N. 128 SENTENZA 16 - 30 aprile 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Costituzione  e  intervento  nel giudizio incidentale - Intervento di
  soggetti  che non rivestono la qualita' di parte nel giudizio a quo
  -   Sussistenza   di  un  interesse  qualificato  -  Ammissibilita'
  dell'intervento.
Giudizio   di   legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
  Questione proposta dal Presidente del Tribunale in sede di adozione
  di decreto ingiuntivo - Ammissibilita'.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.
Espropriazione per pubblica utilita' - Trasferimento della proprieta'
  del   teatro   Petruzzelli,   ivi   comprese  tutte  le  dotazioni,
  strumentali  e  pertinenze,  al  Comune di Bari, e previsione della
  determinazione  dell'indennizzo  spettante  ai proprietari da parte
  del  Prefetto di Bari. detratte le somme gia' liquidate dallo Stato
  e  dagli  enti  territoriali per la ricostruzione del Teatro stesso
  fino  alla  data  di  entrata in vigore della normativa censurata -
  Adozione  con decreto-legge collegato alla legge finanziaria 2007 -
  Denunciata   assenza   dei  presupposti  di  necessita'  e  urgenza
  richiesti  dalla  Costituzione  -  Eccepita  inammissibilita' della
  questione   per   sopravvenuta   carenza  di  interesse  a  seguito
  dell'abrogazione,  in  sede  di  conversione,  del  decreto-legge -
  Reiezione.
- D.L.  3 ottobre 2006, n. 262, art. 18, commi 2 e 3, e art. 2, commi
  105  e  106,  nel  testo  sostituito  dalla legge di conversione 24
  novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, art. 77, comma secondo.
Espropriazione per pubblica utilita' - Trasferimento della proprieta'
  del teatro Petruzzelli, ivi comprese tutte le dotazioni strumentali
  e  pertinenze,  al Comune di Bari e previsione della determinazione
  dell'indennizzo  spettante  ai proprietari da parte del Prefetto di
  Bari,  detratte  le  somme  gia' liquidate dallo Stato e dagli enti
  territoriali  per la ricostruzione del Teatro stesso fino alla data
  di  entrata  in  vigore  della  normativa  censurata - Adozione con
  decreto-legge  collegato  alla  legge finanziaria 2007 - Denunciata
  assenza  dei  presupposti  di  necessita' e urgenza richiesti dalla
  Costituzione   -  Eccepita  inammissibilita'  della  questione  per
  irrilevanza - Reiezione.
- D.L.  3 ottobre 2006, n. 262, art. 18, commi 2 e 3, e art. 2, commi
  105  e  106,  nel  testo  sostituito  dalla legge di conversione 24
  novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, art. 77, comma secondo.
Espropriazione per pubblica utilita' - Trasferimento della proprieta'
  del teatro Petruzzelli, ivi comprese tutte le dotazioni strumentali
  e  pertinenze,  al Comune di Bari e previsione della determinazione
  dell'indennizzo  spettante  ai proprietari da parte del Prefetto di
  Bari,  detratte  le  somme  gia' liquidate dallo Stato e dagli enti
  territoriali  per la ricostruzione del Teatro stesso fino alla data
  di  entrata  in  vigore  della  normativa  censurata - Adozione con
  decreto-legge  collegato  alla  legge  finanziaria  2007 - Evidente
  carenza  dei  presupposti  di  necessita' e urgenza richiesti dalla
  Costituzione - Illegittimita' costituzionale.
- D.L.  3 ottobre 2006, n. 262, art. 18, commi 2 e 3, e art. 2, commi
  105  e  106,  nel  testo  sostituito  dalla legge di conversione 24
  novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, art. 77, comma secondo.
(GU n.20 del 7-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 18, commi 2 e
3,  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in
materia  tributaria  e  finanziaria)  e dell'art. 2, commi 105 e 106,
dello   stesso  decreto-legge,  nel  testo  sostituito,  in  sede  di
conversione,  dalla  legge  24  novembre 2006, n. 286 (Conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante  disposizioni  urgenti  in materia tributaria e finanziaria),
promosso  con  ordinanza  del  23  maggio  2007  dal  Presidente  del
Tribunale  di  Bari  nel  procedimento  civile  vertente  tra Messeni
Nemagna Maria ed altri e la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e
Teatri  di  Bari,  iscritta  al  n. 665 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007;
   Visti  gli  atti di costituzione di Messeni Nemagna Maria ed altri
nonche'  gli  atti  di  intervento  di Messeni Nemagna Vittoria e del
Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  29  gennaio  2008  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
   Uditi  gli  avvocati Ascanio Amenduni per Messeni Nemagna Maria ed
altri,  Michele  Costantino per Messeni Nemagna Vittoria e l'avvocato
dello  Stato  Giuseppe  Albenzio  per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Investito del ricorso per decreto ingiuntivo, proposto il 9
febbraio  2007  dai proprietari del teatro Petruzzelli di Bari per il
conseguimento, da parte della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli
e  Teatri  di Bari, della somma corrispondente ad una indennita' pari
al 25 per cento del canone di concessione, prevista dal Protocollo di
intesa  stipulato tra le parti il 21 novembre 2002, il Presidente del
Tribunale   di   Bari   ha   sollevato   questione   di  legittimita'
costituzionale dell'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 ottobre
2006,   n. 262   (Disposizioni   urgenti   in  materia  tributaria  e
finanziaria)   e   dell'art.   2,  commi  105  e  106,  dello  stesso
decreto-legge  n. 262  del  2006,  nel  testo  sostituito, in sede di
conversione,  dalla  legge  24  novembre 2006, n. 286 (Conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), in
riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione.
   Il  rimettente dichiara di ritenere ammissibile la proposizione di
questione   di   legittimita'   costituzionale   anche   in  sede  di
procedimento  sommario  e  precisa  che,  nella  specie, l'indennita'
richiesta   era  stata  prevista  dal  Protocollo  di  intesa  tra  i
proprietari  del teatro e la Fondazione, per il caso di ritardo nella
ultimazione  dei  lavori di ricostruzione del teatro oltre il termine
quadriennale stabilito, nel senso che la Fondazione restava obbligata
a  corrisponderla  ai proprietari a partire dal quinto anno, e quindi
dal 21 novembre 2006.
   I  ricorrenti  avrebbero avuto dunque diritto di esigere la somma,
richiesta  a  detto  titolo  con  l'attuale  ricorso,  se  non  fosse
sopravvenuta  la  disposizione legislativa di esproprio del teatro in
favore  del  Comune,  avente  l'effetto  di  caducare le obbligazioni
nascenti dal Protocollo.
   L'art.  18,  commi  2 e 3, del decreto-legge n. 262 del 2006, come
sostituito  dall'art. 2, commi 105 e 106, dello stesso decreto-legge,
introdotto  dalla  relativa  legge  di conversione n. 286 del 2006, -
osserva  il  rimettente  -  ha  previsto che «al fine di garantire la
celere ripresa delle attivita' culturali di pubblico interesse presso
il  teatro  Petruzzelli  di Bari, a decorrere dalla entrata in vigore
del  presente  decreto,  il  Comune  di  Bari  acquista la proprieta'
dell'intero  immobile  sede del predetto teatro, ivi incluse tutte le
dotazioni   strumentali   e  le  pertinenze,  libera  da  ogni  peso,
condizioni  e  diritti  di  terzi»,  aggiungendo  che «con uno o piu'
provvedimenti,  il  prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante
ai  proprietari  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia di
espropriazioni,  dedotte  tutte le somme gia' liquidate dallo Stato e
dagli  enti  territoriali per la ricostruzione del teatro Petruzzelli
di  Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata immissione del Comune di
Bari   nel   possesso   dell'intero  immobile,  da  trasferire  nella
proprieta' comunale ai sensi del comma 105».
   Il  Presidente  del  Tribunale  preliminarmente  esclude che dette
norme collidano con gli artt. 42 e 24 Cost., nonche' con gli artt. 3,
97  e  113  Cost.,  come  si prospettava nel ricorso per ingiunzione.
Ritiene  invece  che  ricorra  in concreto una situazione di assoluta
evidenza  della mancanza dei requisiti di straordinaria necessita' ed
urgenza,  che  sollecita  il  sindacato della Corte costituzionale in
ordine  alla  legittimita'  del  decreto-legge ai sensi dell'art. 77,
secondo comma, della Costituzione.
   La  giurisprudenza  costituzionale,  si osserva nella ordinanza di
rimessione:  a)  ha  ammesso il sindacato in ordine all'esistenza dei
presupposti  straordinari di necessita' ed urgenza del decreto-legge,
salvo  a  ritenere,  a tutela della discrezionalita' politica, che la
mancanza di tali requisiti deve risultare evidente; b) ed ha ritenuto
che  il  sindacato non e' precluso dalla conversione in legge, atteso
che  l'eventuale vizio del decreto-legge si risolve in un vizio della
legge  di conversione, per aver erroneamente valutato l'esistenza dei
requisiti di validita' in effetti non sussistenti e quindi convertito
in legge un atto inconvertibile.
   L'esproprio  per  via  legislativa e' previsto da una disposizione
inserita   nel   decreto   collegato  alla  legge  finanziaria  2007,
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria».
   Ma ad avviso del Presidente del Tribunale di Bari sarebbe evidente
che la previsione dell'esproprio del Teatro Petruzzelli in favore del
Comune  di  Bari  non  ha  alcuna finalita' ne' di natura finanziaria
(riferita  alla  disciplina  del  bilancio  dello  Stato o degli enti
locali),  ne' di natura tributaria (riferita alla modifica del regime
delle  entrate  pubbliche), tale non potendo considerarsi lo scopo di
attribuire  direttamente  all'ente locale la proprieta' del bene come
soluzione in ipotesi piu' utile della gestione del servizio, rispetto
a quella della concessione in uso da parte dei privati proprietari.
   Sotto  il  profilo  formale,  il  rimettente  osserva  che  nessun
collegamento sarebbe ravvisabile tra il preambolo del decreto-legge -
che  evidenzia  la «straordinaria necessita' ed urgenza di interventi
di  carattere  finanziario  per  il  riequilibrio  dei conti pubblici
nonche'   di  misure  per  il  riordino  di  settori  della  pubblica
amministrazione»   -   e  la  previsione  dell'esproprio  del  Teatro
Petruzzelli,  la  quale, secondo la relazione di accompagnamento alla
legge   di   conversione,   e'  tesa  a  spostare  all'anno  2010  la
applicazione  delle norme generali sulle fondazioni lirico-sinfoniche
per  la Fondazione del Petruzzelli di Bari, come previsto nella legge
istitutiva,  per  consentire alla Fondazione stessa di organizzare la
produzione  in  maniera  piu' efficiente, finalita' in relazione alla
quale  si  e'  ritenuto,  semplicemente, di disporre l'acquisto della
proprieta'  del  teatro  a  favore  del  Comune,  salvo  l'indennizzo
spettante  ai  proprietari.  In  definitiva,  il collegamento formale
dell'esproprio  alle  tematiche  della finanza pubblica, non solo non
sarebbe  individuabile,  ma  neppure  e'  in  un  modo  o  nell'altro
indicato.
