N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 2007

Ordinanza  del  4  luglio  2007  emmessa dalla Commissione tributaria
regionale per la Calabria sul ricorso proposto dalla Regione Calabria
contro E.N.I. S.p.A.

Imposte e tasse - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale -
  Norme   della   Regione  Calabria  -  Determinazione  della  misura
  dell'addizionale  dovuta  per  il  consumo di gas metano usato come
  combustibile  per  produzione,  diretta  o  indiretta,  di  energia
  elettrica   -  Contrasto  con  disposizione  di  legge  statale  di
  interpretazione   autentica   secondo   cui   l'imposta   regionale
  sostitutiva  dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
  a  carico  delle  utenze  esenti  non  si applica ai consumi di gas
  naturale  impiegato  negli  usi  di  cantiere e nelle operazioni di
  campo per la coltivazione di idrocarburi, nonche' ai consumi di gas
  naturale  impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia
  elettrica   -  Denunciata  violazione  dei  criteri  costituzionali
  concernenti il riparto della potesta' di imposizione tributaria tra
  Stato  e  Regioni  -  Asserita  lesione del principio di riserva di
  legge   in  materia  di  prestazioni  patrimoniali  imposte  e  del
  principio  di  capacita'  contributiva,  con  riguardo all'esigenza
  costituzionalmente  prescritta  che la norma che imponga un tributo
  non   sia   successiva   al   fatto   costituente   il  presupposto
  dell'imposizione.
- Legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, art. 3-bis.
- Costituzione, artt. 23, 53, 117 e 119.
(GU n.21 del 14-5-2008 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sull'appello  n. 1066/2006,
depositato  il  3  agosto  2006,  avverso la sentenza n. 284//04/2005
emessa   dalla   Commissione  tributaria  provinciale  di  Catanzaro,
proposto  dall'ufficio Regione Calabria, difesa da Palumbo Francesca,
viale dei Filippis n. 280 - 88100 Catanzaro;
   Controparte  E.N.I.  S.p.A.  via  Laurentina  n. 449 - 00142 Roma,
difesa  da avv. Gregorio Leone e Valeria Fontana, corso Magenta n. 63
- 20100 Milano.
   Atti impugnati avviso acc. n. 2/2005 addiz. regionale 2000.
   Sentiti, alla udienza del 9 maggio 2007 difensori delle parti:
     per   l'appellante,  l'avv.  Francesca  Palumbo  dell'Avvocatura
regionale della Calabria;
     per  la societa' appellata, l'avv. Lorenza Leone quale sostituto
dell'avv. Gregorio Leone, difensore dell'E.N.I. S.p.A.;
   Premesso:
     che  con  sentenza  n. 284/04/2005  emessa  il 21 luglio 2005 la
Commissione tributaria provinciale di Catanzaro ha accolto il ricorso
proposto   dalla   societa'  E.N.I.  S.p.A.  in  persona  del  legale
rappresentante   pro   tempore,  avverso  l'atto  di  accertamento  e
contestuale  irrogazione  di  sanzioni  n. 2/2005 del 26 gennaio 2005
relativo  all'addizionale regionale dell'imposta erariale sul consumo
di gas metano (ARISGAM);
     che la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica pro
tempore  e  col ministero della Avvocatura regionale, ha appellato la
sentenza anzidetta davanti a questa Commissione tributaria regionale,
mediante atto recante la data del 19 luglio 2006 e del 2 agosto 2006;
     che  la  societa'  ricorrente  si  e'  costituita, resistendo al
gravame, mediante deduzioni depositate il 9 ottobre 2006.
