N. 142 SENTENZA 7 - 16 maggio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio  di  legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  della  Regione  Lombardia  -  Impugnazione di numerose disposizioni
  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, art. 1 - Trattazione della
  sola  questione  relativa  ai commi 1121, 1122 e 1123 dell'art. 1 -
  Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1121, 1122 e 1123.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2007
  -  Fondo  statale  per la mobilita' sostenibile nelle aree urbane -
  Determinazione degli interventi ed erogazione dei finanziamenti con
  atti  ministeriali  -  Ricorso  della  Regione Lombardia - Ritenuta
  violazione  dei  principi  di  ragionevolezza  e  buon  andamento -
  Censura generica e comunque non ridondante in lesione di competenza
  regionale - Inammissibilita' della questione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1121, 1122 e 1123.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2007
  -  Fondo  statale  per la mobilita' sostenibile nelle aree urbane -
  Ricorso  della  Regione Lombardia - Ritenuta istituzione di fondi a
  destinazione  vincolata nella materia di competenza residuale delle
  Regioni   «trasporto  pubblico  locale»  -  Riconducibilita'  della
  disposizione   denunciata  alla  materia  di  competenza  esclusiva
  statale «tutela dell'ambiente» - Non fondatezza della questione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1121.
- Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2007
  -  Fondo  statale  per la mobilita' sostenibile nelle aree urbane -
  Determinazione  degli  interventi  ed  erogazione dei finanziamenti
  rimessa esclusivamente ad atti ministeriali - Ricorso della Regione
  Lombardia  -  Possibili  interferenze  nella  materia di competenza
  residuale  delle  Regioni  «trasporto  pubblico  locale»  -  Omessa
  previsione  della  previa  acquisizione del parere della Conferenza
  unificata - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1122 e 1123.
- Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120.
(GU n.22 del 21-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1121,
1122  e  1123, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria  2007),  promosso  con  ricorso  della Regione Lombardia,
notificato  il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 7 marzo
2007 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2007.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il giudice relatore
Paolo Maddalena;
   Uditi  l'avvocato  Beniamino  Caravita  di  Toritto per la Regione
Lombardia  e  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli  per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso notificato il 26 febbraio 2007 e depositato in
cancelleria  il  7  marzo  2007,  la  Regione  Lombardia ha impugnato
numerose   disposizioni   della   legge   27  dicembre  2006,  n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato -  Legge finanziaria 2007), e, tra esse, l'art. 1, commi
1121,  1122  e  1123,  per violazione degli artt. 117, 118, 119 della
Costituzione,   nonche'   dei   principi   costituzionali   di  leale
collaborazione   (art.  120),  di  buon  andamento  (art.  97)  e  di
ragionevolezza (art. 3).
   Le  norme  oggetto  della questione di legittimita' costituzionale
concernono  l'istituzione  di  un  Fondo per la mobilita' sostenibile
nelle aree urbane e la determinazione delle relative destinazioni.
   Secondo  quanto  previsto  dal  comma  1121, il Fondo e' istituito
nell'ambito  dello  stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
   Esso  consiste  in  uno stanziamento annuale di 90 milioni di euro
per  il triennio 2007-2009. Lo scopo del Fondo e' il finanziamento di
«interventi  finalizzati  al  miglioramento  della qualita' dell'aria
nelle  aree  urbane  e  al  potenziamento del trasporto pubblico». Ai
sensi  del  comma  1122,  le  risorse  del  Fondo sono destinate, con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, all'adozione di
numerose  misure,  gia'  individuate  ed enumerate dalla disposizione
stessa:  potenziamento  dei  mezzi  pubblici,  soprattutto  dei  meno
inquinanti  e  nell'ambito  dei comuni «a maggiore crisi ambientale»;
incentivi  per  l'intermodalita'  e  per  la  mobilita'  sostenibile;
valorizzazione  degli  strumenti  del  mobility  management e del car
sharing;  percorsi vigilati protetti casa-scuola; miglioramento della
logistica   per   la   consegna   e  la  distribuzione  delle  merci;
realizzazione e potenziamento di forme di distribuzione di carburante
(gas  metano,  gpl,  energia elettrica, idrogeno); promozione di reti
urbane di percorsi destinati alla mobilita' ciclistica. Il comma 1123
dispone  infine  la  destinazione di una quota non inferiore al 5 per
cento  del  Fondo  in  favore  di uno specifico fondo preesistente, e
cioe'  del  Fondo per la mobilita' ciclistica previsto dalla legge 19
ottobre 1998, n. 366.
   Ad  avviso  della Regione ricorrente, i commi impugnati violano il
riparto   di   competenze   disegnato  dalla  Costituzione,  giacche'
intervengono  in  una materia, quale e' quella del trasporto pubblico
locale, di competenza residuale regionale.
   La  ricorrente osserva che, ancor prima della riforma del titolo V
della  Costituzione,  il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento  alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti
in  materia  di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma
4,  della  legge  15 marzo 1997, n. 59) aveva ridisciplinato l'intero
settore,  conferendo  alle  Regioni  ed  agli  enti locali funzioni e
compiti  relativi  a  tutti  i  «servizi  pubblici  di  trasporto  di
interesse regionale e locale con qualsiasi modalita' effettuati ed in
qualsiasi  forma affidati» ed escludendo solo i trasporti pubblici di
interesse nazionale (in particolare, con gli artt. 1 e 3).
   Premessa  un'analisi  della  giurisprudenza  costituzionale  sulle
norme  di  legge  statale  prevedenti fondi a destinazione vincolata,
relativi  ad  ambiti di competenza regionale, la ricorrente riconosce
che   la  norma  impugnata,  tra  le  finalita'  dell'intervento,  fa
riferimento,  oltre  che  al  «potenziamento del trasporto pubblico»,
anche  al  «miglioramento  della  qualita'  dell'aria»,  e colloca lo
strumento  finanziario  nell'ambito  dello  stato  di  previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
   Non  v'e'  dubbio  -  osserva  la Regione - che le finalita' degli
stanziamenti  possano avere una connessione con tematiche ambientali;
tuttavia, sarebbe censurabile il tentativo di escludere completamente
il  soggetto  Regione dalla determinazione delle politiche relative a
temi   di  propria  competenza,  vista  la  incontestabile  attinenza
tematica del Fondo in questione con la materia del trasporto pubblico
locale.
   Ad  avviso  della  ricorrente,  il Fondo in questione presenta una
stretta  analogia con il Fondo previsto dall'art. 4, comma 157, della
legge  24  dicembre  2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004):
la  disposizione  prevedeva  la  costituzione  di  «un apposito Fondo
presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti» per il
generico  fine  di  assicurare  il  conseguimento  di  «risultati  di
maggiore efficienza e produttivita' dei servizi di trasporto pubblico
locale»  e  la  sua  ripartizione tramite «decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Investita
dell'impugnazione  di tale disposizione, che interveniva in un ambito
di  competenza  regionale,  la  Corte costituzionale, con la sentenza
n. 222  del  2005,  ha  ribadito  che  la necessita' di assicurare il
rispetto  delle  attribuzioni  costituzionalmente  riconosciute  alle
Regioni  impone  di  prevedere  che  queste  ultime  siano pienamente
coinvolte  nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi;
cio'  tenendo  altresi'  conto  del limite discendente dal divieto di
procedere  in  senso  inverso  a quanto oggi prescritto dall'art. 119
della  Costituzione,  e  cosi'  di  sopprimere  semplicemente,  senza
sostituirli,  gli  spazi  di  autonomia gia' riconosciuti dalle leggi
statali  in  vigore alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a
configurare  un  sistema  finanziario  complessivo  che contraddica i
principi del medesimo art. 119.
   In  quella  occasione,  la  Corte  ha  ritenuto  insufficiente  il
meccanismo  previsto  dalla  disposizione censurata che si limitava a
richiedere  una  mera  consultazione con la Conferenza unificata e ha
definito  invece costituzionalmente necessario, al fine di assicurare
in modo adeguato la leale collaborazione fra le istituzioni statali e
regionali,  che  il  provvedimento con cui si ripartiva il Fondo (nel
caso di specie, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)
fosse  adottato  sulla  base  di  una  vera  e  propria intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.
   Le  disposizioni  oggetto  della  attuale impugnativa - osserva la
ricorrente  -  non  fanno  riferimento nemmeno ad una forma di intesa
(ne'  debole,  ne'  tanto  meno forte), quale potrebbe essere la mera
consultazione   non   vincolante   con   organi   esponenziali  delle
prerogative  costituzionali  delle Regioni e degli enti locali (forma
di intesa che sarebbe comunque insufficiente a salvare le norme dalla
censura  di  illegittimita' costituzionale); semplicemente, escludono
totalmente  la Regione da ogni forma di codeterminazione delle misure
in esse previste, non prevedendo nessuna forma di coinvolgimento.