   Sotto  il  profilo  sostanziale  -  osserva  il  rimettente  - che
riguardo  alla  finalita'  indicata  dalla  premessa  della norma «di
garantire  la  celere  ripresa  delle attivita' culturali di pubblico
interesse  presso  il  Teatro  Petruzzelli  di  Bari»,  lo  scopo  di
riorganizzare  la  attivita'  di  una Fondazione lirica, intervenendo
anche  sul  regime della titolarita' degli immobili adibiti a teatro,
non  presenta  di per se' il carattere della straordinaria necessita'
ed  urgenza, risolvendosi invece in una ordinaria modificazione degli
assetti stabiliti per la gestione delle attivita' culturali in ambito
locale;   e  che  la  ripresa  dell'attivita'  culturale  non  appare
collegata,   quanto   meno   secondo   un  rapporto  di  immediatezza
qualificabile   in  termini  di  urgenza,  sia  pure  relativa,  alla
titolarita'  di  beni  immobili  utilizzati  per lo svolgimento delle
attivita'   teatrali,   e  quindi  alla  esigenza  di  convertire  in
proprieta' pubblica quella dei privati.
   Analogamente,  nei  lavori preparatori della legge di conversione,
la  giustificazione  in  generale  della  eterogeneita'  delle  norme
inserite  nel decreto-legge e' basata sulla affermazione che tutte le
disposizioni  concorrono  alla manovra di finanza pubblica, in quanto
intervengono  in materia fiscale e finanziaria a fini di riequilibrio
di  bilancio:  esigenza cui non attiene in alcun modo la disposizione
relativa al teatro Petruzzelli. E, del resto, quando si e' tentato di
giustificare  in  modo specifico la norma che dispone l'esproprio del
teatro,  si  e'  dovuto riconoscere che la stessa e' stata introdotta
per  risolvere  una  «annosa  vicenda»  e tutelare l'interesse ad una
«migliore  fruizione  del  bene  da  parte della collettivita», cosi'
ammettendo  non  solo  il  difetto  di collegamento con la manovra di
bilancio,  ma  anche l'assenza di ogni carattere di indispensabilita'
ed urgenza con riguardo alla finalita' pubblica dichiarata.
   2.  -  Nel  giudizio incidentale di legittimita' costituzionale si
sono  costituiti  Messeni  Nemagna  Maria,  Messeni  Nemagna  Teresa,
Messeni Nemagna Chiara, Messeni Nemagna Mariarosalba, Messeni Nemagna
Stefania,   Metteo  Nunziata,  proprietarie  espropriate  del  teatro
Petruzzelli, ricorrenti per ingiunzione nel giudizio a quo, chiedendo
l'accoglimento della questione sollevata dal Presidente del Tribunale
di Bari.
   La famiglia Messeni Nemagna considera che il potere del Governo di
adottare  il  decreto-legge  e' esercitabile solo nella ricorrenza di
tre   presupposti:   la  straordinarieta'  del  caso,  la  necessita'
dell'intervento, l'urgenza di produzione degli effetti.
   Nella  specie  sarebbe evidente la mancanza di qualsiasi nesso tra
la  «straordinaria  necessita'  ed urgenza di interventi di carattere
finanziario»,    genericamente    menzionata    nel   preambolo   del
decreto-legge,  e  i  contenuti dell'art. 18 dello stesso, richiamati
nella   relazione   di   accompagnamento  del  disegno  di  legge  di
conversione.
   Il  Governo  ha  omesso  qualsiasi  specifica  indicazione  atta a
giustificare   la   decretazione  d'urgenza,  come  prescritto  anche
dall'art.  96-bis del Regolamento della Camera dei Deputati, e l'art.
15 della legge n. 400 del 1988.
   L'espropriazione   del  teatro  Petruzzelli,  nel  contesto  delle
disposizioni  in  materia  tributaria  e  finanziaria in cui e' stato
inserito,  sarebbe dissonante e non omogenea con la materia: l'intero
capo  VII  del  decreto-legge,  in materia di beni culturali e tutela
dell'ambiente,  disciplina  in ogni sua parte aspetti incidenti sulla
materia finanziaria e tributaria, tranne l'espropriazione del teatro,
anche   perche'  l'attribuzione  di  otto  milioni  di  euro  per  il
completamento dei lavori di ristrutturazione e' una mera attribuzione
patrimoniale, e non costituisce una questione finanziaria.
   Le  parti private sottolineano, inoltre, che l'interesse pubblico,
cui  l'espropriazione  sovrintenderebbe, era gia' stato adeguatamente
tutelato  attraverso  il  Protocollo  d'intesa  del 21 novembre 2002,
predisposto  ed  officiato  dal  Ministro  per  i beni e le attivita'
culturali;  l'acquisizione  in proprieta' del teatro non incide sulla
celere  ripresa  delle  attivita',  non  essendo state espropriate le
prerogative  immateriali  del  teatro  (marchi, azienda, qualifica di
teatro  di  tradizione,  idonea  alla percezione di contributi per la
stagione  lirica);  a  febbraio-marzo  2006, il Comune aveva comunque
stanziato  i  contributi per far fronte alla ricostruzione; in data 7
agosto 2006 era stato pubblicato il bando della Soprintendenza per il
secondo  appalto  dei  lavori, onde la ripresa degli stessi era stata
riattivata senza bisogno dell'esproprio.
   In   definitiva,  il  decreto-legge  e  la  legge  di  conversione
avrebbero  disposto  l'esproprio  non  per interessi generali, ma per
mascherare  le  inadempienze  dei pubblici poteri, e tagliare fuori i
proprietari  da  ogni  possibilita'  d'impugnativa giurisdizionale (a
parte il presente tentativo di sollevare incidentalmente la questione
di costituzionalita).
   Seguono   ulteriori  argomentazioni,  che  richiamano  i  principi
affermati  dalla  sentenza  n. 171  del  2007, nonche' riferimenti ai
lavori parlamentari (dai quali emerge che in essi era stata sollevata
la  questione  della  mancanza  del  requisito  della  necessita'  ed
urgenza) e agli svolgimenti di fatto seguenti al decreto-legge.
   3.  -  Nel  giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e'
intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura  generale dello Stato, deducendo l'inammissibilita' e
l'infondatezza nel merito della questione sollevata.
   L'interveniente    compie   un   excursus   storico,   a   partire
dall'incendio  doloso  del  Teatro  Petruzzelli, del 27 ottobre 1991,
attraverso   le  numerose  iniziative  giudiziarie,  intentate  dalla
famiglia   proprietaria,  che  hanno  portato  notevoli  intralci  al
recupero  della funzionalita' dell'immobile, i vari stanziamenti alla
ricostruzione,  fino alla sottoscrizione del Protocollo di intesa del
2002,  onerosissimo  per  l'amministrazione,  e  a  conti  fatti  non
risolutivo,  se  e'  vero  che  nel  2006, a distanza di quattro anni
dall'intesa,   nessuna   operazione   di   ricostruzione   era  stata
intrapresa, e le risorse stanziate non erano comunque sufficienti.
   Solo  a  seguito  del  decreto-legge  in  discussione, per effetto
dell'espropriazione  e  dello  stanziamento governativo delle risorse
necessarie,   e   l'amministrazione   ha   provveduto  con  rapidita'
all'affidamento  dei  lavori,  e al loro compimento. Il Teatro potra'
ricominciare   l'attivita'   nel   2008,   attraverso  la  Fondazione
costituita nel 2003.
   La  questione  sollevata  dal  Tribunale  di  Bari  e',  a  parere
dell'Avvocatura  generale,  inammissibile.  Non  vi sarebbe interesse
alla  declaratoria  di illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del
decreto-legge n. 262 del 2006, essendo lo stesso stato abrogato dalla
legge  di  conversione  n. 286 del 2006, e sostituito dal nuovo testo
dell'art.  2,  commi  105-106,  introdotto  dall'allegato alla stessa
legge:  i  profili di incostituzionalita' in riferimento all'art. 77,
secondo  comma,  Cost., possono riguardare solo il decreto-legge, che
e' venuto meno.
   L'inammissibilita'  discende  anche  dalla carenza del presupposto
della  rilevanza  nel  giudizio  a  quo.  Nella  procedura  monitoria
intrapresa dai proprietari del teatro Petruzzelli nei confronti della
Fondazione lirico-sinfonica per il pagamento del canone di affitto di
500.000  euro  annuali, in forza della convenzione del novembre 2002,
essendo  decorsi  i quattro anni per la ricostruzione del teatro, non
e'  applicabile  la  norma  censurata:  il  giudice a quo ipotizza la
caducazione  della  convenzione  ad  opera del decreto-legge, essendo
venuto  meno  l'oggetto  di  quella,  in  seguito  all'esproprio.  Il
rimettente  da'  per  scontato  (in  sede  monitoria,  in  assenza di
contraddittorio)  cio'  che  dovrebbe  essere  dimostrato, e cioe' la
certezza,  liquidita',  esigibilita'  del  credito,  e l'esistenza di
prova  inoppugnabile,  laddove  il fatto notorio del mancato recupero
del  teatro  e  la  totale inutilizzabilita' dello stabile, rendevano
palese  la  carenza  di  ogni  presupposto  della  pretesa creditoria
avanzata,   il  che  doveva  indurre  a  giudicare  prima  facie  non
accoglibile il ricorso per decreto ingiuntivo.
   La  questione  e' comunque, secondo la difesa erariale, infondata.
L'acquisizione  del  teatro  alla  mano pubblica era indispensabile e
rispondeva  appieno  all'interesse  pubblico,  posto  che per le piu'
varie   vicissitudini  non  e'  stato  possibile  un  serio  recupero
dell'opera,  il che ha precluso alla collettivita' pugliese di fruire
di un servizio culturale necessario e di elevatissimo livello: da qui
la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  avviare  a definitiva
soluzione la questione.
   La  Corte  costituzionale  -  si  ricorda  nella  memoria  -  puo'
sindacare  la  carenza  dei presupposti della decretazione d'urgenza,
ove  cio'  risulti  «evidente» come ha ritenuto nella sentenza n. 171
del  2007,  e  si  argomenta  nel  senso  che l'evidenza nella specie
difetterebbe,  sottolineandosi  inoltre  che  la  citata  sentenza ha
precisato  che  il  controllo  della  Corte «non sostituisce e non si
sovrappone  a  quello  iniziale del Governo e a quello successivo del
Parlamento  in  sede  di conversione, in cui le valutazioni politiche
potrebbero essere prevalenti». Lo scrutinio circa i presupposti della
decretazione  d'urgenza  deve  dunque  avvenire con «largo margine di
elasticita»:  il  che spiega che il difetto dei presupposti sia stato
riconosciuto  (a parte la sentenza n. 171) una sola volta in presenza
del  distinto  fenomeno  della  reiterazione  dei  decreti-legge  non
convertiti (sentenza n. 360 del 1996).
   Neppure   sussisterebbe   la  dedotta  eterogeneita'  della  norma
censurata,  posto  che essa e' inserita in un ampio contesto di norme
dettate in materia di beni culturali, che comprendono il riordino del
Ministero,  la  strutturazione del nuovo Dipartimento del turismo, la
previsione   di   un  concorso  per  40  dirigenti  ministeriali,  la
ridisciplina  della  allocazione  degli  interventi  finanziari della
societa'  Arcus:  il  tutto  nel quadro di una complessiva manovra di
interventi urgenti in materia di sostegno delle attivita' culturali.
   Altre  volte  ragioni straordinarie hanno giustificato, del resto,
il  ricorso  alla  legge  al  fine di realizzare l'interesse pubblico
all'acquisizione   di   determinati   beni,  ritenuti  di  importanza
fondamentale,  alla  mano  pubblica  (da rammentare l'esproprio della
tenuta  di Capocotta, ritenuto conforme a Costituzione dalla sentenza
n. 216  del  1990).  Si  rileva  ancora  che  non  poteva  procedersi
all'esproprio  in  base  al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
espropriazione  per  pubblica  utilita'.  -  Testo A), perche' non si
trattava di realizzare un'opera pubblica; e nemmeno poteva procedersi
all'espropriazione culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n. 42  (Codice  dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo  10  della legge 6 luglio 2002, n. 137), che presuppone
la  dichiarazione  dell'interesse particolarmente importante (che non
vi  e'  mai  stata per il teatro Petruzzelli, e non vi poteva essere,
dopo  la  distruzione):  non v'era, dunque, altro modo per realizzare
l'interesse  pubblico  alla  ricostruzione  celere  ed  efficace  del
teatro,  al fine di restituire alla citta' di Bari e alla Nazione una
delle risorse culturali piu' significative.
