N. 140 ORDINANZA 5 - 14 maggio 2008

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

Giudizio  su  conflitto  di  attribuzione tra Enti - Ricorso proposto
  dalla  Regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato in relazione
  all'approvazione  e  presentazione  alla  Camera  dei  deputati del
  disegno  di legge costituzionale relativo al distacco del Comune di
  Carema  dalla Regione Piemonte e alla sua aggregazione alla Regione
  Valle  d'Aosta  - Intervento di soggetti diversi dai titolari delle
  attribuzioni   in   contestazione   -   Preliminare  rilievo  della
  tardivita' - Irricevibilita' dell'atto di intervento.
- Disegno   di  legge  costituzionale  approvato  dal  Consiglio  dei
  ministri  il  5  aprile 2007 e presentato dal Ministro dell'interno
  alla Camera dei deputati il 17 aprile 2007.
- Costituzione,  art. 132, comma secondo; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  artt.  25  e 41; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
  costituzionale, artt. 4 e 27.
Regioni  -  Variazioni  territoriali  - Distacco del Comune di Noasca
  dalla  Regione  Piemonte  e  sua  aggregazione  alla  Regione Valle
  d'Aosta  -  Approvazione  del  relativo  disegno  costituzionale  a
  seguito  di referendum e presentazione dello stesso alla Camera dei
  deputati  -  Ricorso  per  conflitto di attribuzione proposto dalla
  Regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato - Lamentata mancata
  partecipazione   del  Presidente  della  Regione  alla  seduta  del
  Consiglio dei ministri e omessa assunzione del parere del Consiglio
  regionale  - Intervenuto scioglimento delle Camere - Sussistenza di
  consuetudine  parlamentare nel senso della decadenza dei disegni di
  legge  costituzionale  per  effetto dello scioglimento - Cessazione
  della materia del contendere.
- Disegno   di  legge  costituzionale  approvato  dal  Consiglio  dei
  ministri  il  5  aprile 2007 e presentato dal Ministro dell'interno
  alla Camera dei deputati il 17 aprile 2007.
- Costituzione, art. 132, comma secondo.
Regioni  -  Variazioni  territoriali  - Distacco del Comune di Carema
  dalla  Regione  Piemonte  e  sua  aggregazione  alla  Regione Valle
  d'Aosta  -  Approvazione  del  relativo  disegno  costituzionale  a
  seguito  di referendum e presentazione dello stesso alla Camera dei
  deputati  -  Ricorso  per  conflitto di attribuzione proposto dalla
  Regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato - Lamentata mancata
  partecipazione   del  Presidente  della  Regione  alla  seduta  del
  Consiglio dei ministri e omessa assunzione del parere del Consiglio
  regionale  - Intervenuto scioglimento delle Camere - Sussistenza di
  consuetudine  parlamentare nel senso della decadenza dei disegni di
  legge  costituzionale  per  effetto dello scioglimento - Cessazione
  della materia del contendere.
- Disegno   di  legge  costituzionale  approvato  dal  Consiglio  dei
  ministri  il  23 maggio 2007 e presentato dal Ministro dell'interno
  alla Camera dei deputati il 4 giugno 2007.
- Costituzione, art. 132, comma secondo.
(GU n.22 del 21-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK  Giudice,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO,  Paolo
MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi  per  conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito
del  disegno  di legge costituzionale approvato con deliberazione del
Consiglio  dei ministri nella seduta n. 45 del 5 aprile 2007, nonche'
dell'atto  di presentazione dello stesso alla Camera dei deputati, in
data  17 aprile 2007, ad opera del Ministro dell'interno (atto camera
n. 2525)  e  del  disegno  di  legge  costituzionale,  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  dei ministri nella seduta n. 52 del 23
maggio  2007  nonche'  dell'atto  di  presentazione  alla  Camera dei
deputati,  in  data  4 giugno 2007 ad opera del Ministro dell'interno
(atto  camera  n. 2727)  relativi  alle procedure per il distacco dei
Comuni  di  Noasca  e  di  Carema  dalla  Regione  Piemonte e la loro
aggregazione  alla  Regione  Valle  d'Aosta, promossi con due ricorsi
della  Regione  Valle d'Aosta notificati il 25 maggio ed il 20 luglio
2007,  depositati  in cancelleria il 6 giugno ed il 27 luglio 2007 ed
iscritti ai nn. 5 e 6 del registro conflitti tra enti 2007;
   Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri  nonche'  l'atto di intervento, fuori termine, di Aldighieri
Giovanni ed altra nella qualita' di delegati del Comune di Carema;
   Udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
   Uditi  l'avvocato  Francesco  Saverio  Marini per la Regione Valle
d'Aosta  e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
   Ritenuto   che,  con  ricorso  notificato  il  25  maggio  2007  e
depositato  il  successivo  6  giugno (reg. confl. n. 5 del 2007), la
Regione   Valle  d'Aosta/Valle'  d'Aoste  ha  promosso  conflitto  di
attribuzione   nei  confronti  dello  Stato,  avente  ad  oggetto  la
approvazione  e  la  presentazione alla Camera dei deputati, da parte
del  Ministro  dell'interno,  del  disegno  di  legge  costituzionale
recante  «Distacco  del comune di Noasca dalla Regione Piemonte e sua
aggregazione  alla  Regione  Valle  d'Aosta,  ai sensi dell'art. 132,
secondo comma, della Costituzione»;
     che  gli  atti  impugnati  conseguono  all'esito  favorevole del
referendum previsto dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione;
     che  il  Consiglio  dei  ministri,  nell'approvare il disegno di
legge,  avrebbe  tuttavia  leso  le attribuzioni costituzionali della
Regione;
     che  il  Presidente  della  Giunta  non avrebbe partecipato, ne'
sarebbe  stato  convocato,  alla seduta del Consiglio, benche' l'art.
44,  terzo  comma,  della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto  speciale per la Valle d'Aosta), ne preveda l'intervento, su
questioni che riguardano particolarmente la Regione;
     che   sarebbe  stato  inoltre  violato  il  principio  di  leale
cooperazione tra enti, giacche' non sarebbe stato acquisito il parere
della  Regione  sul  disegno  di legge, previsto dall'art. 132, comma
secondo, della Costituzione;
     che,  infine,  viene  eccepita  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme
sul   referendum  previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa
legislativa  del  popolo),  in  riferimento all'art. 71, primo comma,
della  Costituzione,  nella parte in cui tale disposizione renderebbe
obbligatoria  la  presentazione  del  disegno  di  legge  conseguente
all'esito  favorevole  del  referendum  di  cui all'art. 132, secondo
comma, della Costituzione;
     che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato;
     che, secondo l'Avvocatura, l'iniziativa legislativa del Ministro
dell'interno  avrebbe  carattere  vincolato  sul  piano sostanziale e
temporale, a seguito dell'esito favorevole del referendum;
     che,  per  tale  ragione, la partecipazione del Presidente della
Giunta   alla   seduta   del   Consiglio  dei  ministri  non  sarebbe
costituzionalmente necessaria;
     che  analoga conclusione dovrebbe essere tratta, per la medesima
ragione, in ordine alla mancata acquisizione del parere regionale;
     che,  con  un  secondo  ricorso  notificato  il 20 luglio 2007 e
depositato  il  successivo  27 luglio (reg. confl. n. 6 del 2007), la
Regione   Valle  d'Aosta/Valle'  d'Aoste  ha  promosso  conflitto  di
attribuzione   nei  confronti  dello  Stato,  avente  ad  oggetto  la
approvazione  e  la  presentazione alla Camera dei deputati, da parte
del  Ministro  dell'interno,  del  disegno  di  legge  costituzionale
recante  «Distacco  del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua
aggregazione  alla  Regione  Valle  d'Aosta,  ai sensi dell'art. 132,
secondo comma, della Costituzione»;
     che  la  ricorrente  prospetta  censure  del tutto analoghe alle
doglianze svolte nel precedente ricorso;
     che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  infondato,  con
argomenti  del  tutto  analoghi  a  quelli  svolti  in  occasione del
precedente ricorso;
     che,  con atto depositato fuori termine l'11 febbraio 2007, sono
intervenuti ad opponendum
nel  conflitto n. 6 del 2007 Giovanni Aldighieri e Daniela Cappellin,
nella qualita' rispettivamente di Sindaco e Vicesindaco del Comune di
Carema,  nonche'  di  delegato effettivo e supplente nel procedimento
referendario per il distacco del Comune di Carema.
   Considerato  che  i  giudizi  sono connessi e meritano pertanto di
essere riuniti;
     che,  indipendentemente  dall'ammissibilita'  dell'intervento di
soggetti  diversi  da  quelli espressamente previsti nel giudizio per
conflitto  di attribuzione tra Stato e Regioni, l'atto con il quale i
terzi   sono  intervenuti  nel  conflitto  n. 6  del  2007  e'  stato
depositato  oltre  i termini previsti dalle norme che disciplinano il
giudizio  dinanzi  alla  Corte costituzionale (art. 25 della legge 11
marzo  1953,  n. 87,  cui  espressamente  rinvia,  per  i giudizi sui
conflitti  tra  Stato e Regioni, l'art. 41 della stessa legge; art. 4
delle   Norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale,   cui   rinvia   l'art.   27   delle  medesime  Norme
integrative);
     che  l'atto  di  intervento  e'  per  tale  ragione irricevibile
(sentenza n. 511 del 2000);
     che,  nelle  more  del  giudizio  costituzionale, le Camere sono
state sciolte e si e' avviata la nuova legislatura;
     che,   per   effetto   di   una  nota  consuetudine  di  diritto
parlamentare,  cio'  comporta  la  decadenza  dei  disegni  di  legge
costituzionale  attraverso i quali sarebbero state lese le competenze
della Regione ricorrente;
     che  non ricorrono, infatti, le condizioni stabilite dal diritto
parlamentare  ed  in  particolare dall'art. 107 del Regolamento della
Camera  dei  deputati e dall'art. 81 del Regolamento del Senato della
Repubblica,   in  presenza  delle  quali  tale  principio  non  trova
applicazione, o viene comunque mitigato;
     che, pertanto, gli atti oggetto dei conflitti sono venuti meno;
     che  tale  circostanza determina la cessazione della materia del
contendere  in  entrambi  i  giudizi  riuniti  (da  ultimo, ordinanze
n. 252, n. 138 e n. 41 del 2007).
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi;
   Dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi in
epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola