N. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2007- 12 febbraio 2008
Ordinanza del 12 febbraio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Istituto Policlinico S. Donato S.p.A. ed altri contro Regione Lombardia ed altri Sanita' pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui al Decreto del Ministro della Sanita' 22 luglio 1996 - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di uguaglianza, di liberta' di iniziativa economica privata, di buon andamento della pubblica amministrazione e di tutela giurisdizionale - Violazione della sfera di competenza regionale per la diretta determinazione delle tariffe in luogo della previsione di criteri per la determinazione delle stesse - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o). - Costituzione, artt. 3, 24, 41, 97, 103, 113, 117 e 119.(GU n.25 del 11-6-2008 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1235 del 2007 proposto da Istituto Policlinico San Donato S.p.A. - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (cod. fisc. 05853360153), con sede legale in San Donato Milanese (Milano), via Morandi n. 30, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A. - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (cod. fisc. 05849220156), con sede legale in Milano, via Riccardo Galeazzi n. 4, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto Clinico San Siro S.p.A. (cod. fisc. 01977210150), con sede legale in Milano, via Monreale n. 18, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto Clinico Sant'Ambrogio S.p.A. (cod. fisc. 00858290158), con sede legale in Milano, via Faravelli n. 16, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto Clinico Beato Matteo S.p.A. (cod. fisc. 08086250159), con sede legale in Vigevano (Pavia), c.so Pavia n. 84, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto di Cura Citta' di Pavia S.r.l. (cod. fisc. 00182770180), con sede legale in Pavia, viale Parco Vecchio n. 27, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituti Clinici Zucchi S.p.A. (cod. fisc. 00854080157), con sede legale in Monza (Milano), via Zucchi n. 24, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto Clinico Villa Aprica S.p.A. (cod. fisc. 00226780138), con sede legale in Como, via Castelcarnasino n. 10, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto Clinico prof. «E. Morelli» S.p.A. (cod. fisc. 00303270185), con sede legale in Pavia, Piazza XXIV Maggio n. 13, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto Clinico Citta' di Brescia S.p.A. (cod. fisc. 00585540172), con sede legale in Brescia, via Gualla n. 15, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Policlinico San Marco S.r.l. (cod. fisc. 05946720587), con sede legale in Osio Sotto - Localita' Zingonia (Bergamo), corso Europa n. 7, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Policlinico San Pietro S.p.A. (cod. fisc. 00468460167), con sede legale in Ponte San Pietro (Bergamo), via Forlanini n. 15, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto Clinico S. Anna S.p.A. (cod. fisc. 00298670175), con sede legale in Brescia, via del Franzone n. 31, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. (cod. fisc. 03463750152), con sede legale in Cesano Boscone (Milano), piazza Mons. Moneta n. 1, in persona del suo legale rappresentante avv. Grazia Dente, Clinica Castelli (cod. fisc. 00455110183), con sede legale in Bergamo, via Mazzini n. 11, in persona del suo legale rappresentante ing. Andrea Moltrasio, Cliniche Gavazzeni S.p.A. (cod. fisc. 00468520168), con sede legale in Bergamo, via M. Gaavazzeni n. 21, in persona del suo legale rappresentante dott. Giorgio Ferrari, COF Lanzo Hospital S.p.A. (cod. fisc. 00192700136), con sede legale in Lanzo Intelvi (Como), localita' Monte Casle', in persona del suo legale rappresentante rag. Sergio Meschina, Habilita S.p.A. (cod. fisc. 00765430160), con sede legale in Zingonia (Bergamo), via Bologna n. 1, in persona del suo legale rappresentante dott. Roberto Rusconi, IGEA S.p.A. (cod. fisc. 02031760156), con sede legale in Milano, via Marcona n. 69, in persona del suo legale rappresentante dott. Renzo Erba, Casa di cura privata Le Terrazze S.r.l. (cod. fisc. 01994660122), con sede legale in Cunardo (Varese), via U. Foscolo n. 6/b, in persona del suo legale rappresentante sig. Donato Rita, Casa di cura Quarenghi S.r.l. (cod. fisc. 00404280166), con sede legale in S. Pellegrino Terme (Bergamo), via S. Carlo n. 70, in persona del suo legale rappresentante dott.ssa Michele Quarenghi, EUKOS S.p.A. (cod. fisc. 13222010152), con sede legale in Milano, via Pier Lombardo n. 22, in persona del suo legale rappresentante dott. Generoso Galluccio, Casa di cura Santa Rita S.p.A. (cod. fisc. 09444340153), con sede legale in Milano, via Catalani n. 20, in persona del suo legale rappresentante dott. Francesco Pipitone, Casa di cura Villa Esperia S.p.A. (cod. fisc. 04774260584), con sede legale in Salice Terme (Pavia), viale dei Salici n. 35, in persona del suo legale rappresentante dott. Giuseppe Croce Bermondi, Casa di cura Villa Gemma S.p.A. (cod. fisc. 00303450175), con sede legale in Gardone Riviera (Brescia), via Zanardelli n. 101, in persona del suo legale rappresentante rag. Luigi Bersi, Casa di cura La Cittadella Sociale S.r.l. (cod. fisc. 00420630188), con sede legale in Pieve del Cairo (Pavia), via Avanza n. 8, in persona del suo legale rappresentante ing. Giuseppe Arduino, Istituto Clinico Mater Domini S.p.A. (cod. fisc. 00340810126), con sede legale in Castellana (Varese), via Gerenzano n. 2, in persona del suo legale rappresentante dott. Luciano Angelici, Policlinico di Monza Casa di cura privata S.p.A. (cod. fisc. 11514130159), con sede legale in Monza (Milano), via Amati n. 111, in persona del suo legale rappresentante dott. Giampaolo Vergani, CAM Centro Analisi Monza S.p.A. (cod. fisc. 0967150152), con sede legale in Monza (Milano), via Missori n. 9, in persona del suo legale rappresentante dott.ssa Maria Cristina Bozzola, Humanitas Mirasole S.p.A. (cod. fisc. 10125410158), con sede legale in Rozzano (Milano), via Manzoni n. 56, in persona del suo legale rappresentante dott. Ivan Michele Colombo, Delta Medica S.r.l. (cod. fisc. 01579220177), con sede legale in Ronzano (Milano), viale Toscana n. 35/37, in persona del suo legale rappresentante dott.ssa Grazia Russo, Fleming Research S.r.l. (cod. fisc. 04962000156), con sede legale in Milano, via Bianca Maria n. 35, in persona del suo legale rappresentante dott. Carlo Roccio, Istituto Lombardo per la Medicina Iperbarica S.r.l. (cod. fisc. 07458920159), con sede legale in Milano, viale Premuda n. 34, in persona del suo legale rappresentante dott. Paolo Binda Zane, Multimedica Holding S.p.A. (cod. fisc. 01979600150), con sede legale in Milano, via Fantoli n. 16/15, in persona del suo legale rappresentante dott. Daniele Schwarz, Clinica San Carlo Casa di cura polispecialistica (cod. fisc. 07410110154), con sede legale in Paderno Dugnano (Milano), via Ospedale n. 21, in persona del suo legale rappresentante dott.ssa Patrizia Bernardelli, Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. (cod. fisc. 08691440153), con sede legale in Milano, via Filodrammatici n. 10 e Centro Cardiologico Monzino S.p.A. (cod. fisc. 13055640158), con sede legale in Milano, via Filodrammatici n. 10 in persona del loro legale rappresentante dott. Carlo Ciani, Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (cod. fisc. 03064280153), con sede legale in Milano, via Olgettina n. 60, in persona del suo legale rappresentante dott. Renato Botti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Avolio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, viale Gian Galeazzo n. 16; Contro Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. Valentina Mameli e Raffaella Schiena ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale in Milano, via Fabio Filzi, n. 22 e nei confronti della ASL della Provincia di Bergamo, non costituita in giudizio; Istituti clinici di perfezionamento, non costituiti in giudizio, per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. VIII/4239 del 28 febbraio 2007, recante «Attuazione del comma 796, dell'art. l della legge 27 dicembre 2006, n. 26 (Legge finanziaria 2007) e prime integrazioni alla d.G.R. n. VIII/3776/2006 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007"», pubblicata nel B.U.R.L. del 12 marzo 2007 nelle seguenti parti: A) punto 3, il quale dispone «di dare attuazione alla lettera o) del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che "dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto", relativamente all'intero esercizio 2007, come segue: lasciando a disposizione delle ASL il 2% di sconto dovuto dalle strutture private accreditate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per definire con gli erogatori in sede di negoziazione 2007 degli specifici progetti finalizzati a risolvere squilibri domanda offerta e criticita' di durata dei tempi d'attesa; dando mandato alle ASL, in sede contrattuale, di ridurre del 9% la quota di risorse contrattabili per le prestazioni di laboratorio analisi e di prevedere uno sconto del 9% che gli erogatori dovranno applicare alle fatturazioni delle prestazioni di diagnostica di laboratorio; la percentuale cosi' applicata in termini di riduzioni contrattuali e di sconto alle valorizzazioni calcolate sulla base del tariffario oggi in vigore in Regione Lombardia e' del 18% e non del 20% in quanto mediamente il tariffario regionale, per quanto riguarda la branca di laboratorio analisi, e' superiore del 10% rispetto al d.m. 1996; le risorse derivanti dallo sconto sulle prestazioni di laboratorio sono acquisite al governo del sistema»; B) Allegato 1 nella parte relativa a «Farmaci a somministrazione diretta ospedaliera (File F)», secondo cui «nei limiti della complessiva compatibilita' di sistema si conferma che la spesa per tali farmaci possa crescere a livello regionale fino ad un massimi del 3% rispetto alla spesa sostenuta nel 2006. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio di sistema si definiscono, al fine del rimborso ai soggetti erogatori, le seguenti soglie di regressione tariffaria: fino ad un valore di produzione di File F pari al 98% rispetto al valore 2006, non si applica la regressione; se il valore di produzione e' compreso tra il 98% e il 103% rispetto al valore 2006, si applica la regressione massima al 30%; se il valore di produzione e' compreso tra il 104% e il 110% rispetto al valore 2006, si applica la regressione massima del 45%». Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore alla pubblica udienza del giorno 5 dicembre 2007 il dott. Riccardo Giani; Uditi l'avv. V. Avolio per le societa' ricorrenti e l'avv. V. Mameli per la Regione Lombardia; Considerato in fatto ed in diritto quanto segue. F a t t o Le societa' ricorrenti premettono una attenta disamina degli sviluppi normativi inerenti la disciplina della materia sanitaria evidenziando in particolare: che con il d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal successivo d.lgs. n. 299/1999, si e' previsto, in punto di erogazione delle prestazioni assistenziali, un sistema ispirato alla equiparazione fra le strutture sanitarie pubbliche e quelle private; che garantisca sia livelli essenziali e uniformi di assistenza sia la liberta' di scelta del cittadino in relazione al luogo di cura ed ai professionisti da cui ottenere dette prestazioni (art. 8-bis); a tal fine, l'art. 8-quater richiede l'ottenimento di un accreditamento istituzionale da parte delle strutture autorizzate pubbliche e private che vogliano erogare assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (art. 8-sexies); tali strutture vengono finanziate secondo un ammontare globale predefinito sulla base degli accordi contrattuali previsti dall'art. 8-quinquies; la legge n. 549 del 1995, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha stabilito, all'art. 2, comma 9, che in sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanita' con propri decreti ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori individuati dal d.m. del 15 aprile 1994; per l'assistenza specialistica ambulatoriale il Ministero della sanita' ha approvato il decreto 22 luglio 1996, contenente l'elenco delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e le relative tariffe; ma il Consiglio di Stato, sez. IV con la sentenza n. 1839 del 2001 ha, tuttavia, annullato quest'ultimo d.m., giudicando illegittimi i criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe, stante la scarsa rappresentativita' del campione di strutture ospedaliere scelto dal Ministero. la necessita' di garantire un aggiornamento delle tariffe massime e' stata, peraltro, ancora recentemente stabilita dall'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, secondo il quale le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, vengono determinate dal Ministero della salute; il Ministero della salute, entro il 30 marzo 2005, deve provvedere con decreto a compiere la ricognizione e l'eventuale aggiornamento delle tariffe massime e, in ogni caso, ad aggiornare a scadenza biennale le tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005, sentite le societa' scientifiche e le associazioni di categoria interessate; sennonche', non solo i termini per l'aggiornamento non sono stati rispettati, ma il Ministero della salute, con il decreto 12 settembre 2006, ha addirittura richiamato per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale le tariffe massime individuate dal decreto del Ministro della sanita' del 22 luglio 1996 (art. 3, comma 1, lett. a), applicando, pertanto tariffe vecchie di dieci anni e calcolate sulla base di criteri giudicati illegittimi; per quel che piu' interessa la legge n. 296 del 2006 ha stabilito quanto segue: A) all'art. 1, comma 796, lett. o), ha disposto che sfatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dell'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto»; B) all'art. 1, comma 796, lett. l), punto 2, ha richiesto alle regioni la presentazione di un piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci. La Giunta regionale della Regione Lombardia, con la deliberazione n. VIII/4239, pubblicata nel B.U.R.L. il 12 marzo 2007, ha dato attuazione alle indicate disposizioni della legge n. 311 del 2004, in particolare - al suo punto 3 - ha dato attuazione al disposto della lettera o) del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'intero esercizio 2007, indicando le concrete modalita' dell'attuazione medesima e - all'Allegato 1 - ha stabilito che la spesa per i farmaci possa crescere a livello regionale fino ad un massimo del 3% rispetto alla spesa sostenuta nel 2006 prevedendo una regressione tariffaria per i farmaci del File F. Nei confronti della deliberazione regionale le societa' ricorrenti propongono la presente impugnativa, formulando le seguenti censure: 1. «Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della l.r. della Regione Lombardia n. 31 del 1997. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparita' di trattamento ed ingiustizia manifesta». Si censura la disparita' di trattamento che le disposizioni gravate creano tra le strutture sanitarie pubbliche e quelle di carattere privato, imponendo solamente a queste ultime la pratica di uno sconto, in evidente contrasto con l'assetto del Servizio sanitario regionale della Lombardia. 2. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 32, 41, 97 e 117 della Costituzione, dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296». La lettera o) del comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, cui la deliberazione gravata da attuazione, risulta costituzionalmente illegittimo nella parte in cui impone alle regioni di applicare uno sconto percentuale fisso sulla remunerazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio nei confronti delle sole strutture sanitarie private accreditate e cosi' facendo essa opera una evidente ed irrazionale discriminazione a danno di queste ultime e viola gli artt. 3, 32, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione. 3. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 97, 24 e 113 della Costituzione, dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge finanziaria 2007, nonostante l'incipit della disposizione faccia riferimento all'esigenza di rispettare un principio di adeguamento tariffario, ha assunto come parametro per il calcolo delle stesse tariffe gli importi indicati dal d.m. del 1996, su cui dover operare ulteriori sconti da parte delle strutture private, illegittimamente prendendo come parametro su cui calcolare dette percentuali gli importi indicati da un d.m. assai datato e, oltretutto, annullato dal Consiglio di Stato proprio per l'illegittima modalita' di determinazione delle tariffe. Determinando anche sotto questo profilo la incostituzionalita' della norma. 4. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 97 e 117 e 119 della Costituzione, dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296». La norma ex art. 1, comma 796, lett. o) e' altresi' incostituzionale perche' interviene pesantemente, condizionandola e limitandola, sull'autonomia finanziaria regionale, cosi' come risulta dal combinato disposto degli artt. 117 e 119 della Costituzione. 5. «Ulteriore illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione, dall'art. 1, comma 796, letto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296». Appare altresi' illegittimo costituzionalmente uno sconto in quanto applicato in termini fissi e generalizzati senza differenziazione alcuna. 6. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 8, legge n. 499 del 27 dicembre 1997, e dell'art. 8-sexies, comma 1, d.lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 della Costituzione». L'allegato n. 1 alla deliberazione della giunta impugnata prevede per i farmaci a somministrazione diretta ospedaliera (File F) l'applicazione di elevate percentuali di regressione tariffaria la quale risulta illegittima per violazione del principio fissato dall'art. 8-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 aggravata dall'aspetto, non trascurabile,che tali percentuali di regressione non riguardano il rimborso di spese relative a prestazioni sanitarie, bensi', appunto, alla somministrazione dei farmaci. La Regione Lombardia si e' costituita in giudizio per resistere al ricorso. Le parti hanno depositato memorie finali. Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 5 dicembre 2007, relatore il dott. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa e' stata trattenuta dal Collegio per la decisione. D i r i t t o 1. - Con il ricorso in esame le societa' ricorrenti impugnano la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/4239 del 28 febbraio 1997, che ha dato attuazione alla norma di cui alla legge statale 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di tariffe sanitarie. In particolare costituiscono oggetto di impugnazione due specifiche previsioni della citata deliberazione e cioe' il «punto 3.» del deliberato e parte dell'allegato 1. Con il «punto 3.» della deliberazione n. 8/4239 la Giunta regionale della Lombardia ha dato attuazione all'art. 1 comma 796, lett. o) della legge statale n. 296/2006, il quale prevede che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, «praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal d.m.s. 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto». Il «punto 3.» indica quindi gli effetti operativi dell'attuato sconto. L'allegato 1 alla citata deliberazione regionale viene invece impugnato limitatamente alla sua parte inerente i «Farmaci a somministrazione diretta ospedaliera (File F)», ove si stabilisce che il rimborso ai soggetti erogatori avverra' senza alcuna regressione fino ad un ammontare pari al 98% rispetto valore di farmaci erogati nel 2006, mentre si applichera' una regressione tariffaria massima del 30% per il valore compreso tra il 98 e il 103% rispetto al valore 2006 e la regressione massima del 45% per il valore di produzione compreso tra il 104 e il 110%. 2. - Nei confronti della deliberazione gravata le societa' ricorrenti formulano 6 censure, rispettivamente le prime cinque relative all'impugnazione del «punto 3.» del deliberato e la sesta relativa all'Allegato 1. A ben vedere le doglianze mosse avverso il «punto 3» della deliberazione gravata hanno ad oggetto da un lato, la prima censura, un'ipotesi di violazione di legge, mentre le altre quattro mirano a porre in luce la illegittimita' costituzionale della norma di legge statale cui la delibera regionale ha dato attuazione, ricavandone la illegittimita' derivata del provvedimento medesimo. 3. - La sezione, a seguito dell'odierna pubblica udienza, ha trattenuto il ricorso in decisione. Con sentenza non definitiva la sezione ha quindi deciso la prima censura; respingendola, e la sesta censura, accogliendola. Nella medesima sentenza non definitiva la sezione ha dato atto che con le restanti censure (da 2 a 5) il ricorso poneva questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge statale n. 296/2006 ritenute dal collegio, almeno in parte, rilevanti e non manifestamente infondate e preannunciando quindi che con separata ordinanza avrebbe provveduto a sollevare il relativo incidente di costituzionalita'. 4. - I dubbi di costituzionalita' sollevati dalle parti ricorrenti in ordine all'art. 1, comma 796, lett. o) della legge statale n. 296/2006 sono rilevanti. Infatti il presente giudizio ha ad oggetto la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/4239 del 28 febbraio 2007 recante specificamente «Attuazione del comma 796, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)», cioe' il provvedimento regionale che ha dato specifica attuazione a detta disposizione normativa, con l'effetto che l'eventuale illegittimita' costituzionale della citata disposizione normativa si traduce in vizio di illegittimita' derivata dell'atto impugnato e che il Collegio non puo' decidere il ricorso in esame, nella presente parte, prescindendo dalla soluzione della questione di costituzionalita'. 5. - L'art. 1, comma 796, lett. o) della legge statale n. 296/2006 prevede che «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto». Detta norma ad avviso del Collegio solleva dubbi di legittimita' costituzionale che appaiono non manifestamente infondati nei termini che saranno di seguito illustrati. 