   4. - Nel giudizio incidentale e' intervenuta ad adiuvandum Messeni
Nemagna  Vittoria,  la  quale,  pur non essendo parte nel giudizio di
merito,   dichiara   di   essere  portatrice  di  interessi  tali  da
legittimare l'intervento davanti alla Corte costituzionale, assumendo
che  il suo interesse - l'interveniente e' contitolare del diritto di
proprieta'  sui  beni  materiali ed immateriali costituenti l'azienda
teatrale   e   cinematografica  del  Teatro  Petruzzelli  -  inerisce
immediatamente  al  rapporto  sostanziale  e  che  su  tale  rapporto
un'eventuale   pronuncia   di  accoglimento  eserciterebbe  influenza
diretta.
   Al  riguardo,  si  ricorda che gli enti locali hanno stipulato tra
loro    un'intesa    per    la   costituzione   di   una   Fondazione
lirico-sinfonica,  tesa a promuovere una produzione di eccellenza nel
settore  musicale  ed attuare un piano gestionale integrato di alcuni
teatri,  tra cui il Petruzzelli di Bari; conseguentemente, in data 21
novembre   2002,   hanno  stipulato  con  la  proprieta'  privata  un
Protocollo  d'intesa  per  assicurarsi  in  via  esclusiva, nel tempo
previsto  di  quattro anni, la gestione delle attivita' artistiche di
interesse pubblico nel teatro funzionante.
   Gli  enti  locali  si sono resi inadempienti agli obblighi assunti
con  il  Protocollo del 2002. Ne hanno anzi impedita l'attuazione, in
concorso  con  la  Soprintendenza  della  Puglia, per la scadenza del
termine   previsto   (in  cui  doveva  essere  consegnato  il  teatro
funzionante).
   Nonostante  cio',  la  Fondazione  lirico-sinfonica Petruzzelli ha
intrapreso  iniziative  mediante  la  divulgazione  al  pubblico  del
marchio  «Teatro  Petruzzelli»  allo  specifico  fine  di sovvenzioni
pubbliche  e  sponsorizzazioni,  spendendo  la  qualita' del prodotto
dell'azienda-teatro,   pur   sapendo  di  non  poterne  disporre.  Il
Protocollo,  infatti,  recepito dalla legge n. 310 del 2003, lasciava
alla  proprieta' l'uso del marchio fino alla data di decorrenza della
concessione.  La  Fondazione  ha  inoltre  subdolamente fiancheggiato
l'iniziativa  patetica  e  indecente  dell'esproprio,  che non vale a
cancellare  i  rapporti  costituiti con il protocollo del 21 novembre
2002.
   Precedenti  pronunce giurisdizionali hanno riconosciuto da un lato
legittima   ed   ammissibile,   sotto   il   profilo   giuridico,  la
registrazione  del  marchio del Teatro Petruzzelli in quanto «azienda
di  rilievo  pubblicistico»,  dall'altro  che  le prerogative ad esso
inerenti   appartengono   ala   proprieta'   privata   del  complesso
immobiliare.
   In   conclusione,   la   legittimazione  a  chiedere  ed  ottenere
sovvenzioni  per  l'organizzazione  e  la  gestione  delle  attivita'
artistiche  d'interesse pubblico del Teatro, - rileva l'interveniente
-  spetta  esclusivamente  alla proprieta' privata dell'azienda e del
marchio.
   5.  -  Nell'imminenza dell'udienza, Messeni Nemagna Maria, Messeni
Nemagna Teresa, Messeni Nemagna Chiara, Messeni Nemagna Mariarosalba,
Messeni  Nemagna Stefania, Metteo Nunziata, ricorrenti nel giudizio a
quo  e costituite nel giudizio incidentale, hanno presentato memoria,
nelle quali hanno replicato alle deduzioni dell'Avvocatura generale.
   6.  -  Anche l'Avvocatura generale ha presentato memoria in cui ha
ribadito  le  sue  argomentazioni  ed  ha contestato l'ammissibilita'
dell'intervento della Messeni Nemagna
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Presidente del Tribunale di Bari dubita, in riferimento
all'art.  77,  secondo  comma, della Costituzione, della legittimita'
costituzionale dell'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 ottobre
2006,   n. 262   (Disposizioni   urgenti   in  materia  tributaria  e
finanziaria)   e   dell'art.   2,  commi  105  e  106,  dello  stesso
decreto-legge  n. 262  del  2006,  nel  testo  sostituito, in sede di
conversione,  dalla  legge  24  novembre 2006, n. 286 (Conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante  disposizioni  urgenti  in materia tributaria e finanziaria),
nella  parte in cui hanno disposto l'esproprio del teatro Petruzzelli
in favore del Comune di Bari.
   2. - La questione proposta riguarda detta espropriazione in quanto
disposta    con   provvedimento   legislativo   (decreto-legge,   poi
convertito),  nell'asserita  assenza  dei presupposti straordinari di
necessita' ed urgenza della decretazione da parte del Governo, di cui
all'invocato  parametro  costituzionale,  con conseguente vizio della
relativa legge di conversione.
   La   vicenda   all'origine   della  questione  e'  particolarmente
travagliata.
   Il  teatro  era stato quasi integralmente distrutto da un incendio
nel 1991.
   Ai fini che rilevano nella presente sede, e' sufficiente ricordare
che  in  data 21 novembre 2002, la Regione Puglia, la Provincia ed il
Comune  di  Bari,  sottoscrissero,  con  i proprietari del teatro, un
Protocollo  di  intesa  che prevedeva l'impegno dei suddetti enti per
l'importo  di  16,5  milioni  di  euro, da aggiungersi ad ulteriori 5
milioni,  a  valere  sui  fondi del gioco del lotto del Ministero dei
beni   ed   attivita'  culturali  per  il  2003,  per  interventi  di
ricostruzione  definitiva,  nonche' il pagamento di ulteriori 500.000
euro annui a titolo di canone, per i successivi 40 anni a partire dal
quarto   anno  successivo  all'intesa,  conservando  la  famiglia  la
proprieta'   del   bene.  Con  la  legge  11  novembre  2003,  n. 310
(Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri
di  Bari»,  con  sede  in  Bari,  nonche'  disposizioni in materia di
pubblici   spettacoli,   fondazioni   lirico-sinfoniche  e  attivita'
culturali),   venne   costituita   la   Fondazione   lirico-sinfonica
Petruzzelli  e  Teatri di Bari, incaricata della organizzazione degli
spettacoli,  nella  loro  graduale  ripresa;  che  con  l'art. 18 del
decreto-legge  n. 262  del  2006  (collegato  alla finanziaria 2007),
convertito  in  legge  n. 286  del  2006  (art.  2  comma 105), venne
disposto l'esproprio.
   Successivamente  a  tale  provvedimento  i  Messeni  Nemagna hanno
presentato  ricorso  per  decreto ingiuntivo in data 9 febbraio 2007,
per  il  conseguimento,  da  parte  della Fondazione lirico-sinfonica
Petruzzelli  e  Teatri  di  Bari,  della  somma corrispondente ad una
indennita'  pari  al 25 per cento del canone di concessione, prevista
dal  Protocollo di intesa stipulato il 21 novembre 2002 tra le parti,
ed  hanno chiesto al Presidente del Tribunale di Bari di sollevare la
questione di legittimita' costituzionale all'odierno esame.
   Il  rimettente  ha  precisato che l'indennita' richiesta era stata
prevista  dal  Protocollo  di  intesa,  nel  caso  di  ritardo  nella
ultimazione  dei  lavori di ricostruzione del teatro oltre il termine
quadriennale  stabilito,  in  cui  la  costituenda Fondazione restava
obbligata  a corrisponderla ai proprietari a partire dal quinto anno,
e quindi dal 21 novembre 2006.
   I   ricorrenti  avrebbero  avuto  diritto  di  esigere  la  somma,
richiesta  a  detto  titolo  con  il  ricorso monitorio, se non fosse
sopravvenuta  nel  frattempo la disposizione legislativa di esproprio
del  teatro  in  favore  del  Comune, avente l'effetto di caducare le
obbligazioni  nascenti  dal  Protocollo  che prevedeva la concessione
dell'uso  e della gestione del Teatro di proprieta' privata in favore
della Fondazione.
   3.  -  Nel giudizio innanzi a questa Corte e' intervenuta Vittoria
Messeni  Nemagna,  non  compresa  tra  i  ricorrenti  per  il decreto
ingiuntivo  nel giudizio a quo, che, allegando la propria qualita' di
comproprietaria  del  teatro,  ha  insistito per l'accoglimento della
questione proposta.
   Questa  Corte,  con  ordinanza  emessa  nel  corso dell'udienza di
discussione, ha dichiarato ammissibile l'intervento, e tale pronuncia
va  confermata,  alla  luce  della  costante  giurisprudenza,  atteso
l'interesse  qualificato  a  tale intervento (titolarita' del diritto
che e' stato soppresso con l'espropriazione), immediatamente inerente
al  rapporto  sostanziale  dedotto nel giudizio a quo (vedi ordinanza
letta  all'udienza  del  3 luglio 2007, allegata alla sentenza n. 349
del  2007;  ordinanza  letta  all'udienza del 6 luglio 2006, allegata
alla sentenza n. 279 del 2006).
   4.  -  L'art.  18,  commi 2 e 3, del decreto-legge n. 262 del 2006
prevede  che  «al fine di garantire la celere ripresa delle attivita'
culturali di pubblico interesse presso il teatro Petruzzelli di Bari,
a  decorrere  dalla entrata in vigore del presente decreto, il Comune
di Bari acquista la proprieta' dell'intero immobile sede del predetto
teatro,  ivi  incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze,
libera  da ogni peso, condizione e diritti di terzi», aggiungendo che
«con  uno  o  piu'  provvedimenti,  il  prefetto  di  Bari  determina
l'indennizzo   spettante   ai  proprietari  ai  sensi  della  vigente
normativa  in  materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme gia'
liquidate  dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione
del  teatro  Petruzzelli  di Bari fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata
immissione del Comune di Bari nel possesso del Teatro medesimo».
   Quest'ultima  frase  e'  sostituita  da «Il Prefetto di Bari cura,
altresi',  l'immediata  immissione  del  Comune  di Bari nel possesso
dell'intero  immobile,  da  trasferire  nella  proprieta' comunale ai
sensi  del comma 105», nel testo dell'art. 2, comma 106, dello stesso
decreto-legge,  nel  testo  sostituito, in sede di conversione, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, che per il resto, ai commi 105 e 106,
riproduce esattamente la formula dell'originario art. 18.
   E'  sembrato al rimettente ricorrere in concreto quella situazione
di  assoluta  evidenza  della mancanza dei requisiti di straordinaria
necessita'  ed  urgenza,  che  giustifica  il  sindacato  della Corte
costituzionale  in  ordine  alla  legittimita'  del decreto-legge, ai
sensi dell'art. 77, secondo comma, Cost.
   5.  -  La  questione  e' ammissibile, anche se proposta in sede di
procedimento  sommario,  trattandosi pur sempre di un «giudizio» (sia
pure  in  fase  sommaria)  la  cui  esistenza  costituisce,  a  norma
dell'art.  23  della  legge  11 marzo 1953 n. 87, l'unico presupposto
oggettivo   di  legittimazione  per  dare  origine  all'incidente  di
costituzionalita' (sentenze n. 177 del 1981 e n. 163 del 1977).
   6.   -  Non  e'  fondata  l'eccezione,  sollevata  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,   relativa   al   sopravvenuto  venir  meno
dell'interesse  alla  declaratoria  di illegittimita' costituzionale,
per  essere  stato  il  decreto-legge  n. 262 del 2006 abrogato dalla
legge di conversione.
   Seppure  e'  vero  che l'allegato alla legge di conversione n. 286
del  2006,  recante  le  modifiche  al decreto-legge, si conclude con
l'espressa  soppressione  degli  articoli  da  3 a 47 del decreto, si
deve,  pero',  tenere  presente  che  l'articolo  2, comma 105, dello
stesso decreto-legge nel testo sostituito dalla legge di conversione,
riproduce  testualmente  l'art. 18 del decreto-legge n. 262 del 2006,
aggiungendo   soltanto   che  oggetto  dell'esproprio  e'  l'«intero»
immobile;  ed  inoltre  che  il  nuovo  testo fa comunque parte delle
«modificazioni  apportate  in  sede di conversione al decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262» (cosi' il titolo dell'allegato, cui si richiama
l'art.  1,  comma  1,  della  legge  n. 286  del  2006  nell'atto  di
convertire il decreto), e che, in particolare, il testo del comma 104
dispone  che l'esproprio decorre «dalla data di entrata in vigore del
presente decreto»: con il che resta stabilito l'effetto espropriativo
fin dalla data della decretazione d'urgenza.
   7.  -  Parimenti  infondata  e'  l'altra eccezione dell'Avvocatura
generale,  relativa  alla inapplicabilita' della norma censurata, che
determinerebbe l'irrilevanza della questione.
   In   realta'   la  norma  denunciata  e'  condizione  negativa  di
accoglibilita'  della pretesa, e cio' e' rilevato dalla parte privata
nel  ricorso  per ingiunzione, in cui specificamente si chiede che il
giudice sollevi la questione di legittimita' costituzionale.
   Quanto alla dedotta (dalla difesa del Presidente del Consiglio dei
ministri) mancanza di certezza, liquidita', esigibilita' del credito,
quali  presupposti di accoglibilita' del ricorso per ingiunzione, per
il  fatto  notorio  del  mancato recupero edilizio del teatro e della
totale inutilizzabilita' dello stabile, essa e' smentita dalla stessa
ordinanza  di  rimessione,  dalla  quale,  sia pur sinteticamente, si
coglie  che il diritto all'indennita' sorgeva per il solo fatto dello
scadere  del  quadriennio  dalla  stipula  del  Protocollo  d'intesa,
indipendentemente  dal  compimento  dei  lavori  di  ricostruzione  e
dall'agibilita' del teatro.
   8. - Nel merito, la questione di costituzionalita' e' fondata.
   8.1.  -  Questa  Corte, con recente pronuncia (sentenza n. 171 del
2007),   nel   dichiarare   l'illegittimita'   costituzionale  di  un
decreto-legge, convertito in legge con modificazioni, per difetto dei
requisiti  di  cui all'art. 77, comma secondo, della Costituzione, ha
affermato,  richiamando  una precedente decisione (sentenza n. 29 del
1995),  che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la
necessita'  e  l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno
strumento   eccezionale,   quale  il  decreto-legge,  costituisce  un
requisito  di  validita'  costituzionale  dell'adozione  del predetto
atto,  di  modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto
configura  in  primo  luogo un vizio di illegittimita' costituzionale
del  decreto-legge  che  risulti  adottato  al  di  fuori dell'ambito
applicativo costituzionalmente previsto.
   La  stessa  sentenza  ha  altresi'  precisato  che lo scrutinio di
costituzionalita'  «deve  svolgersi  su  un  piano  diverso» rispetto
all'esercizio   del   potere  legislativo,  in  cui  «le  valutazioni
politiche  potrebbero  essere  prevalenti»,  avendo  «la  funzione di
preservare  l'assetto  delle fonti normative e, con esso, il rispetto
dei  valori  a  tutela  dei  quali  tale  compito e' predisposto»; ha
aggiunto  che  «il  difetto  dei  presupposti  di  legittimita' della
decretazione  d'urgenza,  in  sede  di scrutinio di costituzionalita»
deve  «risultare  evidente»,  e che tale difetto di presupposti, «una
volta   intervenuta  la  conversione,  si  traduce  in  un  vizio  in
procedendo della relativa legge» ed ha escluso, con cio', l'eventuale
efficacia  sanante  di  quest'ultima,  dal momento che «affermare che
tale  legge  di  conversione  sana  in  ogni caso i vizi del decreto,
significherebbe  attribuire  in  concreto al legislatore ordinario il
potere  di  alterare  il  riparto costituzionale delle competenze del
Parlamento   e   del  Governo  quanto  alla  produzione  delle  fonti
primarie».
   8.2. - Tutto cio' premesso, occorre verificare, alla stregua degli
indici  intrinseci  ed  estrinseci  delle norme censurate, se risulti
evidente  o  meno la carenza del requisito della straordinarieta' del
caso di necessita' e d'urgenza di provvedere.
   L'epigrafe  del  decreto reca l'intestazione «Disposizioni urgenti
in  materia  tributaria  e  finanziaria»  ed  il  preambolo  e' cosi'
testualmente  formulato:  «Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed
urgenza  di  interventi  di carattere finanziario per il riequilibrio
dei  conti  pubblici,  nonche'  di  misure per il riordino di settori
della pubblica amministrazione [....]».
