N. 157 ORDINANZA 7 - 16 maggio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse  -  Fermo  amministrativo  dei  veicoli  per omesso
  pagamento  di  cartella  notificata per violazioni del codice della
  strada  -  Giurisdizione  sulle relative controversie - Mancanza di
  un'espressa  previsione  normativa  di  devoluzione delle stesse al
  giudice   tributario   -   Lamentata  violazione  dei  principi  di
  uguaglianza e del giudice naturale precostituito per legge, nonche'
  asserita  lesione  del  diritto  di difesa - Difetto di rilevanza e
  impropria   richiesta   di   avallo   interpretativo   -  Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26-quinquies, introdotto
  dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.
(GU n.22 del 21-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  35, comma
26-quinquies,  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto all'evasione fiscale), introdotto dalla
legge  di  conversione  4 agosto 2006, n. 248, promosso con ordinanza
del  4 giugno 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Latina
sul  ricorso  proposto  da  Matrullo Giuseppe contro la Gerit s.p.a.,
iscritta  al  n. 715  del  registro ordinanze 2007 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 41,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2007.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 16 aprile 2008 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
   Ritenuto  che la Commissione tributaria provinciale di Latina, con
ordinanza  emessa il 4 giugno 2007, ha sollevato, in riferimento agli
artt.  3,  24  e  25  della  Costituzione,  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale,  per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), introdotto dalla legge di conversione 4 agosto
2006,  n. 248,  nella  parte  in cui omette di integrare l'art. 2 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario
in  attuazione  della  delega al Governo contenuta nell'art. 30 della
legge  30 dicembre 1991, n. 413), nel senso dell'espressa devoluzione
al  giudice  tributario  delle  controversie  in  materia di fermo di
autoveicoli  dovuto  al  mancato pagamento di cartella notificata per
violazioni del codice della strada;
     che  la  Commissione  rimettente  -  premesso  di  essere  stata
investita  dell'impugnazione del preavviso di fermo di un autoveicolo
emesso   dall'agente  della  riscossione  per  il  mancato  pagamento
dell'importo  scaduto  e  non pagato relativo a cartelle di pagamento
per contravvenzioni stradali -, nell'esaminare l'eccezione di difetto
di  giurisdizione  sollevata  dalla parte convenuta, osserva che «dal
dato normativo non emerge ictu oculi
il   difetto   di  giurisdizione  delle  commissioni  tributarie  con
riferimento  al  fermo concernente sanzioni previste dal codice della
strada,  ne'  d'altra  parte  vi  e'  un  indirizzo giurisprudenziale
univoco   in  tal  senso»,  tanto  piu'  in  presenza  di  un  favore
legislativo  verso  l'allargamento  e l'autonomia della giurisdizione
tributaria   a   scapito   di  quella  ordinaria  ed  amministrativa,
sicuramente legato alla speditezza del processo tributario;
     che,   secondo  il  rimettente,  con  l'innovazione  legislativa
introdotta  con  la legge di conversione del decreto-legge n. 223 del
2006  e'  stato individuato un giudice generalmente competente per il
fermo  quale  atto  della riscossione coattiva delle entrate non solo
tributarie  e  non solo erariali: il giudice tributario sarebbe cosi'
legittimato  a  giudicare  per  tutti  i  fermi  amministrativi e per
qualunque  credito,  apparendo  «conforme  a  diritto interpretare la
norma  di  cui  al  novellato  art. 19 del contenzioso tributario nel
senso  di ritenere che il legislatore abbia inteso assegnare comunque
ed  in  ogni  caso  la  competenza  esclusiva per materia, in tema di
fermo, al giudice tributario»;
     che,  su  queste  premesse,  la  Commissione tributaria respinge
l'eccezione  di  difetto di giurisdizione sollevata dall'agente della
riscossione;
     che,  tuttavia,  la  stessa  Commissione  tributaria  rileva che
«l'eccepito  vuoto  legislativo  concorre a giustificare il dubbio in
questione,  dubbio  che  deve  essere  risolto  prima  di emettere la
sentenza»;
     che,  a  tale  riguardo, il rimettente si pone l'interrogativo a
quale  autorita'  giudiziaria,  senza  correre  il  rischio  che  sia
eccepito il difetto di giurisdizione, si deve rivolgere per la tutela
dei  suoi  diritti  il  soggetto  che ha subito il fermo a seguito di
omesso  pagamento  della  cartella  per  violazioni  del codice della
strada;
     che,  secondo  il  giudice a quo, «allo stato della legislazione
sembra che sia il giudice ordinario sia il giudice tributario possono
dichiararsi  competenti a giudicare sul fermo di autoveicoli»: di qui
«la violazione di principi costituzionali», «perche' la decisione non
dipende dalla legge, ma dall'interpretazione del giudice adito cui il
difensore ha ritenuto di rivolgere la domanda giudiziale»;
     che,  ad  avviso  del rimettente, l'art. 35, comma 26-quinquies,
del  decreto-legge  n. 223 del 2006 determinerebbe una violazione dei
principi: di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, perche' il
contenuto  ambiguo  della legge non permetterebbe di trattare in modo
uguale  il  fermo  nelle complesse situazioni che si presentano nella
realta';  del  giudice naturale precostituito per legge, in quanto la
norma denunciata non consentirebbe al cittadino di conoscere a priori
quale  sara' il giudice competente a decidere; del diritto di difesa,
inteso  come diritto inviolabile di agire in giudizio e di difendersi
a  tutela  dei  propri  diritti e interessi in ogni stato e grado del
procedimento;
     che,   nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte,  e'  intervenuto  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che  ha  concluso nel senso
dell'inammissibilita' o, comunque, dell'infondatezza della questione;
     che la questione sarebbe inammissibile per irrilevanza, giacche'
la  Commissione tributaria ha gia' respinto l'eccezione di difetto di
giurisdizione,  sicche'  il  dubbio  di  costituzionalita'  non  puo'
rivestire alcuna influenza sul giudizio;
     che, inoltre, il legame con gli invocati precetti costituzionali
e'  sviluppato  nell'ordinanza  di  rimessione  con  riferimento alle
difficolta' che puo' incontrare il cittadino nella individuazione del
giudice  competente, senza considerare l'ausilio della difesa tecnica
della  quale  il cittadino si avvale, anche per le vertenze di cui e'
causa;
     che,  ad  avviso della difesa erariale, il giudice a quo avrebbe
omesso  di  verificare  se  siano  consentite interpretazioni diverse
della  norma  sottoposta  a  censura, tali da consentirne una lettura
conforme  ai  principi  costituzionali  evocati;  in  particolare, la
Commissione  tributaria  non  avrebbe  accertato  se  il  riparto  di
giurisdizione  tra  giudice  ordinario  e tributario possa operare in
relazione  al  diritto sottostante fatto valere e non all'oggetto del
ricorso, cosi' da limitare l'attribuzione alle commissioni tributarie
della  cognizione  delle  sole questioni connesse alla riscossione di
uno dei tributi riservati a quella giurisdizione;
     che, nel merito, l'Avvocatura ricorda che il legislatore gode di
ampia  discrezionalita' nel definire la disciplina del processo e dei
relativi  istituti,  le  cui scelte sono censurabili sotto un profilo
costituzionale solo ove si manifestino irragionevoli ed arbitrarie, e
che non vi e' un principio costituzionalmente rilevante di necessaria
uniformita' delle regole processuali dei
vari tipi di processo.
   Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale,
sollevata  in  riferimento  agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,
investe  l'art.  35,  comma  26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio
2006,  n. 223  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico e
sociale,  per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), introdotto dalla legge di conversione 4 agosto
2006,  n. 248,  nella  parte  in cui omette di integrare l'art. 2 del
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul
processo  tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art.  30  della  legge  30  dicembre  1991,  n. 413),  nel senso
dell'espressa devoluzione al giudice tributario delle controversie in
materia  di  fermo  di  autoveicoli  dovuto  al  mancato pagamento di
cartella notificata per violazioni del codice della strada;
     che nel giudizio principale, avente ad oggetto l'annullamento di
un  preavviso  di  fermo  emesso  dall'agente  della  riscossione per
l'omesso  pagamento  di importi relativi a contravvenzioni stradali e
indicati  nelle  cartelle  di  pagamento notificate al ricorrente, la
parte  resistente  ha  eccepito,  in  via  preliminare, il difetto di
giurisdizione   del   giudice  tributario  adito,  e  la  Commissione
tributaria   espressamente   ha   respinto   la  suddetta  eccezione,
ampiamente  spiegando  perche'  l'art.  35,  comma  26-quinquies, del
decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223, debba essere interpretato nel
senso  di ritenere che il legislatore abbia inteso assegnare comunque
ed  in  ogni  caso  la  competenza  esclusiva per materia, in tema di
fermo, al giudice tributario;
     che   la   prospettazione   della   questione   di  legittimita'
costituzionale,  seguendo  la declaratoria da parte del giudice a quo
della  propria  giurisdizione  sulla  controversia  di  cui  egli  e'
investito,  ha  ad  oggetto  una  disposizione  della quale lo stesso
rimettente ha gia' fatto applicazione;
     che,  inoltre,  nel  motivare  la non manifesta infondatezza, lo
stesso  giudice  rimettente da' atto che l'esigenza di adire la Corte
costituzionale sorge per dissolvere un dubbio interpretativo, perche'
la  decisione  su  quale  sia  il giudice fornito di giurisdizione in
materia «non dipende dalla legge, ma dall'interpretazione del giudice
adito»;
     che,  pertanto, la questione di legittimita' costituzionale deve
essere  dichiarata  manifestamente  inammissibile: sia per difetto di
rilevanza,  in  relazione alla gia' avvenuta applicazione della norma
denunciata  da  parte  del  rimettente (ordinanze n. 416 e n. 112 del
2007);  sia perche' impropriamente sollevata per ottenere un avallo a
favore   di   una  determinata  interpretazione  della  norma  stessa
(ordinanze n. 292 e n. 85
del 2007).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  35,  comma 26-quinquies, del
decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223  (Disposizioni urgenti per il
rilancio   economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto all'evasione fiscale), introdotto dalla
legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento
agli   artt.  3,  24  e  25  della  Costituzione,  dalla  Commissione
tributaria   provinciale   di  Latina  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola