  in  giudizio, ad opera della parte ricorrente, a sostegno
della  propria domanda, di un attestato del Consorzio per lo sviluppo
industriale  della  Provincia  di  Potenza,  nel quale si afferma che
l'urbanizzazione  relativa  all'area  interessata dalla realizzazione
dell'opificio e' a totale ed esclusivo carico del Consorzio medesimo;
     che di tale Consorzio, in ragione della disciplina dettata dalla
legge della Regione Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei
consorzi   per   lo  sviluppo  industriale),  come  modificata  dalla
successiva  legge  regionale  11  maggio  1999,  n. 16  (Modifiche ed
integrazioni  alla  legge  regionale  3  novembre  1998,  n. 41),  fa
notoriamente  parte,  tra  gli  altri,  anche  il Comune di Melfi, in
qualita' di socio;
     che  la  richiamata  legge  regionale  n. 41 del 1998 prevede il
pagamento  da parte dei soci consortili della quota di partecipazione
o della quota di funzionamento;
     che,  pertanto,  il  giudice rimettente, ai fini di una compiuta
prospettazione  argomentativa  sulla rilevanza della questione, anche
in  ragione  della  produzione documentale della societa' ricorrente,
avrebbe   dovuto   adeguatamente  motivare  sulla  sussistenza  delle
condizioni per poter dare applicazione alla norma denunciata, secondo
quanto  dalla stessa stabilito, ponendosi il problema di stabilire se
possa,   nella   specie,  effettivamente  sostenersi  che  il  Comune
interessato  non partecipi «in alcun modo» a sopportare, ancorche' in
modo  indiretto,  l'onere derivante dal costo infrastrutturale per la
realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione;
     che,    invece,   il   giudice   a   quo,   sotto   il   profilo
dell'applicabilita'  della  norma  al  caso  di  specie, si limita ad
affermazioni apodittiche;
     che,  conseguentemente,  l'ordinanza  di  rimessione e' priva di
specifica  motivazione  sul  punto  e  non  permette  a  questa Corte
l'apprezzamento della rilevanza della questione nel giudizio a quo;
     che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, comma 2, della legge della
Regione  Basilicata  6  luglio 1978, n. 28 (Norme di attuazione della
legge  28  gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli),
come  sostituito  dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 13
maggio  2003,  n. 17  (Modifica  del  comma 2 dell'art. 6 della legge
regionale  n. 28  del  6 luglio 1978), sollevata, in riferimento agli
artt.  117  e  119  della  Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale della Basilicata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria:  Di Paola