   Nessun   collegamento  e'  ravvisabile  tra  tali  premesse  e  la
previsione  dell'esproprio del teatro Petruzzelli, la quale e' appena
enunciata   nella   relazione   di   accompagnamento  alla  legge  di
conversione,    al    pari    dello    spostamento    all'anno   2010
dell'applicazione    delle    norme    generali    sulle   fondazioni
lirico-sinfoniche  alla  Fondazione  del  Petruzzelli  di  Bari, come
previsto  nella  legge  istitutiva,  per  consentire  alla Fondazione
stessa  di  organizzare  la  produzione in maniera piu' efficiente, e
dell'attribuzione di un contributo straordinario per il completamento
dei  lavori  di  restauro.  In  definitiva,  il  collegamento formale
dell'esproprio  alle tematiche della finanza pubblica non solo non e'
individuabile, ma neppure e', in un modo o nell'altro, indicato.
   In  particolare,  riguardo  alla  finalita',  indicata dalla norma
nella  sua  premessa, «di garantire la celere ripresa delle attivita'
culturali  di  pubblico  interesse  presso  il  teatro Petruzzelli di
Bari»,  la  riorganizzazione dell'attivita' di una fondazione lirica,
che  intervenga  anche  sul  regime  della titolarita' degli immobili
adibiti  a  teatro,  non  presenta  di  per  se'  il  carattere della
straordinaria  necessita'  ed  urgenza,  risolvendosi  invece  in una
ordinaria modificazione degli assetti stabiliti per la gestione delle
attivita'  culturali  in  ambito  locale; e la ripresa dell'attivita'
culturale  non  appare  collegata, quanto meno secondo un rapporto di
immediatezza  qualificabile in termini di urgenza, sia pure relativa,
alla titolarita' di beni immobili utilizzati per lo svolgimento delle
attivita'   teatrali,   e  quindi  alla  esigenza  di  convertire  in
proprieta' pubblica quella dei privati.
   Analogamente,  nei  lavori preparatori della legge di conversione,
la  giustificazione  in  generale  della  eterogeneita'  delle  norme
inserite  nel decreto-legge e' basata sulla affermazione che tutte le
disposizioni  concorrono  alla manovra di finanza pubblica, in quanto
intervengono  in materia fiscale e finanziaria a fini di riequilibrio
di  bilancio:  esigenza cui non attiene in alcun modo la disposizione
relativa  al teatro Petruzzelli. Quando si e' tentato di giustificare
in  modo specifico la norma che dispone l'esproprio del teatro, si e'
dovuto  riconoscere,  che la stessa e' stata introdotta per risolvere
una   «annosa  vicenda»  e  tutelare  l'interesse  ad  una  «migliore
fruizione del bene da parte della collettivita», cosi' ammettendo non
solo  il difetto di collegamento con la manovra di bilancio, ma anche
l'assenza  di  ogni  carattere  di  indispensabilita'  ed urgenza con
riguardo alla finalita' pubblica dichiarata.
   Questa   affermazione   non  rende  ragione  dell'esistenza  della
necessita'  ed  urgenza di tale introduzione, che, secondo i principi
enunciati  dalla  sentenza n. 171 del 2007, non puo' essere sostenuta
da   apodittica   enunciazione   della   sussistenza  dei  richiamati
presupposti,  ne'  puo' esaurirsi nella eventuale constatazione della
ragionevolezza della disciplina.
   Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
18,  commi  2  e 3, del decreto-legge n. 262 del 2006, e dell'art. 2,
commi  105 e 106, dello stesso decreto-legge nel testo sostituito, in
sede di conversione, dalla legge n. 286 del 2006.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 18, commi 2 e
3,  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in
materia  tributaria  e  finanziaria)  e dell'art. 2, commi 105 e 106,
dello   stesso  decreto-legge,  nel  testo  sostituito,  in  sede  di
conversione,  dalla  legge  24  novembre 2006, n. 286 (Conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
                                                             Allegato
           Ordinanza letta all'udienza del 29 gennaio 2008
                              Ordinanza
   Rilevato che nel presente giudizio di costituzionalita', sollevato
dal  Presidente  di  Sezione  del  Tribunale  di  Bari  nel corso del
giudizio  introdotto  con  ricorso  depositato  il 9 febbraio 2007 da
Messeni  Nemagna  Maria,  Messeni  Nemagna  Teresa,  Messeni  Nemagna
Chiara,  Messeni  Nemagna  Mariarosalba,  Messeni  Nemagna  Stefania,
Metteo  Nunziata,  proprietari  espropriati  del  Teatro Petruzzelli,
avente  ad  oggetto  l'adempimento delle prestazioni della Fondazione
lirico-sinfonica  Petruzzelli e Teatri di Bari, in base al Protocollo
di  intesa stipulato il 21 novembre 2002 tra le parti, e' intervenuta
Messeni  Nemagna  Vittoria,  la  quale,  pur  non  essendo  parte nel
giudizio  di  merito, dichiara di essere portatrice di interessi alla
partecipazione davanti alla Corte costituzionale;
   Considerato  che,  secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,
possono partecipare al giudizio di legittimita' costituzionale (oltre
al Presidente del Consiglio dei ministri, e, nel caso di impugnazione
di  legge  regionale,  il  Presidente della Giunta regionale) solo le
parti  del  giudizio  principale e che la deroga e' consentita solo a
favore   di   soggetti   titolari   di   un   interesse  qualificato,
immediatamente  inerente  al rapporto sostanziale dedotto in giudizio
(ordinanza  letta  all'udienza  del  3  luglio  2007,  allegata  alla
sentenza  n. 349  del  2007; ordinanza letta all'udienza del 6 luglio
2006 allegata alla sentenza n. 279 del 2006);
   Che  un  tale interesse e' riconoscibile in capo all'interveniente
che  ha  dedotto,  fra  l'altro,  la  titolarita'  di  una situazione
giuridica    (titolarita'    del   marchio)   che   potrebbe   essere
irrimediabilmente pregiudicata da una decisione di questa Corte;
   Che  la  peculiarita'  della fase processuale nella quale e' stata
sollevata la questione di costituzionalita' non avrebbe consentito la
partecipazione a quel giudizio dell'attuale interveniente.
                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara ammissibile l'intervento di Messeni Nemagna Vittoria
                         Il Presidente: Bile