5.1. - In primo luogo la norma di legge in esame impone alle strutture private accreditate uno sconto sulla remunerazione delle prestazioni erogate per conto del Sevizio sanitario nazionale calcolato prendendo a base le tariffe di cui al decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996. Deve essere evidenziato che il citato d.m. Sanita' 22 luglio 1996 e' stato oggetto di annullamento giurisdizionale avvenuto con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1839 del 2001, avendo il giudice d'appello giudicato illegittimi i criteri utilizzati dal Ministero per redigere il decreto e in particolare scarsamente rappresentativo il campione di istituti pubblici presi in esame in sede istruttoria. L'art. 1, comma 796, lett. o) cit., che pure esordisce richiamando l'esigenza di adeguamento tariffario e a tal fine invoca l'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, cha attribuisce al Ministero della salute il compito di aggiornare le tariffe in questione, ha poi utilizzato, al fine di disporre le riduzioni tariffarie operate, proprio il tariffario annullato in sede giurisdizionale. Tale norma viola l'art. 3 Cost. sub specie di principio di ragionevolezza, sia nella parte in cui pone assieme contraddittoriamente il richiamo al principio dell'adeguamento tariffario e la ultrattivita' del decreto ministeriale sulla tariffe annullato, sia nella parte in cui un tariffario giudicato inadeguato per la scarsa istruttoria sulla cui base e' stato emesso viene addirittura preso a base per effettuare un intervento di ulteriore riduzione dei rimborsi. La norma viola altresi' gli artt. 24, 103, 113, 97 Cost. nella parte in cui non tiene in alcuna considerazione un pronunciamento della magistratura amministrativa e inserisce quale presupposto di una norma di legge un atto amministrativo (il d.m. Sanita' citato) annullato in sede giurisdizionale. Non pare dubitabile che l'ampia discrezionalita' riconosciuta al legislatore nella sue scelte incontri il limite del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. 5.2. - L'art. 1, comma 796, lett. o) della legge statale n. 296/2006 appare altresi' violare le previsioni costituzionali in tema di competenza legislativa regionale e autonomia finanziaria delle regioni di cui agli artt. 117 e 119 Cost. E' vero che l'art. 117, terzo comma, attribuisce allo Stato il potere di dettare norma in tema di coordinamento della finanza pubblica, ma come la Corte costituzionale ha da tempo insegnato il legislatore statale puo' solo stabilire a carico degli enti autonomi una disciplina di principio, in particolare fissando un limite complessivo che lascia agli enti stessi ampia liberta' di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obbiettivi di spesa (sentenze n. 157/2007, n. 88/2006, n. 449/2005, n. 417/2005, n. 376/2003, n. 390/2004). Al contrario la norma in esame fissa una percentuale esatta di sconto sulla remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate, incidendo in maniera puntuale e diretta sulla spesa regionale con un intervento di dettaglio sulle tariffe in questione. In tal modo il legislatore statale ha violato l'autonomia finanziaria regionale ex artt. 117 e 119 Cost. 5.3. - L'art. 1, comma 796, lett. o) della legge statale n. 296/2006 appare infine illegittimo costituzionalmente nella parte in cui impone uno sconto in misura fissa e generalizzata senza che risulti in alcun modo l'istruttoria compiuta e senza che risulti conseguentemente la ragionevolezza della misura di sacrificio imposto, evenienza che si imponeva invece come necessaria, tanto piu' in quanto si sono prese a base, come gia' evidenziato, tariffe risalenti nel tempo (fissate nel 1996) e a loro volta risultate frutto di scelte, in quel caso amministrative, assunte sulla base di una istruttoria incompleta (Cons. Stat., sez. V, 1839/2001). In tale ottica la norma applicata appare configgente con gli art. 97 (per il profilo della assente istruttoria) e 41 Cost. (per la irragionevolezza della determinazione quantitativa del sacrificio imposto ai privati). 6. - Per tutte le considerazioni esposte il collegio reputa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge statale n. 296 del 2006. Il giudizio deve quindi in parte qua essere sospeso e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della suindicata questione di costituzionalita'.
P. Q. M. Solleva avanti alla Corte costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge statale n. 296 del 2006 per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 97, 103, 113, 117, 119 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla segreteria della sezione, ex art. 23 della legge n. 87 del 1953, di notificare la presenta ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' di darne comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2007. Il Presidente: Giordano Il referendario estensore: Giani