   Di  qui  la  violazione  del principio di leale collaborazione, in
materia  di competenza residuale regionale. La mancata partecipazione
dei  soggetti  piu' da vicino interessati alla corretta ed efficiente
attuazione  di  funzioni  di  propria  competenza,  finirebbe  con il
comprimere  illegittimamente  un generale parametro di ragionevolezza
(anche nella sua specifica accezione di razionalita) e determinerebbe
sicuri   effetti   negativi  sulla  possibilita'  di  perseguire  con
successo,  nell'ambito  delle  azioni  amministrative  relative  alla
mobilita'  e  al  trasporto pubblico, quegli obiettivi generali verso
cui  ogni  buona  pratica  amministrativa  deve orientarsi, obiettivi
relativi    all'economicita',    alla    rapidita',    all'efficacia,
all'efficienza,  al miglior contemperamento dei vari interessi, tutti
riassumibili  nel principio costituzionale di buon andamento (art. 97
Cost.).
   Ne'   basterebbe   -  osserva  conclusivamente  la  Regione  -  lo
spostamento  del  Fondo da un Ministero all'altro, ferme rimanendo le
stesse  finalita',  a giustificare la totale esclusione delle Regioni
dal  circuito  delle  decisioni  e  dei  finanziamenti  in materia di
trasporto pubblico locale.
   2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione.
   La  difesa  erariale  osserva  che  una semplice lettura dei commi
censurati  dimostra che le misure disposte perseguono dichiaratamente
la  finalita'  di  miglioramento  della  qualita'  dell'aria  e  solo
indirettamente, quale strumento di mezzo al fine, toccherebbero altre
materie.  Significativa,  in tal senso, sarebbe la previsione secondo
cui  le  somme  stanziate  per  il Fondo sono iscritte nello stato di
previsione  del Ministero dell'ambiente, il quale, con decreto emesso
di  concerto  con  il  Ministro  dei trasporti, provvede ad imprimere
concreta destinazione alle risorse.
   Le norme censurate, pertanto, attengono in via esclusiva, o quanto
meno  prevalente,  alla  materia ambientale, devoluta alla competenza
esclusiva  statale  dall'art.  117,  secondo comma, lettera s), della
Costituzione.
   3. - In prossimita' dell'udienza pubblica, la Regione Lombardia ha
depositato una memoria illustrativa.
   La   ricorrente  -  premesso  che,  nelle  more  del  giudizio  di
costituzionalita',  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, ha
adottato   il  decreto  3  agosto  2007,  con  il  quale  sono  stati
specificati  gli  interventi  oggetto  dei  finanziamenti prefigurati
dalle  disposizioni  impugnate  -  ribadisce che queste si pongono in
contrasto con il riparto di competenze delineato dall'art. 117 Cost.,
dal  momento che l'istituzione del Fondo per la mobilita' sostenibile
interferisce  con  la  materia  del  trasporto  pubblico  locale,  di
esclusiva spettanza delle Regioni.
   In   particolare,   il   comma  1122  ha  rimesso  ad  un  decreto
ministeriale  lo  stanziamento delle risorse del Fondo ed ha previsto
l'attuazione  prioritaria di specifici obiettivi individuati non gia'
secondo   criteri   generali,  ma  fornendo  indicazioni  di  estremo
dettaglio.   Vi   sarebbe   altresi',  in  violazione  del  principio
costituzionale  della  leale  collaborazione,  una totale mancanza di
qualsivoglia    forma   di   coinvolgimento   delle   Regioni   nella
predisposizione delle norme di attuazione del Fondo.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Con  ricorso notificato il 26 febbraio 2007 e depositato in
cancelleria  il  7  marzo  2007,  la  Regione  Lombardia  ha promosso
questioni  di  legittimita'  costituzionale  di numerose disposizioni
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2007).
   2. - L'impugnazione avente ad oggetto l'art. 1, commi 1121, 1122 e
1123,  della  legge  n. 296 del 2006 viene qui trattata separatamente
rispetto alle altre questioni promosse con il suddetto ricorso.
   3.   -  Il  comma  1121  istituisce  un  Fondo  per  la  mobilita'
sostenibile  nell'ambito  dello  stato  di  previsione  del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «allo scopo di
finanziare  interventi  finalizzati  al  miglioramento della qualita'
dell'aria  nelle  aree  urbane nonche' al potenziamento del trasporto
pubblico»  con  uno  stanziamento  di 90 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
   Ai  sensi del comma 1122, le risorse del Fondo sono destinate, con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente
all'adozione delle seguenti misure: potenziamento dei mezzi pubblici,
soprattutto  dei  meno inquinanti e nell'ambito dei comuni a maggiore
crisi  ambientale;  incentivi per l'intermodalita' e per la mobilita'
sostenibile; valorizzazione degli strumenti del mobility management e
del    car   sharing;   percorsi   vigilati   protetti   casa-scuola;
miglioramento  della  logistica  per  la  consegna e la distribuzione
delle  merci; realizzazione e potenziamento di forme di distribuzione
di   carburante  (gas  metano,  gpl,  energia  elettrica,  idrogeno);
promozione  di  reti  urbane  di  percorsi  destinati  alla mobilita'
ciclistica.
   Il  comma  1123  dispone  infine  la destinazione di una quota non
inferiore  al  5 per cento del Fondo in favore di uno specifico fondo
preesistente,  e cioe' del Fondo per la mobilita' ciclistica previsto
dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366.
   Le  predette  norme  sono censurate in riferimento agli artt. 117,
118,  119  della  Costituzione, nonche' ai principi costituzionali di
leale  collaborazione  (art.  120),  di buon andamento (art. 97) e di
ragionevolezza  (art.  3), perche' contrasterebbero con il riparto di
competenze disegnato dalla Costituzione, intervenendo in una materia,
quale   e'  quella  del  trasporto  pubblico  locale,  di  competenza
residuale  regionale,  escludendo  completamente  il soggetto Regione
dalla  determinazione  delle  politiche  relative  a  temi di propria
competenza;  e  perche' ometterebbero di prevedere qualsiasi forma di
coinvolgimento della Regione nel circuito delle decisioni relative ai
finanziamenti in materia di trasporto pubblico locale.
   4.   -  Cosi'  individuato  l'ambito  delle  questioni  sottoposte
all'esame  di  questa Corte, devono essere preliminarmente dichiarate
inammissibili  le  censure  di  violazione  degli  artt. 3 e 97 della
Costituzione.
   Secondo  il  consolidato  orientamento di questa Corte, le Regioni
possono  far  valere il contrasto con norme costituzionali diverse da
quelle  attributive  di  competenza  solo  ove esso si risolva in una
lesione  di  sfere  di  competenza  regionali  (cosi',  fra le tante,
sentenze  n. 63 e n. 50 del 2008, n. 401 del 2007 e n. 116 del 2006).
Nel  caso  di  specie, le censure dedotte, oltre ad essere generiche,
non  sono  prospettate  in maniera tale da far derivare dalla pretesa
violazione  dei  richiamati parametri costituzionali una compressione
dei poteri della Regione.
   5.  -  Passando  all'esame del merito delle altre censure proposte
dalla  ricorrente,  occorre  premettere  che con esse questa Corte e'
chiamata  nuovamente  a  pronunciarsi  su  questioni  di legittimita'
costituzionale relative all'istituzione di fondi statali.
   Al   riguardo,   deve   essere  ricordato  che  la  giurisprudenza
costituzionale  ha ripetutamente affermato che il legislatore statale
non  puo'  porsi in contrasto con i criteri e i limiti che presiedono
all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal
nuovo   art.   119   della   Costituzione,  i  quali  non  consentono
finanziamenti  di scopo per finalita' non riconducibili a funzioni di
spettanza statale. Nell'ambito del nuovo titolo V della parte seconda
della  Costituzione  non  e'  quindi  di  norma consentito allo Stato
prevedere  finanziamenti  in  materie  di competenza residuale ovvero
concorrente   delle   Regioni,  ne'  istituire  fondi  settoriali  di
finanziamento   delle   attivita'   regionali,   in  quanto  cio'  si
risolverebbe  in  uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza
dello  Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti
locali,  nonche'  di  sovrapposizione  di  politiche  e  di indirizzi
governati  centralmente  a quelli legittimamente decisi dalle Regioni
negli  ambiti  materiali  di propria competenza, con violazione anche
dell'art.  117  della  Costituzione (sentenze n. 50 e n. 45 del 2008,
n. 137 del 2007, n. 77 e n. 51 del 2005).
   In  linea  preliminare,  occorre  dunque procedere ad esaminare la
materia   nella   quale   vanno   ad   incidere   le  norme  relative
all'istituzione  del  Fondo  per  la mobilita' sostenibile nelle aree
urbane e alla determinazione delle relative destinazioni.
   Dall'analisi   del   contenuto   complessivo   delle  disposizioni
censurate  risulta  che  finalita'  di  queste  ultime non e' affatto
quella  di incidere direttamente sulla materia residuale del traffico
locale,   ma  quella  di  allargare  i  limiti  della  sostenibilita'
ambientale  entro  i  quali  detta materia puo' svolgersi, concedendo
alle  Regioni  un piu' ampio raggio di azione nello svolgimento delle
loro  potesta'.  Detta  normativa ricade pertanto nella materia della
tutela  dell'ambiente,  di  esclusiva  competenza  statale  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
   A  tal  proposito,  e'  sufficiente rilevare che la previsione del
Fondo,   istituito   nello   stato   di   previsione   del  Ministero
dell'ambiente,  persegue espressamente la finalita' del miglioramento
della  qualita'  dell'aria  nelle  aree  urbane  attraverso una serie
convergente   di   misure,  tutte  rivolte  alla  promozione  e  alla
salvaguardia  del  bene  giuridico  ambiente nella sua completezza ed
unitarieta'  ed  anche  nell'equilibrio delle sue singole componenti.
Esse  vanno  dalla  realizzazione  di  servizi  e  infrastrutture che
favoriscano  l'uso  del  mezzo  pubblico e riducano l'uso dei veicoli
privati  al  potenziamento  ed  alla sostituzione con veicoli a basso
impatto  ambientale  dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  locale,  al
potenziamento  di interventi di razionalizzazione e miglioramento del
processo   di  distribuzione  delle  merci  in  ambito  urbano,  alla
promozione  della mobilita' ciclistica, alla diffusione dell'utilizzo
dei  carburanti  a  basso  impatto  ambientale,  al potenziamento dei
servizi   integrativi  al  trasporto  pubblico  locale  e  di  quelli
complementari,  allo  sviluppo  e  alla  diffusione  dei  sistemi  di
utilizzo  comune  di  autovetture,  alla  realizzazione,  ancora,  di
percorsi vigilati protetti casa-scuola.
   Se  si  tiene presente che le Regioni devono esercitare le proprie
attribuzioni  nei  limiti  posti  dalla legislazione statale a tutela
dell'ambiente,  appare  evidente  che  il  Fondo  si  risolve  in uno
strumento  di  aiuto  offerto  alle  Regioni  stesse  perche' possano
svolgere  la  loro azione nei limiti del rispetto dell'ambiente (cfr.
sentenza n. 378 del 2007).
   Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e
120  della  Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 1121.
   Tuttavia,   poiche'  il  Fondo  in  esame  produce  effetti  anche
sull'esercizio  delle  attribuzioni regionali in materia di trasporto
pubblico   locale   affinche'   esso   si  svolga  nei  limiti  della
sostenibilita' ambientale, si giustifica l'applicazione del principio
di  leale  collaborazione  (sentenze n. 63 del 2008; n. 201 del 2007;
n. 285  del 2005), che deve, in ogni caso, permeare di se' i rapporti
tra lo Stato e il sistema delle autonomie (sentenza n. 50 del 2008).
   Nel  caso  in  esame,  invece, i commi 1122 e 1123 dell'art. 1 non
tengono   conto   di   detto   parametro,   attribuendo  al  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, senza alcun
coinvolgimento  regionale, il potere di stabilire, di concerto con il
Ministro dei trasporti, la destinazione delle risorse del Fondo, e di
prevedere  la  quota, non inferiore al cinque per cento, da destinare
agli  interventi  per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilita'
ciclistica.
   Le  necessarie forme di leale collaborazione, avendo riguardo agli
interessi  implicati  e  alla  peculiare rilevanza di quelli connessi
all'ambito  materiale  rimesso  alla  potesta'  legislativa esclusiva
dello  Stato,  possono,  d'altro  canto,  dirsi adeguatamente attuate
mediante   la   previa   acquisizione  del  parere  della  Conferenza
unificata,  competente in materia secondo la legislazione vigente, in
sede  di  adozione  del  decreto  ministeriale  di destinazione delle
risorse del Fondo.
   Da  cio'  consegue  che  i predetti commi devono essere dichiarati
costituzionalmente  illegittimi  nella parte in cui non prevedono che
il  decreto  ministeriale  sia emanato previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riservata   a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni  di  legittimita'  costituzionale  della  legge 27 dicembre
2006,  n. 296  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato -  legge  finanziaria 2007), promosse dalla
Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1122 e
1123,  della  legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non prevedono
che  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, sia
emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata;
   Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  1,  comma  1121, della legge n. 296 del 2006, promossa, in
riferimento  agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla
Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  1,  commi  1121, 1122 e 1123, della legge n. 296 del 2006,
promossa,  in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla
Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola