N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 - 2 aprile 2008

Ordinanza  del  2  aprile  2008  emessa  dal  Tribunale  di Prato nel
procedimento civile promosso da I.H. contro I.N.P.S. ed altri

Straniero - Indennita' di accompagnamento per inabilita' - Condizione
  -  Possesso  della carta di soggiorno (rilasciabile solo in caso di
  dimostrato possesso di redditi non inferiori all'assegno sociale) -
  Violazione  di  diritto  fondamentale della persona e dei doveri di
  solidarieta'  sociale  -  Lesione  del  principio  di uguaglianza -
  Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.
- Legge  23  dicembre  2000,  n. 388, art. 80, comma 19, in combinato
  disposto  con  l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
  1998,  n. 286,  come  modificato  dall'art. 9 della legge 30 luglio
  2002,  n. 189,  in relazione alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed
  all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
- Costituzione,   artt.   2,  3  e  117,  primo  comma  in  relazione
  alla Convenzione  per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
  liberta'  fondamentali,  art. 14, ratificata e resa esecutiva dalla
  legge   4   agosto   1955,   n. 848;   Protocollo addizionale  alla
  Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
(GU n.26 del 18-6-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo 2008,
osserva e decide quanto segue.
   Il sig. I. H. quale tutore di n. H., nato a S. (Albania) il .... e
residente a Prato, ha presentato ricorso ex art. 442 c.p.c. avanti al
presente  tribunale  per  sentire  condannare il Comune di Prato, nel
contraddittorio  con  l'lNPS  e  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze,  alla  corresponsione  in favore dell'interdetto n. H. della
pensione  di  invalidita' e dell'indennita' di accompagnamento con le
modalita'  di  legge,  oltre  i  ratei  scaduti  e  la  rivalutazione
monetaria  e  gli  interessi  legali  sulla somma dovuta dal 1 giugno
2003. Il   ricorrente   ha   rappresentato   come   il  n. legalmente
soggiornante  in  Italia  gia'  dal 2000 (si confronti il permesso di
soggiorno  in  atti),  nel  2003  era  rimasto  vittima  di  un grave
incidente  stradale  a  seguito del quale aveva presentato domanda di
accertamento dello stato di invalidita' civile, definita il 14 maggio
2003 con il riconoscimento di una invalidita' con totale e permanente
inabilita'  lavorativa  al  100  %  e  con  necessita'  di assistenza
continua. In data 4 maggio 2005 il n. era stato nuovamente sottoposto
ad  accertamento sanitario da parte della Commissione invalidi civili
della   ASL   che  con  verbale  del  30  giugno  2005  aveva  ancora
riconosciuto  un'invalidita'  totale  con  necessita'  di  assistenza
continua.  Il  ricorrente  aveva  quindi presentato in data 19 luglio
2005  domanda  per  la  concessione  della  pensione  d'inabilita'  e
dell'indennita'  di accompagnamento, che pero' gli era stata respinta
con  disposizione n. ... del  del Comune di Prato, notificata il , in
quanto il richiedente non era titolare di carta di soggiorno.
   Il ricorrente,   ritenendo   che   l'art.   80,   comma  19, legge
n. 388/2000,  il  quale  limita le provvidenze economiche costituenti
diritti   soggettivi   solo  agli  stranieri  titolari  di  carta  di
soggiorno,  sia  contrario agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, 38, 117 della
Costituzione,  oltre  che  agli  artt.  6  ed 8 della Convenzione OIL
n. 97/1949  (ratificata  con legge  n. 1305/52)  e  all'art. 10 della
Convenzione  OIL  n. 143/75  (ratificata  con legge  n. 158/1981), ai
regolamenti  CEE  n. 1408/71,  n. 574/72,  n. 859/03,  n. 647/05,  ed
infine  (si  confrontino le note difensive autorizzate depositate per
l'udienza  del  7  dicembre  2007)  anche alla Convenzione europea di
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  (e  segnatamente agli artt. 14
della   Convenzione  e  all'art. 1  del  Protocollo  1),  ha  chiesto
l'accoglimento  del  ricorso,  in  tesi  previa disapplicazione della
legge  nazionale  in  favore  della normativa internazionale di rango
superiore,   in   ipotesi,   previa  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale  dell'art.  80,  comma  19, legge  23  dicembre  2000,
n. 388,  in  quanto  contrastante con gli artt. 2, 3, 10, 32, 35, 38,
117  della  Costituzione nella parte in cui prevede la necessita' del
possesso  della  carta  di  soggiorno  perche'  gli stranieri inabili
civili  possano fruire della pensione di invalidita', cosi' ponendosi
in  contrasto  con i diritti inviolabili dell'uomo e con il principio
di parita' e non discriminazione.
   L'INPS,  costituendosi in giudizio con memoria, ha eccepito la non
spettanza  dei  benefici  richiesti  dal  ricorrente  per difetto del
requisito  amministrativo  del possesso della carta di soggiorno e ha
sostenuto  la  legiftimita'  costituzionale  dell'art.  80,  comma 19
della legge  n. 388/2000, oltre  che  la sua conformita' agli accordi
internazionali   di  sicurezza  sociale,  atteso  che le  prestazioni
reclamate  dall'invalido  hanno  natura meramente assistenziale e non
sono ricomprese nelle fonti internazionali citate.
   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  il  suo
difensore,  all'odierna  udienza ha eccepito l'inammissibilita' della
prospettata  questione  di legittimita' costituzionale, atteso che al
momento  della  domanda amministrativa il ricorrente era in Italia da
un periodo inferiore ai cinque anni.
   Ritiene  il giudicante che non ricorra alcuna ipotesi legittimante
la   richiesta   disapplicazione   dell'art.   80,   comma  19, legge
n. 388/2000,   atteso   che   i   regolamenti   comunitari   invocati
(nn. 1408/71,  574/72  e 859/03) non sono applicabili ai cittadini di
paesi  terzi  rispetto alla Comunita' europea (quale e' il sig. n. H.
di   cittadinanza   albanese),  cosi'  come  e'  agevole  riscontrare
esaminando  il  dodicesimo considerando del regolamento CEE n. 859/03
del  14  maggio  2003  ove  viene ribadito che non opera l'estensione
delle  previsioni  regolamentari in questione quando la situazione di
un  cittadino  di  un  paese terzo presenta unicamente legami con uno
Stato terzo e uno Stato membro della Comunita' (come in questo caso).
   Ne'  puo' ritenersi consentito al giudice italiano di procedere ad
una   disapplicazione  del  diritto  interno  quando  il  prospettato
contrasto  riguardi  altre  norme  internazionali  pattizie (quali le
convenzioni  OIL e la CEDU - cfr. sul punto le recenti Sentenze 348 e
349 del 24 ottobre 2007 della Corte costituzionale).
   Non   manifestamente   infondata   appare  invece  la  prospettata
questione   di   legittimita costituzionale  del  combinato  disposto
dell'art.  80,  comma  19  ,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (
Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2001) e dell'art. 9, comma 1 del
decreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286, recante  «Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  delle  disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni
dello straniero», come modificato dall'art. 9, comma 1 della legge 30
luglio  2002  , n. 189, in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo
1971,  n. 118  (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e
nuove  norme  in favore dei mutilati ed invalidi civili) e alla legge
11   febbraio   1980,   n. 18,  per  violazione degli  articoli  117,
primo comma della   Costituzione,   in  relazione  all'art  14  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa
esecutiva   con legge   4  agosto  1955,  n. 848,  e  del  Protocollo
addizionale  alla  Convenzione  stessa,  firmato a Parigi il 20 marzo
1952, nonche' degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in
cui tale complesso normativo prevede la necessita' del possesso della
carta  di' soggiorno e della relativa condizione reddituale affinche'
gli  stranieri  inabili  civili  possano  fruire  della  pensione  di
inabilita' e dell'assegno di accompagnamento.
   In  particolare,  la  normativa censurata si pone in contrasto con
l'art.  117,  primo  comma  della Costituzione, cosi' come sostituito
dall'art. 3, legge Cost. 18 ottobre 2001 , n. 3, il quale prevede che
la  potesta'  legislativa  e'  esercitata dallo Stato e dalle Regioni
«nel  rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti ...]
dagli  obblighi  internazionali», posto che essa si pone in contrasto
con l'art. 14 CEDU, il quale sancisce che «il godimento dei diritti e
delle  liberta'  riconosciuti  nella presente Convenzione deve essere
assicurato  senza  distinzione  di  alcuna  specie,  come  di origine
nazionale...»,   e  con  l'art. 1  del  protocollo  addizionale  alla
Convenzione,  il  quale  riconosce  ad  ogni  persona  il  diritto al
rispetto  dei suoi beni. La Corte europea dei diritti dell'uomo (cui,
anche  per  riconoscimento  della  stessa  Corte costituzionale nella
sentenza  n. 349/2007,  e' attribuita l'interpretazione centralizzata
della  CEDU  e  a  cui  spetta  l'ultima parola in punto di questioni
concernenti  l'interpretazione  e  l'applicazione della Convenzione e
dei  suoi  protocolli  ai  sensi  dell'art.  45  CEDU),  chiamata  ad
occuparsi  dell'ambito  oggettivo  di  operativita'  dell'art. 1  del
Protocollo ha incluso tra i diritti patrimoniali anche le prestazioni
sociali,  ivi  incluse  quelle di tipo non contributivo, quali quelle
oggetto  del  presente  giudizio  (cfr.  la sentenza del 30 settembre
2003,   resa   nel   caso  Koua  Poirrez  contro  Francia  -  ricorso
n. 40892/1998).
   La  norma  dell'art.  14  CEDU  ,  alla  luce dell'interpretazione
fornita   dalla   Corte   di  Strasburgo  all'art. 1  del  Protocollo
addizionale,  vincola conseguentemente lo Stato italiano a legiferare
in  materia  di  prestazioni  sociali,  anche non contributive, senza
porre  alcuna  discriminazione  in  ragione  della nazionalita' delle
persone.  L'art.  80,  comma 19, legge n. 388/2000, discriminando gli
stranieri   invalidi   legittimamente   residenti  nel  nostro  paese
(richiedendo  per  la concessione di prestazioni quali la pensione di
inabilita'  e  l'assegno  di  accompagnamento  l'ulteriore  requisito
amministrativo  del  possesso  della carta di soggiorno, conseguibile
non solo con il decorso di almeno 6 anni di soggiorno nello Stato, in
virtu'  di  permessi  rinnovabili,  ma  anche con la percezione di un
reddito  pari  almeno  all'assegno  sociale)  rispetto  ai  cittadini
italiani invalidi (per i quali non e' necessario possedere un reddito
minimo,   quale   quello  equiparabile  all'assegno  sociale),  viola
conseguentemente  l'art.  117,  primo comma della  Costituzione,  che
impone   al   legislatore   ordinario   il  rispetto  degli  obblighi
internazionali  assunti,  primi  fra  i  quali  quelli  di  cui  alla
Convenzione EDU.
   L'apparato  normativo  censurato si pone altresi' in contrasto con
l'art.   2   della   Costituzione,   (che,   oltre   a   ribadire  il
riconoscimento,  da  parte  della  Repubblica  italiana,  dei diritti
inviolabili  dell'uomo -  tra  cui  certamente figura il diritto alla
salute  e  alla  assistenza sociale quale strumento per assicurare la
tutela  ai  soggetti  sprovvisti  di reddito e menomati nella propria
integrita'  psicofisica  -  sancisce  anche  l'adempimento dei doveri
inderogabili   di   solidarieta'  sociale),  e  con  l'art.  3  della
Costituzione,   (che   detta   il   precetto  di  parita'  e  di  non
discriminazione),  laddove, con la condizione della titolarita' della
carta di soggiorno e del connesso requisito reddituale richiesti agli
stranieri  invalidi,  pur  gia'  lavoratori regolari e legittimamente
soggiornanti  in  Italia,  li  discrimina  introducendo  per  essi un
trattamento  deteriore per fruire delle leggi nn. 118/1971 e 18/1980,
in contraddizione anche con logiche solidaristiche e con la specifica
ratio  di  sostentamento  dei  benefici  previsti  da  queste  ultime
normative.
   Sotto  quest'ultimo  profilo la disciplina normativa ora censurata
si  pone  altresi'  in  contrasto  con  il requisito di razionalita',
previsto   dall'art.   3   della  Costituzione,  atteso  che,  mentre
per potere  fruire  della pensione di inabilita' la legge n. 118/1971
richiede  il  requisito  consistente  nel non superamento di un certo
limite  di  reddito  (proprio  perche'  la  ratio  della  norma e' di
sopperire  a situazioni di stato di bisogno in capo a soggetti che, a
cagione  delle  loro  condizioni  fisiche,  non possono procurarsi da
vivere  lavorando),  nel  caso  dello straniero, l'art. 80, comma 19,
legge  n. 388/2000,  richiedendo l'ulteriore requisito della carta di
soggiorno,  non ottenibile dallo straniero che non dimostri almeno un
reddito  minimo,  va ad escludere dalla fruibilita' della pensione di
inabilita'  proprio  i  soggetti  piu' bisognosi, i quali non possono
contare  neppure  su un reddito pari all'assegno sociale, conducendo,
quindi, a risultati aberranti ed illogici.
