N. 14 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 ottobre 2007- 28 maggio 2008

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 28 maggio 2008 (dal G.i.p. del Tribunale
di Monza)

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari - Procedimento penale a carico
  dell'on. Tiziana Maiolo per il reato di diffamazione a mezzo stampa
  nei  confronti del magistrato Gian Carlo Caselli, Procuratore della
  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Palermo  -  Deliberazione di
  insindacabilita'   della   Camera   dei  deputati  -  Conflitto  di
  attribuzione  tra  poteri  dello Stato sollevato dal giudice per le
  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di Monza - Denunciata
  mancanza  del nesso funzionale tra i fatti contestati e l'esercizio
  dell'attivita' parlamentare.
- Deliberazione   della   Camera   dei  deputati  13  novembre  2003,
  n. 388-389.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.25 del 11-6-2008 )
   Letti  gli  atti  del procedimento penale sopra a margine indicato
nei  confronti  di  Maiolo  Tiziana,  nata a Parma il 23 giugno 1941,
persona  sottoposta  alle  indagini per il «delitto di cui agli artt.
595  c.p.,  13  e  21  legge  8  febbraio 1948, n. 47, perche', quale
autrice dell'articolo che qui si intende integralmente riportato, dal
titolo  "Caselli  bastonato.  Assolto  Contrada",  apparso  in  prima
pagina,  con  foto  di  grande  formato, di Gian Carlo Caselli, e con
prosecuzione  a  pag.  31,  sul  quotidiano  "Libero", edizione del 5
maggio   2001,   offendeva  la  reputazione  di  Caselli  Gian  Carlo
affermando,  tra  l'altro:  "una  valanga ha travolto l'antimafia del
dott.  Caselli, con i suoi pentiti, le vendette politiche costruite a
tavolino,  le versioni concordate ... tutto quello che e' accaduto in
Sicilia  dopo gli assassini dei Magistrati Falcone e Borsellino puzza
piu'  di ritorsione che di lotta alla mafia ... Erano gli anni in cui
la  Procura della Repubblica di Palermo era unta del Signore e chi la
criticava  faceva  oggettivamente il gioco della mafia. L'ufficio era
presieduto  dal  Procuratore Caselli che, tra viaggi per conferenze e
dibattiti   (un   centinaio   l'anno)   e   una   cospicua  attivita'
pubblicistica  trovava anche il tempo per condurre indagini ... Oggi,
pero',  dopo  le assoluzioni di Andreotti, Musotto, e Contrada non si
puo'  mettere  la parola fine su queste vicende senza aprire un'altra
pagina:  chi  ha  imbeccato  i  pentiti,  chi ha costruito la propria
carriera   (e   che   carriera)   sbattendo   qualcuno   in   galera,
distruggendogli  la  vita  e  l'onore,  isolandolo dalla societa' per
dieci  anni,  restera'  sempre  al  calduccio  senza  pagare?"»;  con
l'aggravante  dell'attribuzione  di  fatti  determinati.  In  Paderno
Dugnano il 5 maggio 2001.
   Premeso   che:   nell'ambito  di  tale  procedimento  il  pubblico
ministero ha richiesto l'archiviazione sul presupposto che «la Camera
dei  deputati,  nella  seduta  del  13  novembre  2003, approvava una
proposta  della Giunta per le autorizzazioni a procedere e dichiarava
che i fatti contestati a Maiolo Tiziana in questo processo concernono
opinioni  espresse  dalla  stessa  Maiolo  nell'esercizio  delle  sue
funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione»;
     contro  tale  richiesta di archiviazione ha proposto opposizione
la  persona  offesa  dott.  Gian  Carlo  Caselli,  a  mezzo  del  suo
difensore,  chiedendo  «che  il  giudice  delle  indagini preliminari
voglia  sollevare  il  conflitto  di  attribuzione tra i poteri dello
Stato,  ai  sensi  degli artt. 37, 23, 25, 26 della legge n. 87/1953,
sotto   il  profilo  che  non  competeva  alla  Camera  dei  deputati
dichiarare la insindacabilita' delle opinioni espresse dalla deputata
Maiolo  nell'articolo  pubblicato  il  5  maggio  2001 sul quotidiano
"Libero"  e  che pertanto, con la delibera adottata il 12-13 novembre
2003 e' stata invasa la competenza dell'Autorita' giudiziaria, con la
conseguenza  che  tale  delibera deve essere annullata da parte della
Corte costituzionale»;
   Provvedendo a sciogliere la riserva assunta all'esito dell'udienza
ex art. 409 c.p.p. tenutasi il 28 settembre 2007;
                            O s s e r v a
   L'opposizione  proposta  dalla  persona  offesa  e'  fondata  e va
accolta.
   Va   rilevato   in   proposito   che,   perche'   possa  invocarsi
l'applicabilita' dell'art. 68 Cost., occorre che sia individuabile un
nesso  funzionale  tra  le  dichiarazioni  o  affermazioni rese da un
membro  del  Parlamento  al  di  fuori  della  sede  parlamentare,  e
l'esercizio delle funzioni parlamentari medesime.
   Solo  all'interno  di  questo  limite  vale  la  speciale garanzia
stabilita  dalIart.  68  Cost.,  la  quale non puo' estendersi fino a
coprire,  indefinitamente,  ogni  e  qualsiasi  affermazione  resa da
membri  del  Parlamento,  in  qualunque sede e sotto qualsiasi forma,
relativa a tematiche genericamente di pubblico interesse.
   La  stessa  Corte costituzionale ha sempre affermato, con costante
giurisprudenza,  che  «per la esistenza di un nesso funzionale tra le
dichiarazioni  rese  extra moenia da un parlamentare e l'espletamento
delle  sue  funzioni,  e'  necessario  che  tali  dichiarazioni siano
identificabili  come espressione di attivita' parlamentari. Peraltro,
il  "contesto  politico"  o  comunque  l'inerenza  a  temi di rilievo
generale  dibattuti  in  Parlamento,  entro  cui le dichiarazioni del
deputato  si  possano  collocare,  non vale in se' a connotarle quali
espressive   della   sua  funzione,  ove  esse,  non  costituendo  la
sostanziale  riproduzione  delle  specifiche opinioni manifestate dal
parlamentare  nell'esercizio  delle  proprie  attribuzioni, siano non
gia'  il  riflesso  del  peculiare  contributo che ciascun deputato e
ciascun  senatore  apporta alla vita parlamentare mediante le proprie
opinioni  e  i  propri  voti  (come  tale  coperto,  a garanzia delle
prerogative  delle  Camere, dall'insindacabilita), ma una ulteriore e
diversa  articolazione  di  siffatto contributo, elaborata ed offerta
alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del
pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione (sentenza
n. 317 e n. 260 del 2006)». (vedi nota 1)
   Quanto  ai requisiti necessari perche' possa ritenersi sussistente
il   suddetto   nesso   funzionale,   la   Corte   costituzionale  ha
costantemente   affermato   che   «tale   nesso  sussiste  ove  siano
riscontrabili  sia  un legame temporale fra attivita' parlamentare ed
attivita'  esterna (che abbia finalita' divulgativa della prima), sia
una   sostanziale  corrispondenza  di  significato  tra  le  opinioni
espresse nell'esercizio delle funzioni e atti esterni». (vedi nota 2)
   Orbene,  facendo  applicazione  dei menzionati principi al caso di
specie,   e'  agevole  rendersi  conto  che  non  sussiste  il  nesso
funzionale,  come  sopra  specificato,  tra  l'attivita' parlamentare
esercitata   dall'on.  Maiolo  ed  il  contenuto  delle  affermazioni
riportate  nell'articolo  di  giornale  da cui scaturisce il presente
giudizio.
   Non  basta,  invero,  affermare  che  l'on.  Maiolo  si  e' sempre
occupata, nel contesto della sua attivita' parlamentare, di questioni
relative  all'operato della magistratura in genere e all'utilizzo dei
collaboratori  di  giustizia,  essendosi fatta promotrice di numerose
iniziative in materia.
   Non  e'  dato,  innanzitutto,  individuare  uno  specifico  legame
cronologico  tra l'attivita' parlamentare dell'onorevole Maiolo ed il
contenuto  dell'articolo giornalistico, pubblicato il 5 maggio 2001 e
riguardante  fatti  risalenti  all'epoca  degli  omicidi  di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino e, da li', sviluppatisi fino alle sentenze
assolutorie menzionate nell'articolo medesimo.
   Neppure  puo'  individuarsi alcuna corrispondenza di significato -
se   non   si  vuole  ragionare  in  termini  talmente  igenerici  ed
indeterminati da apparire nella sostanza elusivi ed evanescenti - tra
opinioni  espresse nell'esercizio delle funzioni ed atti esterni, con
riferimento al contenuto dell'articolo giornalistico in questione.
   Non  essendo  quindi  coperta,  ad  avviso  di  questo giudice, la
condotta  contestata  a  Maiolo  Tiziana  in  questo  processo  dalla
garanzia  di  cui  all'art. 68 cost., la valutazione di tale condotta
deve soggiacere al sindacato giurisdizionale.
   Occorre  pertanto  sollevare  conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato.
   Quanto  alla  ammissibilita' del conflitto si evidenzia da un lato
che  il  Giudice per le indagini preliminari di Monza e' competente -
nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuitegli - a decidere
sulla contestazione elevata a Maiolo Tiziana nel presente giudizio e,
d'altro  lato,  che  la  menzionata  deliberazione  della  Camera dei
deputati   deve   ritenersi   lesiva   della  sfera  di  attribuzioni
giurisdizionali  - costituzionalmente garantita - propria del Giudice
per le indagini preliminari di Monza.


(1) Cfr. in tal senso Corte cost. sent. n. 65/2007.
(2) In questi termini, ad es. Corte cost. sent. n. 152/2007.
                              P. Q. M.
   Visti gli articoli 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dispone  la  sospensione  del giudizio in corso a carico di Maiolo
Tiziana,  nata  a  Parma  il  23  giugno  1941,  e ordina l'immediata
trasmissione   degli   atti  alla  Corte  costituzionale,  sollevando
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
   Chiede che la Corte:
     dichiari  ammissibile  il  presente  conflitto,  adottando  ogni
conseguente  provvedimento  ai  sensi  degli  articoli 37 e ss. legge
n. 87/1953 ed ogni altra norma applicabile;
     dichiari   che   non   spettava  alla  Camera  dei  deputati  la
valutazione  circa  la  condotta addebitabile all'on. Tiziana Maiolo,
oggetto  di  contestazione  nel presente giudizio, in quanto estranea
alla sfera di previsione dell'art. 68 Cost.;
     annulli  la  relativa  delibera  della Camera dei deputati 12-13
novembre 2003, n. 388-389 (atti Camera, doc. IV-quater, n. 91).
   Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
     Monza, addi' 9 ottobre 2007
           Il giudice per le indagini preliminari: Gerosa