   Considerato:
     che  il  giudice  a  quo  ha  disapplicato gli atti impositivi e
l'articolo  3-bis  della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003,
n. 8, istitutiva della imposta regionale sostitutiva dell'addizionale
regionale all'imposta di consumo sul gas metano, perche' in contrasto
con le difettive comunitarie numeri 12/1992 e 81/1992 in applicazione
del   principio   della  prevalenza  del  diritto  comunitario  sulle
contrarie   disposizioni  degli  ordinamenti  giuridici  degli  stati
membri;
     che dal richiamo operato alla sentenza appellata alla deduzione,
espressamente  riportata, dalla societa' ricorrente, si desume che la
Commissione  tributaria  provinciale  ha  ritenuto  di  ravvisare  il
contrasto in parola, sotto il profilo che le disposizioni comunitarie
attribuiscono  alla  esclusiva discrezionalita' degli Stati membri la
potesta'  di esenzione o di riduzione delle accise sugli oli minerali
e  gli  idrocarburi,  escludendo ogni ente o autorita' infra statale,
con  la  conseguenza  che,  avendo  l'articolo 8 della legge 8 maggio
1998, n. 146,con disposizione di interpretazione autentica, stabilito
che  «le  disposizioni  di  cui  al  comma  9,  dell'articolo  10 del
decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  marzo  1993,  n. 68,  si interpretano nel senso che
l'imposta    regionale    sostitutiva    dell'addizionale   regionale
all'imposta  di  consumo sul gas metano a' carico delle utenze esenti
non  si  applica  ai  consumi  di  gas  metano impiegato negli usi di
cantiere   e  nelle  operazioni  di  campo  per  la  coltivazione  di
idrocarburi,  nonche'  ai  consumi  di  gas  metano  impiegato  nella
produzione  diretta  o  indiretta  di  energia  elettrica, purche' la
potenza  installata  non  sia  inferiore  a  1  KW. Non si fa luogo a
rimborso  di  quanto  eventualmente  gia' pagato», restava escluso il
potere impositivo delle regioni;
     che  rispetto  alla  questione del ritenuto contrasto e rispetto
alla  formulazione  di  domanda  di pronuncia in via pregiudiziale ai
sensi  dell'art 234 del trattato della Unione europea, assume rilievo
preliminare  la questione, di ordinamento interno, della legittimita'
costituzionale  dell'art  3-bis della legge della Regione Calabria 26
giugno 2003, n. 8;
     che la questione e' rilevante nel presente giudizio, concernente
la norma istitutiva del tributo litigioso;
     che detta norma appare viziata da sospetta violazione:
      degli  articoli  117  e 119 della Costituzione sotto il profilo
della   inosservanza   dei  criteri  di  riparto  della  potesta'  di
imposizione  tributaria  tra lo Stato e le regioni, in relazione alle
disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge
8 maggio 1998, n. 146;
      degli  articoli  23  e  53  della Costituzione sotto il profilo
della  imposizione  retroattiva  del tributo, della irrogazione delle
sanzioni  per  il  mancato  adempimento  di  obbligazione  tributaria
all'epoca  non  prevista  e dell'addebito degli interessi sulla somma
retroattivamente  pretesa  a  titolo  di  imposta,  presupponendo  il
divieto  della  imposizione «se non in base alla legge» e il criterio
della  capacita' contributiva che la norma che imponga un tributo non
sia successiva al fatto costituente il presupposto della imposizione,
e tanto alla luce delle disposizioni di cui agli articoli l e 3 della
legge  27  luglio 2000, n. 212, di dichiarata attuazione dei principi
contenuti negli articoli 23 e 53 della Costituzione.
                              P. Q. M.
   Letti e applicati gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1
e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosi' provvede:
   1)  dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art  3-bis  della  legge della
Regione  Calabria  26 giugno 2003, n. 8 per sospetta violazione degli
articoli 23, 53 ,117 e 119 della Costituzione;
   2)  ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa e al Presidente della Giunta della
Regione  Calabria  nonche'  comunicata  al  Presidente  del Consiglio
regionale della Calabria;
   3)  manda  la  segreteria  perche', in esito alla esecuzione degli
adempimenti disposti, trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;
   4) sospende il giudizio
      Catanzaro, addi' 4 luglio 2007
                       Il Presidente: Vecchio
                                                   Il relatore: Nardo