   Analogamente,   in  modo  del  tutto  irragionevole  la  normativa
censurata,    vincolando    la    concessione    dell'indennita'   di
accompagnamento in favore di uno straniero al possesso della carta di
soggiorno  (rilasciabile  solo  se  lo  straniero riesca a dimostrare
redditi  non  inferiori  all'assegno  sociale),  pone una irrazionale
disparita'  di trattamento rispetto ai cittadini italiani presentanti
i  requisiti  sanitari  necessari, per i quali l'assegno in questione
viene  riconosciuto  a  prescindere  dai reddito dagli stessi goduti,
atteso  che  la  ratio  della normativa assistenziale in questione e'
quella   di  assicurare  un  contributo  forfetario  alle  spese  che
verosimilmente  l'invalido  sostiene a causa della sua minorazione, e
cio'  a  prescindere dalla situazione reddituale dello stesso e della
sua  famiglia.  Peraltro, stante la tipologia di minorazioni che puo'
costituire requisito sanitario sia per la pensione di inabilita' (100
%   di   invalidita)   che   per   l'indennita'   di  accompagnamento
(impossibilita'  di  deambulare  o  di  compiere  senza  l'assistenza
continua  di  terzi  gli  atti quotidiani della vita), certamente uno
straniero  invalido,  non  essendo in grado di lavorare a causa delle
proprie  condizioni  fisiche,  non potra' neppure produrre il reddito
necessario  per  poter ottenere il rilascio della carta di soggiorno,
con   conseguente  concreta  impossibilita'  di  poter  fruire  delle
previdenze in questione e consequenziale ingiustificata abolizione di
fatto del diritto a questi benefici previsti dalla legge.
   La  prospettata questione di legittimita' costituzionale, oltre ad
essere  non manifestamente infondata, per le ragioni sopra descritte,
si  palesa  altresi'  ammissibile  (  in  quanto,  stante  il  tenore
letterale del comma 19 dell'art. 80, legge n. 388/2000, la violazione
della  Costituzione  sopra  rilevata  non  puo' essere evitata in via
interpretativa,  non  potendosi  qualificare  tecnicamente esegesi ed
essendo  vietata  al  giudice  ordinario  una  lettura  che  comporti
l'abrogazione  di  una  legge  nazionale  vigente),  e  rilevante nel
presente  giudizio  (n.  227/06 ruolo lavoro del Tribunale di Prato),
atteso  che,  stante la sussistenza del requisito sanitario (pacifico
tra  le parti) e il possesso del requisito reddituale di cui all'art.
12,   terzo  comma, legge  30  dicembre  1991,  n. 412  e  successive
modificazioni e della legittima permanenza del ricorrente nello Stato
italiano   in   virtu'   di   un   permesso  di  soggiorno  (cfr.  la
documentazione  prodotta dal ricorrente per l'odierna udienza), oltre
che  l'insussistenza  della  decadenza di cui al comma 3 dell'art. 42
del  d.l.  30  settembre  2003,  n. 269,  convertito  nella  legge 24
novembre   2003,   n. 326   (essendo  stato  il  ricorso  giudiziario
depositato  nei  sei  mesi  dalla  comunicazione del provvedimento di
reiezione  della  domanda amministrativa, atteso che il 6 marzo 2006,
giorno  di  deposito del ricorso, era lunedi' e quindi si palesa come
primo  giorno  non  festivo  successivo  alla  scadenza  del termine,
avvenuta  il 5 marzo 2006, e cioe' domenica), una eventuale pronuncia
di  incostituzionalita'  della norma che pone per lo straniero, quale
condizione  per  ottenere  i benefici di cui alla legge n. 118/1971 e
alla legge  n. 18/1980,  anche  il possesso della carta di soggiorno,
comporterebbe   per  n. H.  l'accoglimento  della  domanda  volta  ad
ottenere  la  pensione di' inabilita' e l'assegno di accompagnamento,
allo  stato  ostacolato  solo  dalla norma della cui rispondenza alla
Costituzione si dubita con la presente ordinanza.
                              P. Q. M.
   Visti   gli  articoli  1, legge  cost.  9  febbraio  1948  n. 1  e
23, legge 11   marzo   1953,   n. 87,   dichiara   rilevante   e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
del  combinato  disposto  dell'art.  80,  comma  19,  della  legge 23
dicembre  2000,  n. 388  (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2001) e
dell'art.  9, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
(recante  «Testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulle  condizioni dello straniero»), come modificato dall'art.
9,  comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art.
12  della  legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l.
30  gennaio 1971,  n. 5  e  nuove  norme  in  favore  dei mutilati ed
invalidi civili) e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per violazione
degli  articoli  117,  primo comma  della  Costituzione, in relazione
all'art.  14  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo  e  delle  liberta' fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4
agosto  1950  e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e del
Protocollo  addizionale  alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il
20 marzo 1952, nonche' degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella
parte  in  cui  tale  complesso  normativo  prevede la necessita' del
possesso  della  carta  di  soggiorno  e  della  relativa  condizione
reddituale  affinche'  gli  stranieri  inabili  civili possano fruire
della pensione di inabilita' e dell'assegno di accompagnamento.
   Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
   Dispone  che  la presente ordinanza sia notificata alle parti e al
Presidente del Consiglio dei ministri a cura della cancelleria - sede
- e  dispone  altresi'  che  la  stessa sia comunicata, sempre a cura
della  cancelleria,  ai  Presidenti  della  Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
     Prato, addi' 1 aprile 2008
                    Il giudice del lavoro: Rizzo