N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 - 2 aprile 2008
Ordinanza del 2 aprile 2008 emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento civile promosso da I.H. contro I.N.P.S. ed altri Straniero - Indennita' di accompagnamento per inabilita' - Condizione - Possesso della carta di soggiorno (rilasciabile solo in caso di dimostrato possesso di redditi non inferiori all'assegno sociale) - Violazione di diritto fondamentale della persona e dei doveri di solidarieta' sociale - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, in combinato disposto con l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118. - Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma in relazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 14, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.(GU n.26 del 18-6-2008 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo 2008, osserva e decide quanto segue. Il sig. I. H. quale tutore di n. H., nato a S. (Albania) il .... e residente a Prato, ha presentato ricorso ex art. 442 c.p.c. avanti al presente tribunale per sentire condannare il Comune di Prato, nel contraddittorio con l'lNPS e il Ministero dell'economia e delle finanze, alla corresponsione in favore dell'interdetto n. H. della pensione di invalidita' e dell'indennita' di accompagnamento con le modalita' di legge, oltre i ratei scaduti e la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma dovuta dal 1 giugno 2003. Il ricorrente ha rappresentato come il n. legalmente soggiornante in Italia gia' dal 2000 (si confronti il permesso di soggiorno in atti), nel 2003 era rimasto vittima di un grave incidente stradale a seguito del quale aveva presentato domanda di accertamento dello stato di invalidita' civile, definita il 14 maggio 2003 con il riconoscimento di una invalidita' con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100 % e con necessita' di assistenza continua. In data 4 maggio 2005 il n. era stato nuovamente sottoposto ad accertamento sanitario da parte della Commissione invalidi civili della ASL che con verbale del 30 giugno 2005 aveva ancora riconosciuto un'invalidita' totale con necessita' di assistenza continua. Il ricorrente aveva quindi presentato in data 19 luglio 2005 domanda per la concessione della pensione d'inabilita' e dell'indennita' di accompagnamento, che pero' gli era stata respinta con disposizione n. ... del del Comune di Prato, notificata il , in quanto il richiedente non era titolare di carta di soggiorno. Il ricorrente, ritenendo che l'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000, il quale limita le provvidenze economiche costituenti diritti soggettivi solo agli stranieri titolari di carta di soggiorno, sia contrario agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, 38, 117 della Costituzione, oltre che agli artt. 6 ed 8 della Convenzione OIL n. 97/1949 (ratificata con legge n. 1305/52) e all'art. 10 della Convenzione OIL n. 143/75 (ratificata con legge n. 158/1981), ai regolamenti CEE n. 1408/71, n. 574/72, n. 859/03, n. 647/05, ed infine (si confrontino le note difensive autorizzate depositate per l'udienza del 7 dicembre 2007) anche alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo (e segnatamente agli artt. 14 della Convenzione e all'art. 1 del Protocollo 1), ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in tesi previa disapplicazione della legge nazionale in favore della normativa internazionale di rango superiore, in ipotesi, previa declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto contrastante con gli artt. 2, 3, 10, 32, 35, 38, 117 della Costituzione nella parte in cui prevede la necessita' del possesso della carta di soggiorno perche' gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di invalidita', cosi' ponendosi in contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo e con il principio di parita' e non discriminazione. L'INPS, costituendosi in giudizio con memoria, ha eccepito la non spettanza dei benefici richiesti dal ricorrente per difetto del requisito amministrativo del possesso della carta di soggiorno e ha sostenuto la legiftimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19 della legge n. 388/2000, oltre che la sua conformita' agli accordi internazionali di sicurezza sociale, atteso che le prestazioni reclamate dall'invalido hanno natura meramente assistenziale e non sono ricomprese nelle fonti internazionali citate. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il suo difensore, all'odierna udienza ha eccepito l'inammissibilita' della prospettata questione di legittimita' costituzionale, atteso che al momento della domanda amministrativa il ricorrente era in Italia da un periodo inferiore ai cinque anni. Ritiene il giudicante che non ricorra alcuna ipotesi legittimante la richiesta disapplicazione dell'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000, atteso che i regolamenti comunitari invocati (nn. 1408/71, 574/72 e 859/03) non sono applicabili ai cittadini di paesi terzi rispetto alla Comunita' europea (quale e' il sig. n. H. di cittadinanza albanese), cosi' come e' agevole riscontrare esaminando il dodicesimo considerando del regolamento CEE n. 859/03 del 14 maggio 2003 ove viene ribadito che non opera l'estensione delle previsioni regolamentari in questione quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con uno Stato terzo e uno Stato membro della Comunita' (come in questo caso). Ne' puo' ritenersi consentito al giudice italiano di procedere ad una disapplicazione del diritto interno quando il prospettato contrasto riguardi altre norme internazionali pattizie (quali le convenzioni OIL e la CEDU - cfr. sul punto le recenti Sentenze 348 e 349 del 24 ottobre 2007 della Corte costituzionale). Non manifestamente infondata appare invece la prospettata questione di legittimita costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19 , della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero», come modificato dall'art. 9, comma 1 della legge 30 luglio 2002 , n. 189, in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per violazione degli articoli 117, primo comma della Costituzione, in relazione all'art 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonche' degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui tale complesso normativo prevede la necessita' del possesso della carta di' soggiorno e della relativa condizione reddituale affinche' gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilita' e dell'assegno di accompagnamento. In particolare, la normativa censurata si pone in contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione, cosi' come sostituito dall'art. 3, legge Cost. 18 ottobre 2001 , n. 3, il quale prevede che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni «nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti ...] dagli obblighi internazionali», posto che essa si pone in contrasto con l'art. 14 CEDU, il quale sancisce che «il godimento dei diritti e delle liberta' riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di origine nazionale...», e con l'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione, il quale riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto dei suoi beni. La Corte europea dei diritti dell'uomo (cui, anche per riconoscimento della stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 349/2007, e' attribuita l'interpretazione centralizzata della CEDU e a cui spetta l'ultima parola in punto di questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli ai sensi dell'art. 45 CEDU), chiamata ad occuparsi dell'ambito oggettivo di operativita' dell'art. 1 del Protocollo ha incluso tra i diritti patrimoniali anche le prestazioni sociali, ivi incluse quelle di tipo non contributivo, quali quelle oggetto del presente giudizio (cfr. la sentenza del 30 settembre 2003, resa nel caso Koua Poirrez contro Francia - ricorso n. 40892/1998). La norma dell'art. 14 CEDU , alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo all'art. 1 del Protocollo addizionale, vincola conseguentemente lo Stato italiano a legiferare in materia di prestazioni sociali, anche non contributive, senza porre alcuna discriminazione in ragione della nazionalita' delle persone. L'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000, discriminando gli stranieri invalidi legittimamente residenti nel nostro paese (richiedendo per la concessione di prestazioni quali la pensione di inabilita' e l'assegno di accompagnamento l'ulteriore requisito amministrativo del possesso della carta di soggiorno, conseguibile non solo con il decorso di almeno 6 anni di soggiorno nello Stato, in virtu' di permessi rinnovabili, ma anche con la percezione di un reddito pari almeno all'assegno sociale) rispetto ai cittadini italiani invalidi (per i quali non e' necessario possedere un reddito minimo, quale quello equiparabile all'assegno sociale), viola conseguentemente l'art. 117, primo comma della Costituzione, che impone al legislatore ordinario il rispetto degli obblighi internazionali assunti, primi fra i quali quelli di cui alla Convenzione EDU. L'apparato normativo censurato si pone altresi' in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, (che, oltre a ribadire il riconoscimento, da parte della Repubblica italiana, dei diritti inviolabili dell'uomo - tra cui certamente figura il diritto alla salute e alla assistenza sociale quale strumento per assicurare la tutela ai soggetti sprovvisti di reddito e menomati nella propria integrita' psicofisica - sancisce anche l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' sociale), e con l'art. 3 della Costituzione, (che detta il precetto di parita' e di non discriminazione), laddove, con la condizione della titolarita' della carta di soggiorno e del connesso requisito reddituale richiesti agli stranieri invalidi, pur gia' lavoratori regolari e legittimamente soggiornanti in Italia, li discrimina introducendo per essi un trattamento deteriore per fruire delle leggi nn. 118/1971 e 18/1980, in contraddizione anche con logiche solidaristiche e con la specifica ratio di sostentamento dei benefici previsti da queste ultime normative. Sotto quest'ultimo profilo la disciplina normativa ora censurata si pone altresi' in contrasto con il requisito di razionalita', previsto dall'art. 3 della Costituzione, atteso che, mentre per potere fruire della pensione di inabilita' la legge n. 118/1971 richiede il requisito consistente nel non superamento di un certo limite di reddito (proprio perche' la ratio della norma e' di sopperire a situazioni di stato di bisogno in capo a soggetti che, a cagione delle loro condizioni fisiche, non possono procurarsi da vivere lavorando), nel caso dello straniero, l'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000, richiedendo l'ulteriore requisito della carta di soggiorno, non ottenibile dallo straniero che non dimostri almeno un reddito minimo, va ad escludere dalla fruibilita' della pensione di inabilita' proprio i soggetti piu' bisognosi, i quali non possono contare neppure su un reddito pari all'assegno sociale, conducendo, quindi, a risultati aberranti ed illogici. Analogamente, in modo del tutto irragionevole la normativa censurata, vincolando la concessione dell'indennita' di accompagnamento in favore di uno straniero al possesso della carta di soggiorno (rilasciabile solo se lo straniero riesca a dimostrare redditi non inferiori all'assegno sociale), pone una irrazionale disparita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani presentanti i requisiti sanitari necessari, per i quali l'assegno in questione viene riconosciuto a prescindere dai reddito dagli stessi goduti, atteso che la ratio della normativa assistenziale in questione e' quella di assicurare un contributo forfetario alle spese che verosimilmente l'invalido sostiene a causa della sua minorazione, e cio' a prescindere dalla situazione reddituale dello stesso e della sua famiglia. Peraltro, stante la tipologia di minorazioni che puo' costituire requisito sanitario sia per la pensione di inabilita' (100 % di invalidita) che per l'indennita' di accompagnamento (impossibilita' di deambulare o di compiere senza l'assistenza continua di terzi gli atti quotidiani della vita), certamente uno straniero invalido, non essendo in grado di lavorare a causa delle proprie condizioni fisiche, non potra' neppure produrre il reddito necessario per poter ottenere il rilascio della carta di soggiorno, con conseguente concreta impossibilita' di poter fruire delle previdenze in questione e consequenziale ingiustificata abolizione di fatto del diritto a questi benefici previsti dalla legge. La prospettata questione di legittimita' costituzionale, oltre ad essere non manifestamente infondata, per le ragioni sopra descritte, si palesa altresi' ammissibile ( in quanto, stante il tenore letterale del comma 19 dell'art. 80, legge n. 388/2000, la violazione della Costituzione sopra rilevata non puo' essere evitata in via interpretativa, non potendosi qualificare tecnicamente esegesi ed essendo vietata al giudice ordinario una lettura che comporti l'abrogazione di una legge nazionale vigente), e rilevante nel presente giudizio (n. 227/06 ruolo lavoro del Tribunale di Prato), atteso che, stante la sussistenza del requisito sanitario (pacifico tra le parti) e il possesso del requisito reddituale di cui all'art. 12, terzo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni e della legittima permanenza del ricorrente nello Stato italiano in virtu' di un permesso di soggiorno (cfr. la documentazione prodotta dal ricorrente per l'odierna udienza), oltre che l'insussistenza della decadenza di cui al comma 3 dell'art. 42 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (essendo stato il ricorso giudiziario depositato nei sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di reiezione della domanda amministrativa, atteso che il 6 marzo 2006, giorno di deposito del ricorso, era lunedi' e quindi si palesa come primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine, avvenuta il 5 marzo 2006, e cioe' domenica), una eventuale pronuncia di incostituzionalita' della norma che pone per lo straniero, quale condizione per ottenere i benefici di cui alla legge n. 118/1971 e alla legge n. 18/1980, anche il possesso della carta di soggiorno, comporterebbe per n. H. l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la pensione di' inabilita' e l'assegno di accompagnamento, allo stato ostacolato solo dalla norma della cui rispondenza alla Costituzione si dubita con la presente ordinanza.
P. Q. M. Visti gli articoli 1, legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero»), come modificato dall'art. 9, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per violazione degli articoli 117, primo comma della Costituzione, in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 agosto 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonche' degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui tale complesso normativo prevede la necessita' del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinche' gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilita' e dell'assegno di accompagnamento. Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri a cura della cancelleria - sede - e dispone altresi' che la stessa sia comunicata, sempre a cura della cancelleria, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Prato, addi' 1 aprile 2008 Il giudice del lavoro: Rizzo