N. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2007- 12 febbraio 2008

Ordinanza  del  12  febbraio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale   della   Lombardia   sul   ricorso  proposto  da  Istituto
Policlinico  S.  Donato  S.p.A.  ed altri contro Regione Lombardia ed
altri

Sanita'  pubblica  -  Prestazioni  specialistiche e di diagnostica di
  laboratorio   rese  da  strutture  private  accreditate  -  Obbligo
  dell'applicazione  di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e
  del 20 per cento sulle tariffe di cui al Decreto del Ministro della
  Sanita'  22  luglio  1996  -  Incidenza sul diritto di difesa e sui
  principi  di  uguaglianza,  di  liberta'  di  iniziativa  economica
  privata,  di  buon  andamento  della  pubblica amministrazione e di
  tutela  giurisdizionale  -  Violazione  della  sfera  di competenza
  regionale  per  la  diretta  determinazione  delle tariffe in luogo
  della  previsione  di  criteri per la determinazione delle stesse -
  Lesione dell'autonomia finanziaria regionale.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o).
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 97, 103, 113, 117 e 119.
(GU n.25 del 11-6-2008 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1235 del 2007
proposto  da  Istituto  Policlinico  San  Donato S.p.A. - Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico (cod. fisc. 05853360153), con
sede  legale  in  San Donato Milanese (Milano), via Morandi n. 30, in
persona  del  suo  presidente  prof.  avv. Giuseppe Rotelli, Istituto
Ortopedico  Galeazzi S.p.A. - Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico  (cod. fisc. 05849220156), con sede legale in Milano, via
Riccardo  Galeazzi  n. 4,  in  persona  del suo presidente prof. avv.
Giuseppe  Rotelli,  Istituto  Clinico  San  Siro  S.p.A.  (cod. fisc.
01977210150),  con  sede  legale  in  Milano,  via Monreale n. 18, in
persona  del  suo  presidente  prof.  avv. Giuseppe Rotelli, Istituto
Clinico  Sant'Ambrogio  S.p.A.  (cod.  fisc.  00858290158),  con sede
legale  in Milano, via Faravelli n. 16, in persona del suo presidente
prof.  avv.  Giuseppe  Rotelli,  Istituto Clinico Beato Matteo S.p.A.
(cod.  fisc.  08086250159), con sede legale in Vigevano (Pavia), c.so
Pavia  n. 84,  in  persona  del  suo  presidente  prof. avv. Giuseppe
Rotelli,  Istituto  di  Cura  Citta'  di  Pavia  S.r.l.  (cod.  fisc.
00182770180), con sede legale in Pavia, viale Parco Vecchio n. 27, in
persona  del  suo  presidente  prof.  avv. Giuseppe Rotelli, Istituti
Clinici  Zucchi  S.p.A.  (cod. fisc. 00854080157), con sede legale in
Monza (Milano), via Zucchi n. 24, in persona del suo presidente prof.
avv.  Giuseppe  Rotelli,  Istituto  Clinico Villa Aprica S.p.A. (cod.
fisc.  00226780138),  con  sede  legale  in Como, via Castelcarnasino
n. 10,  in  persona  del  suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli,
Istituto  Clinico prof. «E. Morelli» S.p.A. (cod. fisc. 00303270185),
con  sede  legale  in Pavia, Piazza XXIV Maggio n. 13, in persona del
suo  presidente  prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto Clinico Citta'
di  Brescia  S.p.A.  (cod.  fisc.  00585540172),  con  sede legale in
Brescia,  via  Gualla n. 15, in persona del suo presidente prof. avv.
Giuseppe   Rotelli,   Policlinico   San   Marco  S.r.l.  (cod.  fisc.
05946720587),  con  sede  legale  in  Osio Sotto - Localita' Zingonia
(Bergamo),  corso  Europa  n. 7,  in persona del suo presidente prof.
avv.  Giuseppe  Rotelli,  Policlinico  San  Pietro S.p.A. (cod. fisc.
00468460167),  con  sede  legale  in  Ponte San Pietro (Bergamo), via
Forlanini  n. 15,  in  persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe
Rotelli,  Istituto  Clinico  S. Anna S.p.A. (cod. fisc. 00298670175),
con  sede  legale  in Brescia, via del Franzone n. 31, in persona del
suo  presidente  prof. avv. Giuseppe Rotelli, Casa di Cura Ambrosiana
S.p.A.  (cod.  fisc.  03463750152), con sede legale in Cesano Boscone
(Milano),  piazza  Mons.  Moneta  n. 1,  in  persona  del  suo legale
rappresentante  avv.  Grazia  Dente,  Clinica  Castelli  (cod.  fisc.
00455110183),  con  sede  legale  in  Bergamo,  via Mazzini n. 11, in
persona del suo legale rappresentante ing. Andrea Moltrasio, Cliniche
Gavazzeni  S.p.A.  (cod.  fisc.  00468520168),  con  sede  legale  in
Bergamo,   via  M.  Gaavazzeni  n. 21,  in  persona  del  suo  legale
rappresentante dott. Giorgio Ferrari, COF Lanzo Hospital S.p.A. (cod.
fisc.   00192700136),  con  sede  legale  in  Lanzo  Intelvi  (Como),
localita' Monte Casle', in persona del suo legale rappresentante rag.
Sergio  Meschina,  Habilita S.p.A. (cod. fisc. 00765430160), con sede
legale  in  Zingonia  (Bergamo), via Bologna n. 1, in persona del suo
legale  rappresentante dott. Roberto Rusconi, IGEA S.p.A. (cod. fisc.
02031760156),  con  sede  legale  in  Milano,  via  Marcona n. 69, in
persona  del suo legale rappresentante dott. Renzo Erba, Casa di cura
privata  Le Terrazze S.r.l. (cod. fisc. 01994660122), con sede legale
in Cunardo (Varese), via U. Foscolo n. 6/b, in persona del suo legale
rappresentante  sig. Donato Rita, Casa di cura Quarenghi S.r.l. (cod.
fisc. 00404280166), con sede legale in S. Pellegrino Terme (Bergamo),
via S. Carlo n. 70, in persona del suo legale rappresentante dott.ssa
Michele  Quarenghi,  EUKOS  S.p.A. (cod. fisc. 13222010152), con sede
legale  in Milano, via Pier Lombardo n. 22, in persona del suo legale
rappresentante  dott.  Generoso  Galluccio,  Casa  di cura Santa Rita
S.p.A.  (cod.  fisc.  09444340153),  con  sede  legale in Milano, via
Catalani  n. 20,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante dott.
Francesco  Pipitone,  Casa  di  cura Villa Esperia S.p.A. (cod. fisc.
04774260584),  con  sede  legale  in  Salice Terme (Pavia), viale dei
Salici n. 35, in persona del suo legale rappresentante dott. Giuseppe
Croce   Bermondi,  Casa  di  cura  Villa  Gemma  S.p.A.  (cod.  fisc.
00303450175),  con  sede  legale  in  Gardone  Riviera (Brescia), via
Zanardelli  n. 101,  in  persona  del  suo legale rappresentante rag.
Luigi  Bersi,  Casa  di cura La Cittadella Sociale S.r.l. (cod. fisc.
00420630188),  con sede legale in Pieve del Cairo (Pavia), via Avanza
n. 8, in persona del suo legale rappresentante ing. Giuseppe Arduino,
Istituto  Clinico  Mater  Domini S.p.A. (cod. fisc. 00340810126), con
sede  legale  in  Castellana (Varese), via Gerenzano n. 2, in persona
del  suo legale rappresentante dott. Luciano Angelici, Policlinico di
Monza  Casa di cura privata S.p.A. (cod. fisc. 11514130159), con sede
legale in Monza (Milano), via Amati n. 111, in persona del suo legale
rappresentante  dott.  Giampaolo  Vergani,  CAM  Centro Analisi Monza
S.p.A.  (cod.  fisc.  0967150152), con sede legale in Monza (Milano),
via  Missori  n. 9, in persona del suo legale rappresentante dott.ssa
Maria   Cristina  Bozzola,  Humanitas  Mirasole  S.p.A.  (cod.  fisc.
10125410158), con sede legale in Rozzano (Milano), via Manzoni n. 56,
in  persona del suo legale rappresentante dott. Ivan Michele Colombo,
Delta  Medica  S.r.l.  (cod.  fisc.  01579220177), con sede legale in
Ronzano  (Milano),  viale Toscana n. 35/37, in persona del suo legale
rappresentante  dott.ssa  Grazia Russo, Fleming Research S.r.l. (cod.
fisc.  04962000156),  con  sede  legale  in  Milano, via Bianca Maria
n. 35,  in  persona del suo legale rappresentante dott. Carlo Roccio,
Istituto  Lombardo  per  la  Medicina  Iperbarica  S.r.l. (cod. fisc.
07458920159),  con  sede  legale  in  Milano, viale Premuda n. 34, in
persona  del  suo  legale  rappresentante  dott.  Paolo  Binda  Zane,
Multimedica  Holding S.p.A. (cod. fisc. 01979600150), con sede legale
in   Milano,   via  Fantoli  n. 16/15,  in  persona  del  suo  legale
rappresentante  dott. Daniele Schwarz, Clinica San Carlo Casa di cura
polispecialistica  (cod.  fisc.  07410110154),  con  sede  legale  in
Paderno  Dugnano  (Milano),  via  Ospedale  n. 21, in persona del suo
legale rappresentante dott.ssa Patrizia Bernardelli, Istituto Europeo
di  Oncologia  S.r.l.  (cod.  fisc.  08691440153), con sede legale in
Milano, via Filodrammatici n. 10 e Centro Cardiologico Monzino S.p.A.
(cod.   fisc.   13055640158),   con   sede   legale  in  Milano,  via
Filodrammatici  n. 10 in persona del loro legale rappresentante dott.
Carlo  Ciani,  Fondazione  Centro  San Raffaele del Monte Tabor (cod.
fisc.  03064280153),  con sede legale in Milano, via Olgettina n. 60,
in  persona  del  suo legale rappresentante dott. Renato Botti, tutti
rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Vincenzo Avolio ed elettivamente
domiciliati  presso  il  suo  studio  in  Milano, viale Gian Galeazzo
n. 16;
   Contro  Regione  Lombardia, in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore  rappresentata  e difesa dagli avv. Valentina
Mameli  e  Raffaella  Schiena  ed  elettivamente  domiciliata  presso
l'Avvocatura  regionale  in  Milano,  via  Fabio  Filzi,  n. 22 e nei
confronti  della  ASL  della  Provincia di Bergamo, non costituita in
giudizio;  Istituti  clinici  di  perfezionamento,  non costituiti in
giudizio,   per   l'annullamento  della  deliberazione  della  Giunta
regionale  n. VIII/4239 del 28 febbraio 2007, recante «Attuazione del
comma  796,  dell'art.  l  della legge 27 dicembre 2006, n. 26 (Legge
finanziaria  2007) e prime integrazioni alla d.G.R. n. VIII/3776/2006
"Determinazioni  in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario
regionale  per  l'esercizio  2007"»,  pubblicata  nel B.U.R.L. del 12
marzo 2007 nelle seguenti parti:
     A) punto 3, il quale dispone «di dare attuazione alla lettera o)
del  comma  796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
prevede  che "dalla data di entrata in vigore della presente legge le
strutture  private  accreditate,  ai  fini  della remunerazione delle
prestazioni   rese   per  conto  del  Servizio  sanitario  nazionale,
praticano  uno  sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per
le  prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita'
22  luglio  1996,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 150 alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 216  del  14 settembre 1996, e pari al 20 per
cento  degli  importi  indicati  per le prestazioni di diagnostica di
laboratorio dal medesimo decreto", relativamente all'intero esercizio
2007, come segue:
      lasciando a disposizione delle ASL il 2% di sconto dovuto dalle
strutture  private  accreditate  per  le prestazioni di specialistica
ambulatoriale  per definire con gli erogatori in sede di negoziazione
2007  degli  specifici  progetti  finalizzati  a  risolvere squilibri
domanda offerta e criticita' di durata dei tempi d'attesa;
      dando mandato alle ASL, in sede contrattuale, di ridurre del 9%
la  quota  di risorse contrattabili per le prestazioni di laboratorio
analisi  e  di prevedere uno sconto del 9% che gli erogatori dovranno
applicare  alle  fatturazioni  delle  prestazioni  di  diagnostica di
laboratorio;  la  percentuale cosi' applicata in termini di riduzioni
contrattuali e di sconto alle valorizzazioni calcolate sulla base del
tariffario  oggi  in vigore in Regione Lombardia e' del 18% e non del
20% in quanto mediamente il tariffario regionale, per quanto riguarda
la  branca  di  laboratorio analisi, e' superiore del 10% rispetto al
d.m. 1996;
      le   risorse   derivanti  dallo  sconto  sulle  prestazioni  di
laboratorio sono acquisite al governo del sistema»;
     B) Allegato 1 nella parte relativa a «Farmaci a somministrazione
diretta   ospedaliera  (File  F)»,  secondo  cui  «nei  limiti  della
complessiva  compatibilita'  di  sistema si conferma che la spesa per
tali  farmaci  possa  crescere a livello regionale fino ad un massimi
del   3%  rispetto  alla  spesa  sostenuta  nel  2006.  Ai  fini  del
mantenimento  dell'equilibrio  di sistema si definiscono, al fine del
rimborso  ai  soggetti  erogatori,  le seguenti soglie di regressione
tariffaria:
      fino  ad un valore di produzione di File F pari al 98% rispetto
al valore 2006, non si applica la regressione;
      se  il  valore  di  produzione e' compreso tra il 98% e il 103%
rispetto al valore 2006, si applica la regressione massima al 30%;
      se  il  valore  di produzione e' compreso tra il 104% e il 110%
rispetto al valore 2006, si applica la regressione massima del 45%».
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
   Viste le memorie prodotte dalle parti;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato relatore alla pubblica udienza del giorno 5 dicembre 2007
il dott. Riccardo Giani;
   Uditi  l'avv.  V.  Avolio  per  le societa' ricorrenti e l'avv. V.
Mameli per la Regione Lombardia;
   Considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
                              F a t t o
   Le  societa'  ricorrenti  premettono  una  attenta  disamina degli
sviluppi  normativi   inerenti  la disciplina della materia sanitaria
evidenziando in particolare:
     che  con  il  d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal successivo
d.lgs.  n. 299/1999,  si  e'  previsto,  in punto di erogazione delle
prestazioni assistenziali, un sistema ispirato alla equiparazione fra
le strutture sanitarie pubbliche e quelle private; che garantisca sia
livelli essenziali e uniformi di assistenza sia la liberta' di scelta
del  cittadino  in relazione al luogo di cura ed ai professionisti da
cui  ottenere  dette  prestazioni  (art.  8-bis);  a tal fine, l'art.
8-quater richiede l'ottenimento di un accreditamento istituzionale da
parte  delle  strutture  autorizzate pubbliche e private che vogliano
erogare  assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio
sanitario   nazionale   (art.   8-sexies);   tali  strutture  vengono
finanziate  secondo un ammontare globale predefinito sulla base degli
accordi contrattuali previsti dall'art. 8-quinquies;
     la  legge  n. 549  del 1995, recante misure di razionalizzazione
della  finanza  pubblica,  ha  stabilito, all'art. 2, comma 9, che in
sede  di  prima  applicazione  del  sistema  di  remunerazione  delle
prestazioni,  le  regioni fissano il livello massimo delle tariffe da
corrispondere  nel  proprio territorio ai soggetti erogatori entro un
intervallo  di  variazione  compreso  tra  il  valore  delle  tariffe
individuate  dal  Ministro  della  sanita'  con propri decreti ed una
riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i
livelli inferiori individuati dal d.m. del 15 aprile 1994;
     per  l'assistenza specialistica ambulatoriale il Ministero della
sanita'  ha  approvato il decreto 22 luglio 1996, contenente l'elenco
delle  prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito
del  Servizio  sanitario  nazionale  e  le  relative  tariffe;  ma il
Consiglio  di  Stato,  sez.  IV  con la sentenza n. 1839 del 2001 ha,
tuttavia,  annullato  quest'ultimo  d.m.,  giudicando  illegittimi  i
criteri  utilizzati  per  la  determinazione delle tariffe, stante la
scarsa  rappresentativita'  del  campione  di  strutture  ospedaliere
scelto dal Ministero.
     la  necessita'  di  garantire  un  aggiornamento  delle  tariffe
massime  e'  stata, peraltro, ancora recentemente stabilita dall'art.
1,  comma  170,  della  legge  n. 311  del  2004, secondo il quale le
tariffe  massime  per  la  remunerazione  delle  prestazioni  e delle
funzioni  assistenziali,  assunte come riferimento per la valutazione
della  congruita' delle risorse a disposizione del Servizio sanitario
nazionale,   vengono  determinate  dal  Ministero  della  salute;  il
Ministero  della  salute, entro il 30 marzo 2005, deve provvedere con
decreto  a compiere la ricognizione e l'eventuale aggiornamento delle
tariffe massime e, in ogni caso, ad aggiornare a scadenza biennale le
tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere
dall'anno 2005, sentite le societa' scientifiche e le associazioni di
categoria   interessate;   sennonche',   non   solo   i  termini  per
l'aggiornamento  non  sono  stati  rispettati,  ma il Ministero della
salute,  con  il decreto 12 settembre 2006, ha addirittura richiamato
per  la  remunerazione  delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale  a  carico  del Servizio sanitario nazionale le tariffe
massime  individuate  dal  decreto  del Ministro della sanita' del 22
luglio  1996 (art. 3, comma 1, lett. a), applicando, pertanto tariffe
vecchie  di  dieci  anni  e calcolate sulla base di criteri giudicati
illegittimi;
     per  quel  che  piu'  interessa  la  legge  n. 296  del  2006 ha
stabilito quanto segue:
      A)  all'art.  1,  comma  796,  lett. o), ha disposto che sfatto
salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle
prestazioni  sanitarie  dell'art. 1, comma 170, quarto periodo, della
legge  30  dicembre  2004,  n. 311,  come  modificato  dalla presente
lettera,  a  partire  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge  le  strutture private accreditate, ai fini della remunerazione
delle  prestazioni  rese  per conto del Servizio sanitario nazionale,
praticano  uno  sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per
le  prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita'
22  luglio  1996,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 150 alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 216  del  14 settembre 1996, e pari al 20 per
cento  degli  importi  indicati  per le prestazioni di diagnostica di
laboratorio dal medesimo decreto»;
      B)  all'art. 1, comma 796, lett. l), punto 2, ha richiesto alle
regioni  la  presentazione  di  un  piano di contenimento della spesa
farmaceutica   ospedaliera,   che   contenga  interventi  diretti  al
controllo   dei   farmaci   innovativi,   al   monitoraggio  dell'uso
appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci.
   La  Giunta regionale della Regione Lombardia, con la deliberazione
n. VIII/4239,  pubblicata  nel  B.U.R.L.  il  12  marzo 2007, ha dato
attuazione alle indicate disposizioni della legge n. 311 del 2004, in
particolare  -  al suo punto 3 - ha dato attuazione al disposto della
lettera  o)  del  comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,   relativamente   all'intero  esercizio  2007,  indicando  le
concrete  modalita'  dell'attuazione medesima e - all'Allegato 1 - ha
stabilito  che  la  spesa  per  i  farmaci  possa  crescere a livello
regionale fino ad un massimo del 3% rispetto alla spesa sostenuta nel
2006 prevedendo una regressione tariffaria per i farmaci del File F.
   Nei confronti della deliberazione regionale le societa' ricorrenti
propongono la presente impugnativa, formulando le seguenti censure:
     1.  «Violazione  e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della
l.r.  della  Regione  Lombardia  n. 31  del  1997.  Violazione  degli
articoli  3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparita'
di trattamento ed ingiustizia manifesta». Si censura la disparita' di
trattamento  che  le  disposizioni  gravate  creano  tra le strutture
sanitarie   pubbliche   e  quelle  di  carattere  privato,  imponendo
solamente  a  queste  ultime  la  pratica  di uno sconto, in evidente
contrasto  con  l'assetto  del  Servizio  sanitario  regionale  della
Lombardia.
     2. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale,
per  violazione  degli  artt. 3, 32, 41, 97 e 117 della Costituzione,
dell'art.  1,  comma  796,  lettera  o) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296».  La  lettera o) del comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296
del  2006,  cui  la  deliberazione  gravata  da  attuazione,  risulta
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui impone alle regioni
di  applicare  uno sconto percentuale fisso sulla remunerazione delle
prestazioni  specialistiche  e  di  diagnostica  di  laboratorio  nei
confronti  delle sole strutture sanitarie private accreditate e cosi'
facendo  essa  opera  una  evidente  ed irrazionale discriminazione a
danno  di  queste  ultime  e viola gli artt. 3, 32, 41, 97, 117 e 118
della Costituzione.
     3. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale,
per  violazione  degli  artt.  3,  97,  24  e 113 della Costituzione,
dell'art.  1,  comma  796,  lettera  o) della legge finanziaria 2007,
nonostante    l'incipit   della   disposizione   faccia   riferimento
all'esigenza di rispettare un principio di adeguamento tariffario, ha
assunto  come  parametro  per  il  calcolo  delle  stesse tariffe gli
importi  indicati  dal  d.m. del 1996, su cui dover operare ulteriori
sconti  da  parte delle strutture private, illegittimamente prendendo
come  parametro  su  cui  calcolare  dette  percentuali  gli  importi
indicati  da  un  d.m.  assai  datato  e,  oltretutto,  annullato dal
Consiglio   di   Stato   proprio   per   l'illegittima  modalita'  di
determinazione delle tariffe. Determinando anche sotto questo profilo
la incostituzionalita' della norma.
     4. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale,
per  violazione  degli  artt.  3,  97 e 117 e 119 della Costituzione,
dell'art.  1,  comma  796,  lettera  o) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296».  La  norma  ex  art.  1,  comma  796,  lett.  o) e' altresi'
incostituzionale  perche'  interviene pesantemente, condizionandola e
limitandola, sull'autonomia finanziaria regionale, cosi' come risulta
dal combinato disposto degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
     5.   «Ulteriore  illegittimita'  derivata  dalla  illegittimita'
costituzionale  per violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione,
dall'art.  1, comma 796, letto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Appare  altresi'  illegittimo costituzionalmente uno sconto in quanto
applicato  in  termini  fissi  e generalizzati senza differenziazione
alcuna.
     6. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 8, legge
n. 499  del  27  dicembre 1997, e dell'art. 8-sexies, comma 1, d.lgs.
n. 502/1992.  Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Violazione
e  falsa  applicazione  dell'art.  41 della Costituzione». L'allegato
n. 1  alla deliberazione della giunta impugnata prevede per i farmaci
a  somministrazione  diretta  ospedaliera  (File F) l'applicazione di
elevate  percentuali  di  regressione  tariffaria  la  quale  risulta
illegittima  per violazione del principio fissato dall'art. 8-sexies,
comma   1,   del   d.lgs.  n. 502/1992  aggravata  dall'aspetto,  non
trascurabile,che  tali  percentuali  di regressione non riguardano il
rimborso  di spese relative a prestazioni sanitarie, bensi', appunto,
alla somministrazione dei farmaci.
   La Regione Lombardia si e' costituita in giudizio per resistere al
ricorso.
   Le parti hanno depositato memorie finali.
   Chiamata  la  causa  alla  pubblica  udienza del giorno 5 dicembre
2007,  relatore  il  dott.  Riccardo  Giani,  e  sentiti  i difensori
comparsi, come da verbale, la stessa e' stata trattenuta dal Collegio
per la decisione.
                            D i r i t t o
   1.  -  Con il ricorso in esame le societa' ricorrenti impugnano la
deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/4239 del 28
febbraio  1997,  che  ha dato attuazione alla norma di cui alla legge
statale 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di tariffe sanitarie.
   In   particolare   costituiscono   oggetto   di  impugnazione  due
specifiche  previsioni  della  citata deliberazione e cioe' il «punto
3.» del deliberato e parte dell'allegato 1.
   Con   il  «punto  3.»  della  deliberazione  n. 8/4239  la  Giunta
regionale  della  Lombardia  ha dato attuazione all'art. 1 comma 796,
lett.  o)  della  legge  statale n. 296/2006, il quale prevede che le
strutture  private  accreditate,  ai  fini  della remunerazione delle
prestazioni   rese   per  conto  del  Servizio  sanitario  nazionale,
«praticano  uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per
le  prestazioni  specialistiche dal d.m.s. 22 luglio 1996, pubblicato
nel  supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale n. 216 del
14  settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per
le  prestazioni  di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto».
Il  «punto  3.»  indica  quindi  gli  effetti  operativi dell'attuato
sconto.
   L'allegato  1  alla  citata  deliberazione  regionale viene invece
impugnato   limitatamente  alla  sua  parte  inerente  i  «Farmaci  a
somministrazione diretta ospedaliera (File F)», ove si stabilisce che
il  rimborso  ai soggetti erogatori avverra' senza alcuna regressione
fino  ad  un ammontare pari al 98% rispetto valore di farmaci erogati
nel  2006,  mentre  si applichera' una regressione tariffaria massima
del 30% per il valore compreso tra il 98 e il 103% rispetto al valore
2006  e  la  regressione  massima del 45% per il valore di produzione
compreso tra il 104 e il 110%.
   2.  -  Nei  confronti  della  deliberazione  gravata  le  societa'
ricorrenti  formulano  6  censure,  rispettivamente  le  prime cinque
relative  all'impugnazione  del  «punto 3.» del deliberato e la sesta
relativa all'Allegato 1.
   A  ben  vedere  le  doglianze  mosse  avverso  il  «punto 3» della
deliberazione  gravata hanno ad oggetto da un lato, la prima censura,
un'ipotesi  di  violazione di legge, mentre le altre quattro mirano a
porre  in  luce la illegittimita' costituzionale della norma di legge
statale  cui la delibera regionale ha dato attuazione, ricavandone la
illegittimita' derivata del provvedimento medesimo.
   3.  -  La  sezione,  a  seguito  dell'odierna pubblica udienza, ha
trattenuto  il  ricorso  in decisione. Con sentenza non definitiva la
sezione  ha quindi deciso la prima censura; respingendola, e la sesta
censura,  accogliendola.  Nella  medesima  sentenza non definitiva la
sezione  ha  dato  atto  che  con  le  restanti censure (da 2 a 5) il
ricorso  poneva questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma  796,  lett.  o)  della  legge statale n. 296/2006 ritenute dal
collegio, almeno in parte, rilevanti e non manifestamente infondate e
preannunciando quindi che con separata ordinanza avrebbe provveduto a
sollevare il relativo incidente di costituzionalita'.
   4. - I dubbi di costituzionalita' sollevati dalle parti ricorrenti
in  ordine  all'art.  1,  comma  796,  lett.  o)  della legge statale
n. 296/2006  sono  rilevanti.  Infatti  il  presente  giudizio  ha ad
oggetto  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  della Lombardia
n. VIII/4239  del 28 febbraio 2007 recante specificamente «Attuazione
del  comma  796,  dell'art.  1  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge  finanziaria  2007)»,  cioe' il provvedimento regionale che ha
dato   specifica  attuazione  a  detta  disposizione  normativa,  con
l'effetto  che l'eventuale illegittimita' costituzionale della citata
disposizione normativa si traduce in vizio di illegittimita' derivata
dell'atto impugnato e che il Collegio non puo' decidere il ricorso in
esame,  nella  presente  parte,  prescindendo  dalla  soluzione della
questione di costituzionalita'.
   5. - L'art. 1, comma 796, lett. o) della legge statale n. 296/2006
prevede  che «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento
dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170,
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dalla  presente  lettera,  a  partire dalla data di entrata in vigore
della  presente legge le strutture private accreditate, ai fini della
remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario
nazionale,  praticano  uno  sconto  pari al 2 per cento degli importi
indicati  per  le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro
della  sanita'  22  luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 150  alla  Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari
al  20  per  cento  degli  importi  indicati  per  le  prestazioni di
diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto».
   Detta  norma  ad avviso del Collegio solleva dubbi di legittimita'
costituzionale  che appaiono non manifestamente infondati nei termini
che saranno di seguito illustrati.
   5.1.  -  In  primo  luogo  la  norma di legge in esame impone alle
strutture  private  accreditate  uno sconto sulla remunerazione delle
prestazioni   erogate  per  conto  del  Sevizio  sanitario  nazionale
calcolato  prendendo a base le tariffe di cui al decreto del Ministro
della  sanita'  22  luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996.
   Deve  essere evidenziato che il citato d.m. Sanita' 22 luglio 1996
e'   stato  oggetto  di  annullamento  giurisdizionale  avvenuto  con
sentenza  del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1839 del 2001, avendo il
giudice  d'appello  giudicato  illegittimi  i  criteri utilizzati dal
Ministero  per  redigere  il  decreto  e  in  particolare scarsamente
rappresentativo  il  campione  di istituti pubblici presi in esame in
sede istruttoria.
   L'art. 1, comma 796, lett. o) cit., che pure esordisce richiamando
l'esigenza  di  adeguamento  tariffario e a tal fine invoca l'art. 1,
comma  170, della legge n. 311 del 2004, cha attribuisce al Ministero
della salute il compito di aggiornare le tariffe in questione, ha poi
utilizzato,  al  fine  di  disporre  le riduzioni tariffarie operate,
proprio il tariffario annullato in sede giurisdizionale.
   Tale  norma  viola  l'art.  3  Cost.  sub  specie  di principio di
ragionevolezza,    sia    nella    parte    in   cui   pone   assieme
contraddittoriamente   il   richiamo  al  principio  dell'adeguamento
tariffario  e la ultrattivita' del decreto ministeriale sulla tariffe
annullato,  sia nella parte in cui un tariffario giudicato inadeguato
per  la  scarsa  istruttoria  sulla  cui  base  e' stato emesso viene
addirittura  preso  a  base per effettuare un intervento di ulteriore
riduzione dei rimborsi.
   La  norma  viola  altresi'  gli artt. 24, 103, 113, 97 Cost. nella
parte  in  cui  non  tiene in alcuna considerazione un pronunciamento
della  magistratura  amministrativa  e inserisce quale presupposto di
una  norma  di  legge un atto amministrativo (il d.m. Sanita' citato)
annullato  in  sede  giurisdizionale. Non pare dubitabile che l'ampia
discrezionalita'   riconosciuta   al  legislatore  nella  sue  scelte
incontri  il  limite  del  rispetto delle funzioni costituzionalmente
riservate al potere giudiziario.
   5.2.  -  L'art.  1,  comma  796,  lett.  o)  della  legge  statale
n. 296/2006  appare  altresi' violare le previsioni costituzionali in
tema  di  competenza  legislativa  regionale  e autonomia finanziaria
delle  regioni  di  cui agli artt. 117 e 119 Cost. E' vero che l'art.
117,  terzo  comma, attribuisce allo Stato il potere di dettare norma
in  tema  di  coordinamento  della finanza pubblica, ma come la Corte
costituzionale ha da tempo insegnato il legislatore statale puo' solo
stabilire  a  carico degli enti autonomi una disciplina di principio,
in  particolare  fissando  un limite complessivo che lascia agli enti
stessi  ampia  liberta'  di  allocazione  delle risorse tra i diversi
ambiti  e  obbiettivi  di  spesa  (sentenze  n. 157/2007, n. 88/2006,
n. 449/2005, n. 417/2005, n. 376/2003, n. 390/2004).
   Al  contrario  la  norma  in esame fissa una percentuale esatta di
sconto  sulla remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture
private  accreditate,  incidendo  in maniera puntuale e diretta sulla
spesa  regionale  con  un  intervento  di  dettaglio sulle tariffe in
questione.  In tal modo il legislatore statale ha violato l'autonomia
finanziaria regionale ex artt. 117 e 119 Cost.
   5.3.  -  L'art.  1,  comma  796,  lett.  o)  della  legge  statale
n. 296/2006  appare infine illegittimo costituzionalmente nella parte
in  cui  impone  uno sconto in misura fissa e generalizzata senza che
risulti  in  alcun  modo  l'istruttoria  compiuta e senza che risulti
conseguentemente   la   ragionevolezza  della  misura  di  sacrificio
imposto, evenienza che si imponeva invece come necessaria, tanto piu'
in  quanto  si  sono  prese  a  base,  come gia' evidenziato, tariffe
risalenti  nel  tempo  (fissate  nel  1996)  e a loro volta risultate
frutto  di scelte, in quel caso amministrative, assunte sulla base di
una istruttoria incompleta (Cons. Stat., sez. V, 1839/2001).
   In  tale ottica la norma applicata appare configgente con gli art.
97  (per  il  profilo  della  assente istruttoria) e 41 Cost. (per la
irragionevolezza  della  determinazione  quantitativa  del sacrificio
imposto ai privati).
   6.  -  Per  tutte  le  considerazioni  esposte  il collegio reputa
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge statale
n. 296 del 2006.
   Il  giudizio  deve  quindi  in  parte  qua  essere  sospeso e deve
disporsi  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale per
l'esame della suindicata questione di costituzionalita'.
                              P. Q. M.
   Solleva  avanti alla Corte costituzionale, ritenendola rilevante e
non   manifestamente   infondata,   la   questione   di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge statale
n. 296  del 2006 per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 97, 103, 113,
117, 119 della Costituzione.
   Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
   Manda  alla segreteria della sezione, ex art. 23 della legge n. 87
del  1953,  di  notificare  la  presenta  ordinanza  alle  parti e al
Presidente  del Consiglio dei ministri nonche' di darne comunicazione
al  Presidente  della  Camera dei deputati e al Presidente del Senato
della Repubblica.
   Cosi'  deciso  in Milano, nella Camera di consiglio del 5 dicembre
2007.
                       Il Presidente: Giordano
                                     Il referendario estensore: Giani