N. 122 ORDINANZA 16 - 30 aprile 2008

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.
Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo televisione -
  Deliberazione  di  insindacabilita'  della  Camera  dei  deputati -
  Conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato sollevato dal
  giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano -
  Ammissibilita'  -  Denunciata  mancanza  del nesso funzionale tra i
  fatti   contestati  e  l'esercizio  dell'attivita'  parlamentare  -
  Sussistenza  dei  requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita'
  del conflitto - Notificazione e comunicazioni conseguenti.
- Deliberazione  della  Camera  dei  deputati del 2 agosto 2007 (doc.
  IV-quater, numeri 19 e 20).
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37, terzo e quarto comma.
(GU n.20 del 7-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 2
agosto   2007   (Doc.   IV-quater,   nn.  19  e  20),  relativa  alla
insindacabilita',   ai   sensi   dell'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Carlo Taormina nei
confronti  della  dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo, Procuratore della
Repubblica  presso  il  Tribunale  di Aosta, promosso con ricorso del
Giudice   per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Milano,
depositato in cancelleria il 25 ottobre 2007 ed iscritto al n. 12 del
registro   conflitti   tra   poteri   dello   Stato   2007,  fase  di
ammissibilita'.
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
   Ritenuto  che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di  Milano,  con  ricorso  in  data  12  ottobre  2007,  ha sollevato
conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera  dei  deputati  a seguito della delibera in data 2 agosto 2007
(Doc.  IV-quater, nn. 19 e 20), con cui, in conformita' alla proposta
adottata  a  maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni, e' stato
dichiarato  che  i  fatti  per  i quali il deputato Carlo Taormina e'
sottoposto  a  procedimento  penale  per  il delitto di diffamazione,
riguardano  opinioni  espresse  dallo stesso nell'esercizio delle sue
funzioni   parlamentari   e  sono,  quindi,  insindacabili  ai  sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
     che   il   ricorrente   premette   di  essere  investito  di  un
procedimento penale nei confronti del predetto deputato, imputato del
delitto  di  cui  agli  artt.  61, numero 10, 81, secondo comma, 595,
primo e terzo comma, del codice penale, 30 della legge 6 agosto 1990,
n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e
13  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa),
per  avere  rilasciato,  nel  corso  di  trasmissioni  televisive e a
un'agenzia  di  stampa,  dichiarazioni  offensive  dell'onore e della
reputazione della dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo, Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Aosta, accusata di avere, nel corso
di  un'indagine  penale,  nel quale il deputato Taormina rivestiva la
qualita'  di  difensore,  nascosto  elementi  in  proprio  possesso o
dolosamente  ritardato atti del proprio ufficio, con persecuzioni nei
confronti dell'imputata e del suo difensore;
     che  il  Giudice  per  le  indagini  preliminari - riportate  le
argomentazioni  utilizzate  dalla  Giunta  per  le  autorizzazioni  a
sostegno  della  proposta  di  insindacabilita'  -  ritiene che nella
specie  in realta' non sussista il nesso tra attivita' parlamentare e
dichiarazioni extra moenia;
     che,  dopo  avere  richiamato  la  giurisprudenza costituzionale
sull'ambito  della prerogativa dell'insindacabilita' parlamentare, il
ricorrente osserva che la delibera in questione non conterrebbe alcun
elemento   concreto   che   lasci  desumere  la  sussistenza  di  una
corrispondenza   sostanziale  tra  i  contenuti  delle  dichiarazioni
giornalistiche  e  televisive,  oggetto  della querela, e le opinioni
gia'  espresse  dal  parlamentare in specifici atti parlamentari, non
essendo  sufficiente  una  mera  comunanza di tematiche e un generico
riferimento alla rilevanza dei fatti pubblici;
     che,   ad  avviso  del  Giudice  per  le  indagini  preliminari,
l'interpretazione    prospettata    dalla   delibera   della   Camera
comporterebbe,  di  fatto,  una trasformazione dell'istituto previsto
dalla  norma  costituzionale,  da esenzione di responsabilita' legata
alla funzione in privilegio personale;
     che,  ad  avviso  del  ricorrente,  la  condotta addebitabile al
deputato  Taormina  -  astrattamente idonea, nella sua specificita' e
gravita',  ad integrare un illecito - esulerebbe dall'esercizio delle
funzioni parlamentari e non presenterebbe oggettivamente alcun legame
con atti parlamentari, neppure nell'accezione piu' ampia;
     che  il  Giudice  per  le  indagini preliminari del Tribunale di
Milano  chiede  quindi  che la Corte costituzionale voglia dichiarare
che    non    spettava    alla    Camera   dei   deputati   affermare
l'insindacabilita'  delle  opinioni espresse dal deputato Taormina e,
conseguentemente,  annullare  la delibera in data 2 agosto 2007 (Doc.
IV-quater, nn. 19 e 20).
   Considerato  che,  in  questa  fase, la Corte e' chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
esclusivamente a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia
ammissibile  in  quanto  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione  spetti  alla sua competenza, in riferimento ai requisiti
soggettivi e oggettivi indicati nel primo comma dello stesso art. 37,
restando    impregiudicata    ogni    decisione   definitiva,   anche
relativamente all'ammissibilita';
     che,  sotto  l'aspetto  soggettivo,  il  Giudice per le indagini
preliminari  e' legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra
poteri   dello   Stato,   quale   organo   competente   a  dichiarare
definitivamente  -  nel  procedimento sottoposto al suo giudizio - la
volonta'  del  potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle
funzioni  giurisdizionali  svolte in posizione di piena indipendenza,
costituzionalmente garantita;
     che,  parimenti,  la  Camera  dei  deputati,  che ha adottato la
deliberazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio   membro,   e'  legittimata  a  essere  parte  del  conflitto
costituzionale,  essendo  competente  a dichiarare definitivamente la
volonta'    del    potere    che   essa   impersona,   in   relazione
all'applicabilita' della prerogativa dell'insindacabilita';
     che,  sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano lamenta la lesione della
propria  sfera  di  attribuzioni,  costituzionalmente  garantita,  in
conseguenza   dell'esercizio   -  ritenuto  illegittimo  perche'  non
corrispondente  ai  criteri  che  la  Costituzione  stabilisce,  come
sviluppati  dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte  -  del  potere,
spettante  alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilita'
delle opinioni espresse da un proprio membro;
     che,  pertanto, esiste la materia di un conflitto costituzionale
di  attribuzione, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa
Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile,  a  norma dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il  ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
Giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale di Milano nei
confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;
   Dispone:
     a)  che  la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata
comunicazione  della presente ordinanza al ricorrente, Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano;
     b)  che,  a  cura  del  ricorrente,  il  ricorso  e  la presente
ordinanza  siano  notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo   Presidente,   entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione   di  cui  al  punto  a),  per  essere  successivamente
depositati  nella  cancelleria  di  questa  Corte entro il termine di
venti  giorni  dalla  notificazione,  a  norma dell'art. 26, comma 3,
delle   norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola