N. 107 ORDINANZA 14 - 18 aprile 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
  Straniero  e  apolide - Permesso di soggiorno rilasciato per motivi
  di famiglia - Revoca in caso di accertata assenza di convivenza con
  il  coniuge  di  cittadinanza  italiana  -  Lamentata disparita' di
  trattamento  del  cittadino italiano rispetto al cittadino di altri
  Stati  membri  dell'Unione  europea  -  Sopravvenuto  mutamento del
  quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
  -  D.Lgs.  25  luglio  1998, n. 286, art. 30, comma 1-bis, aggiunto
  dall'art. 29, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
  - Costituzione, art. 3.
(GU n.18 del 23-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco BILE Giudici: Giovanni Maria
FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              ORDINANZA
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  30, comma
1-bis,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 29, comma
1,  della  legge  30  luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
materia  di  immigrazione  e di asilo), promosso con ordinanza del 28
novembre  2006  dal  Tribunale di Alessandria nel procedimento civile
vertente  tra  S.  A. e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 654
del  registro  ordinanze  2007  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2007.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle;
   Ritenuto  che  il  Tribunale  di Alessandria, con ordinanza del 28
novembre  2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  30,  comma  1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero), per
violazione  dell'art.  3  della  Costituzione, sotto il profilo della
asserita disparita' di trattamento del cittadino italiano rispetto al
cittadino  di  altri  Stati  membri  dell'Unione europea, cui sarebbe
applicabile  l'art.  3 del d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea - Testo A);
     che   il   giudizio   a  quo  ha  ad  oggetto  l'opposizione  al
provvedimento  di  revoca del permesso di soggiorno, rilasciato ad un
cittadino   albanese   «per  motivi  di  famiglia»  dalla  competente
Autorita'   amministrativa,   in   seguito   alla  rilevata  «mancata
convivenza con il coniuge di cittadinanza italiana»;
     che, ad avviso del giudice rimettente, il contrasto tra la norma
contenuta  nell'art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 e le
norme  sulla circolazione e lo stabilimento dei cittadini dell'Unione
europea  e dei loro familiari - emanate in attuazione della normativa
comunitaria  in  materia  e  contenute  nel  d.P.R. 30 dicembre 1965,
n. 1656  (Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli
Stati membri della C.E.E.), successivamente abrogato e sostituito dal
d.P.R.  n. 54  del 2002 - risulterebbe dalla constatazione secondo la
quale,  mentre  il  diritto di soggiorno sul territorio nazionale, in
base   alla   norma   censurata,   puo'   essere  negato  al  coniuge
extracomunitario  di  un cittadino italiano ove al matrimonio non sia
seguita  l'effettiva  convivenza,  tale  requisito non sarebbe invece
previsto  dalla  disciplina  sulla  libera circolazione dei cittadini
appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
     che,  in  effetti, sempre secondo il rimettente, l'art. 3, punto
3, del d.P.R. n. 54 del 2002, riconoscerebbe «il diritto al soggiorno
permanente  nel  territorio  della  Repubblica»  ai  coniugi  - anche
extracomunitari - dei cittadini dell'Unione, precisando espressamente
«quale che sia la cittadinanza»;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  la  restituzione degli atti al giudice a quo e, in
ogni caso, la dichiarazione di infondatezza della questione;
     che,  sotto  il  primo  profilo, l'Avvocatura rileva il radicale
mutamento  del  quadro  normativo intervenuto nelle more del presente
giudizio  sia per effetto del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione
della  direttiva  2003/86/CE  relativa al diritto di ricongiungimento
familiare),  il  cui  art. 2 ha modificato la disposizione oggetto di
censura;   sia   per  effetto  del  d.lgs.  6  febbraio  2007,  n. 30
(Attuazione  della  direttiva  2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri), che ha ridisciplinato
la   materia   di   cui   al  d.P.R.  n. 54  del  2002,  disponendone
l'abrogazione;
     che,  sotto  il  secondo  profilo,  la difesa del Presidente del
Consiglio dei ministri precisa che la disposizione censurata dovrebbe
ritenersi    riconducibile   alla   discrezionalita'   riservata   al
legislatore  nella  regolazione  delle  condizioni di soggiorno dello
straniero,  potendo altresi' considerarsi pienamente giustificata dal
fine di evitare forme illecite di immigrazione quali, in particolare,
quella  attuata  a  mezzo  di  "matrimoni  di comodo", strumentali ad
ottenere il permesso di soggiorno;
     che, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 19, comma
2,  lettera  c),  e  30,  comma  1-bis,  del  d.lgs.  n. 286 del 1998
attesterebbero  che «il matrimonio con il cittadino italiano o di uno
Stato  membro dell'Unione europea, in tanto conferisce allo straniero
il  diritto  al  soggiorno  in  Italia,  sia ai fini del rilascio del
relativo permesso che ai fini del decreto di espulsione, in quanto ad
esso  faccia  riscontro l'effettiva convivenza, che il legislatore ha
legittimamente  eretto  a  parametro  di  meritevolezza  della tutela
accordata»;
     che, sempre ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, tale
conclusione   risulterebbe  pienamente  conforme  a  quanto  previsto
dall'art.  35  della  direttiva  2004/38/CE,  secondo  cui «gli Stati
membri   possono   adottare   le  misure  necessarie  per  rifiutare,
estinguere  o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva,
in  caso  di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio
fittizio».
   Considerato  che  il  Tribunale  di  Alessandria  ha sollevato, in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sotto il
profilo  della  asserita  disparita'  di  trattamento  del  cittadino
italiano  rispetto  al  cittadino  di  altri Stati membri dell'Unione
europea, cui sarebbe applicabile l'art. 3 del d.P.R. 18 gennaio 2002,
n. 54  (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea - Testo A);
     che,  nonostante  il giudice rimettente abbia omesso di indicare
la  sussistenza,  nella  fattispecie  concreta,  dei  presupposti  di
operativita'  della  norma  censurata  come  prescritti dall'art. 30,
comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, ossia che lo straniero
in questione sia «regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno
un  anno»  e  che  il  matrimonio con il cittadino italiano sia stato
contratto  «nel  territorio  dello  Stato»,  deve  rilevarsi,  in via
preliminare    e    in    accoglimento    dell'eccezione    formulata
dall'Avvocatura  dello  Stato,  il  sopravvenuto mutamento del quadro
normativo;
     che,  infatti, successivamente alla emanazione dell'ordinanza di
rimessione,  il testo dell'art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio
1998,  n. 286,  e' stato modificato ad opera dell'art. 2 del d.lgs. 8
gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al
diritto di ricongiungimento familiare);
     che,  inoltre,  l'art.  3  del  d.P.R.  n. 54  del 2002 e' stato
espressamente abrogato dall'art. 25 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
(Attuazione  della  direttiva  2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei
cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
soggiornare  liberamente  nel territorio degli Stati membri), che ha,
fra  l'altro, ridisciplinato nel suo complesso la materia concernente
il  diritto  dei  cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di
circolare  e  di  soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati
membri, in attuazione della citata direttiva;
     che,  pertanto,  in conformita' della costante giurisprudenza di
questa  Corte,  si  impone  la  restituzione  degli  atti  al giudice
rimettente, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non
manifesta infondatezza della questione sollevata.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Alessandria.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola